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SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

9 marzo 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 195 – Articolo 217, paragrafo 1 – Articolo 221, paragrafo 1 – Tariffa doganale comune – Obblighi del fideiussore del debitore di un’obbligazione doganale – Modalità di comunicazione dell’obbligazione doganale – Dazi corrispondenti a tale obbligazione non regolarmente comunicati al debitore dell’obbligazione – Esigibilità dell’obbligazione doganale presso il fideiussore solidale»

Nella causa C‑358/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 25 maggio 2022, pervenuta in cancelleria il 1° giugno 2022, nel procedimento

Bolloré logistics SA

contro

Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen,

Recette régionale des douanes et droits indirects de Caen,

Bolloré Ports de Cherbourg SAS,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, F. Biltgen e J. Passer (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Bolloré logistics SA, da H. Farge, H. Hazan e C. Waquet, avocats;

–        per il governo francese, da G. Bain e J.-L. Carré, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da F. Clotuche-Duvieusart e M. Salyková, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 195, 217 e 221 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU 2005, L 117, pag. 13) (in prosieguo: il «codice doganale»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra, da un lato, la Bolloré Logistics SA e, dall’altro, la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen (Direzione interregionale delle dogane e delle imposte indirette di Caen, Francia) e la recette régionale des douanes et droits indirects de Caen (Esattoria regionale delle dogane e delle imposte indirette di Caen, Francia) (in prosieguo, congiuntamente: l’«autorità doganale») nonché la Bolloré Ports de Cherbourg SAS (in prosieguo: la «BPC») relativamente al pagamento di un’obbligazione doganale per la quale la ricorrente nel procedimento principale è stata chiamata in garanzia in qualità di fideiussore della BPC.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Il codice doganale è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1, e rettifica in GU 2013, L 287, pag. 90). Tuttavia, in forza dell’articolo 286, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento, in combinato disposto con l’articolo 288, paragrafo 2, del medesimo, il codice doganale è rimasto applicabile fino al 30 aprile 2016.

4        L’articolo 4 del codice doganale recita quanto segue:

«Ai fini del presente codice, s’intende per:

(...)

9)      obbligazione doganale: l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione (obbligazione doganale all’importazione) o l’importo dei dazi all’esportazione (obbligazione doganale all’esportazione) applicabili in virtù delle disposizioni comunitarie in vigore ad una determinata merce;

(...)

12)      debitore doganale: qualsiasi persona tenuta al pagamento dell’obbligazione doganale;

(...)».

5        L’articolo 88 del codice doganale recita quanto segue:

«L’autorità doganale può subordinare il vincolo delle merci ad un regime sospensivo alla costituzione di un deposito cauzionale a garanzia del pagamento dell’obbligazione doganale che potrebbe sorgere rispetto a tali merci.

Nel quadro di un regime sospensivo specifico si possono prevedere disposizioni particolari riguardo alla costituzione di un deposito cauzionale».

6        L’articolo 104 del codice doganale recita quanto segue:

«Fatto salvo l’articolo 88, l’autorità doganale può chiedere al depositario di fornire una garanzia in relazione alle responsabilità di cui all’articolo 101».

7        L’articolo 189 del codice doganale recita quanto segue:

«1.      Quando, in applicazione della normativa doganale, l’autorità doganale esige la costituzione di una garanzia per assicurare l’adempimento dell’obbligazione doganale, questa garanzia deve essere prestata dal debitore o dalla persona che può diventarlo.

(...)

3.      L’autorità doganale può permettere che la garanzia sia costituita da un terzo in luogo e vece della persona cui era stata chiesta.

(...)».

8        L’articolo 190 del codice doganale recita quanto segue:

«1.      Se la normativa doganale prevede la costituzione di una garanzia a titolo facoltativo, è a discrezione dell’autorità doganale richiederla qualora l’adempimento nei termini prescritti dell’obbligazione doganale, che è sorta o che può sorgere, non venga effettuato in modo inequivocabile.

(...)».

9        L’articolo 193 del codice doganale recita quanto segue:

«La garanzia può essere costituita:

–        da un deposito in contanti, oppure

–        da una fideiussione».

