Language of document :

Sentenza del Tribunale del 19 novembre 2014 – Evonik Oil Additives/UAMI – BRB International (VISCOTECH)

(Causa T-138/13)1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo VISCOTECH – Marchi nazionali e internazionali denominativi anteriori VISCOPLEX – Prova dell’estensione territoriale e della validità di un marchio internazionale anteriore – Regola 19, paragrafo 2, e regola 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Evonik Oil Additives GmbH (Darmstadt, Germania) (rappresentante: J. Albrecht, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: BRB International BV (Ittervoort, Paesi Bassi) (rappresentante: A. Bekema, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 19 dicembre 2012 (procedimento R 907/2012-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Evonik Oil Additives GmbH e la BRB International BV.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Evonik Oil Additives GmbH è condannata alle spese.

____________

____________

1     GU C 141 del 18.5.2013.