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Ricorso proposto il 17 giugno 2013 – Endoceutics / UAMI – Merck (FEMIVIA)

(Causa T-324/13)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Endoceutics, Inc. (Quebec, Canada) (rappresentante : M. Wahlin, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Merck KGaA (Darmstadt, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 aprile 2013, procedimento R 1021/2012-4;

respingere l’opposizione della controinteressata e ammettere la registrazione del marchio comunitario richiesto, cioè la domanda di marchio FEMIVIA depositata con il numero 9 386 343;

condannare la controparte alle spese sostenute dalla ricorrente in sede di impugnazione e con riferimento al procedimento svoltosi dinanzi all’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo “FEMIVIA” per prodotti della classe 5 – domanda di marchio comunitario n. 9 386 343

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi la commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario consistente nel segno denominativo “FEMIBION” per prodotti della classe 5 e registrazione internazionale con effetto nell’Unione europea del marchio figurativo bianco e nero “femibion” per prodotti delle classi 5, 29 e 30

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e integrale rigetto della domanda di marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009.