10      L’articolo 195 del codice doganale dispone quanto segue:

«Il fideiussore si obbliga per iscritto a pagare in solido con il debitore l’importo garantito dell’obbligazione doganale allorché essa diviene esigibile.

(...)».

11      L’articolo 217, paragrafo 1, primo comma, del codice doganale, collocato nella sezione 1, intitolata «Contabilizzazione e notifica al debitore dell’importo dei dazi», del capitolo 3, intitolato «Riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale», del titolo VII di suddetto codice, così dispone:

«Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato “importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione)».

12      L’articolo 221, paragrafo 1, del codice doganale così dispone:

«L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato».

 Diritto francese

13      Il capitolo V, intitolato «Procedura previa all’adozione di una decisione: il diritto di essere ascoltato», del titolo II del code des douanes (codice doganale) francese, intitolato «Organizzazione e funzionamento del servizio delle dogane», è costituito dagli articoli da 67 A a 67 D.

14      L’articolo 67 A del codice doganale francese, nella versione derivante dall’articolo 25 della loi no 2009-1674, du 30 décembre 2009 (legge n. 2009-1674, del 30 dicembre 2009) (JORF n. 303 del 31 dicembre 2009, testo n. 2), dispone quanto segue:

«Fatte salve le disposizioni dell’articolo 67 B, qualsiasi decisione presa in applicazione del [codice doganale] e delle sue disposizioni di applicazione, quando è sfavorevole o quando notifica un’obbligazione doganale come definita all’articolo 4, paragrafo 9, del [codice doganale], è preceduta dall’invio o dalla consegna al soggetto interessato di un documento con cui l’autorità doganale rende nota la decisione in oggetto, le motivazioni della stessa, il riferimento dei documenti e delle informazioni su cui si baserà nonché la possibilità per l’interessato di presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla notifica o dalla consegna di tale documento».

15      L’articolo 67 D, lettera e), del codice doganale francese, nella versione derivante dalla legge n. 2009-1674, è così formulato:

«Il presente capo non si applica:

(...)

e)      agli avvisi di accertamento notificati in conformità all’articolo 345 del presente codice ai fini della riscossione dei crediti insoluti alla scadenza, con l’eccezione di quelli che sono stati constatati a seguito di una violazione del medesimo codice».

16      L’articolo 345 del codice doganale francese, nella versione derivante dall’articolo 44 della loi no 2002-1576, du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 (legge n. 2002-1576 del 30 dicembre 2002 finanziaria di rettifica per il 2002) (JORF n. 304 del 31 dicembre 2002, testo n. 2), dispone quanto segue:

«I crediti di qualsiasi natura accertati e riscossi dall’autorità doganale sono oggetto di un avviso di accertamento fatto salvo, se del caso, il ricorso al giudice ordinario.

(...)».

17      L’articolo 405 del codice doganale francese, nella versione derivante dall’articolo 44 della legge n. 2002-1576, è così formulato:

«I fideiussori sono tenuti, allo stesso modo dei debitori principali, a pagare i dazi e le tasse, le sanzioni pecuniarie e qualsiasi altro importo dovuto dai debitori che hanno garantito».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18      Il 25 agosto 2011, la società Alpha Commodities ha importato e scaricato 46 000 tonnellate di sale provenienti dall’Australia nel porto di Cherbourg (Francia). Nell’attesa di riesportare le merci in parola, essa ha concluso con la BPC, operatore di trasporto e logistica, un contratto di immagazzinamento.

19      Il 21 ottobre 2011, la BPC ha concluso con il porto di Cherbourg una convenzione di occupazione temporanea per tale immagazzinamento. Detta convenzione di occupazione temporanea, prorogata più volte, è rimasta in vigore fino al 30 giugno 2015.

20      L’8 dicembre 2011, la BPC ha ottenuto dall’autorità doganale un’autorizzazione del regime del deposito doganale, che consente la sospensione dei dazi e delle tasse, della medesima durata di validità della convenzione di occupazione temporanea. Il 9 dicembre 2011, la società BPC ha vincolato le merci al regime del deposito doganale.

21      L’8 febbraio 2016, l’autorità doganale, ritenendo che la BPC non disponesse più di una convenzione di occupazione temporanea valida, ha informato detta società che l’autorizzazione del regime del deposito doganale era annullata con effetto immediato, e che aveva l’intenzione di notificarle l’obbligazione doganale risultante dall’ineffettività di tale regime.

