Language of document : ECLI:EU:T:2022:120

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

9 marzo 2022 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso generale EPSO/AD/371/19 – Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Criteri per la valutazione dell’esperienza professionale – Conformità al bando di concorso dei criteri utilizzati dalla commissione giudicatrice»

Nella causa T‑456/20,

LA, rappresentata da M. Velardo, avvocata,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da T. Lilamand e I. Melo Sampaio, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del 24 settembre 2019, che ha respinto la domanda di riesame del diniego di ammissione della ricorrente alla fase successiva del concorso generale EPSO/AD/371/19, e, dall’altro, l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 6 aprile 2020, che ha respinto il reclamo della ricorrente avverso detta decisione,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, P. Nihoul e R. Frendo (relatrice), giudici,

cancelliere: P. Núñez Ruiz, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti all’origine della controversia

1        Il 25 marzo 2019 la ricorrente, LA, ha presentato la propria candidatura per partecipare al concorso generale per titoli ed esami EPSO/AD/371/19 per l’assunzione di amministratori (AD 7) nell’ambito della ricerca scientifica (in prosieguo: il «concorso») nel settore n. 1 «Valutazione quantitativa e qualitativa delle politiche» (in prosieguo: il «settore n. 1»). Obiettivo di tale concorso era la costituzione di elenchi di riserva dai quali le istituzioni europee, e principalmente il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, avrebbero potuto attingere per l’assunzione di funzionari. Il bando di concorso era stato pubblicato dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 febbraio 2019 (GU 2019, C 68 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso»).

2        Il bando di concorso prevedeva una procedura in tre fasi. In una prima fase, i fascicoli di tutti i candidati erano esaminati al fine di verificare il rispetto delle condizioni di ammissione sulla base delle informazioni fornite nell’atto di candidatura on‑line. Il bando di concorso enunciava le condizioni di ammissione, riguardanti segnatamente i titoli e l’esperienza professionale dei candidati, ossia un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa della durata minima, rispettivamente, di tre o di quattro anni, attestata da un diploma in una disciplina scientifica pertinente e seguita da un’esperienza professionale, direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere, della durata minima, rispettivamente, di sette o di sei anni.

3        L’allegato I del bando di concorso, intitolato «Funzioni e competenze specifiche», descriveva la natura delle funzioni, che era specifica per ciascuno dei settori di attività previsti.

4        Una volta verificate le condizioni generali e specifiche di ammissione, il bando di concorso prevedeva una seconda fase di selezione, la selezione in base ai titoli («Talent Screener»), incentrata sulle qualifiche indicate nell’atto di candidatura.

5        L’allegato II del bando di concorso, intitolato «Criteri di selezione», elencava i criteri da prendere in considerazione nell’ambito della selezione in base ai titoli (Talent Screener).

6        Il bando di concorso prevedeva, infine, una terza fase, durante la quale i candidati che avevano ottenuto i migliori risultati nella seconda fase erano invitati a sostenere le prove del Centro di valutazione («Assessment center») e test del tipo «Questionari a scelta multipla». Coloro che avessero ottenuto i migliori punteggi complessivi al termine di questa fase della procedura sarebbero stati iscritti negli elenchi di riserva del concorso.

7        Il 20 giugno 2019 l’EPSO ha informato la ricorrente, al termine della seconda fase, che non era stata ammessa alla terza fase del concorso (in prosieguo: la «decisione di esclusione»). Più in particolare, secondo le spiegazioni fornite dall’EPSO, soltanto i candidati che avevano raggiunto la soglia minima di 45 punti sono stati invitati alla terza fase del concorso, mentre la ricorrente aveva ottenuto solo 30 punti.

8        Il 30 giugno 2019 la ricorrente ha presentato una domanda di riesame della decisione di esclusione.

9        Il 24 settembre 2019 l’EPSO ha risposto alla domanda di riesame facendo presente che la commissione giudicatrice aveva confermato la decisione di esclusione (in prosieguo: la «decisione sulla domanda di riesame»), accogliendo al contempo talune censure sollevate dalla ricorrente. L’EPSO ha comunicato, in allegato, i nuovi punteggi attribuiti alle diverse risposte fornite ai quesiti posti nell’ambito del Talent screener, da cui risultava che la ricorrente aveva ottenuto 37 punti.

