Language of document : ECLI:EU:C:2023:979


 


 



Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 13 dicembre 2023 –
[Avdzhilov](i)

(causa C319/23)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino – Competenza sia internazionale che territoriale in materia contrattuale – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Domanda di compensazione pecuniaria da parte dei passeggeri aerei per la cancellazione di un volo – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Normativa nazionale che prevede altri fori competenti a favore dei consumatori»

Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Competenza in materia contrattuale – Organo giurisdizionale investito di un’azione fondata sul regolamento n. 261/2004 – Portata – Attribuzione sia della competenza internazionale che della competenza territoriale – Normativa nazionale che prevede altri fori competenti a favore dei consumatori – Inapplicabilità

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004 e n. 1215/2012, considerando 16 e art. 7, punto 1, b), secondo trattino]

(v. punti 2530 e dispositivo)

Dispositivo

L’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

deve essere interpretato nel senso che:

quando tale disposizione è applicabile, un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di un’azione volta ad ottenere una compensazione pecuniaria sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve valutare la propria competenza sia internazionale che territoriale alla luce di tale disposizione, nonostante l’eventuale esistenza, nella normativa nazionale, di altri fori competenti a favore dei consumatori.


i      Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.