Language of document : ECLI:EU:T:2014:1040

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

9 dicembre 2014 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi e dei termini di pagamento – Limitazione o controllo della produzione o delle vendite – Violazione delle forme sostanziali – Base giuridica – Eccesso di potere e sviamento della procedura – Ammende – Massimale previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 – Ricorso di annullamento – Decisione di modifica – Irricevibilità»

Nelle cause T‑472/09 e T‑55/10,

SP SpA, con sede in Brescia (Italia), rappresentata da G. Belotti, avvocato

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata, nella causa T‑472/09, inizialmente da R. Sauer, V. Di Bucci e B. Gencarelli, successivamente da R. Sauer e R. Striani, in qualità di agenti, assistiti da M. Moretto, avvocato, e, nella causa T‑55/10, inizialmente da R. Sauer e B. Gencarelli, successivamente da R. Sauer e R. Striani, assistiti da M. Moretto, avvocato,

convenuta,

aventi ad oggetto, nella causa T‑472/09, una domanda di dichiarazione di inesistenza o di annullamento della decisione C (2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa a una violazione dell’articolo 65 CA (COMP/37.956 – Tondo per cemento armato, riadozione), in via subordinata, una domanda di annullamento dell’articolo 2 della suddetta decisione e, in via ulteriormente subordinata, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, nonché, nella causa T‑55/10, una domanda di annullamento della decisione C (2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009, che modifica la decisione C (2009) 7492 definitivo,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da M.E. Martins Ribeiro (relatore), facente funzione di presidente, A. Popescu e G. Berardis, giudici,

cancelliere: T. Weiler, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 gennaio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1.     Disposizioni del Trattato CECA

1        L’articolo 36 CA prevedeva quanto segue:

«La Commissione, prima di adottare una delle sanzioni pecuniarie o di fissare una delle penalità previste dal presente Trattato, deve porre l’interessato in grado di presentare le sue osservazioni.

Le sanzioni pecuniarie e le penalità inflitte in virtù delle disposizioni del presente Trattato possono formare oggetto di ricorso di piena giurisdizione.

I ricorrenti possono opporre, a sostegno di tale ricorso, nei modi previsti dal primo comma dell’articolo 33 del presente Trattato, l’irregolarità delle decisioni e delle raccomandazioni di cui viene loro addebitata l’inosservanza».

2        L’articolo 47 CA era del seguente tenore:

«La Commissione può raccogliere le informazioni necessarie, per l’adempimento dei suoi compiti. Essa può far compiere le verifiche necessarie.

La Commissione è tenuta a non divulgare le informazioni che, per la loro natura, sono tutelate dal segreto professionale, e in particolare le informazioni relative ad imprese e che concernano le loro relazioni commerciali o gli elementi dei costi. Con tale limitazione deve pubblicare i dati che possano essere utili ai governi o a ogni altro interessato.

La Commissione può applicare, nei confronti delle imprese che avessero a sottrarsi agli obblighi loro risultanti da decisioni prese in applicazione delle disposizioni del presente articolo o che avessero a fornire scientemente false informazioni, ammende, il cui ammontare massimo sarà dell’1% del volume annuo degli affari, e penalità di mora, nella misura massima del 5% del volume degli affari medio giornaliero, per ogni giorno di ritardo.

Qualsiasi violazione del segreto professionale da parte della Commissione, che abbia causato danno a un’impresa, potrà essere oggetto d’azione di indennizzo avanti la Corte, nei modi previsti all’articolo 40».

3        L’articolo 65 CA così disponeva:

«1.      Sono proibiti gli accordi tra imprese, le decisioni da parte di associazioni di aziende ed i sistemi concordati che tendano, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o falsare il gioco normale della concorrenza ed in particolare:

a)      a fissare o determinare i prezzi;

b)      a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c)      a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti d’approvvigionamento.

(…)

4.      Gli accordi o le decisioni proibiti in forza del paragrafo 1 del presente articolo sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati dinanzi ad alcuna giurisdizione degli Stati membri.

La Commissione ha competenza esclusiva, salvo i ricorsi avanti la Corte, a pronunciarsi sulla conformità con le disposizioni del presente articolo di detti accordi o decisioni.

5.      Alle imprese che:

–      abbiano concluso un accordo nullo di pieno diritto;

–      abbiano applicato o tentato di applicare per via di arbitrato, disdetta, boicottaggio, o qualsiasi altro mezzo, un accordo o una decisione nulli di pieno diritto o un accordo la cui approvazione sia stata rifiutata o revocata;

–      abbiano ottenuto il beneficio di una autorizzazione per mezzo di informazioni scientemente false o deformate;

–      abbiano messo in atto sistemi contrari alle disposizioni del paragrafo 1;

la Commissione può infliggere ammende e penalità non superiori al doppio della cifra d’affari realizzata coi prodotti che sono stati oggetto dell’accordo, della decisione o dei sistemi contrari alle disposizioni del presente articolo, con la possibilità, se il loro scopo è stato quello di restringere la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, di un aumento del limite massimo così determinato fino al 10% della cifra d’affari annua delle imprese in causa, per quanto riguarda l’ammenda, ed al 20% della cifra d’affari giornaliera, per quanto riguarda le penalità».

4        Ai sensi dell’articolo 97 CA, il Trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002.

2.     Disposizioni del trattato CE

5        L’articolo 305, paragrafo 1, CE prevedeva quanto segue:

«Le disposizioni del presente trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell’acciaio».

3.     Regolamento (CE) n. 1/2003

6        A termini dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), ai fini «dell’applicazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE], alla Commissione sono attribuite le competenze previste dal presente regolamento».

7        L’articolo 7 del regolamento n. 1/2003, rubricato «Constatazione ed eliminazione delle infrazioni», così dispone:

«1.      Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo 81 [CE] o all’articolo 82 [CE], può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata. (…) Qualora la Commissione abbia un legittimo interesse in tal senso, essa può inoltre procedere alla constatazione di un’infrazione già cessata.

(...)».

8        L’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 così dispone:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)      commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 81 [CE] o dell’articolo 82 [CE]».

4.     Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA

9        Il 18 giugno 2002, la Commissione delle Comunità europee ha adottato la comunicazione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA (GU C 152, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione del 18 giugno 2002»).

10      Al punto 2 della comunicazione del 18 giugno 2002 è precisato che essa si prefigge:

«(…)

–        (...) di sintetizzare per gli operatori economici e gli Stati membri, nella misura in cui essi sono interessati dal trattato CECA e dalla relativa legislazione secondaria, i più importanti cambiamenti che il passaggio al regime CE comporta relativamente alle norme sostanziali e procedurali applicabili,

–        (…) di spiegare come la Commissione intende affrontare questioni specifiche sollevate dal passaggio dal regime CECA al regime CE nei settori dell’antitrust (…), del controllo delle concentrazioni (…) e del controllo degli aiuti di Stato».

11      Il punto 31 della comunicazione del 18 giugno 2002, che figura nella sezione relativa alle questioni specifiche che sorgono con il passaggio dal regime del Trattato CECA al regime del Trattato CE, è così formulato:

«Se la Commissione, nell’applicare il diritto di concorrenza comunitario alle intese, individua una violazione in un settore rientrante nel campo di applicazione del trattato CECA, il diritto sostanziale applicabile sarà, indipendentemente dal momento in cui tale applicazione ha luogo, quello in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti che hanno costituito la violazione. In ogni caso, per quanto riguarda la procedura, dopo la scadenza del Trattato CECA, si applicherà il diritto CE (…)».

 Oggetti delle controversie

12      Le cause in esame hanno ad oggetto, da un lato, una domanda di dichiarazione di inesistenza o di annullamento della decisione C (2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa a una violazione dell’articolo 65 CA (COMP/37.956 – Tondo per cemento armato, riadozione) (in prosieguo: la «prima decisione»), in via subordinata, una domanda di annullamento dell’articolo 2 della suddetta decisione e, in via ulteriormente subordinata, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, SP SpA (causa T‑472/09), e, dall’altra, una domanda di annullamento della decisione C (2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009, che modifica la prima decisione (in prosieguo: la «decisione di modifica») (causa T‑55/10).

13      Nella prima decisione, la Commissione ha dichiarato che le seguenti società avevano violato l’articolo 65 CA:

–        Alfa Acciai SpA (in prosieguo: l’«Alfa»);

–        Feralpi Holding SpA (in prosieguo: la «Feralpi»);

–        Ferriere Nord SpA;

–        IRO Industrie Riunite Odolesi SpA (in prosieguo: la «IRO»);

–        Leali SpA e Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA, in liquidazione (in prosieguo: l’«AFLL») (in prosieguo, queste due società saranno congiuntamente denominate: la «Leali-AFLL»);

–        Lucchini SpA e la ricorrente, (in prosieguo, queste due società saranno congiuntamente denominate: la «Lucchini‑SP»);

–        Riva Fire SpA (in prosieguo: la «Riva»);

–        Valsabbia Investimenti SpA e Ferriera Valsabbia SpA (in prosieguo, queste due società saranno congiuntamente denominate: la «Valsabbia»).

 Presentazione della ricorrente

14      La ricorrente è una società in liquidazione, iscritta come inattiva nel registro delle imprese di Brescia, che è detenuta per 1’83,333% da persone giuridiche o fisiche appartenenti alla famiglia Lucchini, mentre il restante 16,667% appartiene alla Lucchini (punto 99 della prima decisione).

15      Tra il 1989 ed il 1991 la Siderpotenza SpA (in prosieguo: la «prima Siderpotenza») era un’impresa controllata congiuntamente dalla Lucchini Siderurgica SpA, da un lato, e dalle Acciaierie e Ferriere Leali Luigi dall’altro. Il 5 marzo 1991, la prima Siderpotenza è stata incorporata dalla Lucchini Siderurgica. Quest’ultima è stata incorporata dalla Lucchini il 10 ottobre 1998, con effetto al 1° dicembre 1998 (punti 96 e 97 della prima decisione).

16      Il 31 ottobre 1997, il ramo «tondo per cemento armato» della Lucchini Siderurgica è stato ceduto alla Siderpotenza, società costituita nel luglio 1997 (in prosieguo: la «nuova Siderpotenza»). Il 30 maggio 2002, la nuova Siderpotenza ha ceduto le sue unità produttive di tondo per cemento armato alla Ferriere Nord (punti 99 e 538 della prima decisione).

17      Il 12 settembre 2002, la nuova Siderpotenza ha modificato la propria denominazione sociale in SP (punto 99 della prima decisione). Il 28 maggio 2009 la SP è stata posta in liquidazione.

 Fatti

18      Dall’ottobre al dicembre 2000 la Commissione ha effettuato, conformemente all’articolo 47 CA, accertamenti presso imprese italiane produttrici di tondo per cemento armato e presso un’associazione d’imprese siderurgiche italiane. Essa ha anche indirizzato loro richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 47 CA (punto 114 della prima decisione).

19      Il 26 marzo 2002 la Commissione ha avviato il procedimento amministrativo e formulato addebiti ai sensi dell’articolo 36 CA (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti») (punto 114 della prima decisione). La ricorrente ha presentato osservazioni scritte sulla comunicazione degli addebiti. Il 13 giugno 2002 si è svolta un’audizione (punto 118 della prima decisione).

20      Il 12 agosto 2002 la Commissione ha formulato addebiti supplementari (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti supplementari») ai destinatari della comunicazione degli addebiti iniziale. Nella comunicazione degli addebiti supplementari, fondata sull’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962 13, pag. 204), la Commissione precisava la sua posizione quanto alla prosecuzione del procedimento dopo la scadenza del Trattato CECA. Alle imprese interessate è stato assegnato un termine per la presentazione delle loro osservazioni e, il 30 settembre 2002, si è svolta una seconda audizione in presenza dei rappresentanti degli Stati membri (punto 119 della prima decisione).

21      In esito al procedimento, la Commissione ha adottato la decisione C (2002) 5087 definitivo, del 17 dicembre 2002, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 65 CA (COMP/37.956 – Tondo per cemento armato) (in prosieguo: la «decisione del 2002»), nella quale essa ha constatato che le imprese destinatarie di quest’ultima avevano posto in essere un’intesa unica, complessa e continuata sul mercato italiano del tondo per cemento armato in barre o in rotoli, che aveva per oggetto o per effetto la fissazione dei prezzi e aveva altresì dato luogo ad una limitazione o ad un controllo concordati della produzione o delle vendite, in contrasto con l’articolo 65, paragrafo 1, CA (punto 121 della prima decisione). In tale decisione la Commissione ha inflitto alla Lucchini e alla ricorrente, in solido, un’ammenda di importo pari a EUR 16,14 milioni.

22      Il 30 gennaio 2003 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione del 2002. Con sentenza del 25 ottobre 2007, SP e a./Commissione (T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 e T‑98/03, Racc. pag. II‑4331), il Tribunale ha annullato la decisione del 2002. Il Tribunale ha rilevato che, tenuto conto in particolare del fatto che la decisione del 2002 non conteneva alcun riferimento all’articolo 3 e all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, tale decisione era fondata unicamente sull’articolo 65, paragrafi 4 e 5, CA (sentenza SP e a./Commissione, cit., punto 101). Poiché tali disposizioni erano giunte a scadenza il 23 luglio 2002, la Commissione non poteva più trarre da esse, estinte al momento dell’adozione della decisione del 2002, alcuna competenza a constatare un’infrazione all’articolo 65, paragrafo 1, CA e ad infliggere ammende alle imprese che avrebbero partecipato a tale infrazione (sentenza SP e a./Commissione, cit., punto 120).

23      Con lettera del 30 giugno 2008, la Commissione ha informato la ricorrente e le altre imprese interessate della sua intenzione di riadottare una decisione, modificando la base giuridica rispetto a quella prescelta per la decisione del 2002. Essa ha inoltre precisato che, tenuto conto della portata limitata della sentenza SP e a./Commissione, citata supra al punto 22, la decisione riadottata sarebbe stata fondata sulle prove presentate nella comunicazione degli addebiti e nella comunicazione degli addebiti supplementare. Alle imprese interessate è stato assegnato un termine per presentare le loro osservazioni (punti 6 e 123 della prima decisione).

24      Con telefax dell’11 settembre 2008, la Commissione ha chiesto alla ricorrente informazioni con riguardo alle modifiche intervenute nella struttura dell’azionariato dall’agosto 2002 e al fatturato mondiale realizzato nel 2007 e ha trasmesso alla ricorrente copia della citata lettera del 30 giugno 2008, che era stata inviata ad un indirizzo non più in uso. La ricorrente ha risposto alla suddetta richiesta d’informazioni con lettera del 17 settembre 2008.

 Prima decisione

25      Il 30 settembre 2009 la Commissione ha adottato la prima decisione, la quale è stata notificata alla ricorrente con lettera del 1° ottobre 2009.

26      Nella prima decisione, la Commissione ha constatato che le restrizioni della concorrenza in essa riscontrate traevano origine in un’intesa tra produttori italiani di tondo per cemento armato e tra questi ultimi e la loro associazione, che aveva avuto luogo nel periodo tra il 1989 e il 2000 e che aveva avuto per oggetto o per effetto di fissare o di determinare i prezzi e di limitare o di controllare la produzione o le vendite tramite lo scambio di un ampio numero di informazioni relative al mercato del tondo per cemento armato in Italia (punti 7 e 399 della prima decisione).

27      Per quanto riguarda la valutazione giuridica dei comportamenti di cui trattasi nel caso di specie, in primo luogo, ai punti da 353 a 369 della prima decisione, la Commissione ha sottolineato che il regolamento n. 1/2003 doveva essere interpretato nel senso che esso le consentiva di constatare e di sanzionare, dopo il 23 luglio 2002, le intese nei settori rientranti ratione materiae e ratione temporis nell’ambito di applicazione del Trattato CECA. Al punto 370 della prima decisione, essa ha indicato che la medesima decisione era stata adottata conformemente alle norme procedurali del Trattato CE e del regolamento n. 1/2003. Ai punti da 371 a 376 della prima decisione, la Commissione ha peraltro ricordato che i principi disciplinanti la successione delle norme nel tempo potevano condurre all’applicazione di disposizioni sostanziali non più in vigore al momento dell’adozione di un atto da parte di un’istituzione dell’Unione europea, fatta salva l’applicazione del principio generale della lex mitior, in forza del quale una persona non può essere sanzionata per un fatto che non costituisce un illecito ai sensi della legislazione entrata in vigore successivamente. Essa è giunta alla conclusione che, nel caso di specie, il Trattato CE non era in concreto più favorevole del Trattato CECA e che, di conseguenza, il principio della lex mitior non avrebbe comunque potuto essere validamente invocato per contestare l’applicazione del Trattato CECA ai comportamenti in esame nella specie.

28      In secondo luogo, per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, CA, anzitutto, la Commissione ha rilevato che l’intesa aveva per oggetto la fissazione dei prezzi in funzione della quale era stata concordata anche la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite. Secondo la Commissione, per quanto riguarda la fissazione dei prezzi, l’intesa si era concretizzata essenzialmente negli accordi e nelle pratiche concordate riguardanti il prezzo base nel periodo dal 15 aprile 1992 al 4 luglio 2000 (e, fino al 1995, negli accordi o nelle pratiche concordate riguardanti i termini di pagamento) e negli accordi o nelle pratiche concordate riguardanti gli «extra» nel periodo dal 6 dicembre 1989 al 1º giugno 2000 (punti 399 e 400 della prima decisione).

29      Per quanto riguarda, poi, gli effetti sul mercato delle pratiche restrittive di cui trattasi, la Commissione ha indicato che, trattandosi di un’intesa il cui obiettivo era quello di impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza, non era necessario verificare se essa avesse prodotto effetti sul mercato (punto 512 della prima decisione). Essa ha nondimeno ritenuto che l’intesa avesse avuto effetti concreti sul mercato (punti da 513 a 518 della prima decisione). In particolare, la Commissione ha concluso che l’intesa aveva influenzato il prezzo di vendita praticato dai produttori di tondo per cemento armato in Italia, sebbene le misure adottate nell’ambito dell’intesa non avessero sempre portato immediatamente ai risultati auspicati dalle imprese che vi partecipavano. Inoltre, secondo la Commissione, possono esserci stati fenomeni con effetti differiti. Peraltro, le imprese di cui trattasi rappresentavano all’incirca il 21% del mercato italiano del tondo per cemento armato nel 1989, il 60% nel 1995 e all’incirca l’83% nel 2000, il che indicherebbe un effetto crescente sul mercato degli aumenti di prezzi concordati. Infine, la Commissione ha sottolineato che il fatto che, dal 1989, le iniziative adottate in tale settore fossero comunicate a tutti i produttori di tondo per cemento armato aveva accresciuto l’importanza di tali effetti anche nei primi anni dell’intesa (punto 519 della prima decisione).

30      In terzo luogo, la Commissione ha individuato i destinatari della prima decisione. Per quanto riguarda la ricorrente, ai punti da 538 a 544 della prima decisione, la Commissione ha indicato che essa aveva deciso di imputare la responsabilità dell’infrazione alla Lucchini e alla ricorrente, poiché queste ultime formavano un’impresa alla quale erano imputabili non soltanto i comportamenti illeciti propri, bensì anche quelli della Lucchini Siderurgica e della prima Siderpotenza.

31      Per quanto riguarda l’esistenza di un’unità economica tra la Lucchini e la ricorrente, la Commissione si è basata sul fatto che tanto la Lucchini quanto la ricorrente erano, per tutta la durata dell’infrazione, direttamente o indirettamente controllate dalla famiglia Lucchini. Inoltre, la Lucchini avrebbe controllato la gestione concreta della politica produttiva e commerciale della ricorrente relativa al settore del tondo per cemento armato, come risulterebbe, ad avviso della Commissione, da elementi di prova precisi, circostanziati e documentati, nonché da elementi concordanti relativi alla struttura organizzativa della Lucchini e della ricorrente, segnatamente alla luce del fatto che alcune persone avrebbero occupato funzioni di gestione commerciale importanti, talvolta simultanee, in seno a tali società (punto 540 della prima decisione).

32      Per quanto riguarda l’imputazione degli eventuali comportamenti anticoncorrenziali della prima Siderpotenza e della Lucchini Siderurgica, giuridicamente estinte, alla Lucchini e alla ricorrente, la Commissione ha rilevato, anzitutto, che la Lucchini Siderurgica era succeduta giuridicamente alla prima Siderpotenza in seguito alla fusione mediante incorporazione del 5 marzo 1991 e che la Lucchini allo stesso modo era succeduta alla Lucchini Siderurgica in seguito alla fusione mediante incorporazione del 1º dicembre 1998. L’insieme del capitale materiale ed umano appartenente alla prima Siderpotenza, poi, è stato gestito dalla Lucchini Siderurgica a partire dall’integrazione della prima Siderpotenza in quest’ultima il 5 marzo 1991. Inoltre, il capitale materiale ed umano inerente allo stabilimento di Potenza e gestito dalla Lucchini Siderurgica è stato trasferito, in seno al gruppo, alla ricorrente. Infine, la Lucchini Siderurgica e, successivamente, la Lucchini, hanno esercitato un’influenza decisiva sulle attività della ricorrente fino al 1º giugno 2002, data della cessione alla Ferriere Nord del ramo dell’impresa che produce tondo per cemento armato (punti 540 e 541 della prima decisione).

33      La Commissione è quindi giunta alla conclusione che sussisteva a) continuità giuridica tra la prima Siderpotenza e la Lucchini Siderurgica, b) continuità economica tra queste due società e la nuova Siderpotenza (oggi la ricorrente) per quanto riguarda lo stabilimento di Potenza; c) responsabilità, derivante dall’influenza decisiva da esse esercitata, della Lucchini Siderurgica e della Lucchini per le attività della nuova Siderpotenza; e d) continuità giuridica tra la Lucchini Siderurgica e la Lucchini. La Commissione ha ritenuto che da ciò risultasse che tutte tali società costituivano una stessa ed unica impresa, che coincideva con quella formata dalla Lucchini e dalla ricorrente (punto 541 della prima decisione).

34      In quarto luogo, la Commissione ha considerato che l’articolo 65, paragrafo 2, CA e l’articolo 81, paragrafo 3, CE non erano applicabili al caso di specie (punti da 567 a 570 della prima decisione). Essa ha altresì sottolineato che le norme in materia di prescrizione enunciate all’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 non le impedivano di adottare la prima decisione (punti da 571 a 574 della prima decisione).

35      In quinto luogo, per quanto riguarda il calcolo dell’importo delle ammende inflitte nel caso di specie, la Commissione ha indicato che, in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, essa poteva infliggere ammende alle imprese che avevano violato le norme sulla concorrenza. Poiché il limite massimo delle ammende previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 è diverso da quello fissato dall’articolo 65, paragrafo 5, CA, la Commissione ha indicato che avrebbe applicato il limite più basso, conformemente al principio della lex mitior (punto 576 della prima decisione). Essa ha altresì indicato che, conformemente a quanto da essa comunicato alle imprese interessate con lettera del 30 giugno 2008, aveva deciso di applicare, nel caso di specie, gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»). Essa ha aggiunto che, nel caso di specie, tuttavia, avrebbe tenuto conto del fatto che, al momento dell’adozione della decisione del 2002, essa aveva già deciso in ordine all’importo delle ammende che intendeva infliggere alle imprese interessate (punti 579 e 580 della prima decisione).

36      Anzitutto, la Commissione ha considerato che un’intesa avente per oggetto la fissazione dei prezzi, attuata in vari modi, segnatamente facendo ricorso alla limitazione o al controllo della produzione o delle vendite, costituiva un’infrazione molto grave al diritto della concorrenza dell’Unione (punto 591 della prima decisione). La Commissione ha respinto gli argomenti delle imprese interessate secondo cui la gravità dell’infrazione sarebbe attenuata alla luce dei limitati effetti concreti sul mercato e del contesto economico in cui le suddette imprese operavano (punti da 583 a 596 della prima decisione). Secondo la Commissione, nonostante il carattere molto grave dell’infrazione, essa ha tenuto conto, nel fissare l’importo di base dell’ammenda, delle caratteristiche specifiche di questo caso, segnatamente del fatto che esso riguardava un mercato nazionale soggetto, all’epoca dei fatti, alla particolare normativa del trattato CECA e del quale le imprese destinatarie della decisione rappresentavano, nel primo periodo dell’infrazione, una parte limitata (punto 599 della prima decisione).

37      Successivamente, la Commissione ha considerato il peso specifico di ciascuna impresa e ha classificato le medesime in funzione della loro importanza relativa sul mercato in questione. Dato che le quote di mercato relative ottenute dalle destinatarie della prima decisione nel corso dell’ultimo anno intero dell’infrazione (1999) non erano state considerate dalla Commissione come rappresentative della presenza effettiva di queste ultime sul mercato rilevante nel periodo di riferimento, la Commissione ha distinto, sulla base delle quote di mercato medie nel periodo 1990‑1999, tre gruppi d’imprese, ossia, in primo luogo, la Feralpi e la Valsabbia, a cui ha applicato un importo di partenza dell’ammenda di EUR 5 milioni, in secondo luogo, la Lucchini-SP, l’Alfa, la Riva e la Leali-AFLL, a cui ha applicato un importo di partenza dell’ammenda di EUR 3,5 milioni, e, in terzo luogo, la IRO e la Ferriere Nord, a cui ha applicato un importo di partenza dell’ammenda di EUR 1,75 milioni (punti da 599 a 602 della prima decisione).

38      Al fine di assicurare all’ammenda un effetto sufficientemente dissuasivo, la Commissione ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda della Lucchini‑SP del 200% e quello della Riva del 375% (punti 604 e 605 della prima decisione).

39      Inoltre, la Commissione ha ritenuto che l’intesa si fosse protratta dal 6 dicembre 1989 al 4 luglio 2000. Per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente all’infrazione, la Commissione ha rilevato che essa si era protratta dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000. Ha tuttavia sottolineato che, dal 9 giugno 1998 al 30 novembre 1998, la Lucchini‑SP non aveva partecipato alla parte dell’intesa relativa alla limitazione o al controllo della produzione o delle vendite (punto 606 della prima decisione).

