Language of document : ECLI:EU:C:2019:1111

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

19 dicembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritto di comunicazione al pubblico – Messa a disposizione – Articolo 4 – Diritto di distribuzione – Esaurimento – Libri elettronici – Mercato virtuale per libri elettronici “di seconda mano”»

Nella causa C‑263/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), con decisione del 28 marzo 2018, pervenuta in cancelleria il 16 aprile 2018, nel procedimento

Nederlands Uitgeversverbond,

Groep Algemene Uitgevers

contro

Tom Kabinet Internet BV,

Tom Kabinet Holding BV,

Tom Kabinet Uitgeverij BV,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, M. Vilaras, P.G. Xuereb, L.S. Rossi e I. Jarukaitis, presidenti di sezione, E. Juhász, M. Ilešič (relatore), J. Malenovský, C. Lycourgos e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 aprile 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Nederlands Uitgeversverbond e la Groep Algemene Uitgevers, da C.A. Alberdingk Thijm, C.F.M. de Vries e S.C. van Velze, advocaten;

–        per la Tom Kabinet Internet BV, la Tom Kabinet Holding BV e la Tom Kabinet Uitgeverij BV, da T.C.J.A. van Engelen e G.C. Leander, advocaten;

–        per il governo belga, da J.-C. Halleux e M. Jacobs, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per il governo danese, da P. Ngo, M.S. Wolff e J. Nymann-Lindegren, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da M. Hellmann, U. Bartl, J. Möller e T. Henze, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da A. Rubio González e M.A. Sampol Pucurull, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da D. Colas e D. Segoin, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. De Luca, avvocato dello Stato;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e T. Rendas, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, da S. Brandon e Z. Lavery, in qualità di agenti, assistiti da N. Saunders, QC;

–        per la Commissione europea, da J. Samnadda, A. Nijenhuis e F. Wilman, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 settembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Nederlands Uitgeversverbond (in prosieguo: la «NUV») e la Groep Algemene Uitgevers (in prosieguo: la «GAU»), da una parte, e la Tom Kabinet Internet BV (in prosieguo: la «Tom Kabinet»), la Tom Kabinet Holding BV e la Tom Kabinet Uitgeverij BV, dall’altra, in merito alla fornitura di un servizio on-line consistente in un mercato virtuale per libri elettronici «di seconda mano».

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

3        L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore (in prosieguo: il «TDA»), che è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU 2000, L 89, pag. 6), ed è entrato in vigore, per quanto riguarda l’Unione europea, il 14 marzo 2010 (GU 2010, L 32, pag. 1).

4        L’articolo 6 del TDA, intitolato «Diritto di distribuzione», al paragrafo 1 così dispone:

«Gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di copie delle stesse, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà».

5        L’articolo 8 di tale trattato, intitolato «Diritto di comunicazione al pubblico», prevede quanto segue:

«Fermo il disposto degli articoli 11, paragrafo 1, punto 2), 11 bis, paragrafo 1, punti 1) e 2), 11 ter, paragrafo 1, punto 2), 14, paragrafo 1, punto 2) e 14 bis, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».

6        Dichiarazioni comuni concernenti il TDA (in prosieguo: le «dichiarazioni comuni») sono state adottate dalla conferenza diplomatica il 20 dicembre 1996.

7        Le dichiarazioni comuni relative agli articoli 6 e 7 di detto trattato sono formulate come segue:

«Per “copie” e “opere originali o copia delle stesse”, in quanto oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi degli articoli in questione, si intendono esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili».

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2001/29

8        I considerando 2, 4, 5, 9, 10, 15, da 23 a 25, 28 e 29 della direttiva 2001/29 così recitano:

«(2)      Il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha sottolineato la necessità di istituire un quadro giuridico generale e flessibile a livello comunitario per favorire lo sviluppo della società dell’informazione in Europa. Ciò presuppone, tra l’altro, l’esistenza di un mercato interno dei nuovi prodotti e servizi. Sono già stati o stanno per essere adottati importanti atti legislativi comunitari per attuare tale quadro normativo. Il diritto d’autore e i diritti connessi svolgono un’importante funzione in questo contesto in quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi nonché la creazione e lo sfruttamento del loro contenuto creativo.

(…)

(4)      Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell’informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l’occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro.

(5)      Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbe[ro] adattare e integrare le normative attuali sul diritto d’autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento.

(…)

(9)      Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(10)      Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“on-demand”) sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.

