Language of document : ECLI:EU:T:2008:17

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

29 gennaio 2008 (*)

«Dumping – Importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina – Status di impresa operante in economia di mercato – Diritti della difesa – Art. 2, n. 7, lett. c), e art. 20, n. 5, del regolamento (CE) n. 384/96»

Nella causa T‑206/07,

Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd, con sede in Foshan (Cina), rappresentata dall’avv. J.‑F. Bellis, e dal sig. G. Vallera, barrister,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. J.‑P. Hix, in qualità di agente, assistito inizialmente dal sig. B. O’Connor, solicitor, e dall’avv. P. Vergano, successivamente dai sigg. O’Connor e E. McGovern, barrister,

convenuto,

sostenuto dalla

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. van Vliet e dalla sig.ra K. Talabér-Ricz, in qualità di agenti,

da

Vale Mill (Rochdale) Ltd, con sede in Rochdale (Regno Unito),

Pirola SpA, con sede in Mapello (Italia),

e

Colombo New Scal SpA, con sede in Rovagnate (Italia),

rappresentati dagli avv.ti G. Berrisch e G. Wolf,

e dalla

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I. Braguglia, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, n. 452, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina (GU L 109, pag. 12), nella parte in cui esso istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro prodotte dalla ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. M. Jaeger, facente funzione di presidente, A.W.H. Meij (relatore) e V. Vadapalas, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 dicembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato (in prosieguo: il «regolamento di base»), dispone che la domanda diretta ad ottenere il trattamento riservato alle imprese in cui prevalgono le condizioni di un’economia di mercato, deve contenere prove sufficienti in ordine al fatto che il produttore disponga «di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità».

2        L’art. 2, n. 7, lett. c), secondo comma, del regolamento di base, stabilisce:

«Si procede ad un accertamento se il produttore soddisfa i criteri summenzionati entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta, dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria comunitaria la possibilità di presentare osservazioni. Questo accertamento resta valido durante l’inchiesta».

3        Peraltro, l’art. 20, nn. 4 e 5, del regolamento di base, così dispone:

«4. Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione (…) avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo, a norma dell’articolo 9, da parte della Commissione (…). La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.

5. Le osservazioni presentate dopo l’informazione finale sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell’urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni».

 Fatti

4        La Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd (in prosieguo: la «ricorrente») è una società con sede in Foshan (Cina), che produce ed esporta assi da stiro, destinate, in particolare, all’Unione europea.

5        Il 4 febbraio 2006 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina (GU 2006, C 29, pag. 2).

6        Il 23 febbraio 2006 la ricorrente ha presentato una domanda ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base, per ottenere lo status di impresa operante in economia di mercato. Il 3 aprile 2006 la ricorrente ha comunicato alla Commissione le sue risposte al questionario antidumping.

7        Dal 20 al 23 giugno 2006 nella sede della ricorrente, e il 26 giugno 2006, presso la sede di una società collegata alla ricorrente, ad Hong Kong, la Commissione ha effettuato alcune verifiche per accertare se la ricorrente potesse avvalersi dello status di impresa operante in economia di mercato e per determinare il valore normale dei prodotti in questione sul mercato cinese.

8        Con lettera 11 agosto 2006, la Commissione ha informato la ricorrente di ritenere che essa non rispondesse al criterio di cui all’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di base, e che quindi non potesse avvalersi dello status di impresa operante in economia di mercato. Secondo la Commissione, infatti, i documenti contabili della ricorrente, nonché le relazioni di revisione contabile, non erano conformi ai requisiti delle norme contabili internazionali (International Accounting Standards; in prosieguo: le «norme IAS»).

9        Il 1° settembre 2006 la ricorrente ha presentato le osservazioni di risposta. Con lettera 15 settembre 2006, la Commissione ha replicato alle osservazioni formulate dalla ricorrente, informandola della decisione di non concederle lo status di impresa operante in economia di mercato.

10      Il 30 ottobre 2006 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1620/2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina (GU L 300, pag. 13) (in prosieguo: il «regolamento provvisorio»). Tale regolamento ha confermato il rigetto della domanda della ricorrente di status di impresa operante in economia di mercato, e ha istituito un dazio provvisorio del 18,1% sulle importazioni di assi da stiro da essa prodotte.

11      Il 1° dicembre 2006 la ricorrente ha presentato osservazioni sul regolamento provvisorio. Il 18 gennaio 2007 essa ha presentato ulteriori osservazioni riguardanti esclusivamente la determinazione dello status di impresa operante in economia di mercato.

12      Il 19 gennaio 2007 la ricorrente ha presentato osservazioni orali nel corso di un’audizione in seno alla Commissione. Successivamente, ha trasmesso alla Commissione statistiche ufficiali riguardanti le importazioni cinesi mensili di prodotti siderurgici durante gli anni 2004 e 2005.

