Language of document : ECLI:EU:F:2009:88

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

8 luglio 2009

Causa F‑62/08

Roberto Sevenier

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Cessazione definitiva dal servizio – Dimissioni – Domanda di ritrattazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Sevenier chiede, in particolare, l’annullamento della decisione della Commissione del 24 settembre 2007, con cui è stata respinta la sua domanda diretta, da una parte, alla ritrattazione della sua offerta di dimissioni in data 19 ottobre 1983 e, dall’altra, all’adizione della commissione di invalidità.

Decisione: Il ricorso è manifestamente irricevibile. Il ricorrente è condannato alle spese. Non vi è luogo a statuire sulla domanda di intervento proposta dal Consiglio dell’Unione europea a sostegno delle conclusioni della Commissione. Il Consiglio sopporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termine per la presentazione di un reclamo – Calcolo

(Statuto dei funzionari, art. 90, nn. 1 e 2; regolamento del Consiglio n. 1182/71, art. 3)

2.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Decisione implicita di rigetto di una domanda non contestata entro i termini

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      In mancanza di norme specifiche relative ai periodi di tempo di cui all’art. 90 dello Statuto stesso, ci si deve riferire al regolamento n. 1182/71, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini, il quale si applica, come precisa il suo art. 1, a tutti gli atti del Consiglio «[s]alvo disposizioni contrarie». A questo proposito l’art. 3, n. 2, lett. c), del detto regolamento prevede che un periodo di tempo espresso in mesi «comincia a decorrere all’inizio della prima ora del primo giorno del periodo e termina con lo spirare dell’ultima ora del giorno che (…) nell’ultimo mese (…) porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale». Tali disposizioni devono essere interpretate con riferimento all’art. 3, n. 1, secondo comma, dello stesso regolamento, ai sensi del quale il dies a quo è il giorno nel corso del quale si è verificato l’evento, di modo che, se un evento che costituisce il punto di partenza di un termine di una settimana si è verificato un lunedì, il termine scadrà il lunedì successivo.

(v. punti 27 e 28)

Riferimento:

Corte: 11 novembre 2004, causa C‑171/03, Toeters e Verberk (Racc. pag. I‑10945, punti 31‑37)

Tribunale di primo grado: 11 giugno 1998, causa T‑173/97, Fichtner/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑293 e II‑873, punto 28)

2.      Sebbene l’art. 91, n. 3, dello Statuto preveda che «quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia, quest’ultimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno della notifica della decisione esplicita di rigetto», tale disposizione non è applicabile nella fase della domanda e prima della presentazione del reclamo. Infatti, tale disposizione specifica, che riguarda le modalità di computo dei termini di ricorso, dev’essere interpretata letteralmente e in senso restrittivo. Ne consegue che il rigetto esplicito di una domanda dopo l’intervento di una decisione implicita di rigetto della stessa domanda, avendo il carattere di un atto meramente confermativo, non può permettere al funzionario interessato di proseguire il procedimento precontenzioso facendo decorrere nei suoi confronti un nuovo termine per la presentazione di un reclamo.

(v. punto 33)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 17 novembre 2000, causa T‑200/99, Martinelli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑253 e II‑1161, punto 11 e giurisprudenza ivi citata)