(…)

(15)      La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) ha portato nel dicembre del 1996 all’adozione di due nuovi trattati, il “Trattato della WIPO sul diritto d’autore” e il “Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi”, relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche. (…) La presente direttiva serve anche ad attuare [taluni] di questi nuovi obblighi internazionali.

(…)

(23)      La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.

(24)      Il diritto di messa a disposizione del pubblico del materiale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, andrebbe inteso come riguardante tutti gli atti che mettono tale materiale a disposizione del pubblico non presente nel luogo in cui hanno origine tali atti, con l’esclusione di tutti gli altri atti.

(25)      Dovrebbe ovviarsi all’incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette dal diritto d’autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una protezione armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari [di diritti] riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d’autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta (“on-demand”). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto.

(…)

(28)       La protezione del diritto d’autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell’opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell’originale di un’opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell’originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità. I diritti di noleggio e di prestito degli autori sono stati stabiliti dalla direttiva 92/100/CEE [del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 1992, L 346, pag. 61)]. Il diritto di distribuzione di cui alla presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito di cui al capitolo I della direttiva suddetta.

(29)      La questione dell’esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi “on-line”. Ciò vale anche per una copia tangibile di un’opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito dell’originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio “on-line” è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d’autore o i diritti connessi lo prevedono».

9        L’articolo 2 della direttiva 2001/29, intitolato «Diritto di riproduzione», così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

(…)».

10      L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», ai suoi paragrafi 1 e 3 prevede quanto segue:

«1.       Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

(…)

3.      I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».

11      L’articolo 4 di detta direttiva, intitolato «Diritto di distribuzione», così recita:

«1.      Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.

2.      Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso».

12      L’articolo 5, della direttiva 2001/29, intitolato «Eccezioni e limitazioni», al suo paragrafo 1 così dispone:

«Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire:

a)      la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o

b)      un utilizzo legittimo

di un’opera o di altri materiali».

 Direttiva 2009/24/CE

13      L’articolo 4 della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU 2009, L 111, pag. 16), intitolato «Attività riservate», così dispone:

«1.      Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell’articolo 2, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

(…)

c)      qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso.

2.      La prima vendita della copia di un programma [per elaboratore] nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all’interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso».

 Diritto dei Paesi Bassi

14      L’articolo 1 dell’Auteurswet (legge sul diritto d’autore), del 23 settembre 1912, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul diritto d’autore»), così dispone:

«Il diritto d’autore è il diritto esclusivo dell’autore di un’opera letteraria, scientifica o artistica, o dei suoi aventi causa, di pubblicarla e di riprodurla, fatte salve le limitazioni previste dalla legge».

15      L’articolo 12, paragrafo 1, della legge sul diritto d’autore prevede quanto segue:

«Per comunicazione al pubblico di un’opera letteraria, scientifica o artistica, si intende:

1.      la comunicazione al pubblico di una copia dell’insieme o di parte dell’opera;

(…)».

16      L’articolo 12b di tale legge così recita:

«Se un esemplare di un’opera letteraria, scientifica o artistica è stato immesso in circolazione, tramite trasferimento di proprietà, per la prima volta in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo dall’autore o da un suo avente diritto o con il loro consenso, l’immissione in circolazione di detto esemplare in altra forma, ad accezione del noleggio o del prestito, non costituisce una violazione del diritto d’autore».

17      L’articolo 13 di detta legge così dispone:

«Per riproduzione di un’opera letteraria, scientifica o artistica si intende la traduzione, la composizione musicale, la registrazione cinematografica o l’adattamento teatrale e, in generale, qualsiasi adattamento o riproduzione, totale o parziale, in forma modificata, da non considerare come un’opera originale».

18      L’articolo 13a della medesima legge enuncia quanto segue:

«Non costituiscono atti di riproduzione di un’opera letteraria, scientifica o artistica gli atti di riproduzione temporanea, che sono riproduzioni transitorie o accessorie e formano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e il cui unico scopo è di consentire

a)      la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o

b)      l’utilizzo legittimo di un’opera

e che non hanno un proprio valore economico».