13      Con lettera 20 febbraio 2007, la Commissione ha trasmesso alla ricorrente un documento d’informazione finale generale, nonché un documento d’informazione particolare. Nel primo documento, la Commissione ha segnalato l’intenzione di concedere alla ricorrente lo status di impresa operante in economia di mercato. La Commissione, infatti, ha ritenuto, da un lato, che le carenze nelle prassi contabili dell’impresa, rilevate nella fase delle misure provvisorie, non incidessero in modo significativo sui risultati finanziari ritrascritti nei conti e, dall’altro, che l’incompletezza dei conti, in primo luogo, non fosse un problema riguardante le informazioni relative alle vendite all’esportazione, posto che la Commissione aveva già accettato questi dati quando era in grado di accertarne l’affidabilità, e, in secondo luogo, non fosse determinante per quanto riguarda le vendite sul mercato interno poiché queste non erano abbastanza significative per essere rappresentative. La Commissione ha sottolineato, quindi, che, in presenza di tali circostanze, il valore normale doveva essere stabilito in base ai costi di produzione, e che il costo dell’acciaio ne costituiva parte essenziale. A tale riguardo, la Commissione ha ritenuto che i dati statistici ufficiali cinesi concernenti le importazioni di acciaio, presentati nel corso del procedimento amministrativo, confermassero l’affidabilità dei dati contabili dell’impresa sul costo dell’acciaio e permettessero così il calcolo del valore normale in base al valore costruito in Cina.

14      Con lettera 2 marzo 2007, i denuncianti all’origine dell’apertura del procedimento antidumping hanno comunicato le loro osservazioni sul documento d’informazione finale generale del 20 febbraio 2007. Essi hanno sostenuto, da un lato, che la ricorrente non soddisfaceva il criterio di cui all’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di base, e, dall’altro, che, comunque sia, l’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base vietava alle istituzioni la modifica nel corso del procedimento della determinazione dello status di impresa operante in economia di mercato.

15      Il 6 marzo 2007 il comitato consultivo istituito conformemente all’art. 15 del regolamento di base (in prosieguo: il «comitato consultivo») ha esaminato il documento di lavoro trasmessogli dalla Commissione il 20 febbraio 2007. Diversi membri del comitato consultivo hanno contestato la concessione alla ricorrente dello status di impresa operante in economia di mercato.

16      Con telefax del 23 marzo 2007, la Commissione ha trasmesso alla ricorrente il documento d’informazione finale generale e il documento d’informazione particolare, riveduti, con i quali rendeva noto di avere modificato le sue considerazioni del 20 febbraio 2007, riguardanti la concessione alla ricorrente dello status di impresa operante in economia di mercato. La Commissione, infatti, ha rilevato, in particolare, che la prassi della ricorrente di compensare le entrate e le uscite, e di registrare in forma succinta le transazioni di vendita nei libri contabili, contrariamente al principio della competenza economica, costituiva una violazione delle norme IAS, incompatibile con i requisiti di cui all’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base.

17      Il 23 marzo 2007 la Commissione, a fini consultivi, ha anche trasmesso ai membri del comitato consultivo il documento di lavoro finale riveduto. Tale documento è stato approvato dal comitato consultivo il 27 marzo 2007, al termine di un procedimento scritto.

18      Il termine assegnato alla ricorrente per presentare le osservazioni sui documenti d’informazione finale generale e sui documenti d’informazione particolare, riveduti, è stato fissato al 29 marzo 2007. Con lettera 29 marzo 2007, la Commissione, su domanda della ricorrente, ha prorogato tale termine fino al 2 aprile 2007 e ha comunicato a quest’ultima di averle concesso, dal 27 marzo 2007, l’accesso al fascicolo non riservato, precisando che non vi era stata aggiunta alcuna informazione nuova nelle due settimane precedenti.

19      Il 29 marzo 2007 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di misure definitive basata sul documento d’informazione finale generale, riveduto. L’esposizione dei motivi precedenti a questa proposta indicava che gli Stati membri erano stati consultati in seno al comitato consultivo nel corso della riunione del 6 marzo 2007.

20      Il 2 aprile 2007 la ricorrente ha presentato osservazioni sui documenti trasmessi il 23 marzo 2007, contenenti la valutazione riveduta della Commissione. In tale occasione, la ricorrente ha contestato la conclusione della Commissione, in base alla quale essa non rispettava le condizioni richieste per la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato, e le ha domandato di non adottare la tesi dei denuncianti, secondo cui l’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base vietava alla Commissione di modificare la decisione iniziale di non concedere questo status.

