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SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

24 maggio 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Eccezioni – Esecuzione obbligatoria – Pena pronunciata in contumacia – Nozione di “citazione in giudizio ad personam” e di “notifica ufficiale con altri mezzi” – Nozioni autonome di diritto dell’Unione»

Nella causa C‑108/16 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Amsterdam (tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisione del 24 febbraio 2016, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

Paweł Dworzecki,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, A. Arabadjiev, C. Lycourgos, E. Juhász e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 aprile 2016,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Paweł Dworzecki, da J. Dobosz e A. de Boon, advocaten;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman, M. Noort e B. Koopman, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da J. Sawicka e M. Pawlicka, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, da V. Kaye, in qualità di agente, assistita da J. Holmes, barrister;

–        per la Commissione europea, da R. Troosters e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 maggio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2        Tale domanda è stata formulata nell’ambito di un procedimento di esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d’arresto europeo emesso dal Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (tribunale regionale di Zielona Góraun, Polonia) nei confronti del sig. Paweł Dworzecki.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        I considerando 5 e 7 della decisione quadro 2002/584 sono formulati come segue:

«(5)      (...) [L]’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. (...)

(...)

(7)      Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 5 del trattato che istituisce le Comunità europee. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

4        L’articolo 1 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», dispone quanto segue:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [UE] non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro».

5        La decisione quadro 2009/299 precisa i motivi di rifiuto opponibile all’esecuzione del mandato d’arresto europeo nel caso in cui la persona in questione non sia comparsa al proprio processo. I suoi considerando 1, 2, 4, da 6 a 8, e 14 enunciano quanto segue:

«(1)      Il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo rientra nel diritto a un equo processo previsto dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha affermato inoltre che il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo non è assoluto e che a determinate condizioni l’imputato può, di sua spontanea volontà, esplicitamente o tacitamente ma in modo inequivocabile, rinunciarvi.

(2)      Le varie decisioni quadro che applicano il principio del reciproco riconoscimento alle decisioni giudiziarie definitive non affrontano in modo uniforme la questione delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente. Questa diversità potrebbe complicare il lavoro degli operatori del settore e ostacolare la cooperazione giudiziaria.

(...)

(4)      È quindi necessario prevedere motivi chiari e comuni per il non riconoscimento delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente. La presente decisione quadro mira a precisare la definizione di tali motivi comuni consentendo all’autorità di esecuzione di eseguire la decisione nonostante l’interessato non sia [stato] presente al giudizio, pur rispettando pienamente il diritto alla difesa dell’interessato. La presente decisione quadro non intende disciplinare le forme e i metodi, ivi compresi i requisiti processuali, utilizzati per raggiungere i risultati specificati nella stessa, i quali interessano il diritto interno degli Stati membri.

(...)

(6)      Le disposizioni della presente decisione quadro che modificano altre decisioni quadro fissano le condizioni in base alle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati. Si tratta di condizioni alternative: quando una di esse è soddisfatta, l’autorità di emissione, completando la sezione pertinente del mandato d’arresto europeo ovvero il pertinente certificato ai sensi delle altre decisioni quadro, garantisce che i requisiti sono o saranno soddisfatti, il che dovrebbe essere sufficiente al fine dell’esecuzione della decisione in base al principio del reciproco riconoscimento.

(7)      Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati se l’interessato è stato citato personalmente e quindi informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o se è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si sia stabilito inequivocabilmente che l’interessato era al corrente del processo fissato. In tale contesto resta inteso che l’interessato dovrebbe aver ricevuto tali informazioni “a tempo debito”, vale a dire in tempo per consentirgli di partecipare al processo e di esercitare efficacemente il suo diritto alla difesa.

(8)      Il diritto dell’imputato a un processo equo è garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Tale diritto include il diritto dell’interessato a comparire personalmente al processo. Al fine di esercitare tale diritto, l’interessato deve essere al corrente del processo fissato. Ai sensi della presente decisione quadro la consapevolezza del processo dovrebbe essere assicurata da ciascuno Stato membro in conformità del rispettivo diritto interno, fermo restando il rispetto dei requisiti posti da tale Convenzione. Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare all’interessato la consapevolezza del processo, si potrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza posta dall’interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate.

(...)