19      L’articolo 16b, paragrafo 1, della legge sul diritto d’autore prevede quanto segue:

«Non si considera violazione del diritto di autore su un’opera letteraria, scientifica o artistica la riproduzione dell’opera limitata ad alcune copie e che serva esclusivamente all’esercizio, allo studio o all’uso da parte della persona fisica che effettua la riproduzione, senza fini commerciali diretti o indiretti, o che dispone la riproduzione unicamente a fini personali».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20      La NUV e la GAU, associazioni di difesa degli interessi degli editori dei Paesi Bassi, sono state incaricate da più editori affinché garantiscano la tutela e il rispetto dei diritti d’autore ad essi concessi in licenza esclusiva da taluni titolari di tali diritti.

21      La Tom Kabinet Holding è l’azionista unico della Tom Kabinet Uitgeverij, casa editrice di libri, libri elettronici e banche dati, nonché della Tom Kabinet. Quest’ultima società gestisce un sito Internet sul quale essa ha aperto, il 24 giugno 2014, un servizio on-line consistente in un mercato virtuale per libri elettronici «di seconda mano».

22      Il 1o luglio 2014 la NUV e la GAU, basandosi sulla legge sul diritto d’autore, hanno proposto un ricorso avente ad oggetto tale servizio on-line nei confronti della Tom Kabinet, della Tom Kabinet Holding e della Tom Kabinet Uitgeverij dinanzi al giudice dei procedimenti sommari del rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi). Il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha respinto la loro domanda in quanto, ad avviso di quest’ultimo, la sussistenza di una violazione del diritto d’autore non era, prima facie, sufficientemente verosimile.

23      La NUV e la GAU hanno proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam, Paesi Bassi), la quale, con sentenza del 20 gennaio 2015, ha confermato la suddetta sentenza, vietando nel contempo alla Tom Kabinet di offrire un servizio on-line che permetta la vendita di libri elettronici scaricati illegalmente. Avverso tale sentenza non è stato proposto alcun ricorso per cassazione.

24      A partire dall’8 giugno 2015 la Tom Kabinet ha modificato le prestazioni offerte fino a quel momento, sostituendole con il «Toms Leesclub» (club di lettura di Tom; in prosieguo: il «club di lettura»), nell’ambito del quale la Tom Kabinet commercia libri elettronici. Il club di lettura offre ai suoi membri, dietro pagamento di una somma di denaro, libri elettronici «di seconda mano» acquistati dalla Tom Kabinet o donati a titolo gratuito a quest’ultima da parte dei membri di tale club. In quest’ultima ipotesi detti membri devono fornire il link per scaricare il libro di cui trattasi e dichiarare di non aver conservato copia di tale libro. La Tom Kabinet scarica successivamente il libro elettronico dal sito Internet del venditore e appone su quest’ultimo la propria filigrana digitale, il che consentirebbe di confermare che si tratti di una copia acquistata in modo legale.

25      Inizialmente, i libri elettronici disponibili tramite il club di lettura potevano essere acquistati al prezzo fisso di EUR 1,75 per libro elettronico. Dopo il pagamento, il membro del club poteva scaricare il libro elettronico dal sito Internet della Tom Kabinet e rivenderlo successivamente a quest’ultima. L’iscrizione al club di lettura era subordinata al versamento, da parte dei membri, di una quota mensile pari a EUR 3,99. Ciascun libro elettronico fornito a titolo gratuito da un membro consentiva a quest’ultimo di beneficiare di uno sconto di EUR 0,99 sulla quota per il mese successivo.

26      Dal 18 novembre 2015 l’adesione al club di lettura non richiede più il versamento di una quota mensile. Da un lato, il prezzo di ciascun libro elettronico è ormai fissato a EUR 2. Dall’altro lato, i membri del club di lettura hanno altresì bisogno di «crediti» per poter acquistare un libro elettronico nell’ambito del club di lettura e possono ottenere tali crediti fornendo a quest’ultimo, a titolo oneroso o a titolo gratuito, un libro elettronico. Tali crediti possono anche essere acquistati all’atto dell’ordine.

27      La NUV e la GAU hanno proposto dinanzi al rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi) un ricorso volto a vietare alla Tom Kabinet, alla Tom Kabinet Holding e alla Tom Kabinet Uitgeverij, a pena di sanzione, di violare i diritti d’autore dei loro affiliati tramite la messa a disposizione o la riproduzione di libri elettronici. In particolare, esse ritengono che la Tom Kabinet effettui, nell’ambito del club di lettura, una comunicazione al pubblico di libri elettronici non autorizzata.

28      In una sentenza interlocutoria del 12 luglio 2017 il giudice del rinvio ha ritenuto che i libri elettronici di cui trattasi debbano essere qualificati come opere ai sensi della direttiva 2001/29 e che l’offerta della Tom Kabinet, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, non costituisca una comunicazione al pubblico di tali opere ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.

