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Ricorso proposto il 13 giugno 2013 – DelSolar (Wujiang) / Commissione

(Causa T-320/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: DelSolar (Wujiang) Ltd (Wujiang City, Cina) (rappresentanti: avv. L. Catrain González, E. Wright e H. Zhu, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione1 , nella parte in cui si applica al ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha commesso un errore manifesto di diritto ampliando l’ambito del terzo trattino dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51) (in prosieguo: il «regolamento di base») e prendendo in considerazione distorsioni di rilievo, che non derivando dal precedente sistema ad economia non di mercato, non rientrano chiaramente nell’ambito di applicazione del terzo trattino dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha erroneamente concluso che i costi di produzione e la situazione finanziaria complessiva della ricorrente erano soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato come previsto dal terzo trattino del regolamento di base.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha commesso un errore di valutazione in quanto né le trascurabili sovvenzioni ricevute né il regime fiscale preferenziale ricevuto dalla ricorrente e dalla sua affiliata Delta Greentech (Cina) Co. Ltd. (in prosieguo, congiuntamente: il «DelSolar Group») erano «derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato».

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione europea di respingere la richiesta della ricorrente di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») sul mero fondamento del regime fiscale preferenziale e delle trascurabili sovvenzioni è sproporzionata e non necessaria.

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1 Regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 152, pag. 5)