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Ricorso proposto il 24 febbraio 2010 - Tempus Vade / UAMI - Palacios Serrano (AIR FORCE)

(Causa T-81/10)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Tempus Vade, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. A. Gómez López)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Palacios Serrano (Alcobendas, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare la non conformità al regolamento CE n. 207/2009, sul marchio comunitario, della decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 7 gennaio 2010, procedimento R 944/2006-1, con cui viene annullata la decisione della divisione di opposizione dell'UAMI 28 maggio 2008, emessa nel procedimento di opposizione n. B 1009607 e, conseguentemente, viene registrato il marchio comunitario n. 5.016.704 AIR FORCE, per la classe 14.

Dichiarare che occorre negare la registrazione del marchio comunitario n. 5.016.704 AIR FORCE, per la classe 14, in conseguenza dell'applicazione del divieto di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento sul marchio comunitario.

Condannare il convenuto ed eventualmente la controinteressata alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Juan Palacios Serrano.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "AIR FORCE" (domanda di registrazione n. 5.016.704), per prodotti appartenenti alla classe 14

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la società ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio comunitario denominativo "TIME FORCE" (domanda di registrazione n. 395.657), per prodotti appartenenti alle classi 14, 18 e 25; e altri quattro marchi figurativi comunitari contenenti l'elemento denominativo "TIME FORCE": domanda di registrazione n. 398.776, per prodotti appartenenti alle classi 14, 18 e 25; domanda di registrazione n. 3.112.133, per prodotti appartenenti alle classi 3, 8, 9, 14, 18, 25, 34, 35 e 37, e domande di registrazione nn. 1.998.375 e 2.533.667, per prodotti appartenenti alla classe 14

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: Applicazione incorretta dell'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario

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