29      Il giudice del rinvio rileva tuttavia che le risposte alle questioni se la messa a disposizione a distanza, mediante download, di un libro elettronico a pagamento, per un uso per un periodo di tempo illimitato possa costituire un atto di distribuzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, e se il diritto di distribuzione possa, pertanto, essere esaurito ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, non si impongono in modo evidente. Esso si chiede altresì se il titolare del diritto d’autore, in caso di rivendita di un libro elettronico, possa opporsi, in base all’articolo 2 di detta direttiva, agli atti di riproduzione necessari ai fini di una trasmissione legittima tra acquirenti successivi dell’esemplare per il quale il diritto di distribuzione è, se del caso, esaurito. La risposta da fornire a tale questione non discenderebbe neanche dalla giurisprudenza della Corte.

30      In tali circostanze, il rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [2001/29] debba essere interpretato nel senso che, per “qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo”, si debba intendere anche la concessione in uso a distanza mediante scaricamento per un periodo di tempo illimitato di libri elettronici (copie digitali di libri protetti dal diritto d’autore) ad un prezzo per il quale il titolare del diritto d’autore riceve una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera ad esso spettante.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il diritto di distribuzione relativo all’originale o a copie di un’opera, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [2001/29], si esaurisca nell’Unione quando la prima vendita o il primo altro trasferimento di detto materiale, compresa nel caso di specie la concessione in uso a distanza mediante scaricamento per un periodo di tempo illimitato di libri elettronici (copie digitali di libri protetti dal diritto d’autore) ad un prezzo per il quale il titolare del diritto d’autore riceve una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera ad esso spettante, sia effettuata nell’Unione dal titolare del diritto o con il suo consenso.

3)      Se l’articolo 2 della direttiva [2001/29] debba essere interpretato nel senso che un trasferimento tra acquirenti successivi dell’esemplare regolarmente acquistato, il cui diritto di distribuzione è esaurito, implica un consenso per gli atti di riproduzione ivi menzionati, nella misura in cui detti atti di riproduzione sono necessari per un uso legittimo di tale esemplare e, in tal caso, a quali condizioni.

4)      Se l’articolo 5 della direttiva [2001/29] debba essere interpretato nel senso che il titolare del diritto d’autore non può più opporsi agli atti di riproduzione, necessari per un trasferimento tra acquirenti successivi dell’esemplare regolarmente acquistato per il quale il diritto di distribuzione è esaurito e, in tal caso, a quali condizioni».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

31      In via preliminare si deve ricordare che nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. In tale prospettiva, alla Corte spetta, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Infatti, la Corte ha il compito di interpretare tutte le disposizioni del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere la controversia di cui sono investiti, anche qualora tali disposizioni non siano espressamente indicate nelle questioni a essa sottoposte da detti giudici (sentenza del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

32      A tal riguardo, la Corte può trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del predetto diritto che richiedano un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia di cui al procedimento principale (sentenza del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

33      Nel caso di specie, sebbene il giudice del rinvio, con la sua prima questione, chieda in sostanza alla Corte se l’espressione «qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale [delle opere degli autori] o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo», contenuta all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, includa «la concessione in uso a distanza mediante scaricamento per un periodo di tempo illimitato di libri elettronici [dietro pagamento]», dalla motivazione della decisione di rinvio risulta che nell’ambito della controversia pendente dinanzi a detto giudice si pone la questione se la fornitura, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente costituisca un atto di distribuzione ai sensi del suddetto articolo 4, paragrafo 1, o se una tale fornitura rientri nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva. L’interesse di detta questione nel procedimento principale è se una tale fornitura sia soggetta alla regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva o, al contrario, se sfugga a tale regola, come espressamente stabilito all’articolo 3, paragrafo 3, della medesima direttiva, per quanto concerne il diritto di comunicazione al pubblico.

34      Alla luce di tali considerazioni, si deve riformulare la prima questione sottoposta nel senso che con essa il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la fornitura, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente rientri nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 oppure in quella di «distribuzione al pubblico» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.

35      Come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

36      Quanto all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, esso prevede che gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, esaurendosi tale diritto, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva, nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nell’Unione dell’originale dell’opera o della sua copia sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.