(14)      La presente decisione quadro si limita a precisare la definizione dei motivi di non riconoscimento negli strumenti che danno attuazione al principio del reciproco riconoscimento. Pertanto, disposizioni quali quelle relative al diritto a un nuovo processo hanno un ambito di applicazione limitato alla definizione di detti motivi di non riconoscimento. Esse non mirano ad armonizzare le legislazioni nazionali. La presente decisione quadro lascia impregiudicati i futuri strumenti dell’Unione europea volti a ravvicinare le legislazioni in materia penale degli Stati membri».

6        L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 è stato introdotto dall’articolo 2 della decisione quadro 2009/299 ed è intitolato «Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente». Esso così recita:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:

a)      a tempo debito:

i)      è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato;

e

ii)      è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

(...)».

 Diritto olandese

7        L’Overleveringswet (legge sulla consegna; in prosieguo: l’«OLW») recepisce nel diritto olandese la decisione quadro 2002/584. L’articolo 12 di detta legge recita come segue:

«La consegna non è autorizzata quando il mandato d’arresto europeo è inteso a dare esecuzione a una sentenza sebbene l’imputato non sia comparso personalmente al processo terminato con detta sentenza, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che, conformemente ai requisiti processuali definiti dallo Stato membro emittente:

a)      è stato citato in tempo utile e personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; o

(...)».

8        Il punto D dell’allegato 2 dell’OLW, intitolato «Modello di mandato d’arresto europeo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, dell’OLW», corrisponde al punto d) dell’allegato della decisione quadro 2002/584.

 Controversia principale e questioni pregiudiziali

9        Il 30 novembre 2015, il Rechtbank Amsterdam (tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) è stato investito dall’officier van justitie bij de rechtbank (pubblico ministero presso il tribunale) di una domanda di esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso il 4 febbraio 2015 dal Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (tribunale regionale di Zielona Góra, Polonia).

10      Tale mandato d’arresto europeo è diretto all’arresto e alla consegna del sig. Dworzeck, cittadino polacco residente a La Haye (Paesi Bassi), ai fini dell’esecuzione in Polonia di tre pene detentive di, rispettivamente, due anni, otto mesi e sei mesi. Le ultime due pene devono ancora essere eseguite per intero, mentre, riguardo alla prima pena, il sig. Dworzecki deve ancora scontare sette mesi e dodici giorni di prigione. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda soltanto la consegna ai fini dell’esecuzione della seconda pena detentiva.

11      Con riferimento a quest’ultima pena, al punto D di detto mandato d’arresto europeo è precisato che l’interessato non è comparso personalmente al processo che ha dato luogo alla sentenza con cui è stata inflitta detta pena L’autorità giudiziaria emittente ha pertanto contrassegnato il punto 1, lettera b), che figura al punto D del formulario del mandato d’arresto europeo, corrispondente al punto 3.1, lettera b), del punto d) del formulario allegato alla decisione quadro 2002/584, applicabile nei casi in cui «l’interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per tale processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio».

12      Secondo le informazioni sul modo in cui la condizione è stata soddisfatta, che devono essere fornite al punto 4, del punto d), di detto formulario, nel mandato d’arresto europeo è precisato, in lingua inglese, quanto segue:

«La citazione è stata inviata all’indirizzo indicato dal sig. Paweł Dworzecki per le notifiche ed è stata ricevuta da una persona maggiore d’età e residente a tale indirizzo, il nonno del sig. Paweł Dworzecki, conformemente all’articolo 132 del codice di procedura penale in cui si prevede che “in caso di assenza del destinatario, l’atto processuale deve essere notificato a una persona maggiore d’età, convivente del destinatario, e in caso di assenza di un convivente maggiore d’età, l’atto processuale può essere altresì notificato al proprietario o al portiere o al sindaco, a condizione che tali persone si impegnino a recapitare la notifica al suo destinatario”. È stata inviata al medesimo indirizzo anche una copia della sentenza, ricevuta da una persona maggiore d’età ivi residente. Il sig. Paweł Dworzecki si è peraltro dichiarato colpevole e ha accettato anticipatamente la pena proposta dal pubblico ministero».

13      Il giudice del rinvio osserva di avere già interpretato, in passato, il diritto olandese di recepimento dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 nel senso che la verifica del rispetto delle condizioni enunciate ai punti da a) a d) di tale disposizioni deve compiersi in base al diritto dello Stato membro di emissione. Pertanto, in particolare, quando la citazione era stata recapitata ad un convivente della persona ricercata, detto giudice non avrebbe applicato l’impedimento di cui all’articolo 12 dell’OLW.