40      Poiché l’infrazione è durata oltre dieci anni e sei mesi per l’insieme delle imprese, ad eccezione della Ferriere Nord, l’importo di partenza dell’ammenda è stato aumentato del 105% per tutte le imprese, ad eccezione delle Ferriere Nord, il cui importo di partenza è stato maggiorato del 70%. Gli importi di base delle ammende sono quindi stati fissati nel seguente modo:

–        Feralpi: EUR 10,25 milioni;

–        Valsabbia: EUR 10,25 milioni;

–        Lucchini‑SP: EUR 14,35 milioni;

–        Alfa: EUR 7,175 milioni;

–        Riva: EUR 26,9 milioni;

–        Leali-AFLL: EUR 7,175 milioni;

–        IRO: EUR 3,58 milioni;

–        Ferriere Nord: EUR 2,97 milioni (punti 607 e 608 della prima decisione).

41      Per quanto concerne, poi, le circostanze aggravanti, la Commissione ha rilevato che la Ferriere Nord era già stata destinataria di una decisione della Commissione, adottata il 2 agosto 1989, per la sua partecipazione ad un’intesa riguardante la fissazione dei prezzi e la limitazione delle vendite nel settore delle reti elettrosaldate e ha aumentato del 50% l’importo di base della sua ammenda. La Commissione non ha applicato alcuna circostanza attenuante (punti da 609 a 623 della prima decisione).

42      In seguito, quanto alla determinazione dell’importo massimo dell’ammenda, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione ha ritenuto che l’importo dell’ammenda inflitta alle imprese in questione non eccedesse il massimale del 10% del fatturato realizzato con i prodotti CECA sul territorio dell’Unione nel 2007. Quanto, più in particolare, alla ricorrente, la Commissione ha sottolineato che il fatto che essa fosse in liquidazione non le impediva di infliggerle un’ammenda, in quanto essa doveva essere considerata responsabile in solido con la Lucchini, atteso che esse formavano insieme una stessa ed unica impresa.

43      Infine, per quanto riguarda l’applicazione della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996»), la Commissione ha indicato che la Ferriere Nord le aveva fornito indicazioni utili che le avevano consentito di comprendere meglio il funzionamento dell’intesa prima dell’invio della comunicazione degli addebiti, sicché le aveva concesso una riduzione del 20% dell’importo della sua ammenda. La Commissione ha considerato che le altre imprese interessate non avevano soddisfatto le condizioni della suddetta comunicazione (punti da 633 a 641 della prima decisione).

44      Il dispositivo della prima decisione è così formulato:

«Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 65, paragrafo 1, [CA] partecipando, nei periodi indicati, a un accordo continuato e/o pratiche concertate riguardanti il tondo per cemento armato in barre o in rotoli, aventi per oggetto e/o per effetto la fissazione dei prezzi e la limitazione e/o il controllo della produzione o delle vendite nel mercato comune:

–        [Leali/AFLL], dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000;

–        [Alfa], dal 6 dicembre 1989 al 4 luglio 2000;

–        [Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti], dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000;

–        [Feralpi], dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000;

–        [IRO], dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000;

–        [Lucchini‑SP], dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000;

–        [Riva], dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000;

–        [Ferriere Nord], dal 1° aprile 1993 al 4 luglio 2000.

Articolo 2

Le seguenti ammende sono inflitte per le infrazioni di cui all’articolo 1:

–        [Alfa]: 7,175 milioni di EUR;

–        [Feralpi]: 10,25 milioni di EUR;

–        [Ferriere Nord]: 3,57 milioni di EUR;

–        [IRO]: 3,58 milioni di EUR;

–        [Leali e AFLL], solidalmente: 6,093 milioni di EUR;

–        [Leali]: 1,082 milioni di EUR;

–        [Lucchini e SP], solidalmente: 14,35 milioni di EUR;

–        [Riva]: 26,9 milioni di EUR;

–        [Valsabbia Investimenti e Ferriera Valsabbia], solidalmente: 10,25 milioni di EUR.

(…)».

 Sviluppi successivi alla notifica della prima decisione

45      Con lettere inviate tra il 20 e il 23 novembre 2009, otto delle undici società destinatarie della prima decisione, ovvero la Riva, la Feralpi, la Ferriere Nord, la Lucchini, l’Alfa, la Ferriera Valsabbia, la Valsabbia Investimenti e l’IRO, hanno indicato alla Commissione che l’allegato della prima decisione, quale notificata ai suoi destinatari, non conteneva le tabelle che illustravano le variazioni di prezzo.

46      Il 24 novembre 2009 i servizi della Commissione hanno informato tutti i destinatari della prima decisione che avrebbero provveduto affinché una decisione contenente le suddette tabelle fosse loro notificata. I suddetti servizi hanno altresì precisato che i termini applicabili al pagamento dell’ammenda e ad un eventuale ricorso giurisdizionale avrebbero iniziato a decorrere dalla data di notifica della «decisione completa».

 Decisione di modifica

47      L’8 dicembre 2009 la Commissione ha adottato la decisione di modifica, che integrava nel suo allegato le tabelle mancanti e correggeva i riferimenti numerati alle suddette tabelle in otto note a piè di pagina. La decisione di modifica è stata notificata alla ricorrente il 9 dicembre 2009.

48      Il dispositivo della decisione di modifica recava modifica delle note a piè di pagina nn. 102, 127, 198, 264, 312, 362, 405 e 448 della prima decisione. Le tabelle contenute in allegato della decisione di modifica sono state aggiunte come allegati della prima decisione.

 Procedimento e conclusioni delle parti

49      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2009, la ricorrente ha proposto ricorso nella causa T‑472/09.

50      Nella causa T‑472/09, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        in via preliminare, dichiarare inesistente e/o nulla o, ad ogni modo, annullare la prima decisione per illegittimità e vizio di forma giacché incompleta;

–        in via principale e di merito, dichiarare inesistente e/o nulla o, ad ogni modo, annullare la prima decisione per quanto riguarda la sanzione per illegittimità, incompetenza e abuso di potere;

–        in via subordinata e di merito, annullare la prima decisione per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, errore di diritto, infondatezza, anche probatoria, degli addebiti contestati, violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa e dei diritti della difesa;

–        in via di ulteriore subordine e di merito, ridurre la sanzione inflitta alla ricorrente, eliminando a) la maggiorazione deterrente del 200%, b) la maggiorazione del 105% per la durata, e c) riducendo, proporzionalmente, l’importo di base in ragione della prescrizione, della minor gravità dell’infrazione, della partecipazione marginale della ricorrente all’intesa e degli addebiti espressamente non imputati alla ricorrente;

–        a titolo di misure di organizzazione del procedimento e di mezzi istruttori, ordinare alla Commissione, in applicazione degli articoli 64 e 65 del regolamento di procedura del Tribunale, di depositare i documenti relativi alla cooperazione della Ferriere Nord riguardanti la ricorrente; disporre l’audizione del legale rappresentate di questa società in relazione ai fatti riferiti al punto 176 del ricorso;

–        condannare la Commissione all’integralità delle spese.

51      La Commissione, nella causa T‑472/09, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere integralmente il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

52      Con lettera dell’8 gennaio 2010, la Commissione ha chiesto al Tribunale di ordinare, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, che la ricorrente fosse invitata ad esaminare l’opportunità di completare e di modificare le sue domande alla luce della decisione di modifica, notificatale dopo la presentazione del ricorso nella causa T‑472/09. La ricorrente si è opposta a tale domanda. Il Tribunale non ha accolto la domanda della Commissione.

53      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 febbraio 2010, la ricorrente ha introdotto il ricorso nella causa T‑55/10.

54      Nella causa T‑55/10, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale e di merito annullare la decisione di modifica, anzitutto perché priva di idonea base giuridica; poi perché la Commissione non ha il potere di sanare una sua precedente decisione, se questa è incompleta nel testo e nel contenuto, quindi gravemente e manifestamente viziata; infine per violazione del principio di buona amministrazione;

–        qualora la Commissione contestasse la ricostruzione in fatto sub I del ricorso, richiedere a quest’ultima la produzione dei verbali delle riunioni del 30 settembre e dell’8 dicembre 2009, con i loro allegati;

–        condannare la Commissione all’integralità delle spese.

55      La Commissione chiede, nella causa T‑55/10, che il Tribunale voglia:

–        respingere integralmente il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

56      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di avviare la fase orale nelle cause in esame e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura, ha chiesto alla ricorrente nella causa T‑472/09 di fornire un documento. La ricorrente ha ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito.

57      Con ordinanza del 14 dicembre 2012, il presidente dell’Ottava Sezione, dopo aver raccolto le osservazioni delle parti, ha deciso di riunire le cause T‑472/09 e T‑55/10 ai fini dell’udienza in applicazione dell’articolo 50 del regolamento di procedura.

58      Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 29 gennaio 2013.

 In diritto

59      Poiché le parti hanno affermato in udienza di non avere obiezioni da formulare in merito alla riunione delle presenti cause ai fini della sentenza, il Tribunale decide di riunire tali cause ai fini della sentenza, conformemente all’articolo 50 del regolamento di procedura.

1.     Causa T‑472/09

60      Occorre rilevare, in via preliminare, che il ricorso nella causa T‑472/09 contiene tre capi di conclusione, segnatamente, in via principale, una domanda di dichiarazione di inesistenza o di annullamento della prima decisione, in via subordinata, una domanda di annullamento della prima decisione per quanto riguarda l’ammenda inflitta alla ricorrente e, in ulteriore subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

61      A sostegno del suo ricorso nella causa T‑472/09, la ricorrente deduce dieci motivi. Il primo attiene alla violazione delle forme sostanziali. Il secondo attiene all’incompetenza della Commissione e ad un errore di diritto in ordine alla base giuridica dell’infrazione e della sanzione. Il terzo attiene ad un difetto di motivazione, alla violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e alla violazione del principio di parità di trattamento. Il quarto attiene ad un eccesso di potere e ad uno sviamento della procedura. Il quinto attiene all’erronea applicazione dell’articolo 65 CA, ad un difetto di motivazione e ad un travisamento dei fatti. Il sesto attiene alla violazione del principio di buona amministrazione e ad un difetto di motivazione. Il settimo attiene all’erronea qualificazione giuridica dei fatti. L’ottavo attiene alla violazione dei diritti della difesa della ricorrente. Il nono attiene ad errori di diritto e ad un eccesso di potere nelle maggiorazioni della sanzione e ad una violazione del principio di proporzionalità. Infine, il decimo motivo attiene alla prescrizione dell’infrazione.

62      Invitata dal Tribunale, durante l’udienza, a presentare le sue osservazioni sull’esatta portata della sua argomentazione, la ricorrente ha precisato che il terzo e il nono motivo del suo ricorso erano dedotti a sostegno dei soli capi di domande in via subordinata, vale a dire quello diretto ad ottenere l’annullamento della prima decisione per quanto riguarda l’ammenda e quello diretto in via ulteriormente subordinata ad ottenere la riduzione dell’importo di quest’ultima.

 Sulla domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di inesistenza o l’annullamento della prima decisione

 Sul primo motivo, attinente alla violazione delle forme sostanziali

63      Con il presente motivo, la ricorrente deduce l’esistenza di diverse violazioni delle forme sostanziali, a causa del carattere incompleto della prima decisione, dovuto all’assenza delle tabelle che avrebbero dovuto esserle allegate.

64      In via preliminare, la Commissione fa valere, nel suo controricorso, che la ricorrente non ha svolto nel suo ricorso alcun rilievo a sostegno della sua domanda diretta ad ottenere una dichiarazione di inesistenza della prima decisione. Nella sua controreplica essa aggiunge che il «motivo» attinente all’inesistenza della prima decisione dedotto nella replica non è stato dedotto nel ricorso e deve essere dichiarato irricevibile in forza dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

65      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’atto di ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Il ricorso deve, pertanto, esporre esplicitamente in cosa consista il motivo su cui è fondato, di modo che la sua semplice enunciazione astratta non risponde alle prescrizioni del regolamento di procedura. Requisiti analoghi vanno rispettati quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto (sentenza del Tribunale del 14 maggio 1998, Mo och Domsjö/Commissione, T‑352/94, Racc. pag. II‑1989, punto 333). Inoltre, il Tribunale deve dichiarare irricevibile un capo delle conclusioni di un ricorso ad esso presentato qualora gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali tale capo delle conclusioni è fondato non emergano, in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso (sentenze della Corte del 18 luglio 2006, Rossi/UAMI, C‑214/05 P, Racc. pag. I‑7057, punto 37, e del 15 aprile 2010, Gualtieri/Commissione, C‑485/08 P, Racc. pag. I‑3009, punto 104).

66      Peraltro, dal combinato disposto degli articoli 44, paragrafo 1, lettera c), e 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura risulta che il ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti e che è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Un motivo che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio, e che sia strettamente connesso con questo, va considerato ricevibile (v. sentenza del Tribunale del 24 maggio 2011, NLG/Commissione, T‑109/05 e T‑444/05, Racc. pag. II‑2479, punto 149, e la giurisprudenza ivi citata).

67      Nel caso di specie, occorre rilevare che, nelle sue conclusioni riportate nel ricorso, la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare l’inesistenza della prima decisione e, comunque, di annullare la suddetta decisione per illegittimità e vizio di forma, giacché incompleta (v. punto 50 supra). Nel testo di tale memoria, tuttavia, la ricorrente non ha espressamente dedotto motivi a sostegno della domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di inesistenza della prima decisione.

68      Ai punti da 15 a 18 del suo ricorso, la ricorrente rileva, nell’ambito di un motivo intitolato «Incompletezza della [prima decisione]. Violazione di forme sostanziali», che la prima decisione è priva dei suoi allegati, sebbene questi ultimi siano menzionati dalla Commissione in diversi punti della prima decisione per corroborare gli addebiti in essa contenuti. Essa rileva altresì, anzitutto, che la prima decisione non le consente di comprendere i termini esatti degli addebiti per i quali essa è stata sanzionata, né corrobora sufficientemente le accuse della Commissione. Essa sostiene poi che vi è ragionevole motivo per ritenere che il collegio dei membri della Commissione sia stato chiamato a pronunciarsi su un progetto di decisione incompleto. Infine, essa ritiene che tali violazioni, «di un’inaudita gravità, assorbenti su ogni altra considerazione ed insuperabili in diritto», giustifichino l’annullamento della prima decisione per violazione delle forme sostanziali. Nella sua replica, essa sottolinea «la fondatezza dei [suoi] motivi (...) relativamente all’inesistenza ed in via gradata all’illegittimità [della prima decisione]».

69      In udienza, la ricorrente ha precisato, in sostanza, che poiché la prima decisione le era stata notificata senza i suoi allegati, essa non era a conoscenza, al momento della proposizione del ricorso nella causa T‑472/09, del fatto che la Commissione aveva in realtà adottato una decisione senza allegati, del che si sarebbe accorta solo al momento della notifica della decisione di modifica.

70      Senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità dell’argomentazione attinente all’inesistenza della prima decisione, occorre rilevare che essa non è fondata.

71      Oltre all’argomentazione riassunta al punto 67 supra, la ricorrente sostiene che la Commissione non può tentare di sanare i vizi della prima decisione facendo riferimento, da un lato, alla decisione di modifica, e, dall’altro, alla comunicazione degli addebiti, che le sarebbe stata inviata otto anni prima, atteso che la legittimità di una decisione non può essere valutata con riferimento ad un altro atto, anteriore o posteriore.

72      Per quanto riguarda la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la constatazione, da parte del Tribunale, dell’inesistenza della prima decisione, si deve ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che gli atti delle istituzioni dell’Unione si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, finché non siano stati annullati o revocati (sentenze della Corte del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., C‑137/92 P, Racc. pag. I‑2555, punto 48; dell’8 luglio 1999, Hoechst/Commissione, C‑227/92 P, Racc. pag. I‑4443, punto 69, e del 5 ottobre 2004, Commissione/Grecia, C‑475/01, Racc. pag. I‑8923, punto 18).

73      Tuttavia, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un’irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall’ordinamento giuridico dell’Unione non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, neanche provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti. Tale deroga mira a salvaguardare l’equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi un ordinamento giuridico, e precisamente la stabilità dei rapporti giuridici e il rispetto della legge (sentenze Commissione/BASF e a., cit. al punto 72 supra, punto 49, e Hoechst/Commissione, cit. al punto 72 supra, punto 70).

74      La gravità delle conseguenze che si ricollegano all’accertamento dell’inesistenza di un atto delle istituzioni dell’Unione esige che, per ragioni di certezza del diritto, l’inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi (sentenze Commissione/BASF e a., cit. al punto 72 supra, punto 50, e Hoechst/Commissione, cit. al punto 72 supra, punto 76).

75      Occorre immediatamente constatare nel caso di specie che le irregolarità fatte valere dalla ricorrente non sembrano di una gravità evidente al punto da dover considerare la prima decisione giuridicamente inesistente.

76      Sotto un primo profilo, la ricorrente sostiene che la prima decisione non le consente di comprendere i termini esatti degli addebiti per i quali è stata sanzionata, né corrobora sufficientemente le accuse della Commissione, facendo a tal proposito espresso riferimento ai punti 496, 515, 516 e alla nota a piè di pagina n. 102 della prima decisione.

77      Interrogata al riguardo in udienza, la ricorrente ha precisato che l’addebito in questione si limitava a criticare il rispetto dell’obbligo di motivazione da parte della Commissione.

78      Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione deve essere adeguata alla natura dell’atto in causa e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto si deve accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 15 CA alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 24 settembre 1996, NALOO/Commissione, T‑57/91, Racc. pag. II‑1019, punto 298, e del 13 dicembre 2001, Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, T‑45/98 e T‑47/98, Racc. pag. II‑3757, punto 129; v., altresì, in senso analogo, sentenze della Corte del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc. pag. I‑1719, punto 63, e del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione, C‑280/08 P, Racc. pag. I‑9555, punto 131, e la giurisprudenza ivi citata).

79      Inoltre, nel contesto delle decisioni individuali, da una giurisprudenza costante emerge che l’obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità (v. sentenza della Corte del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, Racc. pag. I‑8947, punto 148, e la giurisprudenza ivi citata).

80      In linea di principio, la motivazione deve dunque essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio (sentenza Elf Aquitaine/Commissione, cit. al punto 79 supra, punto 149).

81      Si deve constatare che la prima decisione non conteneva i suoi allegati, fra i quali figuravano parecchie tabelle alle quali era fatto rinvio ai punti 451 (tabella 13), 513 (tabelle 1 e 3), 515 (tabelle da 1 a 3), 516 (tabelle 9, da 11 a 14 e 16) e 518 (tabelle 11, 12 e 14) nonché alle note a piè di pagina nn. 102 (tabelle da 15 a 17), 127 (tabelle da 18 a 21), 198 (tabelle 22 e 23), 264 (tabelle 24 e 25), 312 (tabella 26), 362 (tabella 27), 405 (tabella 28), 448 (tabelle 29 e 30) e 563 (insieme delle tabelle allegate alla decisione) della prima decisione. A tal riguardo, la Commissione afferma che si trattava di tabelle realizzate per rendere più facile e più immediata la lettura delle variazioni dei prezzi menzionate nella prima decisione, che si limitavano a riprodurre in modo schematico informazioni e dati presenti nel fascicolo.

82      Occorre pertanto verificare se, indipendentemente dall’assenza di tabelle allegate alla prima decisione, citate supra al punto 81, i punti pertinenti di tale decisione, a sostegno dei quali le suddette tabelle sono state menzionate, facciano apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento seguito dalla Commissione e abbiano consentito alla ricorrente di conoscere le giustificazioni della misura adottata.

83      Occorre anzitutto rilevare, come fa la Commissione, che le tabelle mancanti erano state allegate alla comunicazione degli addebiti e che la ricorrente ne conosceva il contenuto, avendole allegate al suo ricorso ed avendovi fatto riferimento ai punti 83, 98, 100, 101 e 125 di quest’ultimo.

84      Inoltre, occorre sottolineare che, nella decisione di modifica, la Commissione non ha modificato l’insieme dei rinvii alle tabelle mancanti nella prima decisione, ma unicamente i rinvii compiuti alle note a piè di pagina nn. 102, 127, 198, 264, 312, 362, 405 e 448 di quest’ultima.

85      In primo luogo, riguardo alle tabelle da 15 a 17 (menzionate nella nota a piè di pagina n. 102 della prima decisione), si deve constatare che esse riproducono, secondo tale nota a piè di pagina, i «dati riguardanti le modifiche dei prezzi degli “extra di dimensione” che hanno caratterizzato l’industria del tondo per cemento armato in Italia dal dicembre 1989 al giugno 2000». Dette tabelle sono citate dalla Commissione a sostegno della prima frase del punto 126 della prima decisione, formulato come segue:

«Nella prima riunione della quale è a conoscenza la Commissione (quella del 6 dicembre 1989 presso l’[Associazione Industriale Bresciana ], i partecipanti hanno deciso all’unanimità di aumentare, dal lunedì 11 dicembre 1989, i prezzi degli “extra di dimensione” del tondo per cemento armato sia in barre che in rotoli destinato al mercato italiano (+10 ITL/Kg per gli “extra” da 14 a 30 mm, +15 ITL/Kg per quelli da 8 a 12 mm, +20 ITL/Kg per quelli da 6 mm; tutti aumentati di 5 ITL/Kg per il materiale in rotoli)».

86      Si deve rilevare che la Commissione ha espressamente indicato, nel suddetto punto, gli aumenti dei prezzi degli «extra di dimensione» del tondo per cemento armato che erano stati decisi dai partecipanti alla riunione del 6 dicembre 1989 nonché la loro data di entrata in vigore. Inoltre, per quanto riguarda gli ulteriori aumenti che, secondo la nota a piè di pagina n. 102 della prima decisione, sono indicati anche in tali tabelle (dato che esse riguardano il periodo dal 1989 al 2000), deve rilevarsi che essi non sono oggetto del capitolo 4.1. della prima decisione, al quale si riferisce il punto 126, relativo al comportamento delle imprese fra il 1989 e il 1992. In ogni caso, tali aumenti sono menzionati, fra l’altro, anche ai punti da 126 a 128 e 133 (per gli anni 1989-1992), 93 e 94 (per gli anni 1993-1994), da 149 a 151, 162 e 163 (per il 1995), 184 e 185 (per il 1996), 199, 200 e 213 (per il 1997), 269 (per il 1999), e da 296 a 304 (per il 2000) nonché ai punti 439 e 515 della prima decisione.

87      In secondo luogo, riguardo alle tabelle da 18 a 21, citate nella nota a piè di pagina n. 127 della prima decisione, si deve rilevare che esse riproducono, secondo tale nota, i «dati relativi ai prezzi base di listino o comunicati agli agenti riguardanti il periodo fine 1989/fine 1992 dei quali [era] in possesso la Commissione». Tali tabelle sono menzionate dalla Commissione a sostegno del punto 131 della prima decisione, che enuncia quanto segue:

«Per quel che riguarda i prezzi base per il tondo per cemento armato applicati durante il periodo di vigenza del suddetto accordo, si rileva che la IRO e la (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. hanno applicato, a partire dal 16 aprile 1992, quello di ITL/Kg 210 e, a partire dal 1°/6 maggio 1992, quello di ITL/Kg 225. Dal 1°/8 giugno 1992, la IRO, la (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A., la Acciaieria di Darfo S.p.A. e la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. hanno applicato quello di ITL/Kg 235».

88      Occorre pertanto constatare che, pur richiamandosi a cinque pagine del fascicolo amministrativo, menzionate nella nota a piè di pagina n. 126 della prima decisione, la Commissione ha espressamente indicato, al suddetto punto, i prezzi base che erano stati fissati dalle imprese ivi menzionate, nonché la data a partire dalla quale essi erano applicati. Inoltre, si deve rilevare che, al punto 419 della prima decisione, la Commissione ha osservato che il primo comportamento relativo alla fissazione del prezzo base si era verificato al più tardi il 16 aprile 1992. Gli eventuali dati figuranti nelle tabelle da 18 a 21 della prima decisione, relativi ai prezzi base per il periodo compreso, secondo la nota a piè di pagina della prima decisione, tra la «fine [del] 1989» e il 16 aprile 1992, sono dunque privi di rilevanza ai fini della comprensione degli addebiti della Commissione indicati al punto 131 della prima decisione.

89      In terzo luogo, riguardo alle tabelle 22 e 23, citate nella nota a piè di pagina n. 198 della prima decisione, si deve constatare che esse riproducono, secondo la suddetta nota, i «dati relativi ai prezzi base di listino o comunicati agli agenti riguardanti il 1993 ed il 1994 dei quali [era] in possesso la Commissione». Dette tabelle sono citate dalla Commissione a sostegno del punto 145 della prima decisione, così formulato:

«Come previsto nel telefax della Federacciai del 25 novembre 1994, il 1° dicembre 1994 si è svolta a Brescia una ulteriore riunione, dove sono state prese le decisioni precisate in un altro telefax della Federacciai, ricevuto dalle imprese il 5 dicembre 1994. Dette decisioni riguardavano:

–        i prezzi del tondo per cemento armato (320 ITL/Kg base partenza Brescia, con decorrenza immediata);

–        i pagamenti (dal 1° gennaio 1995 la dilazione massima sarà di 60/90 giorni fine mese, dal 1° marzo 1995 la dilazione sarà contenuta nei 60 giorni) e gli sconti;

–        la produzione (obbligo, per ciascuna impresa di comunicare alla Federacciai, entro il 7 dicembre 1994, le tonnellate di tondo per cemento armato prodotte in settembre, ottobre e novembre 1994).

La Alfa Acciai S.R.L. ha adottato il nuovo prezzo base il 7 dicembre 1994. Il 21 dicembre 1994 lo ha adottato anche la Acciaieria di Darfo S.p.A., e l’Alfa Acciai S.R.L. ha riconfermato il medesimo prezzo. Anche il prezzo base della [Lucchini‑SP] relativo al gennaio 1995 era di ITL/Kg 320».

