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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Napoli (Italia) il 6 febbraio 2024 – Procedimento penale a carico di ATAU

(Causa C-95/24, Khuzdar 1 )

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte di appello di Napoli

Procedimento penale a carico di:

ATAU

Questioni pregiudiziali

Se il combinato disposto degli articoli seguenti:

•    articolo 4, n. 6), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13.6.2002 1 ;

•    articoli 9, primo comma, lettera i), e 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008 1 ;

debba essere interpretato nel senso che:

il giudice dello Stato di esecuzione, richiesto di riconoscere una sentenza penale straniera esecutiva di condanna, ha il potere discrezionale, e non già il dovere, di rifiutare il riconoscimento della sentenza, quando risulti che il processo terminato con detta sentenza non abbia offerto all’imputato alcuna delle garanzie processuali previste dall’art. 9, primo comma, lettera i), della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008;

il giudice dello Stato di esecuzione, richiesto di disporre la consegna in base ad un mandato di arresto europeo emesso per eseguire una sentenza, quando ricorrono congiuntamente le condizioni per disporre la consegna del condannato allo Stato di condanna ed i presupposti per rifiutare la stessa disponendo contemporaneamente l’esecuzione della pena nel territorio dello Stato di esecuzione, ha il potere di rifiutare la consegna, riconoscere la sentenza e ordinare l’esecuzione della stessa sul proprio territorio anche se il processo terminato con la sentenza riconosciuta non abbia offerto all’imputato alcuna delle garanzie processuali previste dall’art. 9, primo comma, lettera i), della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008.

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1     Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1     Relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1)

1     Relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).