14      Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se una siffatta interpretazione del diritto nazionale sia conforme all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. Esso considera infatti che il legislatore dell’Unione, con l’espressione «conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente», che precede l’elenco dei punti da a) a d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, abbia inteso sottolineare, in particolare con la qualificazione «ulteriori», che la decisione quadro 2009/299 non era volta ad armonizzare il diritto processuale penale degli Stati membri relativamente alle pronunce in contumacia in generale, e le modalità di citazione nelle cause penali in particolare, ma solo a prevedere motivi comuni di diniego di riconoscimento rispetto alle decisioni in materia penale emesse in contumacia. Ne conseguirebbe che le espressioni figuranti ai punti da a) a d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 costituirebbero nozioni autonome di diritto dell’Unione.

15      Riguardo all’interpretazione di tali nozioni, il giudice del rinvio considera che le condizioni figuranti al punto a) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 non siano soddisfatte nel caso di specie, poiché non risulta accertato che le informazioni relative alla data e al luogo del processo siano state di fatto e ufficialmente portate a conoscenza del sig. Dworzecki.

16      Peraltro, il giudice del rinvio sottolinea che l’interpretazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 da esso proposta può risultare più restrittiva rispetto ai requisiti derivanti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 6 della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950. Infatti, quest’ultimo giudice, in particolare ai punti 99 e 101 della sua sentenza del 1° marzo 2006, Sejdovic c. Italia (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100), stabilirebbe soltanto il requisito che l’accusato abbia avuto «una sufficiente conoscenza delle azioni giudiziarie e delle accuse a suo carico».

17      Alla luce di quanto sopra, il Rechtbank Amsterdam (tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se le nozioni impiegate all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2002/584

–      “a tempo debito (...) è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione”

e

–      “a tempo debito, (...) è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato”

configurino nozioni autonome di diritto dell’Unione europea.

2)      In caso di risposta affermativa:

a)      come debbano essere interpretate siffatte nozioni in linea generale e

b)      se rientri in una delle due nozioni autonome di cui alla prima questione una fattispecie come quella in esame, che si caratterizza perché:

–      secondo il [mandato d’arresto europeo] la citazione è stata notificata all’indirizzo della persona ricercata ad un adulto convivente che si è impegnato a recapitare la citazione alla persona ricercata;

–      in base al [mandato d’arresto europeo] non è possibile stabilire se e quando tale convivente abbia effettivamente trasmesso la citazione alla persona ricercata;

–      le dichiarazioni rese in udienza dinanzi al giudice del rinvio dalla persona ricercata non consentono di stabilire se quest’ultima fosse al corrente, a tempo debito, della data e del luogo del processo fissato».

 Sulla procedura d’urgenza

18      Il giudice del rinvio ha chiesto di trattare il presente rinvio pregiudiziale con procedimento d’urgenza ai sensi dell’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

19      A sostegno di tale domanda, esso invoca in particolare la circostanza che il sig. Dworzecki è attualmente privato della libertà in attesa della sua consegna effettiva alla Repubblica di Polonia.

20      Tale giudice sottolinea inoltre che la risposta della Corte alle questioni pregiudiziali avrebbe un’incidenza diretta e determinante sulla durata della detenzione del sig. Dworzecki nei Paesi Bassi, poiché esso non potrebbe, in assenza di una risposta della Corte, pronunciarsi in ordine alla consegna dell’interessato per tutte le sentenza cui si riferisce il mandato d’arresto europeo.

21      Occorre osservare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584, la quale rientra nei settori disciplinati dal titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso può quindi essere trattato con procedimento d’urgenza.

22      In secondo luogo, quanto al criterio relativo all’urgenza, ai sensi della giurisprudenza della Corte, si deve prendere in considerazione la circostanza che la persona interessata nel procedimento principale è attualmente privata della sua libertà e che il suo mantenimento in custodia dipende dalla soluzione della controversia principale (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 24). Inoltre, la situazione della persona interessa dev’essere valutata quale si presenta alla data dell’esame della domanda diretta ad ottenere che al rinvio pregiudiziale sia applicata la procedura d’urgenza (v., in tal senso, sentenza del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 40).