90      A tal riguardo, si deve sottolineare che le tabelle indicate nella nota a piè di pagina n. 198 della prima decisione sono state menzionate dalla Commissione a sostegno della sua affermazione secondo cui «la Alfa Acciai S.R.L. [aveva] adottato il nuovo prezzo base il 7 dicembre 1994», «[i]l 21 dicembre 1994 lo [avev]a adottato anche la Acciaieria di Darfo S.p.A., e l’Alfa Acciai S.R.L. [avev]a riconfermato il medesimo prezzo». Ora, il «nuovo prezzo base» e il «medesimo prezzo» a cui si faceva riferimento erano il prezzo di 320 lire italiane al chilo (ITL/kg) indicato al primo trattino del suddetto punto. Gli eventuali dati figuranti nelle tabelle 22 e 23 della prima decisione, relative ai prezzi base per il periodo tra il 1993 e il 7 dicembre 1994 sono pertanto privi di rilevanza ai fini della comprensione degli addebiti della Commissione indicati al punto 145 della prima decisione.

91      In quarto luogo, riguardo alle tabelle 24 e 25, menzionate nella nota a piè di pagina n. 264 della prima decisione, si deve rilevare che esse riproducono, secondo tale nota, «i dati relativi ai prezzi base di listino o comunicati agli agenti (e, per la Lucchini Siderurgica, anche quelli relativi alla situazione mensile) riguardanti il 1995 dei quali [era] in possesso la Commissione». Dette tabelle sono citate dalla Commissione a sostegno del punto 174 della prima decisione, che è formulato come segue:

«Successivamente, in un documento dei primi giorni di ottobre del 1995, in possesso della Federacciai (manoscritto dalla segretaria del Direttore generale facente funzione), è affermato che:

–        la clientela rimetteva in discussione i pagamenti (da cui la necessità di una comunicazione che ribadisse la fermezza sui pagamenti);

–        dalla settimana precedente il prezzo del tondo per cemento armato era sceso di ulteriori 5/10 ITL/Kg, collocandosi tra le 260/270 ITL/Kg in zona Brescia, con quotazioni al di sotto delle 250 ITL/Kg fuori di detta zona;

–        la situazione del mercato piuttosto confusa rendeva difficile dare un riferimento preciso per il prezzo; e

–        si dovevano richiedere alle imprese i dati riguardanti gli ordini della 39ma (dal 25 al 29 settembre 1995) e 40ma (dal 2 al 6 ottobre 1995) settimana».

92      Deve pertanto essere rilevato che, al punto 174 della prima decisione, la Commissione si è limitata a prendere atto del contenuto di un documento manoscritto della segretaria del direttore generale facente funzione, redatto nell’ottobre 1995. A tal riguardo, la Commissione ha rinviato alle tabelle 24 e 25 unicamente a sostegno dell’affermazione contenuta in tale documento, secondo cui «la situazione di mercato piuttosto confusa rendeva difficile dare un riferimento preciso per il prezzo». Le tabelle 24 e 25 appaiono dunque prive di rilevanza ai fini della comprensione degli addebiti della Commissione indicati al punto 174 della prima decisione.

93      In quinto luogo, riguardo alla tabella 26, menzionata nella nota a piè di pagina n. 312 della prima decisione, si deve constatare che essa riproduce, secondo la suddetta nota, i «dati relativi ai prezzi base di listino o comunicati agli agenti (e, per la Lucchini Siderurgica (...), anche quelli relativi alla situazione mensile) riguardanti il 1996 dei quali [era] in possesso la Commissione». Tale tabella è citata dalla Commissione a sostegno dell’affermazione, contenuta al punto 200 della prima decisione, secondo cui «[d]urante il periodo che va dal 22 ottobre 1996 al 17 luglio 1997 c[’erano] state almeno dodici riunioni dei responsabili commerciali delle imprese, svoltesi […in particolare] martedì 22 ottobre 1996, data in cui [era] stato riconfermato per il mese di novembre 1996 il prezzo di ITL/Kg 230 base partenza Brescia e il mantenimento della quotazione di ITL/Kg 210 esclusivamente per le consegne di ottobre».

94      Si deve pertanto constatare che, nonostante l’assenza della tabella 26 nella prima decisione, la Commissione ha espressamente citato, al punto 200 della stessa, il prezzo base del periodo in questione nonché il momento della loro entrata in vigore.

95      In sesto luogo, per quanto riguarda la tabella 27, menzionata nella nota a piè di pagina n. 362 della prima decisione, essa riproduce, secondo la suddetta nota, i «dati relativi ai prezzi base di listino o comunicati agli agenti (e, per la Lucchini Siderurgica (...), anche quelli relativi alla situazione mensile) riguardanti il 1997 dei quali [era] in possesso la Commissione». Detta tabella è menzionata dalla Commissione a sostegno dell’affermazione, contenuta al punto 216 della prima decisione, secondo cui:

«Comunque, la [Lucchini‑SP…], l’Acciaieria di Darfo S.p.A., l’Alfa Acciai S.R.L., la Feralpi Siderurgica S.R.L., la IRO, la Riva Prodotti Siderurgici S.p.A. e la (ex) Ferriera Valsabbia S.p.A. sono le sette imprese destinatarie di una comunicazione (datata 24 novembre 1997) del Dott. Pierluigi Leali, avente ad oggetto l’“ACCORDO PREZZO-CONSEGNE” (…) “Il prezzo di ITL 270/Kg è stato solo chiesto, senza risultato – continuava la comunicazione – da un paio di ferriere mentre in realtà, come dichiarato da più parti nel corso dell’ultima riunione dei commerciali, la quotazione è assestata a ITL 260/Kg con punte al di sotto. Rileviamo tuttavia con parziale soddisfazione che la caduta si è arrestata grazie al contingentamento delle consegne che tutti stiamo rispettando e che, come da accordi, sarà verificato da ispettori esterni all’uopo nominati”. “In questo fine mese – continuava sempre la comunicazione – che ormai si sta trascinando per inerzia, è indispensabile intervenire con immediato irrigidimento sulla quotazione minima di ITL 260/Kg (che non andrebbe sicuramente ad incidere sulle scarse acquisizioni del periodo). Con la pianificazione delle consegne di dicembre concordate (–20% sulla quota di novembre) siamo sicuramente nella condizione di mantenere il livello di prezzo concordato; è però indispensabile – concludeva il Dott. Pierluigi Leali – che nessuno accetti deroghe sul prezzo minimo stabilito (ITL 260/Kg)».

96      Dalla formulazione del suddetto punto si evince quindi che la Commissione si è limitata a riprodurre il testo della comunicazione del 24 novembre 1997 ivi menzionata. La tabella 27 risulta pertanto priva di rilevanza ai fini della comprensione dell’addebito della Commissione indicato al punto 216 della prima decisione.

97      In settimo luogo, riguardo alla tabella 28, menzionata nella nota a piè di pagina n. 405 della prima decisione, si deve constatare che essa riproduce, secondo la suddetta nota, i «dati relativi ai prezzi base di listino o comunicati agli agenti (e per la Lucchini/Siderpotenza anche quelli relativi alla situazione mensile) riguardanti il 1998 dei quali [era] in possesso la Commissione». Detta tabella è citata dalla Commissione a sostegno dell’affermazione contenuta al punto 241 della prima decisione, che enuncia quanto segue:

«L’11 settembre 1998 il Dott. Pierluigi Leali ha inviato una comunicazione (…) nella quale, facendo riferimento all’intenzione espressa (in un incontro avvenuto il 9 settembre 1998) di mantenere la quotazione minima, a ITL “170 [base di partenza]”???, si rilevavano “comportamenti anomali, ovvero quotazioni mediamente inferiori [di ITL] 5/Kg al livello stabilito, che in alcune zone del sud diventavano ancora maggiori”. “Per parte nostra – scriveva il Dott. Pierluigi Leali – il livello minimo concertato viene mantenuto con conseguente riduzione del flusso di ordini”. “Ci auguriamo – terminava la comunicazione – che nell’incontro tra i responsabili commerciali di martedì 15 c.m. venga riscontrata una sostanziale tenuta dei prezzi, valida per un eventuale recupero della quotazione».

98      Risulta, pertanto, dalla stessa formulazione di tale punto che la Commissione si è limitata a riprodurre il contenuto della comunicazione dell’11 settembre 1998 ivi menzionato. La tabella 28 appare dunque priva di rilevanza ai fini della comprensione dell’addebito della Commissione indicato al punto 241 della prima decisione.

99      In ottavo luogo, riguardo alle tabelle 29 e 30, citate nella nota a piè di pagina n. 448 della prima decisione, si deve constatare che esse riproducono, secondo la suddetta nota, i «dati relativi ai prezzi base di listino o comunicati agli agenti (e, per la Lucchini/Siderpotenza, anche quelli relativi alla situazione mensile) riguardanti il 1999 dei quali [era] in possesso la Commissione». Dette tabelle sono menzionate dalla Commissione a sostegno dell’affermazione contenuta al punto 276 della prima decisione, che è così formulato:

«Ulteriori informazioni, sulla situazione del mercato del tondo per cemento armato in Italia in questo periodo, sono contenute in un documento redatto dalla Leali il 10 novembre 1999, e in particolare nella sezione intitolata “BENEFICI E LIMITI DELL’ACCORDO COMMERCIALE ANNO 1999” in cui si legge: “L’accordo base raggiunto tra i produttori nazionali ha consentito, durante il 1999, di invertire la situazione di debolezza dei prezzi che aveva caratterizzato i due precedenti esercizi 1997 e 1998 e di recuperare oltre 50 ITL/Kg di margine lordo. Durante l’anno 1998 il margine lordo medio (prezzo di vendita – costo materie prime) era risultato di ITL/Kg 70, e per ben 5 mesi era sceso al di sotto di tale soglia”. (…) “L’accordo raggiunto ha consentito di stabilizzare i prezzi di vendita in corso di anno, ed i produttori hanno potuto beneficiare della situazione dei costi della materia prima, incrementando il margine lordo di oltre 50 ITL il Kg, portandolo a ITL/Kg 122 nette».

100    Risulta pertanto dalla formulazione del punto 276 della prima decisione che la Commissione si è limitata a riprodurre il contenuto della comunicazione del 10 novembre 1999 ivi menzionato. L’assenza delle tabelle 29 e 30 è quindi priva di rilevanza ai fini della comprensione dell’addebito della Commissione indicato al punto 276 della prima decisione.

101    In nono luogo, la tabella 13, menzionata al punto 451 della prima decisione, è citata a sostegno dell’affermazione secondo cui «[p]er quel che riguarda il 1997, occorre constatare che esso è stato caratterizzato, nel suo primo semestre, da un aumento costante del prezzo base fissato dall’intesa anticoncorrenziale: ITL/Kg 190, fissato nella riunione del 30 gennaio; ITL/Kg 210, fissato nella riunione del 14 febbraio; ITL/Kg 250, fissato nella riunione del 10 luglio (punto 200)» e secondo cui «[n]ello stesso periodo, il prezzo base medio di mercato è anch’esso costantemente aumentato, passando dalle 170 ITL/Kg di gennaio alle 240 ITL/Kg di luglio (Tabella n. 13, in allegato); a settembre dello stesso anno, il prezzo base medio di mercato è ulteriormente aumentato, raggiungendo le 290 ITL/Kg (Tabella n. 13, in allegato)». Occorre pertanto constatare che la Commissione ha espressamente indicato, nel suddetto punto, gli aumenti del prezzo base durante l’anno 1997, con la conseguenza che la suddetta tabella non risulta indispensabile ai fini della comprensione del ragionamento della Commissione.

102    In decimo luogo, occorre rilevare che, al punto 496 della prima decisione (nota a piè di pagina n. 563 della prima decisione), la Commissione si è riferita, in modo globale, alle «tabelle allegate alla presente decisione», al fine di sostenere l’affermazione secondo cui «[d]alle informazioni (…) risulta[va] che tutte le imprese coinvolte nel presente procedimento [avevano] pubblicato listini prezzi base nel periodo in esame». Occorre tuttavia sottolineare che il punto 496 della prima decisione rinvia altresì ai punti da 419 a 433 di quest’ultima, i quali «elencano tutte le occasioni documentate in cui il prezzo base è stato oggetto di discussione tra le imprese (ivi compresa l’associazione)». A tal riguardo, la Commissione ha precisato che «[t]ra esse alcune [erano] già state menzionate quando si [era] parlato di concorso di volontà (si vedano i punti 473‑475)», che «[p]er le altre occasioni, tra il 1993 e il 2000, si [doveva] ricorrere alla nozione di concertazione» e che «[l]’oggetto di questa concertazione era influire sul comportamento dei produttori sul mercato e rendere manifesto il comportamento che ciascuno di loro si proponeva di tenere sul mercato, in pratica, sulla determinazione del prezzo base». L’insieme delle tabelle allegate alla prima decisione non appare dunque indispensabile ai fini della comprensione dell’addebito formulato dalla Commissione.

103    In undicesimo luogo, riguardo ai riferimenti alle tabelle da 1 a 3, 9, da 11 a 14 e 16 operati ai punti 513, 515, 516 e 518 della prima decisione, occorre sottolineare che i suddetti punti si inseriscono nella parte della prima decisione relativa agli effetti sul mercato delle pratiche restrittive e che dall’analisi del loro contenuto risulta che le tabelle ivi menzionate o si limitano a riprendere le cifre citate in tali punti, oppure non sono indispensabili ai fini della comprensione del ragionamento della Commissione riguardo agli effetti dell’intesa.

104    Alla luce delle considerazioni che precedono, non si può ritenere che l’assenza delle tabelle allegate alla prima decisione citate al punto 79 supra abbia impedito alla ricorrente di comprendere le censure formulate nella prima decisione.

105    Sotto un secondo profilo, la ricorrente sostiene che, alla luce dell’assenza delle tabelle citate, è lecito considerare che il collegio dei membri della Commissione è stato chiamato a pronunciarsi senza una piena cognizione degli elementi su cui era fondata la misura, di modo che la prima decisione dovrebbe essere annullata.

106    Occorre considerare che l’assenza, in allegato alla prima decisione, delle tabelle menzionate al punto 81 supra, può comportare l’illegittimità di quest’ultima solo qualora un’assenza siffatta non abbia consentito al collegio dei membri della Commissione di sanzionare la condotta citata all’articolo 1 della prima decisione con piena cognizione di causa, vale a dire senza essere stato indotto in errore su un punto essenziale da inesattezze o omissioni (v., in tal senso e per analogia, sentenze del Tribunale del 10 luglio 1991, RTE/Commissione, T‑69/89, Racc. pag. II‑485, punti da 23 a 25; del 27 novembre 1997, Kaysersberg/Commissione, T‑290/94, Racc. pag. II‑2137, punto 88; del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./Commissione, T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Racc. pag. II‑491, punto 742, e del 17 febbraio 2011, Zhejiang Xinshiji Foods e Hubei Xinshiji Foods/Consiglio, T‑122/09, non pubblicata nella Raccolta, punti 104 e 105).

107    Atteso che, indipendentemente dall’assenza delle tabelle citate, gli elementi su cui si basa la prima decisione sono sufficientemente riportati nel testo stesso di quest’ultima (v. punti da 76 a 104 supra), non si può affermare che il collegio dei membri della Commissione non aveva, al momento dell’adozione della prima decisione, una piena cognizione di causa degli elementi su cui si basava la misura. Una siffatta omissione, quindi, non è tale da aver viziato l’iter di adozione della prima decisione e da mettere quindi in discussione la legittimità di quest’ultima.

108    Il primo motivo deve pertanto essere respinto.

 Sul secondo e sul quarto motivo, attinenti all’incompetenza della Commissione, ad un errore di diritto quanto alla base giuridica dell’infrazione e dell’ammenda, ad un eccesso di potere e ad uno sviamento della procedura

109    Occorre esaminare congiuntamente il secondo ed il quarto motivo di annullamento, attinenti all’incompetenza della Commissione, ad un errore di diritto quanto alla base giuridica dell’infrazione e dell’ammenda, ad un eccesso di potere e ad uno sviamento della procedura, i quali sollevano sostanzialmente il problema della competenza della Commissione per adottare la prima decisione.

110    La ricorrente fa valere, nel suo secondo motivo, che la prima decisione deve essere annullata, in quanto con essa la Commissione avrebbe irrogato un’ammenda senza una valida legittimazione giuridica, ciò che contrasterebbe tanto con il principio di legalità dei reati e delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege), quanto con l’architettura istituzionale su cui poggerebbero i trattati e in forza della quale la Commissione avrebbe poteri autonomi solamente nel contesto preciso delle competenze che le sono state delegate. Il Trattato CECA sarebbe scaduto il 23 luglio 2002 e la Commissione avrebbe pertanto perso la sua competenza non solo ad imporre sanzioni in virtù dell’articolo 65 CA, ma anche ad accertare violazioni della stessa norma, ormai non più in vigore.

111    Innanzitutto, conformemente al principio di legalità dei delitti nessuno potrebbe essere punito per un illecito non più tale al momento in cui interviene il giudizio. Infatti, tale principio comporterebbe che potrebbe essere sanzionato soltanto un atto che costituiva un illecito non solo al momento della sua commissione, ma anche al momento della sua formale sanzione. La Commissione, quindi, non avrebbe potuto sanzionare la ricorrente sulla base dell’articolo 65 CA.

112    In forza del principio di legalità delle pene e del principio di attribuzione delle competenze sancito all’articolo 5, primo comma, CE, poi, la Commissione non potrebbe fondare l’imposizione di sanzioni in base all’applicazione «asimmetrica» dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 65 CA, ove quest’ultima disposizione non è menzionata nel suddetto regolamento.

113    Infine, la legittimità degli atti dell’Unione dovrebbe essere valutata alla luce del diritto internazionale, e segnatamente dell’articolo 70 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, in forza della quale, dopo essersi estinta, una convenzione tra Stati non può più far nascere alcun obbligo per chi vi era parte o vi era sottoposto, né fondare una competenza per i suoi organi. Pertanto, la Commissione avrebbe potuto applicare retroattivamente l’articolo 65 CA solo in presenza di una disposizione transitoria sulle norme in materia di concorrenza del Trattato CECA, la quale manca. Contrariamente a quanto sosterrebbe la Commissione, i Trattati CE e CECA costituirebbero ordinamenti giuridici distinti.

114    Peraltro, la Commissione non potrebbe fondarsi sul «principio giuridico generale della gerarchia delle norme dalla lex generalis alla lex specialis», né sulla comunicazione del 18 giugno 2002.

115    Nel suo quarto motivo, la ricorrente sostiene che il procedimento che ha portato all’adozione della prima decisione è stato condotto prima sulla base del regolamento n. 17, successivamente del regolamento n. 1/2003. Tuttavia, tali regolamenti non disciplinerebbero affatto l’ipotesi di una continuazione di un procedimento fondato sul Trattato CECA nell’ambito di un procedimento fondato sul Trattato CE, né sarebbero idonei a permettere l’adozione di decisioni finali basate su infrazioni al Trattato CECA, non contemplate dai regolamenti medesimi. In assenza di qualsiasi norma giuridica a tal fine, la continuazione del procedimento, come l’utilizzazione nell’ambito di un procedimento fondato sul Trattato CE di documenti acquisiti sulla base delle disposizioni del Trattato CECA costituirebbero un eccesso di potere ed uno sviamento della procedura.

–       Sulla scelta della base giuridica della prima decisione

116    Va ricordato innanzitutto che i trattati comunitari hanno instaurato un ordinamento giuridico di nuovo genere, a favore del quale gli Stati hanno limitato, in settori sempre più ampi, i loro poteri sovrani e che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini (v., in tal senso, sentenze della Corte del 5 febbraio 1963, van Gend & Loos, 26/62, Racc. pag. 3, e del 15 luglio 1964, Costa, 6/64, Racc. pag. 1141, 1144; parere della Corte 1/91, del 14 dicembre 1991, Racc. pag. I‑6079, punto 21; sentenze del Tribunale SP e a./Commissione, cit. al punto 22 supra, punto 70, e del 1° luglio 2009, ThyssenKrupp Stainless/Commissione, T‑24/07, Racc. pag. II‑2309, punto 63).

117    In tale ordinamento giuridico le istituzioni dispongono soltanto di competenze di attribuzione. Per questo motivo nel preambolo degli atti comunitari viene indicata la base giuridica che abilita l’istituzione di cui trattasi ad agire nel settore considerato. La scelta della base giuridica appropriata riveste, infatti, un’importanza di natura costituzionale (v. sentenze SP e a./Commissione, cit. al punto 22 supra, punto 71, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 116 supra, punto 64, e la giurisprudenza ivi citata).

118    Nel caso di specie, va constatato che il preambolo della prima decisione contiene riferimenti a disposizioni del Trattato CECA, ossia gli articoli 36 CA, 47 CA e 65 CA, ma anche la menzione del Trattato CE, del regolamento n. 17, in particolare del suo articolo 11, del regolamento n. 1/2003, ossia del suo articolo 7, paragrafo 1, del suo articolo 18 e del suo articolo 23, paragrafo 2, e quella del regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell’articolo [81 CE] e dell’articolo [82 CE] (GU L 354, pag. 18).

119    Si deve altresì rilevare che, nella motivazione della prima decisione, la Commissione ha indicato, al punto 1, che «[l]a presente decisione constata un’infrazione dell’articolo 65, paragrafo 1 [CA] ed è adottata sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003». Al punto 3 della prima decisione, la Commissione ha aggiunto che «[c]on la presente decisione, [… essa] irroga ammende alle imprese destinatarie della stessa, sulla base dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003».

120    Al punto 350 della prima decisione, la Commissione ha quindi affermato di ritenere che «l’articolo 7, paragrafo 1 e l’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 rappresenta[ssero] le basi giuridiche appropriate che l’autorizza[vano] ad adottare la presente decisione» e che «[s]ulla base dell’articolo 7, paragrafo l, [essa …] constata[va] un’infrazione dell’articolo 65, paragrafo l [CA] e obbliga[va] le destinatarie della presente decisione a porvi fine, mentre sulla base dell’articolo 23, paragrafo 2 infligge[va] loro ammende» (v. anche il punto 361 della prima decisione).

121    In tale contesto, si deve ritenere che la prima decisione, con cui la Commissione ha accertato un’infrazione all’articolo 65, paragrafo 1, CA ed inflitto alla ricorrente un’ammenda, ha la sua base giuridica, quanto all’accertamento dell’infrazione, nell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e, quanto all’imposizione dell’ammenda, nell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

–       Sulla competenza della Commissione a constatare e a sanzionare un’infrazione all’articolo 65, paragrafo 1, CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, sulla base del regolamento n. 1/2003

122    In primo luogo, occorre ricordare che la disposizione che costituisce la base giuridica di un atto e legittima l’istituzione dell’Unione ad adottare l’atto medesimo dev’essere in vigore al momento dell’adozione di quest’ultimo (sentenze della Corte del 4 aprile 2000, Commissione/Consiglio, C‑269/97, Racc. pag. I‑2257, punto 45; del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., C‑201/09 P e C‑216/09 P, Racc. pag. I‑2239, punto 75, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, Racc. pag. I‑2359, punto 88; sentenze SP e a./Commissione, cit. al punto 22 supra, punto 118, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 116 supra, punto 74), ciò che incontestabilmente vale per l’articolo 7, paragrafo 1, e per l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, che costituiscono la base giuridica della prima decisione.

123    In secondo luogo, si deve sottolineare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, i Trattati comunitari hanno istituito un ordinamento giuridico unico, nel cui contesto, come emerge dall’articolo 305, paragrafo 1, CE, il Trattato CECA costituiva un regime specifico, che derogava alle norme di carattere generale fissate dal Trattato CE (v. sentenze del Tribunale del 31 marzo 2009, ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, T‑405/06, Racc. pag. II‑771, punto 57, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 116 supra, punto 75, e la giurisprudenza ivi citata).

124    Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il Trattato CECA costituiva quindi, ai sensi dell’articolo 305, paragrafo 1, CE, una lex specialis che derogava alla lex generalis rappresentata dal Trattato CE (sentenza della Corte del 24 ottobre 1985, Gerlach, 239/84, Racc. pag. 3507, punti da 9 a 11; parere della Corte 1/94, del 15 novembre 1994, Racc. pag. I‑5267, punti da 25 a 27; sentenze SP e a./Commissione, cit. al punto 22 supra, punto 111, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 116 supra, punto 76, confermata a seguito di impugnazione con la sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 122 supra, punti 70 e 73).

125    Ne consegue che, per quel che riguarda il funzionamento del mercato comune, le norme del Trattato CECA e tutte le disposizioni adottate per la sua attuazione sono rimaste in vigore, nonostante l’entrata in vigore del Trattato CE (sentenze della Corte Gerlach, cit. al punto 124 supra, punto 9, e del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, C‑74/00 P e C‑75/00 P, Racc. pag. I‑7869, punto 100; sentenza ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 116 supra, punto 77, confermata a seguito di impugnazione con la sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 122 supra, punti 70 e 73).

126    Nondimeno, nei limiti in cui determinate questioni non fossero disciplinate dal Trattato CECA o da una regolamentazione adottata in forza di esso, il Trattato CE e le disposizioni emanate per la sua attuazione potevano essere applicati a prodotti rientranti nell’ambito CECA già prima della scadenza del relativo trattato (sentenze della Corte del 15 dicembre 1987, Deutsche Babcock, 328/85, Racc. pag. 5119, punto 10, e Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, cit. al punto 125 supra, punto 100; sentenze del Tribunale del 25 ottobre 2007, Ferriere Nord/Commissione, T‑94/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 83, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 116 supra, punto 78, confermata a seguito di impugnazione con la sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 122 supra, punti 70 e 73).

127    In forza del suo articolo 97, il Trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002. Di conseguenza, il 24 luglio 2002 l’ambito di applicazione del regime generale istituito dal Trattato CE si è esteso ai settori che erano inizialmente disciplinati dal Trattato CECA (sentenze ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, cit. al punto 123 supra, punto 58, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 116 supra, punto 79, confermate a seguito di impugnazione con le sentenze ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 122 supra, punti 59 e 63, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 122 supra, punti 70 e 73).

