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Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 – Lico Leasing e Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión / Commissione

(Causa T-719/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Lico Leasing, SA (Madrid, Spagna) e Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA (Madrid) (rappresentanti: M. Sánchez e M. Merola, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione, per aver essa errato nel ritenere il SEAF come un sistema di aiuti di Stato da cui traggono beneficio la AIE e i suoi investitori e per vizi di motivazione;

in subordine, annullare l’ordine di recupero degli aiuti concessi attraverso il SEAF, in quanto contrario ai principi generali dell’ordinamento giuridico dell’Unione;

in subordine, annullare l’ordine di recupero nella parte relativa al calcolo dell’importo dell’aiuto incompatibile da recuperare, nella misura in cui impedisce alla Spagna di determinare la formula per il calcolo di detto importo nel rispetto dei principi generali applicabili al recupero di aiuti di Stato, e

rimborsare alle ricorrenti la totalità delle spese relative al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa di cui alla causa T-515/13, Spagna/Commissione (GU C 336, pag. 29)

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 296 del TFUE

La misura di cui trattasi soddisfa il presupposto della selettività: da un lato, la decisione erra nel riconoscere una selettività settoriale tutte le volte che la misura oggetto della decisione si trovava aperta a investitori che operano in tutti i settori dell’economia e, dall’altro, la decisione erra nel concludere che un procedimento di autorizzazione preventiva possa concedere selettività senza tenere in considerazione che tale autorizzazione preventiva era giustificata dalla complessità della misura di cui trattasi e, in ogni caso, la stessa non riguarda le qualità dei presunti beneficiari;

La misura di cui trattasi soddisfa i presupposti di distorsione della concorrenza e di pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri; in particolare, la decisione non spiega in che modo il presunto aiuto di Stato avrebbe un effetto sui mercati indicati e si limita a dare per certo tale fatto senza dimostrarlo.

Allo stesso tempo, la seconda parte di questo motivo di annullamento verte sul fatto che la decisione pecca di un difetto di motivazione, in quanto non spiega perché il beneficio avuto dai presunti beneficiari costituisce aiuto di Stato, dal momento che tali beneficiari hanno partecipato soltanto al beneficio ottenuto dagli armatori che, come riconosce la stessa Commissione, non è aiuto di Stato.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 14 del regolamento n. 659/1999 del Consiglio

L’ordine di recupero contenuto negli articoli 4, 5 e 6 della decisione deve essere annullato, n applicazione dei seguenti principi generali del diritto dell’Unione:

il principio del legittimo affidamento, in particolare perché la lettera inviata dal Commissario Kroes nel 2009 ha generato legittimo affidamento tra gli operatori sulla legittimità del SEAF.

il principio della certezza del diritto, in subordine, nel caso in cui non si ritenga che l’ordine di recupero sia contrario al principio del legittimo affidamento, dal momento che determinate circostanze hanno fatto sì che l’ambiguità della legittimità del SEAF inizialmente generata dalla decisione Brittany Ferries si diffondesse e intensificasse durante la vigenza del SEAF.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi generali applicabili al recupero di aiuti di Stato

la decisione impugnata non rispetta i principi generali applicabili al recupero di aiuti di Stato, in quanto essa potrebbe portare ad esigere dai beneficiari il recupero di un importo maggiore al presunto aiuto di cui hanno effettivamente beneficiato.