21      Con lettera 4 aprile 2007, la Commissione ha risposto confermando le sue conclusioni in merito all’inosservanza delle condizioni richieste per la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato. Essa ha rilevato, peraltro, che la giurisprudenza sulla valutazione delle domande di status di impresa operante in economia di mercato non consentiva una nuova valutazione di fatti esauriti nel passato.

22      Con lettera 5 aprile 2007, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di proporre al Consiglio misure definitive fondate sul documento d’informazione finale generale del 20 febbraio 2007, in quanto la conclusione riguardante lo status di impresa operante in economia di mercato, secondo la ricorrente, era fondata su un errore di diritto.

23      Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 452/2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina (GU L 109, pag. 12) (in prosieguo: il «regolamento impugnato»). Quest’ultimo ha istituito un dazio antidumping definitivo del 18,1% sulle importazioni di assi da stiro prodotte dalla ricorrente.

 Procedimento e conclusioni delle parti

24      Con istanza depositata il 12 giugno 2007 presso la cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

25      Con separato atto depositato lo stesso giorno, la ricorrente ha presentato una domanda di procedimento accelerato, ai sensi dell’art. 76 bis, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

26      Il 10 luglio 2007, dopo aver ricevuto le osservazioni del Consiglio, la Seconda Sezione del Tribunale ha deciso di concedere il beneficio del procedimento accelerato.

27      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, previste dall’art. 64 del regolamento di procedura, la ricorrente e il Consiglio, in data 19 luglio 2007, sono stati invitati ad assistere ad una riunione informale con il giudice relatore, al fine di esaminare le modalità di svolgimento del procedimento accelerato.

28      Con atti depositati presso la cancelleria, rispettivamente il 28 agosto, il 5 e il 6 settembre 2007, la Commissione, innanzitutto, le società Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA e Colombo New Scal SpA (in prosieguo: le «società intervenienti»), successivamente, e la Repubblica italiana, infine, hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

29      In seguito alla modifica della composizione delle Sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato, in qualità di presidente, alla Sesta Sezione, alla quale è stata di conseguenza attribuita la presente causa.

30      Con tre ordinanze del 3 ottobre 2007, il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha accolto le istanze di intervento. Peraltro, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, previste dall’art. 64 del regolamento di procedura, le parti intervenienti sono state invitate a depositare memorie di intervento. Esse hanno accolto tale invito entro il termine impartito.

31      Con decisione 6 dicembre 2007, il presidente del Tribunale, sig. Jaeger, è stato designato presidente di sezione facente funzione, conformemente all’art. 8, terzo comma, e all’art. 32, n. 3, del regolamento di procedura, in sostituzione del giudice, sig. Tchipev, in ragione di un impedimento di quest’ultimo.

32      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato nella parte in cui istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro di sua produzione;

–        condannare il Consiglio alle spese.

33      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dalle società intervenienti, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

34      La Repubblica italiana chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

 In diritto

35      La ricorrente deduce due motivi, relativi, rispettivamente, ad un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, e ad una violazione dei diritti della difesa e dell’art. 20, n. 5, di questo stesso regolamento.

 Sul primo motivo, relativo ad un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base

 Argomenti delle parti

36      La ricorrente sostiene che la sola spiegazione fornita per giustificare il cambiamento improvviso della posizione della Commissione riguardo alla concessione dello status di impresa operante in economia di mercato, è contenuta nella lettera 4 aprile 2007, in cui la Commissione ha affermato che la giurisprudenza riguardante l’esame delle domande di concessione di tale status non permetteva una nuova valutazione di fatti passati. La ricorrente rileva che la Commissione non ha spiegato sotto che profilo le conclusioni esposte nel documento d’informazione finale generale sarebbero infondate, lasciando intendere che la proposta di misure definitive trasmessa al Consiglio non poggerebbe, pertanto, su alcuna motivazione, in violazione dell’art. 253 CE.

37      La ricorrente ricorda che la questione se le istituzioni siano legittimate a modificare la determinazione dello status di un’impresa ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base è stata trattata nella sentenza del Tribunale 14 novembre 2006, causa T‑138/02, Nanjing Metalink/Consiglio, (Racc. pag. II‑4347). Essa afferma che, in tale sentenza, il Tribunale ha statuito che la ratio legis dell’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base era di preservare l’obiettività della determinazione dello status di impresa operante in economia di mercato e di evitare che tale questione sia decisa in funzione dei suoi effetti riguardo al calcolo del margine del dumping. Si sarebbe dunque considerato che questa disposizione ostava ad una nuova valutazione, da parte delle istituzioni, delle informazioni di cui già disponevano in sede di accertamento iniziale dello status di impresa operante in economia di mercato. Il Tribunale avrebbe tuttavia ritenuto che le istituzioni potessero ritirare lo status di impresa operante in economia di mercato qualora risultasse che, in esito a cambiamenti della situazione di fatto ovvero alla rivelazione di elementi nuovi, l’impresa interessata non rispondesse ai criteri per avvalersi di tale status.