128    Se è pur vero che il passaggio dal quadro normativo del Trattato CECA a quello del Trattato CE ha comportato, a partire dal 24 luglio 2002, una modifica delle basi giuridiche, delle procedure e delle norme sostanziali applicabili, quest’ultima si inserisce tuttavia nel contesto dell’unità e della continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e dei suoi obiettivi (sentenze del Tribunale del 12 settembre 2007, González y Díez/Commissione, T‑25/04, Racc. pag. II‑3121, punto 55; ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, cit. al punto 123 supra, punto 59, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 116 supra, punto 80, confermate a seguito di impugnazione con le sentenze ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 122 supra, punti 60 e 63, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 122 supra, punti 71 e 73).

129    A questo proposito va rilevato che l’istituzione e il mantenimento di un regime di libera concorrenza, nel cui ambito siano garantite le normali condizioni di concorrenza, e che è in particolare all’origine delle norme in materia di aiuti di Stato e di intese tra imprese, costituiscono uno degli obiettivi essenziali sia del Trattato CE che del Trattato CECA (v. sentenze ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, cit. al punto 123 supra, punto 60, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 116 supra, punto 81, e la giurisprudenza ivi citata, confermate a seguito di impugnazione con le sentenze ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 122 supra, punti 60 e 63, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 122 supra, punti 71 e 73).

130    In questo contesto, per quanto le norme dei Trattati CECA e CE che disciplinano la materia delle intese divergano in una certa misura, occorre sottolineare che le nozioni di accordo e di pratiche concordate sotto la vigenza dell’articolo 65, paragrafo 1, CA corrispondono a quelle di accordo e di pratiche concordate ai sensi dell’articolo 81 CE e che entrambe tali disposizioni vengono interpretate allo stesso modo dal giudice dell’Unione. Pertanto, il perseguimento dell’obiettivo di una concorrenza non falsata nei settori inizialmente rientranti nel mercato comune del carbone e dell’acciaio non subisce interruzione a seguito della scadenza del Trattato CECA, poiché questo obiettivo è parimenti perseguito nell’ambito del Trattato CE e dalla medesima istituzione, la Commissione, autorità amministrativa incaricata dell’attuazione e dello sviluppo della politica della concorrenza nell’interesse generale della Comunità europea (v. sentenze ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, cit. al punto 123 supra, punto 61, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 116 supra, punto 82, e la giurisprudenza ivi citata, confermate a seguito di impugnazione con le sentenze ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 122 supra, punti 60 e 63, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 122 supra, punti 71 e 73).

131    La continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e degli obiettivi che presiedono al suo funzionamento richiede, pertanto, che la Comunità europea, in quanto subentrata alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio, e nel suo proprio quadro procedurale, assicuri, nei riguardi delle situazioni sorte sotto la vigenza del Trattato CECA, il rispetto dei diritti e degli obblighi che a suo tempo si imponevano sia agli Stati membri, sia pure ai singoli, in forza del Trattato CECA e delle disposizioni adottate per la sua applicazione. Tale esigenza si afferma a maggior ragione in quanto la distorsione della concorrenza risultante dal mancato rispetto delle norme in materia di intese può estendere i propri effetti nel tempo successivamente alla scadenza del Trattato CECA sotto la vigenza del Trattato CE (v. sentenze ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, cit. al punto 123 supra, punto 63, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 116 supra, punto 83, e la giurisprudenza ivi citata, confermate a seguito di impugnazione con le sentenze ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 122 supra, punti 62 e 63, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 122 supra, punti 72 e 73).

132    La Corte ha altresì ricordato che la successione dei Trattati CECA, CE e FUE assicurava, al fine di garantire la libera concorrenza, che qualsiasi comportamento corrispondente alla fattispecie contemplata dall’articolo 65, paragrafo 1, CA, indipendentemente dal fatto che si fosse verificato prima o dopo il 23 luglio 2002, potesse essere sanzionato dalla Commissione e possa continuare ad esserlo (sentenze ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 122 supra, punti da 65 a 67 e 77, e ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 122 supra, punto 63).

133    Inoltre, dalla giurisprudenza emerge, da un lato, che, conformemente ad un principio comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, le cui origini risalgono al diritto romano, qualora venga mutata la legge ed il legislatore non esprima una volontà contraria, è opportuno assicurare la continuità degli istituti giuridici e, dall’altro, che tale principio si applica alle modifiche del diritto primario dell’Unione (sentenze della Corte del 25 febbraio 1969, Klomp, 23/68, Racc. pag. 43, punto 13, e ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 122 supra, punti 61 e 63).

134    Orbene, non sussiste alcun indizio del fatto che il legislatore dell’Unione abbia inteso sottrarre i comportamenti collusivi vietati dal Trattato CECA all’applicazione di qualsivoglia sanzione successivamente alla scadenza di quest’ultimo (sentenza ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 122 supra, punto 64).

135    Infatti, da un lato, la Corte ha rilevato che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri avevano affermato di essere disposti ad adottare tutte le misure necessarie per far fronte alle conseguenze derivanti dalla scadenza del suddetto Trattato. Dall’altro, la Corte ha sottolineato che la Commissione aveva precisato di dover sottoporre proposte di disposizioni transitorie solamente nel caso in cui tale passo fosse stato ritenuto necessario e che, alla luce dei principi generali di diritto applicabili, essa riteneva che nel settore del diritto delle intese non sussistesse una siffatta necessità (sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 122 supra, punto 75).

136    Ne consegue che la ricorrente non può trarre alcun valido argomento dall’assenza di disposizioni transitorie in materia (v., in tal senso, sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 122 supra, punto 76).

137    Ciò premesso, sarebbe contrario allo scopo e alla coerenza sistematica dei Trattati nonché incompatibile con la continuità dell’ordinamento giuridico dell’Unione che la Commissione non fosse abilitata a garantire l’uniforme applicazione delle norme connesse al Trattato CECA che continuano a produrre effetti anche dopo la scadenza di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza della Corte del 18 luglio 2007, Lucchini, C‑119/05, Racc. pag. I‑6199, punto 41).

138    Da quanto precede risulta che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il regolamento n. 1/2003 e, più in particolare, il suo articolo 7, paragrafo 1, e il suo articolo 23, paragrafo 2, devono essere interpretati nel senso che essi consentono alla Commissione di constatare e di sanzionare, successivamente al 23 luglio 2002, le intese realizzate nei settori ricompresi nell’ambito di applicazione del Trattato CECA ratione materiae e ratione temporis, e questo benché le citate disposizioni di detto regolamento non menzionino espressamente l’articolo 65 CA (v. sentenze ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, cit. al punto 123 supra, punto 64, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 116 supra, punto 84, e la giurisprudenza ivi citata, confermate a seguito di impugnazione con le sentenze ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 122 supra, punto 74, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 122 supra, punti 72, 73 e 87).

139    A tal riguardo, va considerato che l’argomentazione della ricorrente relativa alla comunicazione del 18 giugno 2002, che non sarebbe idonea a fondare la competenza della Commissione ad applicare l’articolo 65 CA, è inoperante in quanto la competenza della Commissione non si fonda, nel caso di specie, sulla suddetta comunicazione, bensì sui citati articoli del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenza ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 116 supra, punto 71). Vanno altresì respinti, inoltre, gli argomenti formulati dalla ricorrente e diretti a dimostrare che la «continuazione automatica ed informale (…) di una procedura C[EC]A in un procedimento CE» costituirebbe un eccesso di potere ed uno sviamento della procedura.

140    Si deve, inoltre, rilevare che l’applicazione, in seno all’ordinamento giuridico dell’Unione, delle norme del Trattato CE in un settore inizialmente regolato dal Trattato CECA deve avvenire nel rispetto dei principi che disciplinano l’applicazione della legge nel tempo. A questo proposito, secondo costante giurisprudenza, benché le norme di procedura si ritengano generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui entrano in vigore, altrettanto non vale per le norme sostanziali. Infatti, queste ultime devono essere interpretate, al fine di garantire il rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nel senso che non riguardano situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore salvo che emerga chiaramente dai loro termini, dalle loro finalità o dalla loro economia che si deve attribuire loro questo effetto (sentenze della Corte del 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e a., da 212/80 a 217/80, Racc. pag. 2735, punto 9, e del 10 febbraio 1982, Bout, 21/81, Racc. pag. 381, punto 13; sentenze del Tribunale del 19 febbraio 1998, Eyckeler & Malt/Commissione, T‑42/96, Racc. pag. II‑401, punto 55; ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, cit. al punto 123 supra, punto 65, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 116 supra, punto 85, confermata a seguito di impugnazione con la sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 122 supra, punto 79).

141    In questa ottica, per quanto riguarda la questione delle disposizioni sostanziali applicabili ad una situazione giuridica definitivamente maturata anteriormente alla scadenza del Trattato CECA, la continuità dell’ordinamento giuridico dell’Unione e i dettami dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento impongono l’applicazione delle disposizioni sostanziali adottate in applicazione del Trattato CECA ai fatti rientranti nel loro ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis. La circostanza che, a causa della scadenza del Trattato CECA, il quadro normativo di cui trattasi non sia più in vigore al momento in cui viene compiuta la valutazione della situazione di fatto, non modifica tale considerazione perché tale valutazione verte su una situazione giuridica definitivamente maturata in un’epoca in cui erano applicabili le disposizioni sostanziali adottate ai sensi del Trattato CECA (sentenze ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, cit. al punto 123 supra, punto 66, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 116 supra, punto 86, confermata a seguito di impugnazione con la sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 122 supra, punto 79; v. inoltre, nello stesso senso, sentenza Ferriere Nord/Commissione, cit. al punto 126 supra, punto 96).

142    Nel caso in esame, per quanto riguarda le norme di merito, si deve osservare che la prima decisione riguarda una situazione giuridica definitivamente acquisita anteriormente alla scadenza del Trattato CECA, il 23 luglio 2002, e che il periodo dell’infrazione è compreso tra il 6 dicembre 1989 e il 4 luglio 2000 (v. punto 39 supra). Mancando qualsiasi efficacia retroattiva al diritto sostanziale della concorrenza applicabile dal 24 luglio 2002, si deve rilevare che l’articolo 65, paragrafo 1, CA costituisce la norma sostanziale applicabile, e di fatto applicata, dalla Commissione nella prima decisione, fermo restando che proprio dalla natura di lex generalis del Trattato CE rispetto al Trattato CECA, sancita dall’articolo 305 CE, risulta che il regime specifico istituito dal Trattato CECA e dalle norme adottate per la sua applicazione è, in forza del principio lex specialis derogat legi generali, l’unico applicabile alle situazioni acquisite prima del 24 luglio 2002 (v., in tal senso, sentenze ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, cit. al punto 123 supra, punto 68, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 116 supra, punto 89, confermate a seguito di impugnazione con le sentenze ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 122 supra, punto 77, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 122 supra, punto 79).

143    Pertanto, la ricorrente non può sostenere che, conformemente al principio della legalità dei reati e delle pene, potrebbe essere sanzionato soltanto un atto che costituiva un illecito non solo al momento della sua commissione, ma anche al momento della sua formale sanzione. Essa non può neanche affermare che la Commissione avrebbe potuto eventualmente sanzionare le imprese in questione in applicazione dell’articolo 81 CE, dopo aver dimostrato che erano soddisfatte, in fatto e in diritto, le condizioni di applicazione di tale disposizione.

144    Inoltre, la Corte ha ricordato che il principio della legalità dei reati e delle pene, quale sancito, segnatamente, all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, esige che la normativa dell’Unione definisca chiaramente le infrazioni e le sanzioni (v. sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 122 supra, punto 80, e la giurisprudenza ivi citata).

145    Considerato che i Trattati definivano chiaramente, già prima della data dei fatti, le infrazioni nonché la natura e l’entità delle sanzioni che potevano essere inflitte a tal titolo, i suddetti principi non sono volti a garantire alle imprese che successive modifiche dei fondamenti normativi e delle disposizioni procedurali assicurino loro di sfuggire a qualsivoglia sanzione relativa ai loro comportamenti illeciti tenuti in passato (sentenze ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 122 supra, punto 70, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 122 supra, punto 83).

146    Si deve rilevare che un’impresa diligente, nella situazione della ricorrente, non poteva in alcun momento ignorare le conseguenze del proprio comportamento, né fare affidamento sul fatto che la successione del contesto normativo del Trattato CECA a quello del Trattato CE avrebbe prodotto la conseguenza di sottrarla a qualsiasi sanzione per le infrazioni all’articolo 65 CA da essa commesse nel passato (sentenze ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 122 supra, punto 73, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 122 supra, punto 86).

147    Peraltro, la prima decisione è stata adottata sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, a seguito di un procedimento esperito conformemente al regolamento n. 17 ed al regolamento n. 1/2003. Le disposizioni relative alla base giuridica e al procedimento seguito fino all’adozione della prima decisione rientrano nelle norme di procedura ai sensi della giurisprudenza di cui al precedente punto 140. Dato che la prima decisione è stata adottata successivamente alla scadenza del Trattato CECA, correttamente la Commissione ha applicato le disposizioni contenute nel regolamento n. 1/2003 (v. sentenze ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, cit. al punto 123 supra, punto 67, e ThyssenKrupp Stainless/Commissione, cit. al punto 116 supra, punto 87, e la giurisprudenza ivi citata, confermate a seguito di impugnazione con le sentenze ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit. al punto 122 supra, punti 74 e 77, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. al punto 122 supra, punto 90; v. inoltre, in tal senso, sentenza Ferriere Nord/Commissione, cit. al punto 126 supra, punto 96).

148    Ne consegue che i presenti motivi devono essere respinti.

 Sul quinto motivo, attinente all’erronea applicazione dell’articolo 65 CA, ad un difetto di motivazione e ad un travisamento dei fatti

149    La ricorrente sostiene che la prima decisione è viziata da una falsa applicazione dell’articolo 65 CA, da un difetto di motivazione e da uno snaturamento dei fatti.

150    In primo luogo, la ricorrente fa valere che, malgrado le analogie esistenti tra l’articolo 65 CA e l’articolo 81 CE, tali disposizioni non sono interscambiabili. Mentre un accordo anticoncorrenziale, in forza dell’articolo 81 CE, potrebbe essere perseguibile purché vi sia quantomeno un tentativo d’accordo, un accordo che non abbia, neppure indirettamente, un riflesso sul mercato non rientrerebbe nella sfera di applicazione dell’articolo 65 CA. Orbene, nella prima decisione, la Commissione non avrebbe fornito prove di effetti oggettivi sul mercato del tondo per cemento armato.

151    Tale argomentazione va respinta. Risulta infatti dalla giurisprudenza che l’articolo 65, paragrafo 1, CA vieta ogni accordo che «tenda» a impedire, limitare o alterare il normale gioco della concorrenza. Ne consegue che è vietato, ai sensi di detta disposizione, un accordo che abbia lo scopo di restringere la concorrenza, ma i cui effetti anticoncorrenziali non siano stati dimostrati. Atteso che la Commissione ha constatato, al punto 399 della prima decisione, che l’intesa aveva per oggetto la fissazione dei prezzi in funzione della quale era stata concordata anche la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite, essa non era tenuta a provare l’esistenza di un effetto pregiudizievole sulla concorrenza per dimostrare che si era verificata una violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, CA (sentenza della Corte del 2 ottobre 2003, Ensidesa/Commissione, C‑198/99 P, Racc. pag. I‑11111, punti 59 e 60 e sentenza del Tribunale dell’11 marzo 1999, Thyssen Stahl/Commissione, T‑141/94, Racc. pag. II‑347, punto 277) (v. altresì punto 463 della prima decisione). In ogni caso, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione ha esaminato, per scrupolo di esaustività, gli effetti dell’intesa ed ha considerato, sulla base di un insieme di elementi, riportati ai punti da 513 a 524 della prima decisione, che l’intesa aveva avuto effetti concreti. Orbene, per contestare tale conclusione, la ricorrente si limita, nella causa T‑472/09, a far valere, nel presente motivo, che gli acquirenti di tondo per cemento armato, in particolare l’Associazione nazionale sagomatori ferro (in prosieguo: l’«Ansfer»), non hanno mai constatato, né sospettato, simili intese. Tuttavia, la mancata conoscenza dell’intesa da parte degli acquirenti di tondo per cemento armato non è tale da dimostrare l’asserita assenza di effetti dell’intesa sul mercato fatta valere dalla ricorrente.

152    In secondo luogo, la ricorrente sostiene, anzitutto, che, nella prima decisione, la Commissione non si è pronunciata sulla distinzione tra un accordo e una pratica concordata. Tale distinzione sarebbe di importanza vitale, in quanto, se da un lato sarebbe superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un rinvenuto accordo anticoncorrenziale, dall’altro, la situazione sarebbe diversa per quanto riguarda una pratica concordata, che presupporrebbe che la concertazione si traduca in fatti concreti delle imprese sospettate di essere parti di un’intesa sul mercato.

153    I pretesi accordi invocati nella prima decisione, poi, non potrebbero in alcun caso essere considerati accordi, coinvolgenti la ricorrente, che riflettono la comune, fedele volontà dei partecipanti di comportarsi in un modo predeterminato. Infatti, nessun elemento del fascicolo della Commissione consentirebbe di dimostrare l’esistenza di un accordo, sottoscritto o meno, tra le parti che coinvolgerebbe, fosse pure indirettamente, anche la ricorrente.

154    Infine, quanto alle pratiche concordate, perché sia concretizzata un’infrazione, sarebbe richiesto un elemento oggettivo, vale a dire un comportamento concertato delle imprese che partecipano all’intesa sul mercato comune. Occorrerebbe distinguere i due elementi costitutivi della pratica concordata, ossia il comportamento o la pratica sul mercato e la previa concertazione. A tal riguardo, l’infrazione sarebbe concretizzata solo qualora gli effetti restrittivi dell’accordo si manifestassero sulla concorrenza; in mancanza di ciò si avrebbe un mero tentativo di pratica concordata, estraneo tanto all’articolo 81 CE quanto all’articolo 65 CA.

155    Nella prima decisione, la Commissione non si sarebbe interessata al comportamento concreto delle imprese sul mercato, come se si fosse in presenza di un accordo formale, anziché di una pretesa concertazione informale. Orbene, nel caso di specie, non vi sarebbe né un accordo scritto, né prove indirette dell’esistenza del cartello.

156    Anzitutto, quanto all’argomento della ricorrente secondo il quale la Commissione non si sarebbe pronunciata sulla distinzione, a suo avviso, di «importanza vitale», tra un accordo e una pratica concordata, va rilevato che, nella prima decisione, la Commissione ha indicato che l’intesa si era concretizzata essenzialmente negli accordi o nelle pratiche concordate riguardanti il prezzo base nel periodo dal 15 aprile 1992 al 4 luglio 2000 (e, fino al 1995, negli accordi o nelle pratiche concordate riguardanti i termini di pagamento) e negli accordi e nelle pratiche concordate riguardanti i «supplementi» nel periodo dal 6 dicembre 1989 al 1º giugno 2000 (punto 400 della prima decisione).

157    Ai punti 403 e 405 della prima decisione, essa ha chiarito le nozioni di «accordo» e di «pratica concordata» ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, CA, pur precisando, al punto 407 di quest’ultima, che non era necessario, soprattutto nel caso di un’infrazione complessa e di lunga durata, che la Commissione qualificasse la condotta come appartenente esclusivamente all’una o all’altra forma di comportamento illecito. Fondandosi sulla giurisprudenza, la Commissione ha concluso, ai punti 409 e 410 della prima decisione, che un’intesa può dunque costituire allo stesso tempo un accordo e una serie di pratiche concordate e che l’articolo 65 CA non stabiliva alcuna categoria particolare per un’infrazione complessa come quella riscontrata nel caso in questione.

158    La Commissione ha altresì ricordato la possibilità che comportamenti aventi lo stesso oggetto anticoncorrenziale, e ciascuno dei quali, preso isolatamente, rientra nella nozione di «accordo», di «pratica concordata» o di «decisione di associazione di imprese», siano qualificati come costitutivi di una sola infrazione (punto 437 della prima decisione).

159    In ogni caso, come risulta dalla giurisprudenza, sebbene le nozioni di accordo e di pratica concordata presentino elementi costitutivi parzialmente diversi, esse non sono reciprocamente incompatibili. Pertanto, la Commissione non era tenuta a qualificare come accordo o pratica concordata ognuno dei comportamenti accertati, ma ha correttamente qualificato taluni dei comportamenti, in via principale, come «accordi» e altri, in via subordinata, come «pratiche concordate» (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Racc. pag. I‑4125, punto 132).

160    Risulta dalle precedenti considerazioni che la prima decisione è sufficientemente motivata per quanto riguarda la distinzione tra le nozioni di «accordo» e di «pratica concordata».

161    La ricorrente sostiene poi che nessun elemento del fascicolo della Commissione consente di dimostrare l’esistenza di un accordo, sottoscritto o meno, che la coinvolga, fosse pure indirettamente. Per quanto riguarda l’esistenza di pratiche concordate, la Commissione non si sarebbe neanche interessata al comportamento concreto delle imprese sul mercato.

162    Occorre rammentare che la nozione di accordo ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, CA risulta dall’espressione, da parte delle imprese partecipanti, della comune volontà di comportarsi sul mercato in una determinata maniera (v., per quanto riguarda l’articolo 81, paragrafo 1, CE, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. al punto 159 supra, punto 130; v., per quanto riguarda l’articolo 65, paragrafo 1, CA, sentenza Thyssen Stahl/Commissione, cit. al punto 151 supra, punto 262) (v. anche punto 403 della prima decisione).

163    Peraltro, come rilevato dalla Commissione ai punti 491 e 492 della prima decisione, la nozione di pratica concordata ai sensi di tale disposizione riguarda una forma di coordinamento tra imprese le quali, pur senza essersi spinte sino alla costituzione di un vero e proprio accordo, abbiano consapevolmente sostituito una reciproca cooperazione pratica ai rischi della concorrenza (sentenze della Corte del 16 dicembre 1975, Suiker Unie e a./Commissione, da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc. pag. 1663, punto 26; del 31 marzo 1993, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, Racc. pag. I‑1307, punto 63; Commissione/Anic Partecipazioni, cit. al punto 159 supra, punto 115, e dell’8 luglio 1999, Hüls/Commissione, C‑199/92 P, Racc. pag. I‑4287, punto 158; sentenza Thyssen Stahl/Commissione, cit. al punto 151 supra, punto 266).

164    La Corte ha aggiunto che i criteri del coordinamento e della collaborazione dovevano essere intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch’egli intende seguire sul mercato comune (sentenze della Corte Suiker Unie e a./Commissione, cit. al punto 163 supra, punto 173; Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, cit. al punto 163 supra, punto 63; Commissione/Anic Partecipazioni, cit. al punto 159 supra, punto 116, e del 2 ottobre 2003, Corus UK/Commissione, C‑199/99 P, Racc. pag. I‑11177, punto 106).

165    Secondo questa stessa giurisprudenza, se è vero che la suddetta esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei loro concorrenti, essa vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti che possano influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, o rivelare a tale concorrente la condotta che essi hanno deciso o intendono seguire sul mercato quando tali contatti abbiano lo scopo o l’effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura della merce e delle prestazioni fornite, dell’importanza e del numero delle imprese e del volume di detto mercato (sentenze Suiker Unie e a./Commissione, cit. al punto 163 supra, punto 174; Commissione/Anic Partecipazioni, cit. al punto 159 supra, punto 117; Hüls/Commissione, cit. al punto 163 supra, punto 160, e Corus UK/Commissione, cit. al punto 164 supra, punto 107).

166    Bisogna inoltre presumere, fatta salva la prova contraria il cui onere incombe agli operatori interessati, che le imprese partecipanti alla concertazione e che rimangono presenti sul mercato tengano conto degli scambi di informazioni con i loro concorrenti per decidere il proprio comportamento su tale mercato. Ciò a maggior ragione allorché la concertazione ha luogo su base regolare nel corso di un lungo periodo (sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. al punto 159 supra, punto 121; v. anche, in tal senso, sentenza Hüls/Commissione, cit. al punto 163 supra, punto 162).

167    Occorre peraltro rilevare che il paragone tra la nozione di accordo e quella di pratica concordata dimostra che, dal punto di vista soggettivo, esse ricomprendono forme di collusione che condividono la stessa natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme con cui si manifestano (sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. al punto 159 supra, punto 131).

168    Nel caso di specie, riguardo all’esistenza di accordi, la ricorrente non può sostenere che nessun elemento del fascicolo della Commissione consente di dimostrare l’esistenza di un accordo tra le parti che la coinvolga, fosse pure indirettamente.

169    Come rileva giustamente la Commissione, quest’ultima ha sottolineato, al punto 473 della prima decisione, il quale ricorda le riunioni per le quali un accordo tra i partecipanti ha dato luogo alla redazione di documenti e i punti pertinenti della prima decisione, l’esistenza di accordi espressi dai partecipanti alle riunioni e confermati da documenti relativi a 27 riunioni svoltesi tra il 6 dicembre 1989 ed il 4 luglio 2000. Orbene, la ricorrente non presenta nel suo motivo alcun elemento diretto ad inficiare gli elementi di prova raccolti dalla Commissione nei suddetti punti (v. segnatamente punti 126, 142, 146 e 147, 154, 158, 160, 165, 168, 183, 200, da 212 a 214, da 216 a 287, da 290 a 293, 295 e 296, 299, 300 e 305 della prima decisione).

170    Un’identica conclusione si impone con riferimento alle riunioni, menzionate al punto 474 della prima decisione, per le quali l’esistenza di un accordo risulta dal fatto che, secondo la Federacciai, un determinato prezzo sarebbe «emerso» (v. segnatamente punti 137, 141, 201, 210, 282 della prima decisione) nonché con riferimento ai casi in cui un prezzo è stato «indicato» (v. segnatamente punti 138, 200, 210 e 289 della prima decisione).

171    Inoltre, al punto 475 della prima decisione, la Commissione ha altresì menzionato nove accordi per i quali essa disponeva di bozze o di proposte di accordi i cui elementi fattuali dimostravano che erano stati messi in esecuzione o che l’adesione si era registrata successivamente alla loro discussione.

