Language of document : ECLI:EU:T:2012:50





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 febbraio 2012 — Grecia / Commissione

(causa T‑469/09)

«FEAOG — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Settore della trasformazione dei pomodori e del magazzinaggio del riso — Controlli essenziali — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari — Principio di proporzionalità»

1.                     Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria — Contestazione da parte dello Stato membro interessato — Onere della prova — Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999) (v. punti 29‑34, 78)

2.                     Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo — Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso — Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 47)

3.                     Atti delle istituzioni — Regolamenti — Regolamento che prescrive misure specifiche di controllo — Insussistenza di un potere discrezionale degli Stati membri — Mancata esecuzione — Giustificazione — Efficacia migliore o equivalente di un altro sistema di controllo — Inammissibilità (v. punto 80)

4.                     Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria — Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro — Possibilità per la Commissione di rifiutare l’imputazione dell’integralità delle spese — Applicazione di una rettifica finanziaria — Violazione del principio di proporzionalità — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999, art. 7; regolamento della Commissione n. 2148/96, artt. 4 e 6) (v. punti 137, 140‑147)

5.                     Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Concessione di aiuti e di premi — Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco — Inadempimento — Giustificazione tratta da difficoltà pratiche — Inammissibilità (v. punti 150‑152)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2009/721/CE della Commissione, del 24 settembre 2009, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 257, pag. 28).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.