22      Il 9 marzo 2016, l’autorità doganale ha notificato alla BPC una decisione definitiva di accertamento di un’obbligazione doganale e un avviso di pagamento.

23      Il 21 marzo 2016, l’autorità doganale ha contabilizzato l’importo dell’obbligazione in parola ed ha inviato alla BPC un avviso di accertamento (in prosieguo: l’«ADA») per un importo pari a EUR 454 807, di cui EUR 104 265 a titolo dei dazi doganali ed EUR 350 542 a titolo d’imposta sul valore aggiunto (IVA).

24      Il 21 marzo e il 21 giugno 2016 l’autorità in parola ha notificato alla ricorrente nel procedimento principale, in qualità di fideiussore della BPC, due ADA relativi ad un importo complessivo pari a EUR 104 265 corrispondente ai dazi doganali garantiti.

25      Con pronuncia del 1° ottobre 2018, il tribunal de grande instance de Caen (Tribunale di primo grado di Caen, Francia) ha respinto le domande della BPC e della ricorrente nel procedimento principale volte all’annullamento tanto degli ADA emessi nei loro confronti quanto delle decisioni di rigetto, notificate dall’autorità doganale, delle loro contestazioni degli ADA summenzionati.

26      Con sentenza del 10 settembre 2019, la cour d’appel de Caen (Corte d’appello di Caen, Francia), riformando parzialmente tale pronuncia nei confronti della BPC, ha annullato l’ADA notificatole il 21 marzo 2016 e ha respinto tutte le richieste dell’autorità doganale nei confronti della società in parola. Il suddetto giudice ha segnatamente ricordato che, in applicazione degli articoli 217 e 221 del codice doganale e dell’articolo 345 del codice doganale francese, la comunicazione dell’importo dei dazi, per essere regolare, deve essere stata preceduta dalla relativa contabilizzazione e che, per poter essere recuperati tramite un ADA, i dazi devono essere stati regolarmente comunicati al debitore dell’obbligazione doganale, ciò che presuppone che i medesimi siano stati constatati. Non essendo così avvenuto nel caso di specie, la comunicazione dei dazi fatta alla BPC era irregolare.

27      Per quanto riguarda la ricorrente nel procedimento principale, la cour d’appel de Caen (Corte d’appello di Caen), con la medesima sentenza, ha confermato la pronuncia di condanna al pagamento all’autorità doganale, a titolo del suo impegno di fideiussore, dei dazi doganali chiesti alla BPC. Secondo il giudice in parola, né l’articolo 221 del codice doganale né l’articolo 67 A del codice doganale francese si applicano al fideiussore, ma si applicano soltanto al debitore dell’obbligazione doganale.

28      Il giudice del rinvio, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), rileva che, alla data della notifica degli ADA alla ricorrente nel procedimento principale, i dazi di cui trattasi erano stati contabilizzati ai sensi dell’articolo 217 del codice doganale, ma che non erano stati regolarmente comunicati alla BPC, debitrice dell’obbligazione doganale, ai sensi dell’articolo 221 di detto codice. Il giudice in parola pone in rilievo che è, quindi, la nozione di «esigibilità di un’obbligazione doganale» ad essere in discussione e si chiede se l’irregolarità della comunicazione dei dazi al debitore, mancando una previa contabilizzazione – irregolarità che vieta di riscuoterli presso quest’ultimo –, non costituisca un’eccezione personale del medesimo, di cui il fideiussore non può avvalersi, oppure se l’obbligazione doganale sia esigibile nei confronti del fideiussore solamente se lo è nei confronti del debitore.

29      Inoltre, la Cour de cassation (Corte di cassazione) si chiede se il fatto che, conformemente dell’articolo 67 D del codice doganale francese, la notifica di un ADA in applicazione dell’articolo 345 dello stesso codice non sia preceduta da una fase di contraddittorio non leda i diritti della difesa del fideiussore.

30      È in siffatto contesto che il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1      Se gli articoli 195, 217 e 221 del codice doganale debbano essere interpretati nel senso che l’autorità doganale non può esigere dal fideiussore solidale il pagamento di un’obbligazione doganale fino a quando i dazi non siano stati regolarmente comunicati al debitore.