172    A titolo di esempio, come emerge dal fascicolo, il coinvolgimento della ricorrente riguardo a questi ultimi risulta, anzitutto, dalla bozza di accordo di aprile‑maggio 1992, avente principalmente ad oggetto il rispetto dei prezzi minimi di vendita (punti da 129 a 132 della prima decisione), che menziona espressamente la Lucchini, la quale, secondo la prima decisione, costituisce un’unica impresa con la ricorrente. Come la Commissione sottolinea giustamente al punto 130 della prima decisione, il fatto che otto imprese che non avevano aderito a tale accordo intendessero aderire, a partire dal 1° giugno 1992, «allo spirito ed alle condizioni dell’accordo in essere» dimostra che tale progetto di accordo era effettivamente entrato in vigore (v. altresì punto 314 della prima decisione).

173    Quanto all’accordo del 27-30 settembre 1996, poi, avente ad oggetto la ripartizione del mercato italiano del tondo per cemento armato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1996 (e, eventualmente, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1997) (punto 196 della prima decisione), il coinvolgimento della ricorrente risulta altresì dallo stesso progetto di accordo, il quale menziona espressamente la Lucchini, nonché la data e l’ora della sua adesione a quest’ultimo. Come indicato al medesimo punto, l’effettiva adesione all’accordo delle imprese in questione è confermata dall’esistenza di due tabelle in possesso delle ex Acciaierie e Ferriere Leali Luigi che riguardano le suddette imprese e che contengono i dati relativi alla quota di mercato di ottobre e di novembre 1996 di ciascuna di esse (identiche a quelle stabilite nell’accordo), il portafoglio ordini e le giacenze alla fine di settembre e alla fine di ottobre 1996 e gli ordini acquisiti durante ciascuna settimana di ottobre e di novembre 1996 da ciascuna di dette imprese. Al punto 560 della prima decisione, la Commissione ha anche sottolineato che un’altra conferma della partecipazioni della Lucchini‑SP all’intesa nel 1996 proveniva altresì dal fatto che essa era una delle imprese che, nella convocazione alla riunione del 7 gennaio 1997, la Leali aveva ringraziato «della collaborazione e disponibilità manifestata nel corso del 1996 per mantenere una situazione di mercato ordinata» (v. anche punto 202 della prima decisione).

174    Infine, per quanto riguarda l’accordo di settembre-novembre 1998, relativo al rispetto delle quote di vendita sul mercato italiano (punti da 245 a 254 della prima decisione), la partecipazione della ricorrente risulta da diversi documenti tra i quali lo stesso progetto di accordo, che menziona espressamente la Siderpotenza e la Lucchini. L’applicazione dell’accordo risulta invece, anzitutto, dal fax inviato il 12 novembre 1998 dalla Valsabbia alla Leali, con il quale la Valsabbia chiedeva l’attribuzione di una quota di mercato maggiore rispetto a quella indicata nell’accordo, poi dalle tabelle trovate presso la Ferriere Nord relative alle previsioni per febbraio 1999 e all’andamento durante l’ultimo quadrimestre del 1998, nonché dalle tabelle trovate presso la Leali, le quali indicano per ciascuna impresa la percentuale delle quote di consegna attribuite nonché i «recuperi», il che corrisponde al sistema delle compensazioni previsto nell’accordo (v. altresì punto 251 della prima decisione) e, infine, dai fax del 22 febbraio e del 14 giugno 1999 (v. altresì il punto 248 della prima decisione).

175    La ricorrente non può neanche validamente sostenere che nessuno dei comportamenti ai quali avrebbe partecipato può essere qualificato come pratica concordata.

176    Da un lato, quanto agli aumenti di supplementi, come risulta dal punto 493 della prima decisione, le informazioni in possesso della Commissione dimostrano che nel periodo in questione sono almeno 19 gli aumenti di supplementi realizzati e che per 9 di essi esistono prove dirette relative agli accordi o pratiche concordate riguardanti tali aumenti (v. punto 439 della prima decisione). Secondo il suddetto punto, l’esistenza di una pratica concordata quanto alla fissazione dei supplementi di prezzo per il tondo per cemento armato è stata constatata anche negli altri dieci casi di aumento, dato che esisteva un comune convincimento che, qualora un produttore avesse aumentato i prezzi degli extra di dimensione, tutti gli altri avrebbero automaticamente proceduto nello stesso modo (v. punti 440 e 489 della prima decisione).

177    Dall’altro, per quanto riguarda i prezzi base, risulta dai punti 494 e 495 della prima decisione che le imprese hanno pubblicato listini dei prezzi base nel periodo in esame. La Commissione ha altresì sottolineato, al punto 496 della prima decisione, che i punti da 419 a 433 di quest’ultima elencavano tutte le occasioni documentate in cui il prezzo base era stato oggetto di discussione tra le imprese (v. altresì punto 102 supra). Essa ha anche rilevato che, per le altre occasioni, tra il 1993 ed il 2000, si doveva ricorrere alla nozione di concertazione, il cui oggetto era di influire sul comportamento dei produttori sul mercato e rendere manifesto il comportamento che ciascuno di loro si proponeva di tenere sul mercato, in pratica, sulla determinazione del prezzo base.

178    Del resto, quanto all’argomento della ricorrente secondo il quale la nozione di «pratica concordata» ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, CA presuppone che le imprese abbiano partecipato alle pratiche oggetto della loro concertazione e che gli effetti delle pratiche si manifestino sulla concorrenza, risulta dalla giurisprudenza che, per concludere nel senso dell’esistenza di una pratica concordata, non è necessario che la concertazione abbia avuto, nel senso inteso dalla ricorrente, ripercussioni sul comportamento dei concorrenti sul mercato. È sufficiente constatare, se del caso, che ciascuna impresa ha dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso di dette riunioni con i suoi concorrenti. A tal riguardo, non è necessario che la Commissione dimostri che gli scambi di informazioni di cui trattasi abbiano raggiunto un risultato specifico o siano stati concretamente posti in atto sul mercato considerato (sentenza Thyssen Stahl/Commissione, cit. al punto 151 supra, punti da 269 a 271).

179    Ne consegue che giustamente la Commissione ha considerato che le imprese in questione avevano sostituito ai rischi della normale concorrenza considerata dal Trattato una cooperazione pratica tra di esse e ha qualificato le pratiche in questione come «pratiche concordate».

180    La ricorrente afferma inoltre che l’assenza di intesa è dimostrata dal fatto che i prezzi di listini erano differenti da parte di tutte le imprese concorrenti (il che risulterebbe dalle tabelle allegate alla decisione del 2002) e che le fatture da essa prodotte dimostrano che negli stessi giorni erano stati praticati prezzi diversi, per i diversi clienti, per gli stessi quantitativi di tondo per cemento armato.

181    Tuttavia, alla luce della giurisprudenza riportata al punto 166 supra, un siffatto argomento non può essere accolto. Infatti, le fatture prodotte non possono costituire la prova del fatto che la ricorrente non ha tenuto conto delle informazioni scambiate con gli altri operatori, poiché, come ha rilevato la Commissione al punto 494 della prima decisione, sulla base di campioni di fatture, non è possibile verificare se il prezzo medio praticato corrispondesse o divergesse da quello dei listini, non sapendo, per esempio, quali fatture corrispondono a clienti normali o preferenziali. Pertanto, si può soltanto affermare che per le transazioni documentate il prezzo era divergente ma ciò non dimostra affatto che il prezzo praticato per l’insieme delle transazioni realizzate nei giorni o periodi successivi agli aumenti fossero diversi da quelli dei listini. Del resto, come sottolineato al punto 151 supra, gli accordi e le pratiche concordate sono vietati dall’articolo 81 CE e dall’articolo 65 CA, indipendentemente da qualsivoglia effetto, quando hanno uno scopo anticoncorrenziale (v., in tal senso, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. al punto 159 supra, punti 122 e 123).

182    Tenuto conto del complesso delle considerazioni che precedono, il motivo in esame dev’essere respinto.

 Sul sesto motivo, attinente alla violazione del principio di buona amministrazione e ad un difetto di motivazione

183    La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione ed ha dato prova di parzialità. Essa contesta infatti alla Commissione di non aver tenuto conto di talune circostanze che si sarebbero rivelate essenziali per verificare la fondatezza degli addebiti formulati nei confronti delle imprese che hanno partecipato all’intesa. Essa fa altresì valere un difetto di motivazione della prima decisione.

184    In via preliminare, va ricordato che il punto 37 del regolamento n. 1/2003 precisa che quest’ultimo «ottempera ai diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali» e che esso «dovrebbe essere interpretato e applicato in relazione a detti diritti e principi».

185    L’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, rubricato «Diritto ad una buona amministrazione», dispone, al suo paragrafo 1, che «[o]gni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione».

186    Secondo la giurisprudenza del giudice dell’Unione relativa al principio di buona amministrazione, allorché le istituzioni dell’Unione dispongono di un potere discrezionale, è di ancor più fondamentale importanza il rispetto, nei procedimenti amministrativi, delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Fra tali garanzie figura, in particolare, l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (sentenza della Corte del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Racc. pag. I‑5469, punto 14; sentenze del Tribunale del 24 gennaio 1992, La Cinq/Commissione, T‑44/90, Racc. pag. II‑1, punto 86; del 15 dicembre 2010, E.ON Energie/Commissione, T‑141/08, Racc. pag. II‑5761, punto 65, e del 22 marzo 2012, Slovak Telekom/Commissione, T‑458/09 e T‑171/10, punto 68).

187    Peraltro, come ha giustamente rilevato la Commissione al punto 468 della prima decisione, le prove devono essere valutate nel loro complesso, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti (v. sentenza Thyssen Stahl/Commissione, cit. al punto 151 supra, punto 175, e la giurisprudenza ivi citata).

188    In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto di tre circostanze oggettive e dimostrate che si rivelavano essenziali per verificare la fondatezza degli addebiti formulati nei confronti delle imprese che hanno partecipato alla presunta intesa, il che dimostrerebbe la parzialità che avrebbe caratterizzato la sua indagine. Anzitutto, l’Ansfer, che rappresenterebbe il 65% degli acquirenti di tondo per cemento armato in Italia, non sarebbe mai stata a conoscenza del fatto che le imprese di presagomatura avessero rilevato comportamenti anticompetitivi (punto 63 della prima decisione). Inoltre, la ricorrente avrebbe volontariamente prodotto varie fatture di vendita al fine di permettere alla Commissione di verificare l’assenza di somiglianze di prezzi dei diversi produttori nonché fatture di fornitori di energia, al fine di contestare l’addebito attinente alle fermate concordate, in determinati periodi, in quanto questi ultimi parrebbero coincidere con quelli feriali del mese di agosto e delle vacanze natalizie. Infine, la Commissione non avrebbe tenuto conto dello studio Lear (Laboratorio di Economia, Antitrust, Regolamentazione), intitolato «L’industria del tondo per cemento armato in Italia dal 1989 al 2000», commissionato dalle imprese Alfa, Feralpi, IRO, SP e Valsabbia (in prosieguo: lo «studio Lear»), che dimostrerebbe la mancanza di effetti sul mercato derivanti dal presunto cartello. Nella prima decisione, la Commissione non avrebbe tenuto affatto conto di tali elementi e non avrebbe fornito alcuna spiegazione al riguardo, il che dimostrerebbe la parzialità della sua istruttoria. In forza del principio di buona amministrazione, la Commissione sarebbe anche stata tenuta a chiedere alle altre imprese, che hanno partecipato al presunto cartello, le loro fatture per le vendite degli stessi quantitativi negli stessi periodi.

189    Sotto un primo profilo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione ha debitamente tenuto conto della posizione dell’Ansfer ai punti 55, da 63 a 66 e 524 della prima decisione. Essa ha infatti sottolineato, al punto 524 della prima decisione, che le dichiarazioni dell’Ansfer non potevano cancellare un dato di fatto incontrovertibile, ovvero l’esistenza di prove documentali dell’infrazione.

190    Sotto un secondo profilo, la Commissione ha effettivamente preso in considerazione, ai punti da 481 a 487 e da 494 a 496 della prima decisione, le fatture di vendita prodotte dalla ricorrente per dimostrare la mancanza di allineamento sui prezzi convenuti nonché le fatture di fornitori di energia, che consentirebbero di inficiare l’addebito attinente alle fermate produttive concordate in taluni periodi.

191    Quanto agli accordi in questione, al punto 481 della prima decisione, la Commissione ha segnatamente ricordato la giurisprudenza del Tribunale secondo la quale la circostanza che un’impresa non si adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente anticoncorrenziale non è atta a privarla della sua piena responsabilità per la partecipazione all’intesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze dall’oggetto delle riunioni. Essa ha aggiunto che era irrilevante il fatto che la Commissione non dimostrasse che tutte le imprese coinvolte avevano dato attuazione all’accordo o che tutte avevano dato attuazione con le stesse modalità. Al punto 486 della prima decisione, la Commissione ha altresì sottolineato che, nel caso di un accordo, risulta irrilevante la questione di un comportamento divergente (non identico o non contemporaneo) rispetto alla comune volontà espressa di tenere un determinato comportamento sul mercato, questione però che potrebbe essere esaminata nel quadro della valutazione dell’esistenza di una pratica concordata. Peraltro, al punto 487 della prima decisione, la Commissione ha osservato che il fatto che le fermate produttive avvenivano in periodi festivi per tutti i produttori e che ciò costituiva una pratica abituale o che i termini di pagamento erano quelli abitualmente praticati, sarebbe rilevante soltanto se non ci fosse stata una precedente concertazione.

192    Per quanto riguarda le pratiche concordate oggetto della prima decisione, la Commissione ha rilevato, ai punti da 494 a 496 della prima decisione, con riferimento ai prezzi base, che la giurisprudenza richiede di verificare che un comportamento sia stato messo in atto. Orbene, la pubblicazione di listini prezzi sarebbe considerata un comportamento ai sensi della giurisprudenza. Essa ha aggiunto che l’oggetto della concertazione era di influire sul comportamento dei produttori sul mercato e di rendere manifesto il comportamento che ciascuno di loro si proponeva di tenere in pratica, sulla determinazione del prezzo base. A tal proposito, la distinzione tra prezzi di listino e prezzi effettivamente applicati sul mercato, sottolineata dalle parti, non sarebbe apparsa determinante, atteso che i campioni di fatture, forniti dalle parti e relativi ai periodi in cui gli aumenti di prezzi erano decisi, non avrebbero consentito di verificare se il prezzo medio praticato corrispondesse o divergesse da quello dei listini. Peraltro, anche nei casi in cui sono stati forniti i prezzi medi, non si sarebbe potuto escludere che la divergenza fosse legata alla congiuntura del mercato o alla volontà di sfruttare l’intesa a proprio vantaggio.

193    A tal proposito, si è anche rammentato al punto 166 supra, che spetta agli operatori interessati rovesciare la presunzione secondo la quale le imprese che partecipano alla concertazione e che restano attive sul mercato tengono conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento su tale mercato. Ne consegue che la ricorrente non può validamente sostenere neanche che spettava alla Commissione, in forza del principio di buona amministrazione, chiedere alle altre imprese che hanno partecipato al presunto cartello le loro fatture per le vendite degli stessi quantitativi negli stessi periodi.

194    Sotto un terzo profilo, la Commissione ha debitamente tenuto conto dello studio Lear ai punti 42, da 50 a 56, 62, 513, 521 e 585 della prima decisione. Per quanto riguarda in particolare le conclusioni dello studio Lear sugli effetti dell’intesa, la Commissione ha segnatamente rilevato, al punto 513 della prima decisione, che, «prendendo come punti di riferimento i prezzi medi degli extra di dicembre 1989‑gennaio 1990 e maggio-giugno 2000 (...) [essa] stima[va] un aumento del prezzo degli extra di circa 40% in termini reali». Secondo la Commissione, «[c]iò significa[va] che anche volendo considerare importanti riduzioni del prezzo base in termini reali, i dati non sembra[va]no supportare la tesi dello studio Lear di una riduzione del prezzo totale del 32% in termini reali» e che, «[d]el resto, lo studio Lear si basa[va] su ipotesi necessarie alla ricostruzione di una parte dei dati (relativi al periodo iniziale) che non erano disponibili». Inoltre, al punto 521 della prima decisione, la Commissione ha ricordato la giurisprudenza del Tribunale secondo la quale un’analisi economica non poteva cancellare un dato di fatto incontrovertibile consistente in prove documentali (sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, cit. al punto 106 supra, punto 1088).

195    Alla luce delle considerazioni svolte supra, ai punti da 189 a 194 supra, la ricorrente non può validamente sostenere che la Commissione si è astenuta dal tener conto degli elementi menzionati al punto 188 supra, né che la Commissione si è astenuta dal fornire una spiegazione al riguardo.

196    In secondo luogo, la ricorrente fa valere che anche gli elementi di prova riportati nella decisione del 2002 e nei suoi allegati sui listini, che mancherebbero nella prima decisione, non sono stati correttamente presi in considerazione dalla Commissione. Il tondo per cemento armato rappresenterebbe una materia prima (commodity), per la quale la sola possibilità di concorrenza risiederebbe nel prezzo. Orbene, i prezzi annunciati dai diversi produttori, oltre ad essere quasi sempre indicati come «obiettivo», avrebbero spesso avuto variazioni di 10‑15 ITL/kg, talvolta anche 10‑20 ITL/kg, il che si rivelerebbe una differenza enorme. A tal proposito, la pubblicazione di listini prezzi diversi, da parte dei produttori di tondo per cemento armato in Italia, avrebbe dovuto costituire per la Commissione la prova evidente di una dissociazione sostanziale da parte di ciascun imprenditore nell’eventuale ipotesi di presunte intese. La ricorrente menziona a tal riguardo, a titolo di esempio, la mancata attuazione dell’intesa sul prezzo base del 7 febbraio 1994, del 30 agosto 1994 o ancora del 21 febbraio 1995.

197    Un siffatto argomento deve, tuttavia, essere respinto, atteso che dalla giurisprudenza del Tribunale, rammentata al punto 481 della prima decisione (v. punto 191 supra), risulta che la circostanza che un’impresa non si adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente anticoncorrenziale non è atta a privarla della sua piena responsabilità per la partecipazione all’intesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze dall’oggetto delle riunioni. Anche supponendo che il comportamento della ricorrente e degli altri produttori sul mercato, che avrebbero annunciato obiettivi di prezzo diversi, non fosse conforme al comportamento convenuto, ciò non incide in nulla sulla loro responsabilità (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 14 maggio 1998, Sarrió/Commissione, T‑334/94, Racc. pag. II‑1439, punto 118, confermata in sede di impugnazione con sentenza della Corte del 16 novembre 2000, Sarrió/Commissione, C‑291/98 P, Racc. pag. I‑9991, punti 43 e 49), dato che essi hanno semplicemente potuto tentare di utilizzare l’intesa a loro vantaggio (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, Tokai Carbon e a./Commissione, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 74, e la giurisprudenza ivi citata).

198    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che un gran numero di punti della prima decisione dedicati ai fatti (punti da 124 a 341 della prima decisione) costituiscono valutazioni soggettive che non possono essere presentate come fatti da cui partire per valutare il caso.

199    Da un lato, al punto 130 della prima decisione, la Commissione avrebbe osservato che «[era] certo che l’accordo descritto al punto (129) [fosse] stato effettivamente messo in esecuzione». Infatti, secondo la Commissione, «otto imprese che al detto accordo non avevano aderito (...), intendevano aderire (...) “allo spirito ed alle condizioni dell’accordo in essere”», il che rappresenterebbe una valutazione della Commissione e non un dato di fatto.

200    Occorre sottolineare che la Commissione ha considerato, al punto 129 della prima decisione, che l’accordo di aprile-maggio 1992 era diretto a fissare i prezzi minimi di vendita di tondo per cemento armato. Tale accordo è confermato dal documento che è stato ritrovato dalla Commissione nei locali della Federacciai. Al punto 130 della prima decisione, la Commissione ha considerato che, poiché otto imprese avevano inteso aderire all’accordo il 1° giugno 1992, l’accordo era «certamente applicato il 31 maggio 1992 (data immediatamente precedente a quella a partire dalla quale intendevano aderirvi le altre otto imprese)». Orbene, una deduzione fattuale del genere, fondata su documenti contenuti nel fascicolo, non può essere considerata una valutazione soggettiva della Commissione. Si deve peraltro rilevare che la valutazione giuridica del suddetto accordo non figura nel titolo «Contesto fattuale» della prima decisione, bensì nel titolo «Valutazione giuridica» di quest’ultima, e segnatamente ai punti 419, 478 e 479 della suddetta decisione.

201    Dall’altro, la Commissione avrebbe considerato accertato il fatto che talune imprese intendessero aderire ad un accordo sui prezzi, tra l’aprile e il luglio 1992, con la previsione di fermate produttive, sulla sola base di un documento ritrovato, che non menzionerebbe alcuna impresa in particolare. L’origine di tale documento sarebbe sconosciuta, e sebbene un siffatto documento abbia potuto servire da bozza per l’elaborazione di un successivo documento, esso non sarebbe stato firmato, né siglato. Si deve tuttavia constatare che il documento cui fa riferimento la Commissione al punto 132 della prima decisione, il quale è stato ritrovato nei locali della Federacciai, menziona, oltre a 19 imprese interessate, talune date che attestano la sua adozione tra il 13 aprile 1992 e il mese di luglio 1992, nonché talune fermate produttive di tre settimane nei mesi di luglio e di agosto e di una settimana al mese dal settembre 1992 al febbraio 1993. Alla luce, segnatamente, del contesto descritto ai punti da 124 a 134 della prima decisione, è irrilevante l’argomento della ricorrente secondo il quale la suddetta bozza non sarebbe firmata, né siglata. Infatti, essendo notori tanto il divieto di partecipare a pratiche e accordi anticoncorrenziali quanto le sanzioni che possono essere irrogate ai contravventori, di norma la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo (v., in tal senso, sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punto 55).

202    Di conseguenza, gli argomenti della ricorrente non possono essere accolti.

203    In quarto luogo, nella replica, la ricorrente ha sottolineato, da un lato, che nessuna considerazione era stata tratta dalla Commissione dalla circostanze che, nonostante il cartello più che decennale, il numero di imprese originariamente partecipanti al preteso cartello si era ridotto di 4/5, con la chiusura e lo smantellamento di molti impianti, e che i prezzi in termini reali del tondo per cemento armato erano scesi del 30% durante tale periodo.

204    Poiché gli addebiti menzionati al punto 203 supra, sono stati dedotti solo in sede di replica e non costituiscono un’estensione di un motivo o di un addebito dedotto nel ricorso, essi devono essere dichiarati irricevibili, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 65 supra.

205    In ogni caso, si deve constatare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione, da un lato, ha effettivamente preso in considerazione, ai punti 551, 552 e 585, la riduzione del numero di imprese attive sul mercato e, dall’altro, ha confutato l’argomento attinente alla presunta diminuzione dei prezzi in termini reali al punto 513 della prima decisione. L’argomento della ricorrente non può quindi essere accolto.

206    Ne consegue che il presente motivo deve essere respinto.

 Sul settimo motivo, attinente all’erronea qualificazione giuridica dei fatti, al carattere non fondato degli addebiti formulati nei confronti della ricorrente e ad uno snaturamento dei fatti

207    Nell’ambito di una prima parte, attinente all’erronea qualificazione dei fatti, la ricorrente ricorda che la Commissione, al punto 442 della prima decisione, ha qualificato l’infrazione come un’infrazione unica, continuata e complessa. Per quanto riguarda il carattere continuato dell’infrazione, la ricorrente sostiene che le riunioni tra i produttori, in tanto ebbero luogo, in quanto le riunioni precedenti non avevano portato ad alcun concreto risultato sul mercato. Pertanto, ciò che continuò nel tempo non fu l’intesa, bensì lo sterile tentativo di giungere ad una armonizzazione sul mercato. Inoltre, le constatazioni della Commissione relative alla durata dell’intesa sarebbero prive di fondamento per quanto riguarda la ricorrente. Anche ammettendo l’esistenza di un’intesa sugli extra durata più di dieci anni, di un’intesa sui prezzi base durata otto anni e di un’intesa sul controllo della produzione durata cinque anni, queste ultime sarebbero state puntuali e di durata talmente effimera da richiedere sempre nuove riunioni tra i produttori. In ogni caso, la maggiorazione dell’importo dell’ammenda a titolo della durata per il 105%, ossia per un’intesa di 10 anni e mezzo, varrebbe solo per la parte di sanzione base calcolata per la sola intesa sugli extra, e non per le altre due intese.

208    Occorre anzitutto rilevare che l’argomento della ricorrente secondo il quale le riunioni tra produttori non hanno avuto alcun effetto concreto sul mercato è inconferente al fine di rimettere in discussione il carattere continuato dell’infrazione.

209    Da un lato, se l’argomento della ricorrente mira a sostenere che essa non ha messo in atto i comportamenti convenuti in occasione delle riunioni tra produttori, esso deve essere respinto per i motivi riportati al punto 197 supra.

210    Dall’altro, si è ricordato al punto 151 supra, come risulti dalla giurisprudenza che l’articolo 65, paragrafo 1, CA vieta ogni accordo che «tenda» a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza. Ne consegue che è vietato, ai sensi della detta disposizione, un accordo che abbia lo scopo di restringere la concorrenza, ma i cui effetti anticoncorrenziali non siano stati dimostrati. La Commissione non era quindi tenuta a provare l’esistenza di un effetto pregiudizievole sulla concorrenza per dimostrare una violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, CA (sentenze Ensidesa/Commissione, cit. al punto 151 supra, punti 59 e 60; e Thyssen Stahl/Commissione, cit. al punto 151 supra, punto 277).

211    Come giustamente sottolineato dalla Commissione ai punti 414 e 415 della prima decisione, poi, una violazione dell’articolo 81 CE (e, per analogia, dell’articolo 65 CA), può consistere non solo in un’azione isolata, ma egualmente in una serie di atti o di comportamenti continuati. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire di per sé stessi una violazione di tali disposizioni (v., per analogia, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. al punto 159 supra, punto 81).