10      L’11 novembre 2019 la ricorrente ha proposto un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), avverso la decisione di esclusione e la decisione sulla domanda di riesame.

11      Con decisione del 6 aprile 2020, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha respinto il reclamo della ricorrente (in prosieguo: la «decisione sul reclamo»). In sostanza, l’APN ha precisato i motivi della decisione di esclusione indicando, per ciascuna voce della sezione del Talent screener dell’atto di candidatura, il numero di mesi di esperienza professionale preso in considerazione, il coefficiente di ponderazione e il numero di punti assegnati, nonché le ragioni per cui questi erano stati attribuiti.

 Procedimento e conclusioni delle parti

12      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 luglio 2020, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. Il controricorso, la replica e la controreplica sono stati depositati, rispettivamente, il 6 ottobre 2020, il 23 novembre 2020 e il 7 gennaio 2021.

13      Con atto separato del 16 luglio 2020, depositato presso la cancelleria del Tribunale in applicazione dell’articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale, la ricorrente ha chiesto di poter beneficiare dell’anonimato nei confronti del pubblico. Con decisione del 14 settembre 2020, il Tribunale (Quarta Sezione) ha accolto tale domanda.

14      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di esclusione;

–        annullare la decisione sulla domanda di riesame;

–        annullare la decisione sul reclamo;

–        condannare la Commissione alle spese.

15      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulloggetto del ricorso

16      In via preliminare, occorre rilevare, così come evidenziato dalla Commissione, che, con i primi due capi delle sue conclusioni, la ricorrente contesta le due decisioni della commissione giudicatrice, vale a dire la decisione di esclusione e la decisione sulla domanda di riesame.

17      Orbene, secondo una giurisprudenza costante, la decisione adottata a seguito di riesame si sostituisce alla decisione iniziale della commissione giudicatrice (v. sentenza del 16 maggio 2019, Nerantzaki/Commissione, T‑813/17, non pubblicata, EU:T:2019:335, punto 25 e la giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che, nel presente procedimento, la decisione di esclusione è stata sostituita dalla decisione sulla domanda di riesame, e che occorre ritenere che il primo e il secondo capo delle conclusioni formulate col ricorso siano intesi unicamente all’annullamento della decisione sulla domanda di riesame, la quale costituisce, nel caso di specie, l’atto impugnato.

18      Con il terzo capo delle sue conclusioni, la ricorrente chiede altresì l’annullamento della decisione sul reclamo. Orbene, secondo costante giurisprudenza, le conclusioni dirette contro il rigetto di un reclamo hanno l’effetto di portare alla cognizione del giudice l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato, nella misura in cui esse sono, in quanto tali, prive di contenuto autonomo (v. sentenza del 20 novembre 2007, Ianniello/Commissione, T‑205/04, EU:T:2007:346, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 14 novembre 2013, Europol/Kalmár, T‑455/11 P, EU:T:2013:595, punto 41).

19      Tuttavia, si deve constatare che, se invero, nel caso di specie, la decisione sul reclamo è priva di contenuto autonomo, e se dunque non è necessario statuire specificamente su di essa, detta decisione contiene però argomenti diretti a completare la portata di quelli contenuti, in particolare, nella decisione sulla domanda di riesame. Pertanto, nell’esame della legittimità della decisione sulla domanda di riesame, occorrerà prendere in considerazione la motivazione contenuta nella decisione sul reclamo, motivazione che si presume coincidente con quella della decisione di riesame (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, punti 58 e 59 e la giurisprudenza ivi citata).

20      Di conseguenza, si deve considerare che l’oggetto del presente ricorso verte sulla decisione sulla domanda di riesame, la quale decisione costituisce, nel caso di specie, l’atto che arreca pregiudizio alla ricorrente, come integrata dalla decisione sul reclamo.