2)      a)      Se il rispetto dei diritti della difesa, in particolare del diritto di presentare osservazioni prima di qualsiasi atto recante pregiudizio, che è un principio fondamentale del diritto dell’Unione, implichi che quando, in mancanza del pagamento da parte del debitore dell’obbligazione doganale entro il termine stabilito, si procede alla riscossione dell’obbligazione presso il fideiussore, l’autorità doganale debba previamente mettere quest’ultimo in condizione di manifestare utilmente il suo punto di vista relativamente agli elementi sui quali l’autorità intende fondare la sua decisione di agire nei suoi confronti per il pagamento.

b)      Se il fatto che il debitore dell’obbligazione doganale sia stato posto esso stesso in condizione di manifestare utilmente il suo punto di vista prima della comunicazione dei dazi sia tale da incidere sulla risposta alla [seconda questione, lettera a)].

c)      In caso di risposta affermativa alla [seconda questione, lettera a)], quale sia la decisione recante pregiudizio al fideiussore che deve essere preceduta da una fase di contraddittorio: se sia la decisione dell’autorità doganale di contabilizzare i dazi e notificarli al debitore dell’obbligazione doganale oppure la decisione di agire nei confronti del fideiussore per il pagamento».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

31      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 195, l’articolo 217, paragrafo 1, e l’articolo 221, paragrafo 1, del codice doganale debbano essere interpretati nel senso che l’autorità doganale non può richiedere al fideiussore di cui al suddetto articolo 195 il pagamento di un’obbligazione doganale fintantoché l’importo dei dazi non si stato regolarmente comunicato al debitore.

32      Innanzitutto, occorre rammentare che dalla formulazione dell’articolo 221, paragrafo 1, del codice doganale risulta che la «contabilizzazione», la quale, ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 1, di tale codice, consiste nell’iscrizione dell’importo dei dazi da parte delle autorità doganali nei registri contabili o su qualsiasi altro supporto in loro luogo, deve necessariamente precedere la comunicazione al debitore dell’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione (sentenza del 28 gennaio 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C‑264/08, EU:C:2010:43, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

33      La Corte, infatti, ha dichiarato che una siffatta successione cronologica delle operazioni di contabilizzazione e di comunicazione dell’importo dei dazi, sancita dal titolo stesso della sezione 1 del capitolo 3 del titolo VII del codice doganale, ossia «Contabilizzazione e notifica al debitore dell’importo dei dazi», deve essere rispettata a pena di produrre differenze di trattamento tra i soggetti passivi e di nuocere, peraltro, al funzionamento armonioso dell’unione doganale (sentenza del 28 gennaio 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C‑264/08, EU:C:2010:43, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

34      La Corte ne ha tratto la conclusione che l’articolo 221, paragrafo 1, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che la comunicazione al debitore ad opera dell’autorità doganale, secondo modalità appropriate, dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuto può essere validamente effettuata solo se l’importo di tali dazi è stato precedentemente contabilizzato da detta autorità (sentenza del 28 gennaio 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C‑264/08, EU:C:2010:43, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

35      Ne consegue che, quando l’importo dei dazi non è stato regolarmente comunicato al debitore perché non è stato previamente contabilizzato – ipotesi che corrisponde ai fatti della controversia di cui al procedimento principale giacché dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la contabilizzazione è stata successiva alla comunicazione alla BPC dell’importo dei dazi –, l’obbligazione doganale non diviene esigibile nei confronti del debitore.

36      È del resto, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, per tale motivo che le domande dell’autorità doganale nei confronti della BPC sono state, nella controversia di cui al procedimento principale, respinte.

37      Inoltre, per quanto riguarda la questione se il pagamento di un’obbligazione doganale non esigibile nei confronti del suo debitore possa nondimeno essere richiesta al fideiussore, occorre, in primo luogo, osservare che, sebbene il diritto dell’Unione non disciplini il contratto di fideiussione, la Corte ha constatato che è soltanto in presenza di un’obbligazione dovuta da parte del debitore che il fideiussore può essere chiamato in garanzia dal creditore.