37      Né tali disposizioni, né nessun’altra disposizione della direttiva 2001/29 consentono, alla luce soltanto del loro tenore letterale, di determinare se la fornitura, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente costituisca una comunicazione al pubblico, in particolare una messa a disposizione del pubblico di un’opera in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, oppure un atto di distribuzione, ai sensi di detta direttiva.

38      Secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale di quest’ultima, bensì anche del suo contesto, degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte e, se del caso, della sua genesi (v., in tal senso, sentenze del 20 dicembre 2017, Acacia e D’Amato, C‑397/16 e C‑435/16, EU:C:2017:992, punto 31, e del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). Le norme di diritto dell’Unione devono essere peraltro interpretate per quanto possibile alla luce del diritto internazionale, in particolare quando tali norme mirino specificamente ad eseguire un accordo internazionale concluso dall’Unione (sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 35; del 13 maggio 2015, Dimensione Direct Sales e Labianca, C‑516/13, EU:C:2015:315, punto 23, nonché del 19 dicembre 2018, Syed, C‑572/17, EU:C:2018:1033, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

39      In primo luogo, si deve rilevare che, come risulta dal considerando 15 della direttiva 2001/29, quest’ultima mira segnatamente ad attuare taluni degli obblighi che incombono all’Unione in forza del TDA. Ne consegue che le nozioni di «comunicazione al pubblico» e di «distribuzione al pubblico», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, devono essere interpretate per quanto possibile in conformità con le definizioni contenute, rispettivamente, all’articolo 8 e all’articolo 6, paragrafo 1, del TDA (v., in tal senso, sentenze del 17 aprile 2008, Peek & Cloppenburg, C‑456/06, EU:C:2008:232, punto 31, nonché del 19 dicembre 2018, Syed, C‑572/17, EU:C:2018:1033, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

40      A tal riguardo, l’articolo 6, paragrafo 1, del TDA definisce il diritto di distribuzione come il diritto esclusivo degli autori di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di copie delle stesse, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà. Orbene, dalla stessa formulazione delle dichiarazioni comuni relative agli articoli 6 e 7 del TDA risulta che «(p)er “copie” e “opere originali o copia delle stesse”, in quanto oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi degli articoli in questione, si intendono esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili», sicché detto articolo 6, paragrafo 1, non può includere la distribuzione di opere prive di supporto materiale come i libri elettronici.

41      La relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, del 10 dicembre 1997 [COM(97) 628 def.; in prosieguo: la «proposta di direttiva»], da cui ha avuto origine la direttiva 2001/29, è conforme a tale constatazione. In essa è in effetti riscontrato che i termini «nonché la messa a disposizione del pubblico [delle opere degli autori], in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta», che figurano all’articolo 8 del TDA e che sono stati sostanzialmente ripresi all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, rispecchiano la proposta che era stata fatta in merito a tale punto dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri nel corso dei negoziati e riguardano le «attività interattive».

42      In secondo luogo, in tale medesima relazione sulla proposta di direttiva la Commissione europea ha altresì rilevato che detta proposta «consent[iva] di creare condizioni uniformi per la distribuzione elettronica e fisica di opere protette e di tracciare una chiara linea di demarcazione tra i due tipi di distribuzione».

43      In tale contesto, la Commissione ha rilevato che la trasmissione interattiva on-demand era una nuova forma di sfruttamento della proprietà intellettuale, in merito alla quale gli Stati membri ritenevano che essa dovesse essere coperta dal diritto di controllare la comunicazione al pubblico, precisando nel contempo che vi era un consenso generale sul fatto che il diritto di distribuzione, che si applica soltanto alla distribuzione di copie materiali, non è coperto da una tale trasmissione.

44      Sempre in detta relazione la Commissione ha aggiunto che i termini «comunicazione al pubblico» di un’opera includono gli atti di trasmissione interattiva on-demand, confermando così che il diritto di comunicazione al pubblico è parimenti pertinente quando varie persone che non sono in collegamento tra loro, componenti del pubblico, possono avere individualmente accesso da luoghi diversi e in momenti diversi ad un’opera che si trova in un sito Internet accessibile al pubblico, precisando nel contempo che in tale diritto rientra qualsiasi comunicazione «divers[a] dalla distribuzione di copie materiali», dal momento che le copie materiali che possono essere messe in circolazione come materiali tangibili rientrano nel diritto di distribuzione.