23      Nel caso di specie, da un lato è assodato che, a tale data, il sig. Dworzecki risultava privato della libertà. Dall’altro, il mantenimento di quest’ultimo in detenzione dipende dall’esito del procedimento principale, dal momento che la misura detentiva che lo riguarda è stata disposta, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, nel contesto dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti.

24      Alla luce di tali circostanze, la Quarta Sezione della Corte ha deciso, in data 10 marzo 2016, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di trattare il rinvio pregiudiziale in esame con procedimento d’urgenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

25      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che le espressioni «citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione» e «informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato», che figurano in tale disposizione costituiscono nozioni autonomo del diritto dell’Unione.

26      Si deve ricordare, in limine, che, come risulta in particolare dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché dai considerando 5 e 7 della decisione quadro 2002/584, quest’ultima è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione fondato sulla convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957, con un sistema di consegna tra le autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate, ai fini dell’esecuzione di sentenze o dell’esercizio di azioni penali, ove quest’ultimo sistema è fondato sul principio del mutuo riconoscimento (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 75 e giurisprudenza citata).

27      La decisione quadro 2002/584 è quindi diretta, mediante l’instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

28      Secondo costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa in questione (sentenze del 17 luglio 2008, Kozłowski, C‑66/08, EU:C:2008:437, punto 42, e del 15 ottobre 2015, Axa Belgium, C‑494/14, EU:C:2015:692, punto 21 e giurisprudenza citata).

29      Al riguardo, sebbene la decisione quadro 2002/584, e in particolare il suo articolo 4 bis, paragrafo 1, contenga diversi rinvii espressi al diritto nazionale degli Stati membri, nessuno di questi rinvii riguarda le nozioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i).

30      Pertanto, come hanno sostenuto tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte, si deve considerare che le espressioni oggetto della prima questione devono essere intese come nozioni autonome di diritto dell’Unione e interpretate in modo uniforme sul territorio di quest’ultima.

31      Tale interpretazione è peraltro suffragata dai lavori preparatori della decisione quadro 2009/299. Infatti, come risulta dai considerando 2 e 4 di quest’ultima, avendo constatato che l’assenza di disciplina uniforme delle questioni connesse alle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui la persona interessata non è comparsa poteva, in particolare, ostacolare la cooperazione giudiziaria, il legislatore dell’Unione ha considerato necessario prevedere motivi chiari e comuni per il non riconoscimento delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non era comparso personalmente, senza tuttavia procedere a disciplinare le forme e i metodi, ivi compresi i requisiti processuali, che interessano il diritto interno degli Stati membri, utilizzati per raggiungere i risultati specificati in detta decisione quadro.

32      Dalle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretato nel senso che le espressioni «citato personalmente» e «di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato», che figurano in tale disposizione, costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione e devono essere interpretate in modo uniforme in tutta l’Unione europea.

 Sulla seconda questione

33      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio intende in sostanza accertare se l’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che soddisfa i requisiti enunciati in tale disposizione una citazione, come quella controversa nel procedimento principale, che non è stata notificata direttamente all’interessato, ma che è stata consegnata, presso l’indirizzo di quest’ultimo, a un adulto convivente che si è impegnato a recapitargliela, senza che il mandato d’arresto europeo permetta di determinare se, ed eventualmente, quando tale adulto abbia effettivamente recapitato tale citazione all’interessato.

34      Ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che i requisiti di cui alle lettere a), b), c) o d) di tale paragrafo 1 sono soddisfatti.

35      Ne consegue che l’autorità giudiziaria di esecuzione è in linea di principio tenuta a procedere all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, nonostante l’assenza dell’interessato al processo terminato con la decisione, se i requisiti enunciati all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), della decisione quadro 2002/584 sono soddisfatti.

36      Per quanto riguarda in particolare l’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), di tale decisione quadro, l’autorità giudiziaria di esecuzione incorre in tale obbligo quando l’interessato «è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione» o «è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato».

37      Tenuto conto degli obiettivi perseguiti con la decisione quadro 2009/299, quali ricordati al punto 31 della presente sentenza, si deve considerare che le modalità di citazione previste all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584, in quanto comuni e di chiaro significato, sono intese a garantire un livello di protezione elevato e a consentire all’autorità di esecuzione di procedere alla consegna dell’interessato malgrado la sua assenza al processo conclusosi con la sua condanna, nel pieno rispetto dei diritti della difesa.