 Nel merito

21      A sostegno delle sue conclusioni di annullamento, la ricorrente deduce quattro motivi. Il primo motivo verte sull’errore manifesto di valutazione della sua esperienza professionale, nonché sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto e del bando di concorso. Il secondo motivo verte sulla violazione del principio di uguaglianza. Il terzo motivo riguarda la violazione dell’obbligo di motivazione e del «connesso principio» di uguaglianza delle parti nel processo, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mentre il quarto motivo consiste in un’eccezione di illegittimità del bando di concorso.

22      Il primo motivo di ricorso si suddivide in due parti, la prima vertente su un errore manifesto di valutazione dell’esperienza professionale della ricorrente e la seconda sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto e del bando di concorso.

23      Nelle circostanze del caso di specie, occorre iniziare con l’esame della seconda parte del primo motivo di ricorso.

24      Nell’ambito della seconda parte del motivo, in primo luogo, la ricorrente solleva un argomento relativo alla violazione dello Statuto, sostenendo che, nella fase del Talent screener, la commissione giudicatrice avrebbe introdotto dei sotto‑criteri in violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto.

25      Tale argomento è destinato al rigetto, poiché, come evidenziato dalla Commissione, l’articolo 5, paragrafo 3, dell’allegato III dello Statuto prevede che la commissione giudicatrice fissi dei criteri di valutazione prima di procedere all’esame dei titoli. Infatti, la commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami ha la responsabilità di valutare, caso per caso, se i diplomi prodotti o l’esperienza professionale di ciascun candidato corrispondano al livello richiesto dallo Statuto e dal bando di concorso (sentenze del 28 novembre 1991, Van Hecken/CES, T‑158/89, EU:T:1991:63, punto 22, e del 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commissione, T‑214/99, EU:T:2000:272, punto 69) e, adottando dei criteri di valutazione, essa mira a garantire una certa omogeneità delle proprie valutazioni, nell’interesse dei candidati, in particolare quando il loro numero sia elevato (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 29).

26      In secondo luogo, a sostegno della sua argomentazione fondata sulla violazione del bando di concorso, la ricorrente solleva tre censure relative, rispettivamente, a cinque dei sei criteri di selezione menzionati nell’allegato II del bando di concorso, intitolato «Criteri di selezione», vale a dire il «diploma di livello universitario, oltre a quello richiesto per accedere al concorso, in uno o più settori scientifici» (in prosieguo: il «diploma supplementare»), l’«esperienza nell’ambito di ricerche accademiche e/o professionali attinenti al settore scelto» acquisita prima e dopo il 1° gennaio 2017, e le «pubblicazioni su riviste con peer review e relazioni professionali di ricerca» pubblicate prima e dopo il 1° gennaio 2017.

 Sulla prima censura della seconda parte del primo motivo di ricorso, vertente sul diploma supplementare

27      Con la sua prima censura, la ricorrente contesta alla commissione giudicatrice di essersi fondata, come risulta dalla decisione sul reclamo, sulla motivazione secondo cui il suo diploma supplementare afferiva allo stesso settore del diploma che le consentiva di avere accesso al concorso. Tale motivazione violerebbe il bando di concorso e, di conseguenza, ingiustamente la commissione giudicatrice le avrebbe attribuito soltanto tre punti a tale titolo.

28      La Commissione difende la valutazione della commissione giudicatrice relativamente al criterio del diploma supplementare, sostenendo che, per ottenere il punteggio massimo, ossia quattro punti, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver conseguito un dottorato di ricerca, un master o un diploma di laurea in un settore diverso da quello richiesto per l’ammissione al concorso, ciò che non sarebbe avvenuto nel caso di specie.

29      Per contro, la ricorrente sostiene che un siffatto criterio, secondo cui il diploma supplementare doveva afferire ad un settore diverso da quello del diploma che consentiva di partecipare al concorso, non figurava nell’allegato II del bando di concorso, e che pertanto tale criterio, aggiunto dalla commissione giudicatrice, avrebbe illegittimamente modificato i criteri di selezione fissati nel bando suddetto.

