Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 28 giugno 2011 – Oetker Nahrungsmittel / UAMI – Bonfait (Buonfatti)
(causa T‑471/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Buonfatti – Marchio Benelux denominativo anteriore Bonfait – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 56‑57, 86)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 2 ottobre 2009 (procedimento R 340/2007‑4), relativa ad un’opposizione tra la Bonfait BV e la Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo «Buonfatti» per prodotti delle classi 29 e 30 - domanda di registrazione n. 3 939 915 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: | Bonfait BV |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: | In particolare la registrazione nel Benelux dell marchio denominativo «Bonfait» n. 393 133 e il marchio figurativo comunitario «Bonfait» n. 648 816 per prodotti delle classi 29 e 30 |
Decisione della divisione di opposizione: | Rigetto dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: | Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di registrazione |
Dispositivo
1) | | La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 2 ottobre 2009 (procedimento R 340/2007‑4) è annullata. |
2) | | L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG. |