38      La ricorrente sostiene che la regola in base alla quale l’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base si oppone a che le istituzioni valutino nuovamente le informazioni di cui già disponevano in sede di accertamento iniziale dello status di impresa operante in economia di mercato richiede che sia stata adottata una decisione preliminare su questo status prima della determinazione del valore normale. A suo parere, infatti, questa regola sarebbe altrimenti priva di significato. Orbene, nella fattispecie, la Commissione avrebbe proceduto contemporaneamente, da un lato, all’esame della questione se la ricorrente potesse avvalersi dello status di impresa operante in economia di mercato e, dall’altro, alla determinazione del valore normale.

39      Alla luce di ciò, non ci sarebbe alcun motivo, secondo la ricorrente, per trattare in modo differente la questione dello status della ricorrente, ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, e gli altri aspetti della determinazione provvisoria del margine del dumping, che potrebbero essere riveduti durante l’indagine. L’interpretazione di questa disposizione, accolta dalla Commissione, sarebbe contraria anche al principio di buona amministrazione poiché obbligherebbe il Consiglio e la Commissione ad imporre dazi definitivi su una base errata. Nei limiti in cui la Commissione sarebbe giunta alla conclusione che la determinazione iniziale dello status della ricorrente era ingiustificata per i motivi esposti nel documento d’informazione finale generale del 20 febbraio 2007, essa avrebbe avuto non soltanto il diritto, ma anche l’obbligo di correggere la determinazione di questo status.

40      Di conseguenza, la proposta di misure definitive si baserebbe su una violazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base. Questa illegittimità vizierebbe anche il regolamento impugnato.

41      Il Consiglio e le parti ammesse ad intervenire a sostegno delle sue conclusioni contestano la fondatezza del presente motivo.

 Giudizio del Tribunale

42      Occorre anzitutto verificare se la Commissione sia ritornata sulla proposta contenuta nell’informazione finale del 20 febbraio 2007, dato che le era vietato di valutare nuovamente fatti passati.

43      A tale riguardo, va anzitutto rilevato che, ai ‘considerando’ 12‑14 del regolamento impugnato, il Consiglio ha dichiarato quanto segue:

«(12) A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, un produttore esportatore cinese che ha collaborato all’inchiesta ha sostenuto che avrebbe dovuto beneficiare del TEM. La società ha ribadito che le pratiche contabili di cui al considerando 25 del regolamento provvisorio, che hanno portato al rifiuto del riconoscimento del TEM a cinque produttori esportatori cinesi (tre se lo sono visti negare per questo unico motivo), non erano sufficientemente rilevanti per chiamare in causa l’affidabilità dei documenti contabili, che erano in effetti completi, e non influivano sulla determinazione del margine di dumping.

(13) A tale riguardo, va osservato che le suddette pratiche contabili della società, essendo risultate durante la verifica in loco palesemente in contrasto con le norme (...) (IAS), in particolare con l’IAS n. 1, non potevano essere considerate irrilevanti. Non sono state presentate nuove prove che potessero indurre a modificare le conclusioni di cui al considerando 25 del regolamento provvisorio.

(14) In assenza di altri commenti pertinenti e sostanziati, i considerando da 15 a 28 del regolamento provvisorio sono confermati».

44      Da quanto detto risulta che, nel regolamento impugnato, il rifiuto di modificare la determinazione dello status d’impresa operante in economia di mercato, eseguita nel regolamento provvisorio, non era motivato dal divieto di valutare nuovamente fatti passati, posto dall’art. 2, n. 7, lett. c), ultima frase, del regolamento di base, ma dalla non conformità della contabilità della ricorrente alle norme IAS e dall’assenza di nuovi elementi atti ad influire su questa valutazione. Questo rifiuto, di conseguenza, si basava su un’applicazione dei criteri sostanziali dell’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, di questo regolamento.

45      Occorre poi constatare che neppure dal documento d’informazione finale generale e dal documento d’informazione particolare, riveduti, emerge che il rifiuto della Commissione di proporre alla ricorrente la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato era motivato dal divieto di valutare nuovamente fatti passati, dato che gli argomenti della Commissione su questo punto riguardavano esclusivamente la non conformità delle prassi contabili della ricorrente alle norme IAS.

46      L’unico documento in cui la Commissione indica che la giurisprudenza riguardante la determinazione dello status d’impresa operante in economia di mercato non autorizza la riconsiderazione di fatti passati è, come rileva la ricorrente stessa, la lettera della Commissione 4 aprile 2007. Infatti, la Commissione sottolinea, in particolare, che:

«Nelle osservazioni del 2 aprile 2007, il vostro cliente continua a ripetere gli stessi argomenti, già sollevati prima dell’informazione finale, sulle anomalie contabili e la loro conformità o meno alle norme IAS ma, come ben sapete, la giurisprudenza relativa alla valutazione delle domande di status d’impresa operante in economia di mercato non consente una nuova valutazione di fatti passati».