212    Nel caso di specie, risulta dalla prima decisione che i comportamenti relativi alla fissazione del prezzo base e dei termini di pagamento sono apparsi episodi dell’attuazione di un unico e medesimo disegno diretto alla fissazione di un prezzo minimo concordato, di modo che ciascuno di tali comportamenti (ad eccezione dell’accordo iniziale di aprile 1992) si è concretizzato con modalità, più o meno simili nel tempo, mediante le quali è stato fissato il prezzo minimo concordato (punto 437 della prima decisione). Inoltre, per quanto riguarda gli extra di dimensione, secondo il punto 442 della prima decisione, il carattere continuato dell’infrazione risulta dalla natura dell’oggetto dei comportamenti di infrazione reiterati nel tempo e che sono consistiti nella fissazione di prezzi uniformi per i suddetti extra, il che confermerebbe che tutti i comportamenti menzionati erano esecutivi di un medesimo disegno.

213    Orbene, la ricorrente si limita, al riguardo, a sostenere che le concertazioni sarebbero state puntuali e di durata talmente effimera da richiedere sempre nuove riunioni tra i produttori. Un argomento siffatto non può essere accolto. Come la Commissione ha sottolineato al punto 510 della prima decisione, gli stessi comportamenti sono stati adottati in materia di prezzi base, di extra, di termini di pagamento e di controllo o di limitazione della produzione o delle vendite, per lunghi anni. Esistono inoltre riscontri di riunioni di verifica dei comportamenti concordati, ciò che mostra che la situazione sul mercato era continuamente monitorata e che quindi si adottavano nuove iniziative quando le imprese coinvolte lo ritenevano necessario, per cui non si può parlare di durata effimera dei comportamenti di cui trattasi.

214    Infine, mediante una contestazione della maggiorazione dell’importo dell’ammenda a titolo della durata, la ricorrente contesta il carattere unico dell’infrazione accertata dalla Commissione, senza tuttavia formulare il minimo argomento diretto a contestare le constatazioni della Commissione secondo le quali la parte dell’intesa relativa alla fissazione del prezzo base, quella relativa alla fissazione degli extra di dimensione e quella relativa alla limitazione o al controllo della produzione e delle vendite costituiscono un’infrazione avente come unico e medesimo oggetto l’aumento del prezzo del tondo per cemento armato sul mercato italiano (punti 444, 458 e 507 della prima decisione). La sua censura deve quindi essere respinta.

215    Nell’ambito di una seconda parte, la ricorrente contesta la fondatezza degli addebiti formulati nei suoi confronti e deduce uno snaturamento dei fatti.

–       Sulla fissazione del prezzo base con partenza da Brescia

216    Per quanto riguarda la fissazione del prezzo base, la ricorrente fa valere che una sua partecipazione ad un’intesa per la fissazione di un «prezzo base del tondo partenza Brescia» non sarebbe stata di alcuna utilità, atteso che la sua produzione sarebbe stata situata esclusivamente nel suo sito di Potenza, a 1 000 km da Brescia. Pertanto, il prezzo di vendita con partenza da Brescia non avrebbe avuto alcun senso per la ricorrente e non avrebbe potuto rappresentare un punto di riferimento.

217    Analogamente, sarebbe difficile identificare una concordanza del prezzo base del tondo per cemento armato tra la ricorrente e gli altri produttori, atteso che questi ultimi operavano in regioni diverse. La Commissione avrebbe inoltre affermato, al punto 587 della prima decisione, che le vendite relative all’Italia meridionale sarebbero state all’ordine del giorno delle riunioni solo in rarissime occasioni. Tale particolarità avrebbe dovuto condurre la Commissione a riservare alla ricorrente un trattamento differenziato, tenendo maggiormente in conto il suo ruolo effettivo nei fatti contestati. A tal riguardo, la Commissione non sarebbe stata in grado, in alcun modo, di dimostrare che le imprese avevano eseguito diversi accordi, né di dimostrare la partecipazione della ricorrente a questi ultimi.

218    In primo luogo, deve essere respinto l’argomento della ricorrente attinente al fatto che una sua partecipazione ad un’intesa per la fissazione di un «prezzo base del tondo partenza Brescia» non avrebbe avuto alcuna utilità. Si deve rilevare che il prezzo base costituisce un prezzo di riferimento (punti 153, 289, 425, 445 e 516 della prima decisione), che non implica necessariamente l’aggiunta sistematica del costo di trasporto da Brescia fino al luogo di destinazione. A tal proposito, se è certamente vero che al punto 129 della prima decisione, il quale tratta l’accordo di aprile‑maggio 1992, la Commissione ha citato, riguardo alle modalità di vendita, «base partenza Brescia: con addebito al cliente delle spese di trasporto da Brescia in caso di vendita con mezzi procurati dal produttore», si deve considerare che un siffatto riferimento al prezzo base del tondo con partenza da Brescia si spiega con il fatto che la maggioranza delle imprese partecipanti agli accordi avevano la loro sede in tale luogo (punti 79, 85, 89, 91 e 105 della prima decisione). Peraltro, la ricorrente non contesta che la Federacciai ha indirizzato le sue comunicazioni relative al prezzo base all’insieme dei produttori italiani di tondo per cemento armato, compresa la ricorrente, facendo riferimento al prezzo base del tondo con partenza da Brescia (punti 135 e 140 della prima decisione). La ricorrente non può quindi sostenere che la fissazione di un prezzo base con partenza da Brescia non è stata per essa di alcuna utilità o che, alla luce del fatto che il prezzo di partenza era «con partenza da Brescia», era difficile identificare una concordanza dei prezzi base del tondo per cemento armato tra i produttori situati in regioni molto diverse. Inoltre, la ricorrente non può fondarsi sul punto 587 della prima decisione, nel quale la Commissione avrebbe considerato che «le vendite relative all’Italia meridionale non risultano essere state oggetto delle decisioni delle riunioni se non in rarissime occasioni», al fine di dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto procedere ad un trattamento differenziato nei suoi riguardi, atteso che non si tratta di una constatazione della Commissione, bensì di un argomento dedotto da talune imprese partecipanti all’intesa (nota a piè di pagina n. 654 della prima decisione).

219    In secondo luogo, va respinto l’argomento della ricorrente attinente al fatto che la Commissione non avrebbe dimostrato che le imprese di cui trattasi avevano eseguito i presunti accordi del 7 febbraio (punto 138 della prima decisione), del 30 agosto (punto 140 della prima decisione), del 13 settembre (punto 142 della prima decisione) e del 25 novembre 1994 (punto 143 della prima decisione), del 13 giugno (punto 153 della prima decisione), del 4 luglio (punto 160 della prima decisione) e del 29 agosto 1995 (punto 168 della prima decisione), del 23 febbraio (punto 186 della prima decisione), del 2 aprile (punto 191 della prima decisione), del 25 luglio (punto 192 della prima decisione) e del 22 ottobre 1996, del 30 gennaio, del 14 febbraio e del 10 luglio 1997 (punto 200 della prima decisione), nonché del 18 febbraio (punto 220 della prima decisione) e del 9 giugno 1998 (punto 233 della prima decisione).

220    Come si è ricordato al punto 151 supra, l’articolo 65, paragrafo 1, CA vieta ogni accordo che «tenda» a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza. È pertanto vietato, ai sensi di tale disposizione, un accordo avente per oggetto la limitazione della concorrenza. Di conseguenza, nel caso di accordi che si manifestino in occasione di riunioni di imprese concorrenti, si verifica un’infrazione a detta disposizione qualora tali riunioni abbiano un oggetto siffatto e mirino in tal modo ad organizzare artificialmente il funzionamento del mercato. In un caso del genere, la responsabilità di una determinata impresa per l’infrazione in questione risulta validamente accertata allorché tale impresa ha partecipato a queste riunioni conoscendone l’oggetto, anche se non ha poi attuato l’una o l’altra delle misure concordate in occasione delle riunioni stesse. La presenza più o meno assidua dell’impresa alle riunioni, nonché l’attuazione più o meno completa delle misure concordate non hanno conseguenze sul sussistere della responsabilità dell’impresa stessa, bensì sull’ampiezza di tale responsabilità e dunque sull’entità della sanzione (v., per analogia, sentenze della Corte del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Racc. pag. I‑8375, punti da 508 a 510, e del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punto 145). È quindi irrilevante la presunta assenza di messa in esecuzione di accordi aventi un oggetto anticoncorrenziale, come quelli menzionati al punto 219 supra.

221    Per identità della motivazione, va respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale essa non avrebbe attuato gli accordi di aprile‑maggio 1992 (punto 129 della prima decisione), del 1° aprile 1993 (punto 137 della prima decisione), del 13 febbraio 1996 (punto 183 della prima decisione), del 16 ottobre (punti da 204 a 210 della prima decisione) e del 17 novembre 1997 (punto 214 della prima decisione) e secondo il quale la sua estraneità a tali accordi sarebbe stata manifesta.

222    In ogni caso, come sottolineato dalla Commissione nelle sue memorie, senza essere contraddetta dalla ricorrente, essa ha riunito, per quanto riguarda la parte dell’intesa attinente alla fissazione del prezzo base, prove documentali che dimostrano la partecipazione delle imprese di cui trattasi alle riunioni del 13 febbraio 1996 (punto 183 della prima decisione), del 16 ottobre 1997 (punti da 204 a 210 della prima decisione), del 9 giugno 1998 (punto 233 della prima decisione), dell’11 (punto 280 della prima decisione) e del 25 gennaio (punto 282 della prima decisione), del 1° (punto 283 della prima decisione) e del 9 febbraio (punto 285 della prima decisione), del 10 marzo (punto 289 della prima decisione), dell’8 (punto 297 della prima decisione), del 16 (punto 298 della prima decisione) e del 23 maggio (punto 299 della prima decisione) e del 27 giugno 2000 (punto 304 della prima decisione). Essa ha inoltre dimostrato che la Lucchini‑SP aveva partecipato ad almeno otto di tali riunioni, svoltesi tra il 1996 ed il 1998 e nel 2000 (punti 183, 204, 233, 282, 283, 289, 298, 299 e 304 della prima decisione).

223    Orbene, secondo costante giurisprudenza, affinché sia sufficientemente provata la partecipazione di un’impresa ad un’intesa, è sufficiente dimostrare che l’impresa stessa abbia partecipato a riunioni in occasione delle quali siano stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta. Ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni siffatte, spetta a tale impresa dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione a dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (sentenze della Corte Commissione/Anic Partecipazioni, cit. al punto 159 supra, punto 96; Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 201 supra, punto 81, e del 19 marzo 2009, Archer Daniels Midland/Commissione, C‑510/06 P, Racc. pag. I‑1843, punto 119). La ricorrente non deduce indizi credibili in tal senso.

224    Per quanto riguarda le altre riunioni, organizzate dalla Federacciai sui prezzi e sui termini di pagamento, per le quali le prove disponibili non consentivano di identificare chiaramente i partecipanti, tutti i produttori italiani di tondo per cemento armato vi erano invitati e ricevevano il resoconto redatto dalla Federacciai che li informava dei risultati di tali riunioni (punti 465 e 466 della prima decisione).

225    La Commissione ha altresì sottolineato, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che tali riunioni erano collegate tra loro, atteso che, a più riprese, vi erano state riunioni in cui veniva valutato l’effetto di quanto stabilito in precedenza in base a un continuo monitoraggio del mercato o di riunioni in cui si adottavano misure correttive rispetto a quanto già stabilito (punto 468 della prima decisione).

226    Peraltro, come la Commissione ha giustamente osservato al punto 469 della prima decisione, la mera assenza fisica a una determinata riunione non significa necessariamente che l’assente non abbia aderito ai risultati della riunione stessa. È infatti accaduto che la Lucchini‑SP non partecipasse ad una riunione a causa della «manifesta impotenza o mancanza di volontà da parte di alcuni produttori nel sostenere i prezzi emersi nel corso delle ultime riunioni» (v. punti 208, 215 e 560 della prima decisione, relativi alla riunione del 17 novembre 1997). La ricorrente non può quindi sostenere che la sua estraneità all’intesa fosse manifesta.

227    Occorre altresì rilevare, come la Commissione ha sottolineato ai punti da 419 a 433 e da 560 a 562 della prima decisione, senza essere contraddetta al riguardo in modo specifico dalla ricorrente, come dal fascicolo amministrativo risulti che la Lucchini‑SP ha aderito all’accordo di aprile‑maggio 1992 e alla parte dell’intesa avente ad oggetto la fissazione del prezzo base fino al giugno 2000. Infatti, il 25 gennaio 1993, la Federacciai ha indirizzato all’insieme dei produttori italiani di tondo per cemento armato una comunicazione relativa ad una riunione dello stesso giorno che fissava il prezzo base a 280 ITL/kg, il quale è stato successivamente adottato dalla ricorrente (punti 136 e 420 della prima decisione). Nel 1994, la Lucchini ha adottato il prezzo base fissato in occasione della riunione del 1° dicembre 1994 (punti 145 e 422 della prima decisione). Essa ha successivamente continuato a ricevere le comunicazioni della Federacciai e della Leali relative alla fissazione del prezzo base nel 1995 (punti 149, 160, 161, 164 e 424 della prima decisione), nel 1996 (punti 192 e 426 della prima decisione), nel 1997 (punti 200 e 428 della prima decisione) e nel 1998 (punti 220, 233, 241 e 430 della prima decisione). Per quanto riguarda il 1999, l’adesione della Lucchini‑SP a tale parte dell’intesa risulta dai rapporti interni di tale società di febbraio, marzo, aprile e maggio 1999 (punti 268 e 432 della prima decisione). Infine, per quanto attiene al 2000, al punto 222 supra, si è osservato che la Lucchini‑SP aveva partecipato alle riunioni del 1° febbraio (punto 283 della prima decisione), del 10 marzo (punto 289 della prima decisione), del 16 (punto 298 della prima decisione) e del 23 maggio (punto 299 della prima decisione), nonché del 27 giugno (punto 304 della prima decisione) (v. altresì punto 434 della prima decisione).

228    In terzo luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo il quale la pratica sistematica di prezzi differenziati da parte delle imprese coinvolte confuterebbe la teoria dell’attuazione della concertazione tra imprese, è sufficiente rinviare alle considerazioni svolte al punto 197 supra.

–       Sulla fissazione degli extra di dimensione

229    Per quanto riguarda la fissazione degli extra di dimensione, in primo luogo, la ricorrente sostiene che la fissazione, da parte della Commissione, di prezzi minimi per gli extra di dimensione e la pubblicazione di prezzi di orientamento e di prezzi consigliati, validi anche per il tondo per cemento armato, avrebbero contribuito a togliere o a limitare l’autonomia decisionale delle imprese relativamente alla determinazione dei loro prezzi di vendita. Gli extra di dimensione e gli altri supplementi sarebbero sostanzialmente identici nell’Unione, al fine di facilitare le trattative tra produttori ed acquirenti. A tal proposito, la ricorrente avrebbe indirizzato una lettera alla Commissione il 10 dicembre 2001, sulla quale quest’ultima non si sarebbe mai pronunciata, per sapere se il suo eventuale allineamento sui prezzi comunicati da un concorrente, derivante implicitamente dall’articolo 60 CA, avrebbe costituito o meno un’intesa vietata dall’articolo 65, paragrafo 1, CA. Infine, la ricorrente aggiunge che il fatto che vi sia un normale allineamento sugli extra è «una realtà incontrovertibile di mercato, consolidata nel tempo, a tutte le latitudini e longitudini».

230    Sotto un primo profilo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la pubblicità obbligatoria dei prezzi prevista all’articolo 60, paragrafo 2, CA aveva lo scopo, in primo luogo, di impedire, per quanto possibile, le pratiche vietate, in secondo luogo, di permettere agli acquirenti di essere esattamente informati dei prezzi e di partecipare, inoltre, all’accertamento delle discriminazioni e, in terzo luogo, di consentire alle imprese di conoscere esattamente i prezzi praticati dai concorrenti, in modo da potervisi allineare (v. sentenza Thyssen Stahl/Commissione, punto 151 supra, punto 308, e la giurisprudenza ivi citata).

231    Secondo giurisprudenza costante, inoltre, i prezzi che compaiono nei listini devono essere stabiliti per ciascuna impresa in maniera indipendente, senza accordo, sia pur tacito, tra le imprese. In particolare, il fatto che le disposizioni dell’articolo 60 CA tendano a limitare la concorrenza non impedisce l’applicazione del divieto delle intese previsto all’articolo 65, paragrafo 1, CA. Peraltro, l’articolo 60 CA non prevede alcun contatto tra le imprese, precedente la pubblicazione dei listini, ai fini di una reciproca informazione sui loro futuri prezzi. Orbene, poiché i detti contatti impediscono che tali listini siano fissati in modo indipendente, essi possono falsare il gioco normale della concorrenza, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, CA (v. sentenza Thyssen Stahl/Commissione, cit. al punto 151 supra, punti 312 e 313, e la giurisprudenza ivi citata).

232    Alla luce di tale giurisprudenza, la Commissione ha giustamente ritenuto, al punto 442 della prima decisione, che, quando nell’ambito di una concertazione regolare, imprese concorrenti pongono in essere un comportamento continuato tendente ad eliminare, sia mediante accordi sia mediante pratiche concordate, l’incertezza relativa, in particolare, ai prezzi degli extra di dimensione che esse applicheranno sul mercato, tale comportamento costituisse un’intesa vietata ai sensi dell’articolo 65 CA. Orbene, siffatti comportamenti sono stati identificati dalla Commissione segnatamente ai punti da 438 a 441 della prima decisione.

233    A tal riguardo, la ricorrente non può sostenere che tale conformità risulti dalla specificità del mercato e della produzione, in forza della quale, sotto un primo profilo, la concorrenzialità del mercato si poggerebbe sulla differenziazione dei prezzi base praticati dalle varie imprese, sotto un secondo profilo, le imprese meno importanti seguirebbero sistematicamente l’andamento dell’extra determinato autonomamente dalle imprese siderurgiche più rappresentative ed importanti e, sotto un terzo profilo, tutti gli operatori converrebbero sulla necessità di extra uniformi per facilitare le negoziazioni tra produttori e acquirenti, che si concentrerebbero sul solo prezzo base di un determinato prodotto, il quale consentirebbe di percepire immediatamente i vantaggi rispettivi dei diversi produttori.

234    Va infatti sottolineato che l’allineamento al rialzo dei prezzi degli extra di dimensione è il frutto di un comune accordo talora tacito, talora esplicito, a non farsi concorrenza (punto 440 della prima decisione) e che, dal 6 dicembre 1989 fino al 2000, sono stati decisi e posti in essere almeno 19 aumenti (punto 439 della prima decisione). Pertanto, la tesi di un allineamento intelligente a seguito dell’iniziativa di un produttore importante non può essere accolta, in quanto la Commissione ha fornito la prova di concertazioni in materia di aumento dei supplementi di prezzo e del fatto che esisteva un comune convincimento riguardante il presupposto secondo cui gli extra dovessero comunque essere uniformi tra i produttori (punti 441, 489 e nota a piè di pagina n. 542 della prima decisione). Peraltro, come la Commissione ha giustamente sottolineato al punto 440 della prima decisione, qualora l’allineamento dei prezzi fosse stato il frutto del normale andamento del mercato in questione, riuscirebbe difficile comprendere perché le parti abbiano avvertito l’esigenza di riunirsi regolarmente per accordarsi su tali aumenti.

235    Sotto un secondo profilo, la ricorrente non può affermare che la Commissione non ha risposto alla sua lettera del 10 dicembre 2001, nella quale essa le chiedeva se il suo eventuale allineamento sui prezzi comunicati da un concorrente costituisse un’intesa vietata dall’articolo 65 CA. Oltre al fatto che un addebito del genere è inconferente, si deve rilevare, come fa la Commissione, che essa ha risposto a tale argomento al punto 280, in fine, della comunicazione degli addebiti, indirizzata alla ricorrente il 27 marzo 2002.

236    In secondo luogo, la ricorrente sostiene di non figurare tra le imprese che avrebbero adottato prezzi degli extra paralleli in esecuzione di previe intese. Nessuna prova precisa, né alcun riscontro al riguardo, se non comunicazioni, spesso molto informali, dimostrerebbe che la Federacciai ha riunito tutte le imprese di tondo per cemento armato. Inoltre, come risulterebbe dalle fatture prodotte, la ricorrente avrebbe sistematicamente fissato i propri prezzi in modo autonomo, il che dimostrerebbe che si era chiaramente dissociata dalle indicazioni fornite.

237    Un siffatto argomento, tuttavia, deve essere respinto, atteso che, come sottolinea giustamente la Commissione, quest’ultima ha constatato, segnatamente ai punti da 438 a 444 della prima decisione, che la ricorrente aveva partecipato attivamente agli accordi ed alle pratiche concordate aventi per oggetto la fissazione dei prezzi degli extra di dimensione.

238    A tal riguardo, risulta segnatamente dal fascicolo che la Lucchini‑SP a) è stata destinataria della comunicazione della Federacciai del 6 dicembre 1989 (punto 126 della prima decisione) ed ha conseguentemente modificato il proprio listino prezzi (punto 127 della prima decisione), b) è stata destinataria della comunicazione della Federacciai del 25 gennaio 1993 (punto 135 della prima decisione) ed ha conseguentemente modificato i prezzi corrispondenti (punto 136 della prima decisione), c) è stata destinataria della comunicazione della Federacciai del 7 febbraio 1994 (punto 138 della prima decisione) ed ha adottato gli aumenti in questione alla data convenuta (punto 139 della prima decisione) e d) è stata destinataria delle comunicazioni della Federacciai del 30 agosto (punto 140 della prima decisione) e del 13 settembre 1994 (punto 142 della prima decisione), nonché del 22 febbraio 1995 (punto 149 della prima decisione). Inoltre, da gennaio a luglio 1997, la ricorrente ha continuato a ricevere le comunicazioni della Federacciai (punto 200 e nota a piè di pagina n. 328 della prima decisione) ed ha segnatamente preso l’iniziativa affinché tutti i produttori adottassero l’aumento di prezzo (punto 200 della prima decisione). Essa ha altresì partecipato a riunioni che hanno riguardato i prezzi degli extra di dimensione (punti 298 e 299 della prima decisione).

239    Peraltro, la Commissione ha constatato la partecipazione della Lucchini‑SP alle pratiche concordate relative ai prezzi degli extra di dimensione del 1990 e del 1991 (punto 128 della prima decisione), del 1992 (punto 133 della prima decisione), di luglio 1995 (punto 162 della prima decisione), di febbraio e di ottobre 1996 (punti 184 e 199 della prima decisione) nonché di giugno e di luglio 1999 (punto 269 della prima decisione).

–       Sulle condizioni di vendita ed i termini di pagamento

240    La ricorrente ricorda che, ai punti 435 e seguenti della prima decisione, la Commissione ha considerato che le imprese in questione avevano concluso un’intesa riguardante le condizioni ed i termini di pagamento, quantomeno tra il 15 aprile 1992 ed il 30 settembre 1995. Orbene, la SP non si sarebbe mai accordata con gli altri produttori e la sua politica, su tale punto, sarebbe stata del tutto autonoma, il che risulterebbe dalle fatture prodotte dalla ricorrente. Peraltro, i termini di pagamento indicati (da 60 a 90 giorni) sarebbero correnti nelle vendite tra operatori professionali nel settore siderurgico.

241    Si deve rilevare che dalla prima decisione risulta che l’intesa ha riguardato anche i termini di pagamento, almeno fino al 30 settembre 1995 (punto 435 della prima decisione). Per fondare tale conclusione, la Commissione ha sottolineato che la regola generale del pagamento a 90 giorni, corredata di una serie di limitate e regolamentate eccezioni, era stata fissata nell’accordo di aprile 1992, relativo alla fissazione dei prezzi base minimi (punti 129 e 130 della prima decisione). Nuove decisioni relative ai termini di pagamento sono state adottate nel 1993 (punto 135 della prima decisione), nel 1994 (punto 145 della prima decisione) e nel 1995 (punti 161, da 163 a 168 e 174 della prima decisione).

242    A tal proposito, la ricorrente non può sostenere di non aver mai convenuto la fissazione di termini di pagamento con gli altri produttori e che la sua politica, su tale punto, è stata del tutto autonoma.

243    Sotto un primo profilo, come rileva giustamente la Commissione, risulta dal fascicolo che la Lucchini‑SP ha aderito all’accordo di aprile 1992, che stabiliva segnatamente la regola del pagamento a 90 giorni fine mese (punti 129 e 130 della prima decisione).

244    Sotto un secondo profilo, anche supponendo che la ricorrente non abbia partecipato alla riunione del 25 gennaio 1993, va sottolineato che la Federacciai ha informato tutti i produttori di tondo per cemento armato che, durante la suddetta riunione, era istituito, a partire dal 26 gennaio 1993, il pagamento a 60 giorni fine mese (punto 135 della prima decisione).

245    Sotto un terzo profilo, durante una riunione del 1° dicembre 1994, facendo seguito ad un telefax della Federacciai del 25 novembre 1994, sono state adottate segnatamente decisioni aventi per oggetto i termini di pagamento e gli sconti (punto 145 della prima decisione). Orbene, risulta altresì dal fascicolo che il contenuto di tali decisioni è stato indirizzato alla Lucchini‑SP.

246    Sotto un quarto profilo, con telefax del 21 luglio 1995, la Federacciai ha inviato ai produttori di tondo per cemento armato un modulo da firmare contenente l’impegno ad applicare, a decorrere dalle consegne del 1° settembre 1995, dilazioni di pagamento di massimo 60/90 giorni dalla data di spedizione a tutta la clientela, e di tempistiche di pagamento al 10, 20 o 30/31 di ogni mese in funzione della data di spedizione effettiva. Tale modulo era preceduto da una dichiarazione del direttore generale facente funzione della Federacciai, diretta a confermare la volontà di ridurre i termini di pagamento e di applicare la nuova ripartizione temporale di tali termini (punto 164 della prima decisione). Il 27 luglio 1995, la Lucchini‑SP ha espressamente confermato l’adesione ai nuovi termini di pagamento (punto 165 della prima decisione).