38      Infatti, il rispetto delle condizioni di citazione di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584 assicura che l’interessato abbia ricevuto in tempo utile l’informazione relativa alla data e al luogo del suo processo e permette così all’autorità di esecuzione di considerare che i diritti della difesa sono stati rispettati.

39      È alla luce di tali considerazioni che occorre interpretare i requisiti previsti da tale disposizione della decisione quadro 2002/584.

40      I governi olandese, polacco e del Regno Unito considerano sostanzialmente che una citazione come quella controversa nel procedimento principale rientra nella seconda fattispecie indicata all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere a), i), della decisione quadro 2002/584. Tenuto conto dell’obiettivo della decisione quadro 2002/584, essi ritengono che una citazione che in assenza del suo destinatario sia stata consegnata a un adulto convivente che si è impegnato a recapitargliela, permette di considerare che questa persona sia stata in tal modo informata, in misura giuridicamente sufficientemente, della data e del luogo del suo processo. Il governo del Regno Unito, in particolare, si riferisce al riguardo al considerando 8 della decisione quadro 2009/299, secondo cui, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, un’attenzione particolare può eventualmente essere prestata alla diligenza di cui l’interessato ha dato prova al fine di ricevere l’informazione a lui indirizzata.

41      Per contro, secondo la Commissione europea, una citazione come quella controversa nel procedimento principale non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584. Anche se tale istituzione non esclude che l’informazione relativa alla data e al luogo del suo processo possa essere validamente trasmessa alla persona citata in modo indiretto, con l’intermediazione di altre persone, purché sia stabilito che quest’ultima, come esige detta disposizione, sia di fatto venuta in possesso di tale informazione, nondimeno l’autorità giudiziaria emittente deve dimostrare che l’interessato abbia realmente ricevuto tale informazione. Pertanto, la considerazione di una notifica basata su una finzione giuridica senza che l’autorità giudiziaria emittente fornisca ulteriori elementi tali da dimostrare che l’interessato sia stato effettivamente informato, da tale autorità, della data e del luogo del suo processo, come sembra riscontrarsi nel caso di specie, non può essere considerata conforme a tale disposizione.

42      Al riguardo si deve ricordare che, sebbene il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo costituisca un elemento essenziale del diritto a un equo processo, tale diritto non è assoluto. L’imputato può rinunciarvi, di sua spontanea volontà, espressamente o tacitamente, a condizione che la rinuncia risulti in modo inequivocabile, che sia accompagnata da garanzie minime corrispondenti alla sua gravità, e che non contrasti con un interesse pubblico importante. In particolare, anche quando l’imputato non sia comparso personalmente, la violazione del diritto ad un equo processo non sussiste allorché egli è stato informato della data e del luogo del processo o è stato assistito da un difensore da lui nominato a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, C‑399/11, Melloni, EU:C:2013:107, punto 49).

43      Il diritto a un processo equo di una persona citata a comparire dinanzi a un giudice penale esige quindi che quest’ultima sia stata informata, in modo da consentirle di organizzare efficacemente la propria difesa. L’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584 mira a raggiungere tale obiettivo senza tuttavia precisare, in modo limitativo, quali mezzi possano essere utilizzati a tal fine. Infatti, oltre che nell’ipotesi di una citazione personale, i requisiti enunciati in tale disposizione sono soddisfatti se la persona interessata sia stata di fatto informata ufficialmente con «altri mezzi» della data e del luogo fissati per il suo processo.

44      Al riguardo, come precisa il considerando 4 della decisione quadro 2009/299, quest’ultima non intende disciplinare, a livello di diritto dell’Unione, le forme e i metodi utilizzati dalle autorità competenti nel contesto del procedimento di consegna, inclusi i requisiti processuali applicabili secondo il diritto dello Stato membro interessato.

45      La finalità dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584, ricordata al punto 43 della presente sentenza, è necessariamente realizzata con una citazione effettuata «personalmente», quale indicata nella prima parte di frase di detta disposizione, poiché tale modalità di citazione garantisce che l’interessato abbia ricevuto egli stesso la citazione e sia stato pertanto informato della data e del luogo del suo processo.

46      Con riferimento ai requisiti enunciati nella seconda parte di frase di questa stessa disposizione, essi intendono garantire lo stesso livello elevato di protezione della persona citata, assicurando che quest’ultima disponga dell’informazione relativa alla data e al luogo del suo processo.