45      Risulta pertanto da tale medesima relazione che la proposta di direttiva mirava a far sì che qualsiasi comunicazione al pubblico di un’opera, diversa dalla distribuzione di copie materiali di quest’ultima, rientrasse non nella nozione di «distribuzione al pubblico» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, bensì in quella di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

46      In terzo luogo, occorre rilevare che tale interpretazione è suffragata dall’obiettivo di tale direttiva, come enunciato nel preambolo di quest’ultima, nonché dal contesto in cui si iscrivono l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva.

47      Infatti, dai considerando 2 e 5 della direttiva 2001/29 risulta che quest’ultima mira a istituire un quadro generale e flessibile a livello dell’Unione per favorire lo sviluppo della società dell’informazione e ad adattare e integrare le normative attuali sul diritto d’autore e sui diritti connessi per rispondere all’evoluzione tecnologica, che ha fatto sorgere nuove forme di sfruttamento delle opere protette (sentenza del 24 novembre 2011, Circul Globus Bucureşti, C‑283/10, EU:C:2011:772, punto 38).

48      Inoltre, dai considerando 4, 9 e 10 di detta direttiva emerge che obiettivo principale di quest’ultima è la realizzazione di un elevato livello di protezione a favore degli autori, consentendo a questi ultimi di ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2015, SBS Belgium, C‑325/14, EU:C:2015:764, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

49      Per conseguire tale obiettivo, la nozione di «comunicazione al pubblico», come sottolineato dal considerando 23 della direttiva 2001/29, deve essere intesa in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine e, pertanto, copre qualsiasi trasmissione o ritrasmissione, di tale natura, di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 36, nonché del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

50      Il considerando 25 di tale direttiva aggiunge che i titolari di diritti riconosciuti da quest’ultima hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le loro opere mediante trasmissioni interattive su richiesta, dal momento che tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto.

51      Peraltro, i considerando 28 e 29 della direttiva 2001/29, relativi al diritto di distribuzione, stabiliscono, rispettivamente, che tale diritto include il diritto esclusivo di controllare «la distribuzione dell’opera incorporata in un supporto tangibile» e che la questione dell’esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi «on-line», fermo restando che, diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio «on-line» è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d’autore o i diritti connessi lo prevedono.

52      In quarto luogo, un’interpretazione del diritto di distribuzione, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, nel senso che tale diritto si applica unicamente alla distribuzione di opere incorporate in un supporto tangibile, discende altresì dall’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, relativo all’esaurimento del diritto in esame, come interpretato dalla Corte. Quest’ultima ha infatti dichiarato che il legislatore dell’Unione, utilizzando al considerando 28 di detta direttiva i termini «supporto tangibile» e «detto oggetto», intendeva dare agli autori il controllo sulla prima immissione sul mercato dell’Unione di ogni oggetto tangibile che incorpora la loro creazione intellettuale (sentenza del 22 gennaio 2015, Art & Allposters International, C‑419/13, EU:C:2015:27, punto 37).

53      È vero che, come rileva il giudice del rinvio, la Corte ha dichiarato, per quanto riguarda l’esaurimento del diritto di distribuzione delle copie di programmi per elaboratore, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, che da tale disposizione non risulta che detto esaurimento si limiti alle copie di programmi per elaboratore contenuti su un supporto informatico tangibile, ma che, al contrario, occorre ritenere che tale disposizione, riferendosi indistintamente alla «vendita della copia di un programma», non operi alcuna distinzione a seconda della forma tangibile o intangibile della copia medesima (sentenza del 3 luglio 2012, UsedSoft, C‑128/11, EU:C:2012:407, punto 55).

54      Tuttavia, come rileva giustamente il giudice del rinvio e come sottolinea l’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, un libro elettronico non è un programma per elaboratore, sicché non è necessario applicare disposizioni specifiche della direttiva 2009/24.

55      In proposito, da un lato, come esplicitamente dichiarato dalla Corte ai punti 51 e 56 della sentenza del 3 luglio 2012, UsedSoft (C‑128/11, EU:C:2012:407), la direttiva 2009/24, che riguarda specificamente la tutela dei programmi per elaboratore, costituisce una lex specialis rispetto alla direttiva 2001/29. Orbene, le pertinenti disposizioni della direttiva 2009/24 fanno chiaramente emergere la volontà del legislatore dell’Unione di assimilare, ai fini della tutela prevista da detta direttiva, le copie tangibili e intangibili di tali programmi per elaboratore, sicché l’esaurimento del diritto di distribuzione contemplato all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 riguarda l’insieme di tali copie (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2012, UsedSoft, C‑128/11, EU:C:2012:407, punti 58 e 59).