47      Da questa lettera, pertanto, risulta che la Commissione si è riferita alla giurisprudenza che vieta la nuova valutazione di fatti passati, al fine di rigettare gli argomenti che la ricorrente aveva già sollevato prima della comunicazione dell’informazione finale. Su richiesta del Tribunale durante l’udienza, la Commissione ha precisato, senza essere contraddetta dalla ricorrente a questo riguardo, che gli argomenti menzionati in questa osservazione erano contenuti nella lettera 1° settembre 2006, inviata dalla ricorrente prima della determinazione iniziale dello status d’impresa operante in economia di mercato, di data 15 settembre 2006, e applicata nel regolamento provvisorio.

48      Occorre tuttavia osservare che, nella lettera 4 aprile 2007, la Commissione ha fondato il rifiuto di riconoscere lo status d’impresa operante in economia di mercato sul fatto che, in violazione delle norme IAS, i conti della ricorrente trascuravano il principio della contabilità di competenza, operavano compensazioni e presentavano le transazioni congiuntamente invece di farle apparire separatamente. La Commissione, a tale riguardo, ha rilevato che le revisioni contabili svolte non avevano dato luogo ad alcuna osservazione riguardo ai suddetti punti. Il Tribunale osserva che la Commissione ha anche affermato che le informazioni riguardanti il prezzo dell’acciaio non consentivano una nuova valutazione delle lacune accertate nei conti della ricorrente.

49      Pertanto, da questa lettera emerge complessivamente che l’osservazione della Commissione relativa all’impossibilità di valutare nuovamente fatti passati ha natura incidentale, dato che l’istituzione ha basato il proprio rifiuto di proporre la concessione dello status d’impresa operante in economia di mercato su una valutazione della conformità della ricorrente ai criteri sostanziali applicabili.

50      È giocoforza constatare quindi che l’affermazione della ricorrente in base alla quale la Commissione si sarebbe fondata, nella fattispecie, su un divieto di rivalutare fatti passati è priva di fondamento di fatto. Dato che il primo motivo, per questa ragione, non può essere accolto, il dibattito riguardante l’interpretazione dell’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, e del punto 44 della sentenza Nanjing Metalink/Consiglio, citata, è, di conseguenza, irrilevante.

51      Peraltro, occorre precisare che la chiamata in causa, da parte della ricorrente durante l’udienza, del processo decisionale che ha portato alla proposta della Commissione, nonché della valutazione da parte delle istituzioni sul punto se l’impresa soddisfi il requisito di cui all’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di base, non può fungere da motivo di annullamento autonomo, dato che tale motivo sarebbe nuovo e di conseguenza irricevibile, come asserito dal Consiglio e dalle parti autorizzate ad intervenire a sostegno delle sue conclusioni. Come confermato dalla ricorrente durante l’udienza, infatti, questi argomenti sono diretti soltanto a completare il contesto del primo motivo.

52      Ad abundantiam, quanto all’argomento della ricorrente in base al quale la Commissione non ha spiegato sotto che profilo sarebbero infondate le conclusioni nel documento di informazione finale generale, occorre rilevare che, in forza dell’obbligo previsto dall’art. 253 CE, l’atto finale deve essere motivato soltanto rispetto al complesso degli elementi pertinenti, in fatto e in diritto, al fine della valutazione in esso svolta. L’obbligo di motivazione non ha lo scopo di spiegare l’evoluzione della posizione dell’istituzione nel corso del procedimento amministrativo, e non è dunque inteso a giustificare le differenze della soluzione accolta nell’atto finale rispetto ad una posizione provvisoria espressa nei documenti comunicati alle parti interessate durante questo procedimento al fine di consentire loro di far conoscere le loro osservazioni (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 13 luglio 2006, causa T‑464/04, Impala/Commissione, Racc. pag. II‑2289, punto 285). Pertanto, tale obbligo non impone neppure all’istituzione di spiegare sotto che profilo una posizione considerata in una certa fase del procedimento amministrativo fosse eventualmente infondata.

53      Occorre rilevare, inoltre, che l’informazione finale non costituisce un atto che arreca pregiudizio o che conferisce diritti. Come risulta dall’art. 20 del regolamento di base, questo documento è diretto ad esporre, nel corso del procedimento amministrativo, i fatti e le considerazioni principali in base ai quali la Commissione intende raccomandare l’istituzione di misure definitive, al fine di informare tutte le parti interessate degli orientamenti previsti e di raccogliere le loro osservazioni a questo riguardo. Dato che la posizione espressa dalla Commissione può essere modificata in funzione delle osservazioni ricevute, essa è necessariamente provvisoria, come sostenuto dal Consiglio e dalla Commissione, conformemente a quanto indicato nell’ultima frase dell’art. 20, n. 4, del regolamento di base.