47      Tenuto conto, in particolare, della formulazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584, secondo cui si deve stabilire inequivocabilmente che l’interessato «era al corrente del processo fissato», la circostanza che una citazione sia stata consegnata a una terza persona che s’impegna a trasmettere detta citazione all’interessato, che quest’ultima persona risulti o meno convivente dell’interessato, non può, di per sé sola, soddisfare i requisiti summenzionati. Una tale modalità di citazione non permette infatti di stabilire inequivocabilmente né la circostanza che l’interessato abbia «di fatto» ricevuto l’informazione relativa alla data e al luogo del suo processo né, se del caso, il momento preciso in cui l’ha ricevuta.

48      Certamente, come la Commissione ha rilevato, non può in linea di principio escludersi che la consegna di una citazione a un terzo risponda ai requisiti di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584. Tuttavia, per raggiungere l’obiettivo previsto da tale disposizione, si deve stabilire inequivocabilmente che questa terza persona abbia di fatto recapitato la citazione all’interessato.

49      Al riguardo, spetta all’autorità giudiziaria emittente indicare, nel mandato d’arresto europeo, gli elementi sulla cui base essa ha constatato che l’interessato ha di fatto ufficialmente ricevuto le informazioni relative alla data e al luogo del suo processo. Allorché l’autorità giudiziaria di esecuzione accerta che i requisiti di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2002/584 sono soddisfatti, essa può altresì basarsi su altri elementi, comprese circostanze di cui è venuta a conoscenza nell’ambito di un’audizione dell’interessato.

50      Peraltro, dato che le fattispecie previste all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584 sono state concepite come eccezioni a un motivo facoltativo di non riconoscimento, l’autorità giudiziaria di esecuzione può, in ogni caso, anche dopo aver constatato che esse non ricomprendono il caso di cui trattasi, tenere conto di altre circostanze che le permettano di garantire che la consegna dell’interessato non comporta una violazione dei suoi diritti della difesa.

51      Nel contesto di una simile valutazione di detto motivo facoltativo di non riconoscimento, l’autorità giudiziaria di esecuzione potrà quindi tenere conto della condotta tenuta dall’interessato. Infatti, è in questa fase del procedimento di consegna che potrà essere concessa una particolare attenzione a un’eventuale manifesta mancanza di diligenza da parte dell’interessato, in particolare quando risulta che egli abbia cercato di evitare la notifica dell’informazione a lui indirizzata.

52      Del pari, l’autorità giudiziaria di esecuzione potrà anche tenere conto della circostanza, evocata dal governo polacco nell’udienza dinanzi alla Corte, secondo cui il diritto nazionale dello Stato membro emittente concede, in ogni caso, all’interessato il diritto chi chiedere un nuovo processo quando, come nel caso di specie, la notifica della citazione è ritenuta effettuata con il deposito della stessa presso un adulto convivente dell’interessato.

53      In ogni caso, l’autorità giudiziaria di esecuzione ha la possibilità di chiedere d’urgenza, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, informazioni complementari qualora ritenga le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente insufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna.

54      Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretato nel senso che una citazione, come quella controversa nel procedimento principale, che non è stata notificata direttamente all’interessato, ma che è stata consegnata, presso l’indirizzo di quest’ultimo, a un adulto convivente che si è impegnato a recapitargliela, senza che il mandato d’arresto europeo permetta di determinare se, ed eventualmente, quando tale adulto abbia effettivamente recapitato tale citazione all’interessato, non soddisfa, da sola, i requisiti enunciati in tale disposizione.

 Sulle spese

55      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, quale modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretato nel senso che le espressioni «citato personalmente» e «di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato», che figurano in tale disposizione, costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione e devono essere interpretate in modo uniforme in tutta l’Unione europea.

2)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584, quale modificata dalla decisione quadro 2009/299, dev’essere interpretato nel senso che una citazione, come quella controversa nel procedimento principale, che non è stata notificata direttamente all’interessato, ma che è stata consegnata, presso l’indirizzo di quest’ultimo, a un adulto convivente che si è impegnato a recapitargliela, senza che il mandato d’arresto europeo permetta di determinare se, ed eventualmente, quando tale adulto abbia effettivamente recapitato tale citazione all’interessato, non soddisfa, da sola, i requisiti enunciati in tale disposizione.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.