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Ricorso proposto il 14 giugno 2013 – Tsujimoto / UAMI – Kenzo (KENZO)

(Causa T-322/13)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentante: A. Wenninger-Lenz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Kenzo (Parigi, Francia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 marzo 2013, procedimento R 1364/2012-2;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KENZO» per servizi delle classi 35, 41 e 43 – domanda di marchio comunitario n. 8 701 286.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «KENZO» per prodotti delle classi 3, 18 e 25, registrazione comunitaria.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto integrale della domanda di marchio comunitario.

Motivi dedotti: violazione degli articoli 76, paragrafo 2, e 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario.