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Ricorso proposto il 30 settembre 2008 - Sacem / Commissione

(Causa T-422/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentante: avv. H. Calvet)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 16 luglio 2008 emessa nel caso COMP/C2/38.698 - CISAC, nella parte in cui (i) al suo art. 1, ha condannato la ricorrente, in forza dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE, per avere utilizzato nei suoi accordi di rappresentanza reciproca le limitazioni all'affiliazione contenute all'art. 11 (II) del contratto tipo della CISAC oppure per aver applicato de facto tali limitazioni all'affiliazione e, (ii) di conseguenza, al suo art. 4.1, le ha ordinato di porre fine immediatamente a detta infrazione qualora non vi avesse già provveduto, nonché di informare la Commissione di tutte le misure adottate a tal fine;

annullare la decisione della Commissione 16 luglio 2008 (caso COMP/C2/38.698 - CISAC) nella parte in cui (i) al suo art. 3, ha condannato la ricorrente, in forza dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE, per avere coordinato gli ambiti territoriali in modo da restringere la portata di una licenza al territorio nazionale di ciascuna società di gestione collettiva, e, (ii), di conseguenza, al suo art. 4.2., le ha ordinato di porre fine all'infrazione entro un termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica della decisione, nonché di informare la Commissione, entro il medesimo termine, di tutte le misure adottate a tal fine;

annullare la decisione della Commissione 16 luglio 2008 emessa nel caso COMP/C2/38.698 - CISAC, nella parte in cui ha intimato alla ricorrente di astenersi, per il futuro, da ogni atto o condotta descritto agli artt. 1 e 3 della decisione, nonché da ogni atto o condotta avente un oggetto ovvero un effetto identico o analogo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa, la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 16 luglio 2008, relativa a un procedimento a norma dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (caso COMP/C2/38.698 - CISAC) avente ad oggetto pratiche concordate riguardanti le condizioni di gestione dei diritti di esecuzione pubblica delle opere musicali, nonché di concessione delle relative licenze da parte delle società di gestione collettiva, e concretizzatesi nell'impiego, nell'ambito degli accordi di rappresentanza reciproca, di limitazioni all'affiliazione, come previste dal contratto tipo della Confederazione internazionale delle società di autori e compositori (contratto tipo CISAC) o come concretamente applicate.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa anzitutto valere che la Commissione ha violato i diritti della difesa nonché le forme sostanziali laddove:

nella decisione impugnata, ha dichiarato che la ricorrente ha partecipato a una presunta pratica concordata, quando invece la comunicazione degli addebiti inviata alla stessa si sarebbe fondata sulla teoria dell'effetto rete; la ricorrente non sarebbe quindi stata posta nelle condizioni di presentare le proprie difese con riguardo alla sua partecipazione a una presunta pratica concordata;

non ha motivato il fatto di aver mantenuto nei confronti della ricorrente l'addebito vertente sulle limitazioni all'affiliazione che figurerebbero negli accordi di rappresentanza reciproca stipulati tra società di autori europee ovvero applicate de facto dalle medesime, quando invece la ricorrente aveva dimostrato di aver eliminato dette clausole e di non applicarle;

non ha fornito una definizione dell'attività oggetto della decisione impugnata, concernente l'infrazione relativa a una asserita pratica concretata e, in tal modo, nemmeno della portata della sua ingiunzione.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE allorché:

ha dichiarato che la ricorrente è incorsa in un'infrazione fondata sulla clausola di affiliazione, quando invece la ricorrente aveva dimostrato di avere eliminato dette clausole e di non applicarle;

è incorsa in un manifesto errore di valutazione relativamente alla radiodiffusione via satellite, dato che le società d'autori si erano impegnate, rispettivamente, a fornire agli operatori di radiodiffusione via satellite un'autorizzazione valida per più parti del territorio idonea a coprire l'intera impronta satellitare utilizzata per la diffusione dei loro programmi;

ha accolto una definizione di mercato scorretta;

ha dichiarato, senza dimostrarlo, che la ricorrente ha partecipato a una presunta pratica concordata;

ha concluso nel senso dell'esistenza di una pratica concordata, quando invece la pretesa concertazione tra società d'autori non era di natura tale da restringere la concorrenza;

ha proibito alle società d'autori "ogni atto o condotta avente un oggetto ovvero un effetto identico o analogo" alle presunte pratiche concordate che sarebbero confluite nelle limitazioni territoriali contenute negli accordi di rappresentanza reciproca, pur affermando che ciascuna società è libera di stabilire, in modo bilaterale, la portata degli accordi di rappresentanza reciproca da essa stipulati; difatti, simili contraddizioni costituiscono una minaccia per la certezza del diritto.

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