247    Sotto un quinto profilo, il 31 luglio 1995, la Federacciai ha elaborato una comunicazione all’attenzione dei produttori di tondo per cemento armato in cui si affermava che esistevano le condizioni per una severa applicazione delle condizioni di pagamento a «60/90 giorni fine mese» (punto 167 della prima decisione). Durante una riunione del 29 agosto 1995 è stata decisa la conferma unanime dell’applicazione del pagamento a «60/90 giorni» agli ordini a partire dal 1° settembre 1995 (punto 168 della prima decisione).

248    Alla luce dell’insieme di tali elementi, la ricorrente non può far valere di aver determinato autonomamente la propria politica commerciale per quanto riguarda le condizioni di vendita ed i termini di pagamento, né che i termini di pagamento indicati (da 60 a 90 giorni) sono correnti nelle vendite tra operatori professionali nel settore siderurgico.

249    L’addebito della ricorrente deve quindi essere respinto.

–       Sulla limitazione o controllo della produzione o delle vendite

250    La ricorrente sostiene che la Commissione non ha fornito alcuna prova della sua partecipazione alla parte dell’intesa relativa alle fermate produttive. Al contrario, fatture di acquisto trasmesse alla Commissione dimostrerebbero un consumo normale di metano negli impianti produttivi della ricorrente. Sarebbe un fatto notorio che in Italia la stragrande maggioranza delle industrie grandi, medie e piccole chiudono completamente durante le quattro settimane di agosto. A tal proposito, i dati comunicati alla Federacciai, e non ai produttori di tondo per cemento armato concorrenti, rispondevano ad una consolidata tradizione di informazione a tale associazione, a fini statistici.

251    Gli argomenti della ricorrente non possono essere accolti.

252    Come ha rilevato la Commissione al punto 458 della prima decisione, la parte dell’intesa relativa alla limitazione o al controllo della produzione o delle vendite è durata almeno dal 13 giugno 1995 al 23 maggio 2000.

253    Quanto alla partecipazione della ricorrente a tale parte dell’intesa, sotto un primo profilo, va sottolineato che dal fascicolo risulta che quest’ultima ha partecipato alla riunione del 13 giugno 1995, durante la quale i partecipanti hanno deciso, all’unanimità, l’interruzione della produzione per un periodo di quattro settimane entro fine agosto 1995 (punti da 152 a 154 e 445 della prima decisione). L’adesione della ricorrente a tale decisione risulta dal telefax della Lucchini Siderurgica, indirizzato alla Federacciai il 26 giugno 1995 (punto 158 e nota a piè di pagina n. 228 della prima decisione), il quale faceva seguito al telefax del direttore generale facente funzione della Federacciai del 21 giugno 1995 indirizzato alla Leali ed il cui contenuto è stato trasmesso da quest’ultima agli altri produttori di tondo per cemento armato il 22 giugno 1995 (punti da 156 a 158 della prima decisione).

254    Sotto un secondo profilo, nel suo rapporto mensile di gennaio 1996 («Area 80 Informa – Report mensile – Mese: Gennaio 1996»), la Lucchini fa riferimento al fatto che «[l]a decisione dei produttori di fermare gli impianti nel corso del mese di febbraio dovrebbe portare ad un abbassamento del livello degli stock nei magazzini dei produttori e, contestualmente, ad un leggero incremento dei prezzi di vendita» (punto 185 della prima decisione). Peraltro, la Lucchini‑SP era presente alla riunione del 13 febbraio 1996 durante la quale è stato definito un programma di fermate dei laminatoi (punto 183 della prima decisione), mentre l’adesione della Lucchini‑SP è attestata da una comunicazione del membro delegato del consiglio di amministrazione delle ex Acciaierie e Ferriere Leali Luigi del 20 febbraio 1996 (punto 185 della prima decisione).

255    Sotto un terzo profilo, la Commissione ha rilevato, ai punti 205, 206 e 451 della prima decisione, senza essere contraddetta sul punto dalla ricorrente, che, per quanto riguarda il 1997, l’attuazione della parte dell’intesa riguardante il controllo o la limitazione della produzione o delle vendite era destinata al mantenimento e al consolidamento di prezzi più elevati ottenuti attraverso l’intesa, che si è concretizzata, in tale fase della sua applicazione, nell’accordo tra otto imprese, tra le quali la Lucchini, diretto ad esportare il quantitativo prodotto in eccesso rispetto alla quota di consegna, oppure a procedere alla fermata produttiva di una settimana tra il 1° settembre ed il 30 novembre. Inoltre, in un documento interno di Lucchini dell’ottobre 1997, quest’ultima osserva che «[l]e esportazioni effettuate da alcuni produttori (Feralpi, IRO, Valsabbia, Riva), unitamente alle fermate produttive da realizzarsi nel corso del mese di novembre da parte di altri produttori (Leali, Lucchini, Alfa Acciai, Darfo), [avrebbero dovuto] stabilizzare il mercato del mese entrante e, quanto meno, contenere una probabile diminuzione dei prezzi» (v. altresì punto 207 della prima decisione).

256    Sotto un quarto profilo, secondo un altro documento interno della Lucchini, di aprile 1998, «[l]’accordo tra i produttori [avrebbe dovuto] consentire un recupero del prezzo nel corso del mese di maggio di circa ITL 15-20». Secondo questo stesso documento, «[l]a domanda non è particolarmente sostenuta, il tentativo in atto [avrebbe dovuto] essere sostenuto da una riduzione della produzione da parte di tutti i produttori» (punti 228 e 453 della prima decisione). Inoltre, risulta dal punto 454 della prima decisione che l’accordo di settembre-novembre 1998, al quale ha partecipato la Lucchini‑SP, prevedeva anche il controllo o la limitazione della produzione destinata al mercato italiano.

257    Sotto un quinto profilo, quanto al 1999, la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite risulta segnatamente dalle comunicazioni di Alfa, di Valsabbia, di Ferriere Nord e di Lucchini‑SP, relative alla decisione di sospendere la produzione di tondo per cemento armato per tutta la terza settimana di novembre o «dal giorno 22/11 al giorno 26/11 e dal 1/12 al 3/12» (punti 277 e 455 della prima decisione).

258    Sotto un sesto profilo, la Commissione ha constatato che la limitazione o il controllo della produzione aveva continuato a far parte dell’oggetto dell’intesa nel 2000, il che risulta segnatamente dalla riunione del 23 maggio 2000 tra la Lucchini‑SP, l’Alfa, la Valsabbia e la Feralpi, in cui si è discusso «su chi [era] avanti e chi [era] indietro nelle quote, sintomo di chi [aveva] spinto e invece di chi [aveva] difeso il prezzo» (punti 299 e 456 della prima decisione).

259    Alla luce delle considerazioni precedenti, la ricorrente non può far valere che il consumo di metano era normale nei suoi impianti produttivi, né che la comunicazione alla Federacciai dei dati relativi alle fermate produttive era stata effettuata solo a fini statistici. A tal proposito, come la Commissione ha sottolineato anche al punto 445 della prima decisione, per quanto riguarda la riunione del 13 giugno 1995, la Federacciai aveva sottolineato che, per sostenere il nuovo prezzo base, più elevato, concordato in occasione di tale riunione, era importante «tenere il fronte compatto sulla fermata estiva di quattro settimane». Peraltro, il telefax della Leali del 22 giugno 1995, che era indirizzato a tutti i produttori di tondo per cemento armato e faceva seguito al telefax della Federacciai del 21 giugno 1995, menzionava espressamente la «necessità di compattare un periodo di 4 settimane di fermate (...) per riequilibrare a luglio ed agosto produzione ed offerta» (punti 156 e 157 della prima decisione).

260    Alla luce delle considerazioni precedenti, l’addebito della ricorrente non può essere accolto.

–       Sulla bozza del 27 settembre 1996, le riunioni del 16 ottobre e del 17 novembre 1997 e l’accordo di aprile‑maggio 1992

261    La ricorrente sostiene di non aver partecipato alla bozza di accordo del 27 settembre 1996 e di ignorare come la Leali sia potuta venire a conoscenza di dati sulla sua produzione, atteso che essa non glieli avrebbe mai comunicati (punto 196 della prima decisione). Essa non sarebbe neanche stata a conoscenza dell’accordo che sarebbe stato concluso in occasione della riunione del 16 ottobre 1997 e avrebbe fornito solo alla Federacciai dati sulle proprie consegne e sulla propria produzione (punti 204 e seguenti della prima decisione). Inoltre, essa non avrebbe partecipato alla riunione del 17 novembre 1997 (punto 208 della prima decisione) e non avrebbe fermato la produzione nel novembre 1997. La ricorrente ignorerebbe peraltro quali società concorrenti avrebbero a loro disposizione i dati dell’impresa sulle sue vendite, le sue esportazioni e la sua produzione (punto 209 della prima decisione). Infine, la ricorrente non avrebbe concluso alcun accordo tra aprile e maggio 1992 e non si ricorderebbe di averlo visto prima.

262    Sotto un primo profilo, come già rilevato al punto 173 supra, risulta dal testo dell’accordo di settembre 1996, ritrovato presso la Leali, che la Lucchini ha effettivamente manifestato la propria adesione a quest’ultimo con telefax del 30 settembre, nonché con due tabelle, altresì ritrovate presso la Leali, che contengono, per ciascuna delle imprese interessate, compresa la Lucchini‑SP, i dati relativi alle quote di mercato di ottobre e di novembre 1996, identiche a quelle stabilite dall’accordo, al portafoglio ordini, alle giacenze e agli ordini acquisiti (punto 196 della prima decisione). La ricorrente non può quindi affermare di non aver partecipato alla bozza di accordo del settembre 1996.

263    Sotto un secondo profilo, risulta dal fascicolo che la Lucchini Siderurgica ha effettivamente partecipato alla riunione del 16 ottobre 1997, durante la quale è stato concluso un accordo di autolimitazione della produzione per il mese di novembre 1997. Lo stesso giorno, la Leali ha ricevuto, con telefax, i dati individuali riguardanti la produzione, le consegne in Italia e le esportazioni di ciascuna impresa per ogni mese (da gennaio a settembre) del 1996 e del 1997 (nota a piè di pagina n. 336 della prima decisione). L’argomento della ricorrente secondo il quale essa non sarebbe stata a conoscenza neanche dell’accordo che sarebbe stato concluso in occasione della riunione del 16 ottobre 1997 non può quindi essere accolto.

264    Sotto un terzo profilo, quanto alla riunione del 17 novembre 1997, va constatato che la Lucchini‑SP aveva annunciato che il suo rappresentante non avrebbe potuto parteciparvi (punto 208 della prima decisione). A tal proposito, occorre altresì sottolineare che, con telefax indirizzato alla Leali il 7 novembre 1997, la Lucchini‑SP aveva manifestato la propria intenzione di non partecipare al successivo incontro dei responsabili commerciali, a causa della «manifesta impotenza o mancanza di volontà da parte di alcuni produttori nel sostenere i prezzi emersi nel corso delle ultime riunioni» (punto 215 della prima decisione). Giustamente, pertanto, la Commissione ha ritenuto, al punto 560 della prima decisione, che la mancata partecipazione della Lucchini‑SP alla riunione di metà novembre tra responsabili commerciali non dovesse essere interpretata come una sua dissociazione rispetto all’intesa riguardante la fissazione del prezzo base, poiché essa è stata, al contrario, una forma di protesta tesa a richiedere una maggiore efficacia dell’intesa nel produrre effetti sui prezzi. Inoltre, occorre altresì rilevare che la ricorrente è stata destinataria della comunicazione della Leali del 24 novembre 1997, che informava le imprese interessate degli accordi conclusi in occasione della riunione del 17 novembre 1997 (punto 216 della prima decisione).

265    Sotto un quarto profilo, gli argomenti della ricorrente relativi all’accordo di aprile‑maggio 1992 devono essere respinti, per i motivi riportati ai punti 171 e 243 supra.

266    Ne consegue che devono essere respinti gli addebiti della ricorrente relativi alla bozza di accordo del 2 settembre 1996, alle riunioni del 16 ottobre 1996 e del 17 novembre 1997 nonché all’accordo di aprile-maggio 1992.

–       Sull’estraneità della SP agli studi della società di revisione K.

267    La ricorrente afferma che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la SP non ha partecipato agli studi della società di revisione K. (punti da 223 a 244 della prima decisione), il che è stato, peraltro, ammesso dalla Commissione (punto 226 e nota a piè di pagina n. 390 della prima decisione). La Commissione non può sostenere che, nel corso del 1998, la ricorrente, pur non avendo partecipato alle operazioni di controllo della società di revisione K., ne sarebbe stata a conoscenza e si sarebbe comportata come se essa facesse parte del gruppo di imprese che partecipavano direttamente al sistema. Inoltre, contrariamente a quanto indicato dalla Commissione al punto 257 della prima decisione, la ricorrente non avrebbe mai tenuto conto dell’accordo sulla «quota Darfo» e i documenti citati dalla Commissione a tal proposito non sarebbero decisivi.

268    In primo luogo, da un lato, se è vero che la Commissione ha ammesso che la ricorrente non aveva partecipato direttamente agli studi realizzati dalla società di revisione K. nel 1998 (punti da 223 a 244 e nota a piè di pagina n. 390 nonché punto 560 e nota a piè di pagina n. 624 della prima decisione), è accertato che essa vi ha partecipato direttamente nel 1997 (punto 217 e 560 e nota a piè di pagina n. 624 della prima decisione). Risulta infatti dal fascicolo che, il 10 dicembre 1997, la società di revisione K. ha emesso una fattura di acconto per uno studio realizzato nel dicembre 1997 e che il saldo della fattura è stato suddiviso fra sette imprese, tra le quali la Lucchini‑SP.

269    Dall’altro, la Commissione ha dimostrato, sulla base di un documento la cui forza probatoria non è contestata dalla ricorrente, che, sebbene quest’ultima non avesse partecipato direttamente agli studi della società di revisione K. nel 1998, essa ne era a conoscenza e si era comportata, quanto meno fino all’inizio del giugno 1998, «come se facesse parte del gruppo di imprese che partecipavano direttamente al sistema di interventi e di controlli della [società di revisione K.]» (punti 228, 337 e 560 della prima decisione), aderendo così all’obiettivo della parte dell’intesa relativo alla limitazione o al controllo della produzione o delle vendite, di cui facevano parte gli studi della società di revisione K. La ricorrente non può contestare tale interpretazione sostenendo di essersi allineata autonomamente su una nuova situazione di mercato. Come ricordato al punto 166 supra, infatti, si sarebbe dovuto presumere, salvo prova contraria, che spetta agli operatori interessati fornire, che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato tenessero conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento su tale mercato. Ciò a maggior ragione allorché la concertazione ha luogo su base regolare nel corso di un lungo periodo (sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. al punto 159 supra, punto 121).

270    In secondo luogo, per quanto riguarda l’affermazione secondo la quale la ricorrente non avrebbe mai tenuto conto della «quota Darfo», si deve ricordare, come risulta dal punto 256 della prima decisione, che l’Acciaieria di Darfo aveva inoltrato al Ministero dell’Industria italiano una domanda per l’assegnazione di contributi per la distruzione dei propri impianti di produzione di tondo per cemento armato. Secondo il suddetto punto, le ex Acciaierie e Ferriere Leali Luigi, (la ex) Ferriera Valsabbia, IRO, Alfa e Feralpi si sono accordate con l’Acciaieria di Darfo, affinché, in cambio del suo impegno a dismettere le proprie attività siderurgiche, esse corrispondessero a quest’ultima un compenso per ogni chilogrammo di tondo per cemento armato venduto e consegnato da ciascuna di esse sul territorio italiano dal 1° gennaio 1999 al 31 gennaio 2001.

271    A tal proposito, si deve constatare che il rispetto dell’accordo sulla «quota Darfo» da parte della Lucchini‑SP è dimostrato da un manoscritto del presidente della Ferriere Nord (punto 257 della prima decisione), il quale indicava quanto segue: «Io, Riva e Lucchini, ma anche gli altri, ci siamo impegnati a rispettare l’accordo».

272    Gli addebiti della ricorrente non possono pertanto essere accolti.

273    Ne consegue che il settimo motivo dev’essere integralmente respinto.

 Sull’ottavo motivo, attinente alla violazione dei diritti della difesa della ricorrente

–       Sulla prima parte, attinente alla mancata comunicazione di nuovi addebiti

274    La ricorrente fa valere che la prima decisione non è stata preceduta da alcuna comunicazione degli addebiti supplementari, successiva all’annullamento della decisione del 2002, bensì da una semplice lettera datata 30 giugno 2008. La prima decisione sarebbe quindi illegittima, in quanto sarebbe stata adottata all’esito di un procedimento condotto senza avere concesso alle imprese coinvolte di esercitare adeguatamente e compiutamente i loro diritti della difesa.

275    Secondo costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento all’esito del quale possano essere inflitte sanzioni, specialmente ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa. A tal riguardo, la comunicazione degli addebiti costituisce la garanzia procedurale del principio fondamentale del diritto dell’Unione che esige il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento. In forza di detto principio, in particolare, la comunicazione degli addebiti trasmessa dalla Commissione a un’impresa alla quale intende infliggere una sanzione per violazione delle norme sulla concorrenza deve contenere gli elementi essenziali della contestazione mossa contro tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova su cui si fonda la Commissione, affinché l’impresa in questione sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a suo carico (v., in tal senso, sentenze della Corte del 3 settembre 2009, Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, Racc. pag. I‑7191, punti da 34 a 36, e la giurisprudenza ivi citata, e Prym e Prym Consumer/Commissione, C‑534/07 P, Racc. pag. I‑7415, punti da 26 a 28).

276    Il rispetto dei diritti della difesa esige infatti che l’impresa interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare l’asserita infrazione (v. sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 201 supra, punto 66, e la giurisprudenza ivi citata).

277    Va poi ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, l’annullamento di un atto dell’Unione non incide necessariamente sugli atti preparatori, poiché, in linea di principio, il procedimento diretto a sostituire l’atto annullato può ripartire dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata (sentenze della Corte del 12 novembre 1998, Spagna/Commissione, C‑415/96, Racc. pag. I‑6993, punti 31 e 32, e Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. al punto 220 supra, punto 73; sentenza del Tribunale del 25 giugno 2010, Imperial Chemical Industries/Commissione, T‑66/01, Racc. pag. II‑2631, punto 125).

278    Peraltro, secondo la giurisprudenza, allorché, in seguito all’annullamento di una decisione in materia di concorrenza, la Commissione sceglie di rimediare all’illegittimità o alle illegittimità accertate e di adottare una decisione identica non viziata da tali illegittimità, quest’ultima decisione riguarda i medesimi addebiti in merito ai quali le imprese si sono già pronunciate (sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. al punto 220 supra, punto 98).

279    Nel caso di specie, è giocoforza constatare che, al momento dell’annullamento della decisione del 2002, gli atti preparatori compiuti dalla Commissione permettevano un’analisi esaustiva del comportamento delle imprese di cui trattasi alla luce dell’articolo 65, paragrafo 1, CA. Peraltro, la ricorrente non deduce, nel presente motivo, che il contenuto degli addebiti della Commissione è stato modificato nella prima decisione rispetto al contenuto degli addebiti che figurava nella comunicazione degli addebiti e nella comunicazione degli addebiti supplementari.

280    Poiché, come ricordato al punto 22 supra, la decisione del 2002 è stata annullata a causa del fatto che l’articolo 65, paragrafi 4 e 5, CA era scaduto il 23 luglio 2002 e che la Commissione non poteva quindi più fondare la propria competenza sulle suddette disposizioni, estinte al momento dell’adozione della decisione in parola, per constatare una violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, CA e per infliggere ammende alle imprese che avrebbero partecipato alla suddetta infrazione, l’esecuzione della sentenza SP e a./Commissione, punto 22 supra, imponeva alla Commissione di far ripartire il procedimento dal punto preciso in cui l’illegittimità si era verificata, vale a dire dal momento dell’adozione della decisione del 2002. Pertanto, la Commissione non era obbligata ad indirizzare alla ricorrente una nuova comunicazione degli addebiti.

281    La prima parte dell’ottavo motivo dev’essere pertanto respinta.

–       Sulla seconda parte, attinente alla mancata comunicazione dei documenti relativi alla cooperazione della Ferriere Nord

282    Nell’ambito della seconda parte del presente motivo, la ricorrente fa valere che i suoi diritti della difesa sono stati violati a causa del fatto che la Commissione non le avrebbe permesso di accedere ai documenti che le erano stati presentati dalla Ferriere Nord nell’ambito della sua cooperazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 1996.

283    Secondo il punto 636 della prima decisione, «Ferriere Nord ha fornito alla Commissione indicazioni utili che hanno permesso alla Commissione di comprendere meglio il funzionamento dell’intesa». Al punto 637 della prima decisione, la Commissione ha aggiunto che «Ferriere Nord [era] stata l’unica a comunicar[le] (...) informazioni che le [avevano] permesso di comprendere meglio il funzionamento dell’intesa». La Commissione ha precisato, nella nota a piè di pagina n. 685 della prima decisione, che «Ferriere Nord [aveva] comunicato delle precisazioni sui documenti ritrovati presso la sua sede» e che essa le aveva comunicato spontaneamente la tabella menzionata al punto 251 della prima decisione, che essa aveva completato indicandovi i nomi delle imprese, criptati nel documento in suo possesso. Così, secondo la Commissione, il contributo della Ferriere Nord le ha consentito di stabilire un nesso con il documento «Ipotesi di lavoro», di cui al punto 247 della prima decisione, confermando che il codice o la chiave di lettura erano gli stessi. Essa ha altresì sottolineato che il parziale accoglimento delle richieste delle due imprese che avevano chiesto un aumento delle loro quote oggetto dell’accordo della fine del 1998 aveva contribuito a mostrare come l’ipotesi di lavoro non fosse rimasta tale e che all’accordo di settembre-novembre 1998 era stata data esecuzione.

284    La ricorrente rileva che la Ferriere Nord ha cooperato con i servizi della Commissione, producendo le memorie del 14 febbraio e del 13 luglio 2001 e un corrigendum del 30 luglio 2001 (punto 114 della prima decisione), i quali avrebbero permesso alla Commissione di meglio comprendere il funzionamento dell’intesa. La Ferriere Nord avrebbe così beneficiato di una riduzione del 20% dell’importo della sua ammenda. La Commissione, tuttavia, non avrebbe indicato alle altre imprese coinvolte nell’intesa, fino alla comunicazione degli addebiti, che essa considerava la cooperazione della Ferriere Nord utile per meglio comprendere il funzionamento dell’intesa (punto 152 della comunicazione degli addebiti) e non avrebbe reso accessibili tali memorie alle suddette imprese prima dell’adozione della prima decisione, violando così i loro diritti della difesa. La ricorrente fa valere che, poiché la Ferriere Nord sembra unicamente riconoscere fatti per il periodo successivo al 1997, si pone il problema di sapere come la Commissione possa mantenere addebiti per un periodo precedente al 1997, in mancanza di cooperazione decisiva per comprendere il funzionamento dell’intesa. La Ferriere Nord avrebbe infatti potuto evocare un accordo tra produttori su prezzi minimi e riduzioni di produzione che coinvolgevano anche la ricorrente, il quale non figurerebbe più nella prima decisione (punto 98 in fine della decisione del 2002). La ricorrente chiede quindi al Tribunale di ordinare, conformemente agli articoli 64 e 65 del regolamento di procedura, da un lato, che la Commissione produca le suddette memorie e dall’altro l’audizione del rappresentante legale di Ferriere Nord per interrogarlo sulla questione se la ricorrente facesse o meno parte delle imprese che avevano concordato prezzi minimi e limitazioni di produzione.

285    Occorre ricordare che sono la comunicazione degli addebiti, da un lato, e l’accesso al fascicolo, dall’altro, i mezzi che consentono alle imprese oggetto di un’indagine di prendere conoscenza degli elementi di prova di cui dispone la Commissione e di conferire ai diritti della difesa la loro piena effettività (sentenze della Corte Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. al punto 220 supra, punti 315 e 316; Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 201 supra, punti 66 e 67, e del 10 maggio 2007, SGL Carbon/Commissione, C‑328/05 P, Racc. pag. I‑3921, punto 55).

286    Corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, il diritto di accesso al fascicolo, implica che la Commissione deve dare all’impresa interessata la possibilità di procedere ad un esame di tutti i documenti del fascicolo d’istruzione che potrebbero essere rilevanti per la sua difesa. Questi comprendono tanto i documenti a carico quanto quelli a discarico, fatti salvi i segreti commerciali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e altre informazioni riservate (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 201 supra, punto 68).

287    L’omessa comunicazione di un documento a carico configura una violazione dei diritti della difesa solo se l’impresa interessata dimostra, da un lato, che la Commissione si è basata su tale documento per suffragare il suo addebito relativo all’esistenza di un’infrazione e, dall’altro, che l’addebito possa essere provato solo facendo riferimento al documento stesso. In presenza di altre prove documentali, di cui i partecipanti all’intesa abbiano preso conoscenza durante il procedimento amministrativo, che sostengano specificamente le conclusioni della Commissione, l’eliminazione dai mezzi di prova del documento a carico non comunicato non inficerebbe la fondatezza degli addebiti accertati nella decisione contestata. All’impresa interessata spetta pertanto dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la Commissione nella sua decisione sarebbe stato diverso se dai mezzi di prova a carico avesse dovuto essere eliminato un documento non comunicato sul quale la Commissione si è basata per incriminare tale impresa (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 201 supra, punti da 71 a 73).

288    Per contro, per quanto riguarda la mancata comunicazione di un documento a discarico, l’impresa interessata deve solo provare che la sua mancata divulgazione abbia potuto influenzare, a suo discapito, lo svolgimento del procedimento ed il contenuto della decisione della Commissione. È sufficiente che l’impresa dimostri che essa avrebbe potuto utilizzare tale documento a discarico per la propria difesa, nel senso che, se essa avesse potuto avvalersene durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto far valere elementi non concordanti con le deduzioni operate in quello stadio dalla Commissione e avrebbe potuto, pertanto, influenzare, in una qualsiasi maniera, le valutazioni svolte da quest’ultima nella decisione eventuale, quanto meno con riguardo alla gravità e alla durata del comportamento contestatole e, di conseguenza, all’entità dell’ammenda (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 201 supra, punti 74 e 75).