54      Di conseguenza, la circostanza che la motivazione del regolamento impugnato non spieghi sotto che profilo le conclusioni contenute nel documento di informazione finale generale del 20 febbraio 2007 sarebbero infondate, ed il fatto, quand’anche fosse provato, che la Commissione non abbia fornito alcuna spiegazione a questo riguardo, non sono di per sé tali da comportare l’illegittimità del regolamento impugnato.

55      Alla luce di quanto precede, occorre respingere il primo motivo.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa e dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base

 Argomenti delle parti

56      La ricorrente dichiara che dall’art. 20, nn. 4 e 5, del regolamento di base risulta che la Commissione deve comunicare alle parti interessate l’informazione finale sui fatti e sulle considerazioni principali in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive più di dieci giorni prima della trasmissione al Consiglio della proposta di misure definitive, al fine di consentire alle parti di formulare osservazioni entro questo termine minimo e alla Commissione di considerarle.

57      Orbene, la Commissione avrebbe trasmesso al Consiglio la proposta di misure definitive basate sull’informazione finale riveduta appena sei giorni dopo la comunicazione di quest’ultima alla ricorrente, senza aspettare la scadenza del termine di dieci giorni, prescritto dall’art. 20, n. 5, del regolamento di base, e quattro giorni prima del termine impartito alla ricorrente per il deposito delle osservazioni.

58      Il Consiglio e le parti ammesse ad intervenire a sostegno delle sue conclusioni contestano la circostanza che i diritti della difesa della ricorrente siano stati violati. Infatti, dopo la trasmissione del documento di informazione finale generale, riveduto, la Commissione avrebbe concesso alla ricorrente un termine di sei giorni, portato poi a dieci, per presentare osservazioni. Pertanto, il termine di dieci giorni previsto dall’art. 20, n. 5, del regolamento di base, sarebbe stato rispettato. Il Consiglio, peraltro, sostiene che il calendario in base al quale si effettua la trasmissione della proposta della Commissione al Consiglio è una questione di procedura che non rientra nelle prescrizioni dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base. La Commissione, pertanto, non avrebbe violato un requisito procedurale.

59      La ricorrente, peraltro, non avrebbe dimostrato che le sue osservazioni non sono state esaminate dalla Commissione. Il Consiglio rileva che la ricorrente ha avuto occasione di affrontare le questioni relative alle lacune accertate nei conti durante le visite di verifica, e lo avrebbe fatto. Sostenuto dalla Repubblica italiana e dalle società intervenienti, esso aggiunge anche che il fatto che la proposta della Commissione sia stata trasmessa prima della scadenza del termine fissato per il ricevimento delle osservazioni della ricorrente non dimostra che le dette osservazioni non sono state considerate, dato che la Commissione sarebbe stata in grado di modificare la sua proposta prima della sua adozione da parte del Consiglio, se lo avesse ritenuto necessario.

60      Il Consiglio, infine, sostenuto dalla Repubblica italiana e dalle società intervenienti, ritiene che la ricorrente non precisi gli argomenti che avrebbe potuto presentare e che non sono stati esaminati dalla Commissione. Le società intervenienti evidenziano che, nella lettera 2 aprile 2007, la ricorrente si limita a ripetere gli argomenti precedenti cui la Commissione aveva già risposto. Esse ritengono, di conseguenza, che la ricorrente non abbia dimostrato che l’invio della proposta al Consiglio prima della scadenza del termine impartito ha influito sulla sua capacità di difendersi.

61      La Commissione aggiunge che, comunque, la ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi sulla questione delle lacune presenti nella sua contabilità e di dimostrare il rispetto del criterio previsto dall’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di base. Le sue osservazioni sarebbero state esaminate e respinte nella lettera della Commissione 15 settembre 2006, e questa valutazione è stata confermata, in seguito, dal regolamento provvisorio, poi ripresa nella lettera 4 aprile 2007 per essere riconfermata nel regolamento impugnato.

62      Secondo la Commissione e le società intervenienti, l’invio del telefax del 23 marzo 2007, che informava la ricorrente che i servizi della Commissione intendevano fare al collegio dei membri della Commissione una proposta diversa da quella considerata nella lettera 20 febbraio 2007, non era necessario, in quanto l’art. 20, n. 4, in fine, del regolamento di base, prevede l’obbligo di informare le parti interessate solo se la decisione presa si basa su fatti e considerazioni differenti da quelli dichiarati nell’informazione finale. Orbene, i documenti d’informazione finale generale e i documenti d’informazione particolare, riveduti, non contenevano alcun fatto o considerazione nuovi.