30      Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la commissione giudicatrice dispone, nell’ambito delle disposizioni dello Statuto relative alle procedure di concorso, di un ampio potere discrezionale nel valutare le precedenti esperienze professionali dei candidati sia per quanto riguarda la natura e la durata di queste ultime, sia per quanto riguarda il rapporto più o meno stretto che esse possono presentare con le esigenze inerenti al posto da coprire (v. sentenza del 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commissione, T‑214/99, EU:T:2000:272, punto 70 e la giurisprudenza ivi citata).

31      Tuttavia, sempre secondo costante giurisprudenza, la commissione giudicatrice è vincolata dal testo del bando di concorso così come pubblicato. Infatti, la funzione essenziale del bando di concorso consiste nell’informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, in merito alla natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare, segnatamente, se vi sia ragione per essi di presentare la propria candidatura (v., in tal senso, ordinanza del 3 aprile 2001, Zaur‑Gora e Dubigh/Commissione, T‑95/00 e T‑96/00, EU:T:2001:114, punto 47, e sentenza del 13 settembre 2010, Spagna/Commissione, T‑156/07 e T‑232/07, non pubblicata, EU:T:2010:392, punto 87). Di conseguenza, adottando i criteri di valutazione, la commissione giudicatrice è sempre assoggettata al tenore letterale del bando di concorso e deve interpretarlo secondo lo spirito del testo e in base alle legittime aspettative dei candidati.

32      Infatti, i termini in cui è formulato il bando di concorso costituiscono, per la commissione giudicatrice, tanto la cornice di legittimità quanto il quadro di riferimento per le valutazioni (sentenze del 16 aprile 1997, Fernandes Leite Mateus/Consiglio, T‑80/96, EU:T:1997:57, punto 27, e del 21 ottobre 2004, Schumann/Commissione, T‑49/03, EU:T:2004:314, punto 63).

33      Orbene, è giocoforza constatare che, come giustamente sostenuto dalla ricorrente, il bando di concorso non richiedeva espressamente che il diploma supplementare fosse stato conseguito in un settore diverso da quello del diploma che dava accesso al concorso, ma unicamente che esso fosse acquisito «in uno o più settori scientifici».

34      Nel caso di specie, il criterio del diploma supplementare, come interpretato e applicato dalla commissione giudicatrice, viola il bando di concorso, in quanto aggiunge, al criterio di selezione esplicitamente previsto dal bando, la condizione che i diplomi supplementari dei candidati siano stati ottenuti in settori diversi da quelli cui afferiscono i diplomi che hanno dato loro accesso al concorso.

35      Orbene, come risulta dalla giurisprudenza citata ai punti da 30 a 32 supra, se invero la commissione giudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale nell’ambito delle disposizioni dello Statuto relative alle procedure di concorso, essa resta pur sempre vincolata al testo del bando di concorso così come pubblicato, e non spetta a detta commissione restringere o ampliare i criteri di selezione stabiliti dal bando medesimo, a pena di violare il quadro normativo del concorso (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2018, UR/Commissione, T‑761/17, non pubblicata, EU:T:2018:968, punto 67).

36      Date tali circostanze, la prima censura della seconda parte del primo motivo di ricorso dev’essere accolta.

 Sulla seconda censura della seconda parte del primo motivo di ricorso, vertente sull’esperienza nell’ambito di ricerche accademiche e/o professionali attinenti al settore scelto, precedente e successiva al 1° gennaio 2017

37      Con la sua seconda censura, la ricorrente contesta alla commissione giudicatrice il fatto che, come risulta dalla decisione sul reclamo, l’esperienza nell’ambito di ricerche accademiche o professionali attinenti al settore scelto, precedente e successiva al 1º gennaio 2017, le è valsa soltanto, rispettivamente, due punti (sei punti dopo ponderazione), per il periodo precedente, e tre punti (nove punti dopo ponderazione), per il periodo successivo, invece del numero massimo di punti, ossia quattro (dodici punti dopo ponderazione) per ciascuno dei due criteri di selezione previsti dal bando di concorso.

38      La critica della ricorrente si ricollega in particolare al sotto‑criterio che richiedeva un’esperienza professionale di gestione o di coordinamento di gruppi di lavoro adottato dalla commissione giudicatrice per valutare l’esperienza nell’ambito di ricerche accademiche o professionali attinenti al settore scelto.