289    In via preliminare, va sottolineato che, al punto 52 della comunicazione degli addebiti, la Commissione ha chiaramente identificato le memorie che le erano state comunicate dalla Ferriere Nord nonché i numeri di pagine corrispondenti del suo fascicolo.

290    In primo luogo, deve essere respinto l’argomento della ricorrente attinente al fatto che la Commissione non avrebbe indicato alle altre imprese coinvolte nell’intesa, fino alla comunicazione degli addebiti, che essa considerava utile la cooperazione dalla Ferriere Nord. Risulta infatti dal punto E, paragrafo 2, della comunicazione sulla cooperazione del 1996 che è solo al momento dell’adozione della decisione che la Commissione valuta una siffatta utilità.

291    In secondo luogo, la ricorrente non può sostenere che la Commissione ha violato i suoi diritti della difesa non rendendo accessibili le memorie di cui al punto 284 supra. Infatti, l’argomento della ricorrente secondo il quale la Commissione non poteva mantenere taluni addebiti per un periodo precedente al 1997, in assenza di cooperazione decisiva per comprendere il funzionamento dell’intesa, non può essere accolto, poiché, come si è ricordato al punto 283 supra, il contributo della Ferriere Nord ha soltanto consentito alla Commissione di dimostrare un nesso con il documento «Ipotesi di lavoro», di cui al punto 247 della prima decisione, relativo all’accordo di settembre-novembre 1998. Risulta inoltre dall’insieme degli elementi menzionati, segnatamente ai punti da 419 a 459, della prima decisione, che la Commissione non si è fondata unicamente sulla domanda di cooperazione di Ferriere Nord per accertare l’infrazione nel periodo precedente al 1997.

292    In ogni caso, da un lato, occorre sottolineare che, con la memoria del 14 febbraio 2001, la Ferriere Nord ha comunicato alla Commissione informazioni e documenti relativi al verbale di verifica di ottobre 2000, nonché una copia della tabella trovata durante la verifica, debitamente completata e contenente i nomi delle imprese interessate, i quali erano criptati nel documento in possesso della Commissione. Tale documento faceva parte del fascicolo della Commissione ed era accessibile.

293    Dall’altro, riguardo alla memoria del 13 luglio 2001, va rilevato che si tratta del documento riservato con il quale la Ferriere Nord ha formalmente chiesto di poter beneficiare della comunicazione sulla cooperazione del 1996. L’esistenza di tale memoria (come del corrigendum del 30 luglio 2001) era nota alla ricorrente, in quanto essa è menzionata al punto 52 della comunicazione degli addebiti e il contenuto della suddetta memoria e del corrigendum del 30 luglio 2001 era stato brevemente descritto in un documento versato al fascicolo, anch’esso accessibile.

294    Interrogata sul punto in udienza, la ricorrente ha d’altronde confermato al Tribunale di non aver chiesto, durante il procedimento amministrativo, l’accesso ai documenti presentati alla Commissione dalla Ferriere Nord nell’ambito della sua cooperazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 1996, riportati nel fascicolo di istruzione, e di non aver neanche lamentato la riservatezza della memoria del 13 luglio 2001 e del suo corrigendum, fatta valere dalla Commissione. Pertanto, il suo addebito non può essere accolto.

295    Alla luce di quanto precede, non occorre ordinare la produzione delle suddette memorie, né l’audizione del rappresentante legale della Ferriere Nord in applicazione degli articoli 64 e 65 del regolamento di procedura, come richiesto dalla ricorrente (v., in tal senso, sentenza della Corte del 22 novembre 2007, Sniace/Commissione, C‑260/05 P, Racc. pag. I‑10005, punti da 77 a 79, e la giurisprudenza ivi citata).

296    In terzo luogo, l’argomento della ricorrente, formulato mediante un rinvio al primo motivo, secondo cui anche l’assenza delle tabelle che avrebbero dovuto essere contenute in allegato alla prima decisione ha rappresentato una violazione dei suoi diritti della difesa, deve essere disatteso in forza della giurisprudenza ivi citata al punto 65 supra.

297    Alla luce di tutte le considerazioni precedenti, deve essere respinta la presente parte, nonché l’ottavo motivo, e pertanto tutte le domande dirette ad ottenere la constatazione dell’inesistenza o l’annullamento della prima decisione.

 Sulle domande dirette ad ottenere l’annullamento della prima decisione per quanto riguarda l’ammenda

298    La ricorrente fa valere che l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 non permette di sanzionare imprese che non hanno alcun fatturato, il che sarebbe il suo caso, poiché essa sarebbe stata posta in liquidazione e non avrebbe realizzato alcun fatturato, né svolto alcuna attività nell’anno che ha preceduto la prima decisione. Lascerebbe «perplessi» anche il fatto di applicare ad un’impresa in liquidazione e inattiva una maggiorazione al fine di assicurare all’ammenda un effetto dissuasivo. La Commissione non avrebbe minimamente motivato il mancato rispetto dell’obbligo previsto da tale disposizione, poiché si sarebbe limitata a fare riferimento, al punto 632 della prima decisione, al fatturato globale delle società che componevano l’impresa unica al fine di eludere il divieto previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 attraverso l’artificio della responsabilità solidale. Anche supponendo che la ricorrente abbia potuto essere stata collegata al gruppo Lucchini nel passato, non sarebbe più così dal 2005, poiché il gruppo Lucchini fa ormai parte del gruppo Severstal. Esisterebbero inoltre precedenti in cui la Commissione, per motivi di opportunità, avrebbe deciso di non sanzionare le imprese in liquidazione.

299    In primo luogo, occorre esaminare, alla luce della giurisprudenza costante richiamata al punto 78 supra, l’addebito della ricorrente attinente ad una violazione dell’obbligo di motivazione.

300    Al punto 632 della prima decisione, la Commissione ha osservato che, «[p]er quanto riguarda, in particolare, S.P. (...) e Acciaierie e Ferriere Leali in liquidazione, si [doveva notare] che il fatto che esse [fossero in quel momento] in liquidazione non [le] impedi[va] di [infliggere] loro ammende, dal momento che dette società [erano] responsabili in solido con, rispettivamente, Lucchini S.p.A. e Leali S.p.A.». La Commissione ha ricordato a tal proposito che, «essendo tali società parti di un’impresa unica, per giurisprudenza costante [era] il fatturato globale delle società che [componevano] tale impresa unica che rileva[va] ai fini del rispetto del massimale imposto dall’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (…) n. 1/2003».

301    La Commissione ha altresì chiarito, ai punti da 538 a 544 della prima decisione, le ragioni per cui, durante il periodo dell’infrazione, la ricorrente faceva parte della stessa impresa della Lucchini. A tal proposito, essa si è basata, in particolare, sotto un primo profilo, sul fatto che, per tutta la durata dell’infrazione, sia il capitale azionario della Lucchini che quello della seconda Siderpotenza (oggi SP) era controllato dalla famiglia Lucchini, sotto un secondo profilo, sull’esistenza di rapporti incrociati di persone che svolgevano funzioni chiave nella Lucchini, della prima Siderpotenza e della seconda Siderpotenza, sotto un terzo profilo, sull’esistenza nel 1998 di un contratto di mandato fra la Lucchini e la seconda Siderpotenza e, sotto un quarto profilo, su diversi documenti interni di tali società relativi al periodo dell’infrazione.

302    Quanto alle modifiche dell’azionariato della Lucchini successive alla fine del periodo dell’infrazione, la Commissione ha rilevato, innanzitutto, al punto 95 della prima decisione, che, «[a] partire dal 20 aprile 2005, il controllo della [Lucchini] [era] stato assunto dal gruppo Severstal» e che, «[i]n data 23 maggio 2007, la partecipazione azionaria del gruppo Severstal si elevava a 79,82%, mentre quella della famiglia Lucchini a 20,18%». Essa ha poi precisato, alla nota a piè di pagina n. 586 della prima decisione, relativa al punto 540 di tale decisione, che «[i]l fatto che nell’aprile 2005, la partecipazione maggioritaria della Lucchini S.p.A. [fosse] passata al gruppo Severstal, non altera[va] [la] conclusione [secondo la quale Lucchini SpA e SP costituivano un’unica impresa], dal momento che la Lucchini S.p.A. esiste[va] ancora come persona giuridica al momento dell’adozione della presente decisione». Infine, al punto 631 della prima decisione, relativo all’importo massimo delle ammende stabilito conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione ha osservato che l’importo determinato in tale fase di calcolo, pari a EUR 14,35 milioni, non superava il massimale del 10% del fatturato realizzato dall’impresa in questione con i prodotti CECA sul territorio dell’Unione nel 2007 (la Commissione, infatti, ha utilizzato i dati del 2007, in quanto, al momento dell’adozione della prima decisione, talune imprese non erano in grado di fornirle i dati per il 2008).

303    Risulta dalle precedenti considerazioni che la prima decisione è sufficientemente motivata per quanto riguarda l’applicazione del massimale di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e la presa in considerazione a tal proposito del fatturato totale dell’impresa unica costituita dalla ricorrente e dalla Lucchini ai fini del calcolo dell’importo massimo dell’ammenda.

304    In secondo luogo, la ricorrente fa valere che essa non è più riconducibile al gruppo Lucchini, il quale fa ormai parte del gruppo Severstal, e che la possibilità di prospettare una responsabilità solidale vale solamente, ricorrendone i presupposti, nei casi d’imprese appartenenti allo steso gruppo anche al momento della sanzione. Da un lato, la ricorrente rileva che la Lucchini dispone solo di una partecipazione minoritaria, e non di controllo, nel suo capitale sociale. Dall’altro, Lucchini farebbe parte del gruppo Severstal dal mese di aprile 2005. La ricorrente ha infatti precisato che «dal 2005 in poi le due imprese (...) erano distinte [e] non [facevano] più parte del medesimo gruppo». A sostegno del suo motivo, la ricorrente fa riferimento ad un comunicato stampa congiunto del gruppo Lucchini e del gruppo Severstal del 20 aprile 2005, che annuncia l’acquisizione, da parte della Severstal, approvata dalla Commissione con decisione del 12 aprile 2005, del 62% del capitale della Lucchini. Secondo tale comunicato, la famiglia Lucchini possedeva ancora, in tale data, il 29% del capitale della Lucchini, mentre il restante 9% era distribuito presso altri azionisti. Secondo lo stesso comunicato, il sig. Giuseppe Lucchini è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione della Lucchini.

305    Si deve considerare che, con tale addebito, che riguarda l’importo massimo dell’ammenda previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la ricorrente mira esclusivamente a rimettere in discussione gli accertamenti della Commissione secondo i quali essa avrebbe continuato, fino all’adozione della prima decisione, a fare parte della stessa unità economica della Lucchini.

306    Occorre ricordare che, secondo l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, «per ciascuna impresa (...) partecipant[e] all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente».

307    Il massimale mira, in particolare, a proteggere le imprese da ammende di importo eccessivo che potrebbe distruggerle dal punto di vista commerciale. Ne consegue che il massimale si riferisce non al periodo delle infrazioni sanzionate, che può precedere di molti anni la data di imposizione dell’ammenda, bensì ad un periodo più vicino a tale data (v., in tal senso, sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, cit. al punto 197 supra, punto 389).

308    Ne consegue che l’obiettivo perseguito dall’introduzione del massimale del 10% può essere realizzato solo qualora tale massimale sia applicato separatamente, in un primo momento, a ciascun destinatario della decisione che infligge l’ammenda. Solo allorché si verifichi, in un secondo momento, che diversi destinatari costituiscono l’«impresa» nel senso dell’unità economica responsabile dell’infrazione sanzionata, e questo ancora alla data di adozione di tale decisione, il massimale potrà essere calcolato sulla base del fatturato globale di tale impresa, vale a dire di tutte le sue componenti cumulate. Se, invece, tale unità economica è nel frattempo venuta meno, ciascun destinatario della decisione ha diritto all’applicazione individuale del massimale in questione (sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, cit. al punto 197 supra, punto 390; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione, T‑72/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 115).

309    Occorre quindi esaminare se, come fa valere la ricorrente, al momento dell’adozione della prima decisione, l’unità economica identificata dalla Commissione ai punti da 538 a 544 della prima decisione fosse venuta meno.

310    A tal proposito, sotto un primo profilo, va rilevato che, nella prima decisione, la Commissione ha indicato, sulla base delle risposte alle richieste di informazioni che aveva indirizzato alla ricorrente e alla Lucchini il 24 luglio 2008, da un lato, che la ricorrente era posseduta all’83,33% da persone fisiche o giuridiche facenti capo alla famiglia Lucchini, mentre il restante 16,667% apparteneva alla Lucchini (punto 99 della prima decisione), e, dall’altro, che la famiglia Lucchini deteneva ormai, al 23 maggio 2007, solo il 20,18% delle azioni di Lucchini, mentre il restante 79,82% era stato acquisito dal gruppo Severstal, il quale ha preso il controllo di tale società (punto 95 e nota a piè di pagina n. 586 della prima decisione).

311    Ne consegue che, al momento dell’adozione della prima decisione, l’esistenza di un’unità economica non poteva risultare dalle rispettive partecipazioni della Lucchini e dei membri della famiglia Lucchini. Infatti, se è vero che la famiglia Lucchini disponeva ancora, al momento dell’adozione della prima decisione, di una partecipazione di controllo nel capitale della ricorrente, essa non disponeva più di una siffatta partecipazione nel capitale della Lucchini, il cui controllo era stato acquisito da Severstal dopo la fine del periodo dell’infrazione, ma prima dell’adozione della prima decisione.

312    A tal proposito, deve essere respinto l’argomento della Commissione secondo il quale sarebbe stata la ricorrente, con lettera del 17 dicembre 2008, in risposta alla richiesta di informazioni menzionata al punto 310 supra, ad indicarle che non vi erano state modifiche rilevanti all’interno del proprio azionariato, il che comporterebbe che la SP ha continuato ad essere controllata, direttamente o indirettamente, dalla famiglia Lucchini. Un siffatto argomento è infatti privo di rilevanza atteso che, come la ricorrente ha sottolineato in udienza, non è stato il suo azionariato ad essere stato modificato, bensì quello della Lucchini.

313    Sotto un secondo profilo, l’esistenza di un’unità economica al momento dell’adozione della prima decisione non poteva risultare neanche dall’esistenza di personale comune alla Lucchini e alla SP, menzionata al punto 538 della prima decisione, poiché essa riguarda solo il periodo compreso tra il 30 novembre 1998 e la fine del 2002.

314    In udienza, fondandosi sul comunicato stampa del 20 aprile 2005 prodotto dalla ricorrente, la Commissione ha osservato che, malgrado l’azionariato minoritario, del 20,18%, dei membri della famiglia Lucchini all’interno della Lucchini, questi ultimi hanno continuato a svolgere un ruolo molto rilevante negli organi di gestione della società, al punto che essa ne poteva dedurre che la famiglia Lucchini aveva continuato ad esercitare un’influenza determinante sulla Lucchini, anche dopo il 2005, fino alla data dell’adozione della prima decisione. La Commissione ha infatti rilevato, da un lato, che nel 2005 la famiglia Lucchini aveva nominato tre membri del consiglio di amministrazione della Lucchini e, dall’altro, che il sig. Giuseppe Lucchini era azionista della SP ed era divenuto il presidente del consiglio di amministrazione della Lucchini dopo l’acquisizione di tale società da parte della Severstal nel 2005.

315    Un argomento siffatto non può essere accolto.

316    Anzitutto, la Commissione fonda le proprie affermazioni solo sul comunicato stampa del 20 aprile 2005, relativo all’acquisizione, da parte della Severstal nel 2005, del 62% del capitale della Lucchini, il quale precisa che la famiglia Lucchini possedeva ancora, in tale data, il 29% del capitale di tale società. Orbene, dal punto 95 della prima decisione risulta che alla data dell’adozione di quest’ultima i membri della famiglia Lucchini possedevano ormai solo il 20,18% delle azioni della Lucchini. La Commissione non fornisce a tal proposito elementi che consentano di considerare che, malgrado tale partecipazione ridotta dei membri della famiglia Lucchini nel capitale della Lucchini, questi ultimi abbiano continuato ad essere rappresentati dallo stesso numero di amministratori.

317    Anche supponendo, poi, che i membri della famiglia Lucchini abbiano continuato, dopo la riduzione delle loro partecipazioni nella Lucchini, ad essere rappresentati dallo stesso numero di amministratori all’interno del consiglio di amministrazione della Lucchini, la Commissione non chiarisce le ragioni per le quali, per il mero fatto che la famiglia Lucchini era rappresentata all’interno di tale consiglio da quattro membri (il presidente e tre membri del consiglio di amministrazione) su nove, quest’ultima avrebbe continuato ad esercitare un’influenza determinante su tale società al momento dell’adozione della prima decisione.

318    Infine, per quanto riguarda l’affermazione della Commissione, altresì fondata sul comunicato stampa del 20 aprile 2005 prodotto dalla ricorrente, secondo la quale il vicepresidente della Severstal avrebbe dichiarato che «le decisioni prese durante l’Assemblea degli Azionisti [avrebbero dato] inizio ad una partnership strategica e duratura tra il Gruppo Severstal e la famiglia Lucchini e tutti gli stakeholder della Società italiana», si deve considerare che un’affermazione siffatta non è sufficiente per dimostrare l’esistenza, al momento dell’adozione della prima decisione, di un’influenza determinante della famiglia Lucchini sulla Lucchini SpA.

319    Sotto un terzo profilo, la Commissione non poteva più fondarsi, al momento dell’adozione della prima decisione, sull’esistenza di un contratto di mandato tra la Lucchini e la ricorrente, in quanto la stessa Commissione ha osservato, in udienza, che la ricorrente aveva cessato la produzione di tondo per cemento armato a partire dal 2002 ed aveva ceduto alla Ferriere Nord il suo stabilimento di Potenza, di modo che non sarebbe più stato necessario confermare il suddetto contratto di mandato.

320    Sotto un quarto profilo, per quanto riguarda gli altri documenti interni menzionati al punto 538 della prima decisione, occorre considerare che sono tutti contemporanei all’infrazione e non permettono di dimostrare l’esistenza di un’unità economica tra la Lucchini e la ricorrente al momento dell’adozione della prima decisione.

321    Sotto un quinto profilo, la Commissione ha affermato, in udienza, che la sede sociale della ricorrente corrispondeva alla sede amministrativa della Lucchini. Tuttavia, neanche una siffatta circostanza, considerata isolatamente, può fondare l’esistenza di un’unità economica tra la Lucchini e la ricorrente al momento dell’adozione della prima decisione.

322    Discende dalle considerazioni precedenti che, malgrado le informazioni in suo possesso e menzionate nella prima decisione, le quali attestano significative modifiche nell’azionariato della Lucchini, la Commissione non ha dimostrato, ai punti da 538 a 543 di tale decisione, che l’unità economica tra la Lucchini e la ricorrente esisteva al momento dell’adozione della prima decisione.

323    La prima decisione deve quindi essere annullata nella parte in cui essa non ha applicato individualmente alla ricorrente il massimale dell’ammenda previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

324    A tal proposito, atteso che risulta dal fascicolo che, nel 2007, la ricorrente non ha realizzato un fatturato, non le poteva essere inflitta un’ammenda.

325    Alla luce delle considerazioni precedenti, occorre accogliere il presente motivo e annullare l’articolo 2 della prima decisione, nella parte in cui la Commissione infligge un’ammenda alla ricorrente e considera la ricorrente responsabile in solido dell’ammenda di EUR 14,35 milioni altresì inflitta alla Lucchini.

326    Ne consegue che non è necessario esaminare gli altri addebiti dedotti nel presente motivo, né il nono, né il decimo motivo (v. sentenza del Tribunale del 29 giugno 2012, GDF Suez/Commissione, T‑370/09, punto 272, e la giurisprudenza ivi citata).

2.     Causa T‑55/10

327    Il ricorso nella causa T‑55/10 ha ad oggetto una domanda di annullamento della decisione di modifica.

328    A sostegno del suo ricorso nella causa T‑55/10, la ricorrente deduce tre motivi nelle sue memorie. Il primo attiene all’illegittimità della regolarizzazione ex post di un atto inficiato da gravi vizi. Il secondo attiene alla violazione del principio di buona amministrazione. Infine, il terzo attiene alla mancanza di un’idonea base giuridica della decisione di modifica.

329    In udienza, la ricorrente ha rinunciato al primo motivo del suo ricorso nella causa T‑55/10.

330    Occorre, in via preliminare, pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso nella causa T‑55/10.

331    In base ad una giurisprudenza costante, il ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche (sentenza della Corte del 24 giugno 1986, AKZO Chemie e AZKO Chemie UK/Commissione, 53/85, Racc. pag. 1965, punto 21; v. altresì sentenza del Tribunale del 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, T‑480/93 e T‑483/93, Racc. pag. II‑2305, punti 59 e 60, e la giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale del 20 giugno 2001, Euroalliages/Commissione, T‑188/99, Racc. pag. II‑1757, punto 26) o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (sentenze della Corte del 13 luglio 2000, Parlamento/Richard, C‑174/99 P, Racc. pag. I‑6189, punto 33, e del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, C‑50/00 P, Racc. pag. I‑6677, punto 21; sentenza del Tribunale del 28 settembre 2004, MCI/Commissione, T‑310/00, Racc. pag. II‑3253, punto 44).

332    Nel caso di specie, occorre constatare che, con la decisione di modifica, la Commissione ha aggiunto alla prima decisione numerose tabelle, che non erano contenute in allegato a quest’ultima, ed ha corretto i riferimenti numerati alle suddette tabelle in diverse note a piè di pagina di quest’ultima.

333    Tuttavia, come rilevato ai punti 47 e 48 supra e come risulta dall’esame del primo motivo nella causa T‑472/09 (v. punti da 63 a 108 supra), la decisione di modifica si limita ad aggiungere alla prima decisione numerose tabelle, che non erano contenute in allegato a quest’ultima, ed a correggere i riferimenti numerati alle suddette tabelle in diverse note a piè di pagina di quest’ultima, senza che tale modifica della motivazione della prima decisione cambi la sostanza di ciò che è stato deciso nel suo dispositivo. Ne consegue che la ricorrente non può trarre alcun beneficio dal solo annullamento della decisione di modifica. Del resto, qualora la ricorrente cercasse di ottenere, nell’ambito del ricorso nella causa T‑55/10, una decisione del Tribunale che incida in realtà sulla prima decisione, si dovrebbe constatare che una siffatta domanda si confonderebbe in sostanza con quelle formulate nel ricorso nella causa T‑472/09.

334    Pertanto, il ricorso nella causa T‑55/10 è irricevibile e deve, quindi, essere respinto in toto.

 Sulle spese

335    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali.

336    Poiché il ricorso nella causa T‑472/09 è stato accolto solo parzialmente, si procederà ad un’equa valutazione delle circostanze di causa decidendo che la ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese. La Commissione sopporterà le proprie spese, nonché la metà delle spese sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le cause T‑472/09 e T‑55/10 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      Nella causa T‑472/09, SP/Commissione:

–        l’articolo 2 della decisione C (2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa a una violazione dell’articolo 65 CA (COMP/37.956 – Tondo per cemento armato, riadozione), è annullato nella parte in cui esso infligge, in solido, un’ammenda di EUR 14,35 milioni alla SP SpA;

–        il ricorso è respinto per il resto;

–        la SP sopporterà la metà delle proprie spese;

–        la Commissione sopporterà le proprie spese, nonché la metà delle spese sostenute dalla SP.

3)      Nella causa T‑55/10, SP/Commissione:

–        il ricorso è respinto;

–        SP è condannata alle spese.

Martins Ribeiro

Popescu

Berardis

Firme

Indice

Contesto normativo

1. Disposizioni del Trattato CECA

2. Disposizioni del trattato CE

3. Regolamento (CE) n. 1/2003

4. Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA

Oggetti delle controversie

Presentazione della ricorrente

Fatti

Prima decisione

Sviluppi successivi alla notifica della prima decisione

Decisione di modifica

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1. Causa T‑472/09

Sulla domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di inesistenza o l’annullamento della prima decisione

Sul primo motivo, attinente alla violazione delle forme sostanziali

Sul secondo e sul quarto motivo, attinenti all’incompetenza della Commissione, ad un errore di diritto quanto alla base giuridica dell’infrazione e dell’ammenda, ad un eccesso di potere e ad uno sviamento della procedura

– Sulla scelta della base giuridica della prima decisione

– Sulla competenza della Commissione a constatare e a sanzionare un’infrazione all’articolo 65, paragrafo 1, CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, sulla base del regolamento n. 1/2003

Sul quinto motivo, attinente all’erronea applicazione dell’articolo 65 CA, ad un difetto di motivazione e ad un travisamento dei fatti

Sul sesto motivo, attinente alla violazione del principio di buona amministrazione e ad un difetto di motivazione

Sul settimo motivo, attinente all’erronea qualificazione giuridica dei fatti, al carattere non fondato degli addebiti formulati nei confronti della ricorrente e ad uno snaturamento dei fatti

– Sulla fissazione del prezzo base con partenza da Brescia

– Sulla fissazione degli extra di dimensione

– Sulle condizioni di vendita ed i termini di pagamento

– Sulla limitazione o controllo della produzione o delle vendite

– Sulla bozza del 27 settembre 1996, le riunioni del 16 ottobre e del 17 novembre 1997 e l’accordo di aprile‑maggio 1992

– Sull’estraneità della SP agli studi della società di revisione K.

Sull’ottavo motivo, attinente alla violazione dei diritti della difesa della ricorrente

– Sulla prima parte, attinente alla mancata comunicazione di nuovi addebiti

– Sulla seconda parte, attinente alla mancata comunicazione dei documenti relativi alla cooperazione della Ferriere Nord

Sulle domande dirette ad ottenere l’annullamento della prima decisione per quanto riguarda l’ammenda

2. Causa T‑55/10

Sulle spese


* Lingua processuale: l’italiano.