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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (Cipro) il 18 luglio 2023 – K.A.M. / Repubblica di Cipro

(Causa C-454/23, K.A.M.)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: K.A.M.

Resistente: Repubblica di Cipro

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) 1 , che prevedono che lo status di rifugiato possa essere revocato qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che egli costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato di protezione, alla luce delle disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 1, TFUE e della Convenzione di Ginevra sullo status giuridico dei rifugiati, e dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, sul diritto di asilo, possano essere interpretate nel senso che consentono la revoca dello status di rifugiato in relazione a comportamenti passati o a presunti atti commessi dal rifugiato prima del suo ingresso nel paese di protezione, avvenuti al di fuori del paese di protezione e che non rientrano nella condotta che costituisce motivo di esclusione dallo status di rifugiato, alla luce delle disposizioni dell'articolo 1F della Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dell'articolo 12 della direttiva 2011/95 sull'esclusione, che definiscono tassativamente i motivi per i quali una persona può essere esclusa dallo status di rifugiato.

In caso di risposta in senso affermativo alla [prima questione]: se l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a) così interpretato, sia compatibile con l’articolo 18 della Carta e con l’articolo 78, paragrafo 1, TFUE, i quali prevedono, tra l'altro, la conformità del diritto derivato [dell'Unione] con la Convenzione di Ginevra, la cui clausola di esclusione, prevista dall’articolo 1F, è formulata in modo tassativo e va interpretata in modo restrittivo.

Quale sia l'interpretazione della nozione di «pericolo per la sicurezza dello Stato», nel contesto dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/95/UE, alla luce dello standard straordinariamente elevato della stessa nozione, previsto dall'articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra, e delle gravi conseguenze per il rifugiato il cui status è revocato, e in particolare se tale articolo possa includere una valutazione del pericolo in relazione a presunti atti o comportamenti precedenti all'ingresso nel paese di protezione. Se il concetto di «pericolo per la sicurezza dello Stato», nel contesto dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera [a], della direttiva 2011/95/UE, possa includere atti o comportamenti del rifugiato che non sono stati tenuti in tale Stato.

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1 GU 2011, L 337, pag. 9.