39      Nei loro scritti difensivi, le parti traducono questo sotto‑criterio nel senso che esigerebbe o un’esperienza professionale come capo di gruppo di lavoro o un’esperienza di direzione. All’udienza, le parti hanno convenuto che il suddetto criterio richiedeva un’«esperienza nella gestione di gruppi di lavoro».

40      La ricorrente sostiene che il sotto‑criterio contemplato al punto 38 supra contraddice il bando di concorso nella misura in cui le funzioni che vi sono descritte non implicano l’esercizio delle funzioni di gestione di gruppo di lavoro, e che pertanto la commissione giudicatrice avrebbe illegittimamente modificato le condizioni stabilite nel bando suddetto.

41      Per contro, secondo la Commissione, dall’insieme delle competenze specifiche indicate nel bando suddetto emergerebbe che l’esperienza in materia di guida di gruppi di lavoro non è estranea alle funzioni e alle competenze richieste ai futuri vincitori del concorso.

42      A questo proposito, è certo vero che, ai sensi dell’allegato II del bando di concorso, la commissione giudicatrice, nel valutare gli atti di candidatura, doveva prendere in considerazione l’esperienza nell’ambito di ricerche accademiche e/o professionali attinenti al settore scelto ed era pertanto tenuta a valutare l’esperienza pertinente alla luce dell’allegato I del bando di concorso, il quale precisava le «[f]unzioni e competenze specifiche» per ciascun settore.

43      Orbene, per il settore n. 1 scelto dalla ricorrente, la natura delle funzioni era descritta come segue:

«[F]ornire una serie di tipi diversi di supporto analitico allo sviluppo, all’attuazione e alla valutazione delle politiche, a livello dell’UE, a livello nazionale e regionale. Ciò comprende la valutazione quantitativa dell’impatto delle politiche (ex ante ed ex post), l’analisi qualitativa delle politiche e del loro impatto tecnico, economico, sociale, ambientale e politico e l’analisi dei relativi processi strategici e di governance. Include, inoltre, la fornitura di prove scientifiche e di strumenti di ricerca a sostegno dell’elaborazione e dell’attuazione delle politiche. Tali analisi devono anche tenere conto dei punti di vista delle diverse parti interessate e delle condizioni socioeconomiche».

44      È giocoforza constatare che in nessun punto di tale descrizione dei compiti per il settore scelto dalla ricorrente il bando di concorso menziona le funzioni di gestione di gruppi di lavoro. Infatti, risulta chiaramente da detta descrizione delle funzioni che il profilo dei vincitori di concorso contemplati dal bando per il settore n. 1 era quello di un ricercatore incaricato, segnatamente, di analisi e valutazioni delle politiche e delle azioni dei poteri pubblici, come risulta, del resto, dall’intitolazione stessa del summenzionato settore, vale a dire «Valutazione quantitativa e qualitativa dell’impatto delle politiche». Per contro, la gestione di gruppi di lavoro rientra nella gestione delle risorse umane, che non figura in alcun modo nella descrizione dei compiti per il settore n. 1 ai sensi dell’allegato I del bando di concorso.

45      La necessità, o persino la pertinenza, di una competenza in materia di gestione di gruppi di lavoro non risulta neppure dall’insieme delle competenze specifiche enunciate nell’allegato I del bando di concorso, le quali vengono descritte come segue:

«– analisi/valutazione di politiche e processi strategici

– monitoraggio delle politiche e delle tendenze nel campo della scienza, della politica e dell’industria

– individuazione di metodologie e strumenti di ricerca pertinenti e pianificazione delle esigenze di ricerca

– individuazione delle esigenze in termini di contenuti della ricerca

– individuazione delle analisi e strategie possibili e delle relative implicazioni

– definizione di criteri per proporre e selezionare opzioni strategiche

– metodologie partecipative e coinvolgimento delle parti interessate

– individuazione e valutazione delle fonti dei dati e dei limiti per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione

– elaborazione di strumenti per la raccolta dei dati e individuazione delle esigenze in termini di esperimenti

– applicazione dei risultati della ricerca nelle politiche

– analisi della politica territoriale a livello subnazionale

– impatto ridistributivo delle politiche

– riconoscimento e spiegazione di eventuali limiti dei risultati

– analisi di sistemi complessi

– valutazione dell’impatto sociale, economico e ambientale

– analisi dei collegamenti tra le politiche, le imprese e il mercato

– analisi del mercato, del ciclo di vita e della catena del valore nell’ambito della tecnologia

– valutazione quantitativa/valutazione dell’impatto delle politiche

– svolgimento di analisi quantitative relative a questioni sociali, economiche e ambientali

– valutazione d’impatto controfattuale

– metodi sperimentali e progettazione di esperimenti

– analisi trasversali e longitudinali

– individuazione di criteri e indicatori per monitorare l’impatto politico

– tecniche di visualizzazione dei dati».

46      Pertanto, esigendo l’esperienza nella gestione di gruppi di lavoro al fine di attribuire il massimo dei punti ai candidati, a titolo del criterio dell’esperienza professionale precedente o successiva al 1° gennaio 2017, la commissione giudicatrice ha disatteso i criteri di selezione determinati dal bando di concorso, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 31 supra.

47      Occorre dunque accogliere la seconda censura della seconda parte del primo motivo di ricorso.

 Sulla terza censura della seconda parte del primo motivo di ricorso, relativa alle pubblicazioni in riviste con peer review e alle relazioni professionali di ricerca, precedenti e successive al 1° gennaio 2017

48      Per quanto riguarda i criteri «Pubblicazioni su riviste con peer review e relazioni professionali di ricerca», precedenti e successive al 1° gennaio 2017 (in prosieguo: i «criteri relativi alle pubblicazioni»), la ricorrente ritiene che essa avrebbe dovuto ottenere, per ciascun periodo, il punteggio massimo, ossia quattro punti (rispettivamente, otto e dodici punti dopo ponderazione) invece dei tre punti (rispettivamente, sei e nove punti dopo ponderazione) che essa si è vista attribuire.

49      Risulta dalla decisione sul reclamo che, per ottenere il punteggio massimo a titolo dei criteri relativi alle pubblicazioni, i candidati dovevano dimostrare di essere autori di pubblicazioni contenute soltanto nella base di dati «Scimago», in numero non inferiore a due per il periodo antecedente al 1° gennaio 2017, e non inferiore a uno per il periodo successivo a questa data (in prosieguo, congiuntamente: il «criterio Scimago»).

50      La Commissione sostiene che l’adozione del criterio Scimago era legittima a titolo dell’articolo 5, paragrafo 3, dell’allegato III dello Statuto, considerata la necessità per la commissione giudicatrice di identificare un criterio oggettivo e ampiamente riconosciuto al fine di dare rilievo alle pubblicazioni con un determinato standard qualitativo.

51      Per contro, la ricorrente sostiene che essa aveva effettivamente pubblicato degli articoli che erano contenuti nella base di dati Scimago, ma che essa non li ha menzionati nel Talent screener perché, da un lato, il numero di caratteri disponibili nel formulario di candidatura era limitato e, dall’altro, essa non era stata informata dell’importanza attribuita dalla commissione giudicatrice al fatto che le pubblicazioni fossero repertoriate in questa base di dati.

52      A questo proposito, occorre rilevare che, come sottolineato giustamente dalla ricorrente, durante la fase del Talent screener i candidati erano invitati a fornire il maggior numero di informazioni possibile, ma il numero di caratteri disponibili per rispondere a ciascun quesito di tale sezione era limitato. Inoltre, è giocoforza constatare che il criterio Scimago non viene in alcun modo menzionato nell’allegato II del bando di concorso.