 Giudizio del Tribunale

63      Il principio del rispetto dei diritti della difesa è un principio fondamentale del diritto comunitario, in forza del quale le imprese interessate da un procedimento d’inchiesta preliminare all’adozione di un regolamento antidumping devono essere messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il proprio punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati (sentenza del Tribunale 28 ottobre 2004, causa T‑35/01, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, Racc. pag. II‑3663, punti 288 e 289, e la giurisprudenza citata).

64      Questi requisiti sono realizzati con l’art. 20 del regolamento di base, che prevede, al n. 4, la comunicazione per iscritto dell’informazione finale. In base a questa disposizione, qualora la decisione infine adottata si basi su fatti o considerazioni diversi da quelli comunicati con l’informazione finale «questi sono comunicati il più rapidamente possibile». L’art. 20, n. 5, del regolamento di base, precisa che «(l)e osservazioni presentate dopo l’informazione finale sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell’urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni».

65      Nella fattispecie, il Consiglio sostiene che la trasmissione, nei suoi confronti, della proposta di misure definitive da parte della Commissione prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto dall’art. 20, n. 5, del regolamento di base, non viola questa disposizione. A tale riguardo, occorre rilevare che, dal tenore dell’art. 20, n. 4, del regolamento di base, risulta espressamente che la Commissione è tenuta a comunicare alle parti interessate l’informazione finale entro un mese prima della presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo al Consiglio. Anche se l’art. 20, n. 5, del regolamento di base non precisa se la Commissione deve attendere la scadenza del termine di dieci giorni per trasmettere al Consiglio la sua proposta, questa disposizione, che si colloca immediatamente dopo il n. 4, non può ricevere un’interpretazione che non sia compatibile con quest’ultimo. Occorre, pertanto, considerare che la trasmissione da parte della Commissione della sua proposta al Consiglio non può avvenire prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto da questa disposizione (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 19 novembre 1998, causa T‑147/97, Champion Stationery e a./Consiglio, Racc. pag. II‑4137, punti 81‑83).

66      Inoltre, questa soluzione è necessaria per garantire che le eventuali osservazioni delle parti interessate siano effettivamente considerate dalla Commissione prima della trasmissione della proposta al Consiglio. A tale riguardo, l’argomento del Consiglio, relativo al fatto che la Commissione possa considerare queste osservazioni modificando successivamente la sua proposta dinanzi al Consiglio, non può essere accolto. Occorre, infatti, rilevare che l’art. 250, n. 2, CE, attribuisce alla Commissione il potere di modificare la sua proposta davanti al Consiglio, al fine di agevolare, nel rispetto dell’interesse comunitario da essa definito, una convergenza di vedute in seno all’istituzione o, se del caso, tra le diverse istituzioni coinvolte nel processo decisionale (v., in questo senso, sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C‑280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I‑4973, punto 36). Pertanto, l’esercizio di questo potere è inidoneo per un’adeguata valutazione delle osservazioni delle parti.

67      Occorre sottolineare, peraltro, che le osservazioni delle parti interessate possono avere conseguenze significative sul contenuto dell’atto finale. Orbene, la circostanza stessa che al Consiglio sia già stata sottoposta una proposta di misure definitive è, di per sé, tale da influire sulle conseguenze che potrebbero essere tratte da queste osservazioni. Pertanto, non si può escludere che la possibilità, per la Commissione, di comunicare al Consiglio la sua proposta ancor prima del ricevimento delle osservazioni delle parti interessate, leda la loro effettiva presa in considerazione.

68      Nella fattispecie, occorre anzitutto constatare che, contrariamente a quanto sostengono le società intervenienti e la Commissione, quest’ultima era tenuta ad informare le parti interessate della sua nuova presa di posizione, come descritta nei documenti di informazione finale generale e nei documenti di informazione particolare, riveduti, del 23 marzo 2007, dato che questi ultimi contenevano una valutazione nuova o diversa, ai sensi dell’art. 20, n. 4, del regolamento di base, secondo la quale le informazioni riguardanti il prezzo delle importazioni di acciaio non erano tali da modificare le conseguenze che occorreva trarre, in merito alla concessione dello status d’impresa operante in economia di mercato, dal mancato rispetto delle norme IAS da parte della ricorrente.

69      A tale riguardo, occorre rilevare che, dato che l’art. 20, n. 4, del regolamento di base fa esplicito riferimento a «fatti o considerazioni diversi», esso non conferma la tesi sostenuta dalla Commissione nel corso dell’udienza, in base alla quale la sola modifica della valutazione di elementi di fatto rimasti immutati non richiede alcuna comunicazione alle parti interessate. Quando la valutazione degli elementi di fatto pertinenti è contemplata per la prima volta, questa deve essere comunicata alle parti interessate affinché possano rendere note le loro osservazioni al riguardo.