56      Una tale equiparazione tra copie tangibili e intangibili di opere protette ai fini delle pertinenti disposizioni della direttiva 2001/29 non è stata, invece, auspicata dal legislatore dell’Unione al momento dell’adozione di detta direttiva. Infatti, come ricordato al punto 42 della presente sentenza, dai lavori preparatori di quest’ultima risulta che si è voluta tracciare una chiara linea di demarcazione tra la distribuzione elettronica e la distribuzione fisica di contenuti protetti.

57      Dall’altro lato, la Corte ha rilevato al punto 61 della sentenza del 3 luglio 2012, UsedSoft (C‑128/11, EU:C:2012:407), che, dal punto di vista economico, la vendita di un programma per elaboratore su un supporto tangibile e la vendita di un programma per elaboratore mediante download via Internet sono analoghe, dal momento che la modalità di trasmissione on-line è l’equivalente funzionale della fornitura di un supporto informatico tangibile, sicché l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 alla luce del principio della parità di trattamento giustifica che tali due modalità di trasmissione siano trattate in modo analogo.

58      Non si può tuttavia ritenere che la fornitura di un libro su un supporto tangibile e la fornitura di un libro elettronico siano equivalenti da un punto di vista economico e funzionale. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 89 delle sue conclusioni, le copie digitali dematerializzate, diversamente dai libri su un supporto tangibile, non si deteriorano con l’uso, con la conseguenza che le copie di seconda mano costituiscono perfetti sostituti delle copie nuove. Inoltre, gli scambi di tali copie non richiedono né sforzi né costi aggiuntivi, sicché il mercato parallelo di seconda mano rischierebbe di incidere sugli interessi dei titolari di ricevere un adeguato compenso per le loro opere in maniera assai più significativa del mercato di seconda mano di oggetti tangibili, in contrasto con l’obiettivo richiamato al punto 48 della presente sentenza.

59      Anche nell’ipotesi in cui un libro elettronico dovesse essere considerato come un materiale complesso (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2014, Nintendo e a., C‑355/12, EU:C:2014:25, punto 23), che include tanto un’opera protetta quanto un programma per elaboratore che può beneficiare della tutela della direttiva 2009/24, si dovrebbe ritenere che un tale programma presenti un carattere meramente accessorio rispetto all’opera contenuta in un libro di tal genere. In effetti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, un libro elettronico è protetto in forza del suo contenuto, che deve quindi essere considerato come l’elemento essenziale del medesimo, cosicché la circostanza che un programma per elaboratore possa fare parte di un libro elettronico, al fine di consentirne la lettura, non può determinare l’applicazione di tali disposizioni specifiche.

60      Il giudice del rinvio afferma altresì che la fornitura di un libro elettronico in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale non rispetta le condizioni stabilite dalla Corte per poter essere qualificata come comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. In particolare, detto giudice rileva, da un lato, che in assenza di comunicazione del contenuto stesso dell’opera protetta nell’offerta di vendita del libro elettronico sulla piattaforma del club di lettura, non può configurarsi un atto di comunicazione. Dall’altro lato, mancherebbe un pubblico, dato che il libro elettronico è unicamente messo a disposizione di un solo membro del club di lettura.

61      A tal riguardo, risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 che la nozione di «comunicazione al pubblico» consta di due elementi cumulativi, vale a dire un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di quest’ultima al pubblico (sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

62      In primo luogo, per quanto concerne la questione se la fornitura di un libro elettronico, come quella oggetto del procedimento principale, costituisca un atto di comunicazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, si deve rilevare, come ricordato al punto 49 della presente sentenza, che la nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi di quest’ultima disposizione comprende qualsiasi trasmissione o ritrasmissione, su filo o senza filo, di un’opera al pubblico non presente nel luogo in cui ha origine la comunicazione.

63      Inoltre, per quanto riguarda la nozione di «messa a disposizione del pubblico» ai sensi della medesima disposizione, nozione che rientra in quella più ampia di «comunicazione al pubblico», la Corte ha dichiarato che, per essere qualificato come atto di messa a disposizione del pubblico, un atto deve soddisfare cumulativamente i due requisiti enunciati in tale disposizione, ossia permettere al pubblico interessato di accedere all’oggetto protetto di cui trattasi sia dal luogo sia nel momento da ciascuno individualmente scelto (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2015, C More Entertainment, C‑279/13, EU:C:2015:199, punti 24 e 25), senza che sia determinante che le persone da cui è composto detto pubblico si avvalgano o meno di tale possibilità (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

64      Per quanto riguarda, in particolare, la messa a disposizione del pubblico di un’opera o di un oggetto protetto in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto, dalla relazione sulla proposta di direttiva risulta che «l’atto critico è costituito dalla “messa a disposizione del pubblico di un’opera”, ovvero l’offerta di un’opera in un sito accessibile al pubblico che precede la fase della sua reale trasmissione su richiesta (“on-demand transmission”)» e che «[è] irrilevante se l’opera venga effettivamente richiamata da un utente o meno».

65      Nel caso di specie, è pacifico che la Tom Kabinet mette le opere di cui trattasi a disposizione di qualunque persona si registri sul sito Internet del club di lettura, la quale può avervi accesso dal luogo e nel momento individualmente scelto, sicché si deve considerare che la fornitura di un tale servizio configura la comunicazione di un’opera ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, senza che sia necessario che detta persona si avvalga di tale possibilità scaricando effettivamente il libro elettronico da detto sito Internet.

66      In secondo luogo, per rientrare nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi di tale disposizione, le opere protette devono essere effettivamente comunicate ad un pubblico (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, punto 40 e giurisprudenza ivi citata), riguardando tale comunicazione un numero indeterminato di destinatari potenziali (sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

67      Orbene, dalla relazione sulla proposta di direttiva risulta altresì che, da un lato, come ricordato al punto 44 della presente sentenza, il diritto di comunicazione al pubblico è parimenti pertinente quando varie persone che non sono in collegamento tra loro, componenti del pubblico, possono avere individualmente accesso da luoghi diversi e in momenti diversi ad un’opera che si trova in un sito Internet accessibile al pubblico e che, dall’altro lato, il pubblico consiste dei propri componenti considerati individualmente.

68      In proposito la Corte ha già avuto occasione di precisare, da una parte, che la nozione di «pubblico» comporta una certa soglia de minimis, il che esclude da detta nozione un numero di interessati troppo esiguo e, dall’altra parte, che occorre prendere in considerazione gli effetti cumulativi che derivano dalla messa a disposizione, mediante download, di un’opera protetta presso destinatari potenziali. Si deve quindi tener conto, in particolare, del numero di persone che possono avere accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì di quante tra di loro possano avervi accesso in successione (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

69      Orbene, nel caso di specie, tenuto conto della circostanza, rilevata al punto 65 della presente sentenza, che qualsiasi interessato può divenire membro del club di lettura, nonché dell’assenza di misure tecniche, nell’ambito della piattaforma di tale club, che consentano di garantire che possa essere scaricata un’unica copia di un’opera durante il periodo in cui l’utente di un’opera ha effettivamente accesso a quest’ultima e che, scaduto tale periodo, la copia scaricata da tale utente non sia più utilizzabile da quest’ultimo (v., per analogia, sentenza del 10 novembre 2016, Vereniging Openbare Bibliotheken, C‑174/15, EU:C:2016:856), si deve considerare che il numero di persone che possono avere accesso, contemporaneamente o in successione, alla stessa opera tramite tale piattaforma è notevole. Pertanto, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti, l’opera di cui trattasi deve essere considerata come comunicata a un pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

70      Infine, la Corte ha dichiarato che un’opera protetta, per essere qualificata come comunicazione al pubblico, deve essere comunicata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, deve essere rivolta ad un pubblico nuovo, vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore nel momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale della loro opera al pubblico (sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

71      Nel caso di specie, dato che la messa a disposizione di un libro elettronico, come rilevato dalla NUV e dalla GAU, è in generale accompagnata da una licenza di utilizzo che ne autorizza esclusivamente la lettura, da parte dell’utente che ha scaricato il libro elettronico di cui trattasi, a partire dalle sue proprie apparecchiature, si deve ritenere che una comunicazione come quella effettuata dalla Tom Kabinet sia fatta ad un pubblico che non è stato già preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore e, pertanto, ad un pubblico nuovo, ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza.

72      Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico» e, più in particolare, in quella di «messa a disposizione del pubblico [delle opere degli autori] in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

 Sulle questioni dalla seconda alla quarta

73      In considerazione della risposta fornita alla prima questione, non occorre più rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta.

 Sulle spese

74      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

La fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico» e, più in particolare, in quella di «messa a disposizione del pubblico [delle opere degli autori] in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.