53      Orbene, nella misura in cui l’organizzatore del concorso ha scelto di imporre ai candidati un numero limitato di caratteri per presentare il loro atto di candidatura, i candidati che vantavano un gran numero di pubblicazioni e di relazioni scientifiche, come la ricorrente, erano costretti a scegliere tra le loro pubblicazioni quelle che essi desideravano mettere in evidenza nell’ambito della loro domanda. Pertanto, incombeva alla commissione giudicatrice rispettare ancora più rigorosamente il tenore letterale del bando di concorso, al fine di permettere in tal modo ai candidati di compilare il loro atto di candidatura con piena cognizione di causa e nella maniera più utile possibile, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 31 supra.

54      Ne consegue che, così come sostenuto dalla ricorrente, la commissione giudicatrice, adottando il criterio Scimago, si è illegittimamente discostata dal tenore letterale del bando di concorso, in violazione di quest’ultimo e della giurisprudenza citata al punto 32 supra.

55      Pertanto, occorre accogliere la terza censura della seconda parte del primo motivo di ricorso.

 Conclusioni sulla seconda parte del primo motivo di ricorso

56      Al termine dell’analisi esposta ai punti da 27 a 54 supra, occorre ricordare che risulta dalla decisione sulla domanda di riesame che la ricorrente ha ottenuto un punteggio complessivo di 37 punti all’esito della seconda fase del concorso, e che pertanto le mancavano 8 punti per raggiungere la soglia minima di 45 punti ed essere così ammessa alla fase successiva del concorso (v. punti 7 e 9 supra).

57      Nel caso di specie, risulta più precisamente dalla decisione sul reclamo che, in applicazione del criterio del diploma supplementare, la ricorrente si è vista assegnare tre punti anziché il punteggio massimo, cioè quattro punti.

58      Allo stesso modo, per quanto riguarda l’esperienza nell’ambito di ricerche accademiche o professionali attinenti al settore scelto, per i periodi precedenti e successivi al 1° gennaio 2017, in applicazione del criterio relativo all’esperienza in materia di gestione di gruppi di lavoro, la commissione giudicatrice ha assegnato alla ricorrente, rispettivamente, sei e nove punti dopo ponderazione, mentre il punteggio massimo che poteva essere concesso era di dodici punti per ciascun criterio dopo ponderazione.

59      Infine, per quanto riguarda le pubblicazioni in riviste con peer review e le relazioni professionali di ricerca, precedenti e successive al 1° gennaio 2017, la commissione giudicatrice, in applicazione del criterio Scimago, ha attribuito alla ricorrente, rispettivamente, sei e nove punti dopo ponderazione, anziché il punteggio massimo, ossia, rispettivamente, otto e dodici punti dopo ponderazione.

60      Ne consegue che l’applicazione dei criteri summenzionati, costituenti l’oggetto della seconda parte del primo motivo di ricorso proposto dalla ricorrente, ha portato a diminuire il totale dei punti che le sono stati assegnati, il quale, senza l’applicazione dei criteri di cui sopra, avrebbe potuto raggiungere la soglia di 45 punti richiesta perché essa fosse ammessa alla terza fase del concorso. La ricorrente può dunque fondatamente sostenere che la commissione giudicatrice l’ha illegittimamente esclusa dal concorso.

61      Date tali circostanze, occorre accogliere il ricorso, senza che sia necessario esaminare le altre parti del primo motivo, né gli altri motivi di ricorso.

62      Ne consegue altresì, per l’effetto, che non occorre accogliere la domanda della ricorrente di interrogare la Commissione mediante misure di organizzazione del procedimento e misure istruttorie al fine di ottenere i criteri elaborati dalla commissione giudicatrice, dato che tale domanda è, allo stato attuale, priva di interesse ai fini della soluzione della controversia [v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2002, British American Tobacco (Investments)/Commissione, T‑311/00, EU:T:2002:167, punto 50].

 Sulle spese

63      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasta soccombente, la Commissione deve essere condannata alle spese, in conformità delle conclusioni formulate dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della commissione giudicatrice del 24 settembre 2019 recante rigetto della domanda di riesame dell’esclusione di LA dal concorso EPSO/AD/371/19 è annullata.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Gervasoni

Nihoul

Frendo

Così deciso e pronunciato in pubblica udienza a Lussemburgo, il 9 marzo 2022.

Firme


*      Lingua processuale: l’italiano.