70      Il Tribunale osserva, in seguito, che è certo che il documento d’informazione finale generale e il documento d’informazione particolare, riveduti, sono stati trasmessi alla ricorrente il 23 marzo 2007, mentre la proposta di misure definitive è stata trasmessa al Consiglio il 29 marzo 2007, ossia sei giorni dopo. È giocoforza constatare, pertanto, che la Commissione non si è conformata ai requisiti dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base.

71      Tuttavia, il mancato rispetto del termine di dieci giorni, previsto dall’art. 20, n. 5, del regolamento di base, può portare all’annullamento del regolamento impugnato solo nei limiti in cui esiste una possibilità che, per effetto di questa irregolarità, il procedimento amministrativo avrebbe potuto sfociare in un risultato diverso, ledendo così concretamente i diritti della difesa della ricorrente (v., in questo senso, sentenza della Corte 10 luglio 1980, causa 30/78, Distillers Company/Commissione, Racc. pag. 2229, punto 26, e sentenza Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, citata, punto 331).

72      A tale riguardo, relativamente alla questione della determinazione dello status di impresa operante in economia di mercato, dal fascicolo non risulta che i documenti d’informazione finale generale e i documenti d’informazione particolare, riveduti, comunicati il 23 marzo 2007, abbiano presentato nuovi elementi di fatto, non ancora portati a conoscenza della ricorrente. In questi documenti, la Commissione ha soltanto informato la ricorrente dell’intenzione di modificare la propria posizione precedente e, pertanto, di mantenere la decisione adottata inizialmente il 15 settembre 2006 e applicata nel regolamento provvisorio.

73      Orbene, come sostenuto dalla Commissione, la ricorrente è stata posta in grado di comunicare le sue osservazioni sulla determinazione iniziale dello status d’impresa operante in economia di mercato (punti 9‑12 summenzionati). Le osservazioni della ricorrente, che ha, tra l’altro, fornito informazioni riguardanti il prezzo delle importazioni di acciaio, hanno perfino portato la Commissione a considerare di modificare la determinazione iniziale dello status di impresa operante in economia di mercato. È giocoforza constatare, pertanto, che la ricorrente ha già avuto l’occasione, nell’ambito di una fase precedente del procedimento amministrativo, di esprimersi sulla posizione presentata, nuovamente, nei documenti d’informazione finale generale e nei documenti d’informazione particolare, riveduti, del 23 marzo 2007.

74      Peraltro, come sottolineato dal Consiglio, la ricorrente non precisa gli argomenti che avrebbe potuto presentare in mancanza dell’irregolarità procedurale accertata e che non sarebbero già stati esaminati dalla Commissione. A tale riguardo, occorre constatare che, a parte gli argomenti relativi all’asserita applicazione dell’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, dalla lettera 2 aprile 2007 non risulta che la ricorrente abbia presentato nuovi argomenti sviluppati in risposta alla presa di posizione della Commissione. Le osservazioni della ricorrente, infatti, si concentravano sull’importanza da attribuire alle irregolarità contabili accertate, nonché alle conseguenze che dovevano essere tratte dalle informazioni sul prezzo delle importazioni di acciaio, ossia questioni su cui essa aveva già ampiamente comunicato il proprio punto di vista.

75      Quanto alle osservazioni, in questa stessa lettera, relative all’applicazione dell’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, e alla sentenza Nanjing Metalink/Consiglio, citata, queste non erano, in ogni caso, tali da incidere sul contenuto del regolamento impugnato, dato che, come accertato nell’ambito del primo motivo, il rifiuto di concedere lo status di impresa operante in economia di mercato era basato sull’applicazione dei criteri sostanziali di cui all’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di base (punti 48 e 49 summenzionati).

76      Occorre constatare, di conseguenza, che la violazione dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base, non è stata tale da incidere sul contenuto del regolamento impugnato e, pertanto, sui diritti della difesa della ricorrente. Questa irregolarità non può, quindi, comportare l’illegittimità e l’annullamento del regolamento impugnato. Il secondo motivo va quindi respinto.

77      Di conseguenza, occorre respingere interamente il presente ricorso in quanto infondato.

 Sulle spese

78      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Peraltro, in base all’art. 87, n. 4, di questo regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

79      Poiché la ricorrente è rimasta soccombente ed il Consiglio e le società intervenienti ne hanno fatto domanda, la ricorrente va condannata alle spese, nonché a quelle sostenute dal Consiglio e dalle società intervenienti. La Commissione e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio, dalla Vale Mill (Rochdale) Ltd, dalla Pirola SpA e dalla Colombo New Scal SpA.

3)      La Commissione e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese.

Jaeger

Meij

Vadapalas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 gennaio 2008.

Il cancelliere

 

       Il presidente facente funzione

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Lingua processuale: il francese.