38      La Corte ha difatti rilevato, in sostanza, che, secondo i principi generali che si desumono dai sistemi giuridici degli Stati membri, un contratto di fideiussione si presenta come un’operazione triangolare, mediante la quale il fideiussore assume l’obbligo nei confronti del creditore di adempiere le obbligazioni sottoscritte dal debitore, nel caso in cui quest’ultimo non adempia egli stesso (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 2003, Préservatrice foncière TIARD, C‑266/01, EU:C:2003:282, punto 27).

39      La Corte ha osservato che un tale contratto crea una nuova obbligazione, a carico del fideiussore, di garantire l’esecuzione dell’obbligazione principale a cui è tenuto il debitore e che il fideiussore non si sostituisce al debitore, ma garantisce solo il pagamento del debito di quest’ultimo, secondo le condizioni precisate dal contratto di fideiussione o previste dalla legge (sentenza del 15 maggio 2003, Préservatrice foncière TIARD, C‑266/01, EU:C:2003:282, punto 28).

40      L’obbligazione così creata presenta un carattere accessorio, nel senso che, da un lato, il fideiussore può essere escusso dal creditore solo se il debito garantito sia esigibile e, dall’altro, l’obbligazione assunta dal fideiussore non può essere più estesa di quella del debitore principale (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 2003, Préservatrice foncière TIARD, C‑266/01, EU:C:2003:282, punto 29).

41      In tempi più recenti, la Corte ha ribadito che il contratto di fideiussione è un contratto distinto da quello che vincola il creditore al debitore, con il quale il fideiussore, che è un soggetto terzo rispetto a quest’ultimo rapporto contrattuale, ha il compito di garantire al creditore il pagamento di ciò che il debitore dovrà eventualmente a quest’ultimo in base all’obbligazione garantita, la quale è costituita dal debito dovuto dal debitore al creditore (sentenza del 2 settembre 2021, CRCAM, C‑337/20, EU:C:2021:671, punto 58).

42      Va ricordato, in secondo luogo, che, coerentemente con le constatazioni effettuate dalla Corte relativamente al contratto di fideiussione, l’articolo 195 del codice doganale enuncia che il fideiussore si obbliga per iscritto a pagare in solido con il debitore l’importo garantito dell’obbligazione doganale «allorché essa diviene esigibile».

43      Dalle suesposte considerazioni risulta quindi, da un lato, che l’obbligazione doganale non è esigibile nei confronti del debitore in assenza di una previa contabilizzazione dell’importo dei dazi doganali senza la quale la comunicazione di suddetto importo a tale debitore non è regolare e, dall’altro, che il fideiussore non può essere tenuto a garantire il pagamento dell’obbligazione in parola fintantoché quest’ultima non sia divenuta esigibile nei confronti del debitore.

44      In siffatto contesto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 195, l’articolo 217, paragrafo 1, e l’articolo 221, paragrafo 1, del codice doganale devono essere interpretati nel senso che l’autorità doganale non può richiedere al fideiussore di cui al suddetto articolo 195 il pagamento di un’obbligazione doganale fintantoché l’importo dei dazi non sia stato regolarmente comunicato al debitore.

 Sulla seconda questione

45      Tenuto conto della risposta alla prima questione e del fatto che, secondo la decisione di rinvio, tutte le domande dell’autorità doganale nei confronti della BPC sono state definitivamente respinte e che detta società non è, pertanto, inadempiente rispetto al pagamento di alcuna obbligazione doganale che l’autorità in parola possa tentare di riscuotere dalla ricorrente nel procedimento principale nella sua qualità di fideiussore, la seconda questione appare, nei suoi vari diversi elementi, manifestamente ipotetica. Orbene, la Corte non può statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun legame con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, o qualora il problema sia di natura ipotetica (sentenza del 19 gennaio 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C‑680/20, EU:C:2023:33, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, la seconda questione è irricevibile.

 Sulle spese

46      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L’articolo 195, l’articolo 217, paragrafo 1, e l’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005,

devono essere interpretati nel senso che:

l’autorità doganale non può richiedere al fideiussore di cui al suddetto articolo 195 il pagamento di un’obbligazione doganale fintantoché l’importo dei dazi non sia stato regolarmente comunicato al debitore.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.