Language of document : ECLI:EU:T:2014:1040

Cause T‑472/09 e T‑55/10

SP SpA

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Fissazione dei prezzi e dei termini di pagamento – Limitazione o controllo della produzione o delle vendite – Violazione delle forme sostanziali – Base giuridica – Eccesso di potere e sviamento della procedura – Ammende – Massimale previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 – Ricorso di annullamento – Decisione di modifica – Irricevibilità»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 dicembre 2014

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1)

2.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Estensione di un motivo precedentemente dedotto – Ricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, e 48, § 2)

3.      Atti delle istituzioni – Presunzione di validità – Atto inesistente – Nozione

(Art. 249 CE)

4.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza notificata senza i suoi allegati – Contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti – Insussistenza di una violazione dell’obbligo di motivazione

(Artt. 15 CA e 36 CA)

5.      Commissione – Principio di collegialità – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza notificata senza i suoi allegati – Violazione del principio di collegialità – Insussistenza – Elementi sufficientemente esposti nel testo della decisione

(Art. 219 CE)

6.      Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Normativa dell’Unione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità – Indicazione espressa della base giuridica – Decisione che constata, dopo la scadenza del Trattato CECA, un’infrazione all’articolo 65 CA, e che sanziona l’impresa di cui trattasi – Base giuridica costituita dall’articolo 7, paragrafo 1, e dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003

(Art. 65, § 1, CA; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 7, § 1, e 23, § 2)

7.      Intese – Intese soggette ratione materiae e ratione temporis al regime giuridico del Trattato CECA – Scadenza del Trattato CECA – Continuità del regime di libera concorrenza sotto il Trattato CE – Mantenimento di un controllo da parte della Commissione che agisce nel contesto normativo del regolamento n. 1/2003

(Art. 65, § 1, CA; regolamento del Consiglio n. 1/2003)

8.      Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Norme sostanziali – Distinzione – Scadenza del Trattato CECA – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza adottata successivamente a tale scadenza e relativa a fatti anteriori ad essa – Principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di legalità delle pene – Situazioni giuridiche maturate anteriormente alla scadenza del Trattato CECA – Assoggettamento al regime giuridico del Trattato CECA

(Art. 65, § 1, CA; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1)

9.      Intese – Accordi fra imprese – Lesione della concorrenza ai sensi dell’articolo 65 CA – Criteri di valutazione – Oggetto anticoncorrenziale – Constatazione sufficiente

(Art. 65, § 1, CA)

10.    Intese – Infrazione complessa comprendente elementi dell’accordo ed elementi della pratica concordata – Qualificazione unica come «accordo e/o pratica concordata» – Ammissibilità – Conseguenze in ordine all’obbligo di motivazione

(Artt. 15 CA e 65, § 1, CA)

11.    Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni tra concorrenti – Presunzione di utilizzo delle informazioni per determinare il comportamento sul mercato – Assenza di effetti anticoncorrenziali sul mercato – Irrilevanza

(Art. 65, § 1, CA)

12.    Concorrenza – Procedimento amministrativo – Principio di buona amministrazione – Esigenza di imparzialità – Conseguenze in ordine alla valutazione degli elementi probatori

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Consiglio n. 1/2003, trentasettesimo considerando)

13.    Intese – Partecipazione a riunioni aventi oggetto anticoncorrenziale – Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa – Pubblica dissociazione – Interpretazione restrittiva

(Art. 65, § 1, CA)

14.    Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Prove documentali – Valutazione dell’efficacia probatoria di un documento – Criteri – Assenza di sigla e di firma – Irrilevanza

(Art. 65 CA)

15.    Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Nozione – Valutazione – Imputazione di una responsabilità ad un’impresa per l’infrazione nella sua interezza – Ammissibilità

(Art. 65, § 1, CA; art. 81 CE)

16.    CECA – Prezzi – Listino prezzi – Pubblicità obbligatoria – Compatibilità con il divieto di intese

(Artt. 60 CA e 65, § 1, CA)

17.    Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio – Annullamento di una prima decisione della Commissione che constata un’infrazione – Adozione di una nuova decisione sul fondamento di un’altra base giuridica e degli atti preparatori anteriori – Ammissibilità – Obbligo di procedere a una nuova comunicazione degli addebiti – Insussistenza

(Artt. 65, § 1, 4 e 5, CA)

18.    Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Portata – Diniego di comunicazione di un documento – Conseguenze – Necessità di distinguere, a livello di onere della prova incombente sull’impresa interessata, tra i documenti a carico e quelli a favore

19.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Calcolo – Fatturato rilevante – Fatturato cumulato dell’insieme di società costitutive dell’entità economica che agisce come impresa – Venir meno dell’entità economica al momento dell’imposizione dell’ammenda – Applicazione del massimale alle società individualmente considerate – Società in liquidazione – Impossibilità di infliggerle un’ammenda in mancanza di dimostrazione dell’unità economica tra questa società e il gruppo oggetto dell’ammenda

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

20.    Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso contro una decisione che aggiunge taluni allegati a una decisione esistente, senza cambiarne la sostanza – Ricorso che non può procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto – Irricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 65)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 66)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 72‑74)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 78‑83, 104)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 106, 107)

6.      Nell’ordinamento giuridico comunitario le istituzioni dispongono soltanto di competenze di attribuzione. Per questo motivo nel preambolo degli atti comunitari viene indicata la base giuridica che abilita l’istituzione di cui trattasi ad agire nel settore considerato. La scelta della base giuridica appropriata riveste, infatti, un’importanza di natura costituzionale.

La decisione con cui la Commissione accerta, dopo la scadenza del Trattato CECA, che un’impresa ha commesso un’infrazione all’articolo 65, paragrafo 1, CA, e le infligge un’ammenda, ha la sua base giuridica, quanto all’accertamento dell’infrazione, nell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e, quanto all’imposizione dell’ammenda, nell’articolo 23, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

(v. punti 117, 121)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 122‑138)

8.      L’applicazione delle norme del Trattato CE in un settore inizialmente regolato dal Trattato CECA deve avvenire nel rispetto dei principi che disciplinano l’applicazione della legge nel tempo. A questo proposito, benché le norme di procedura si ritengano generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui entrano in vigore, le norme sostanziali devono essere interpretate, al fine di garantire il rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nel senso che non riguardano situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore salvo che emerga chiaramente dai loro termini, dalle loro finalità o dalla loro economia che si deve attribuire loro questo effetto.

In questa ottica, per quanto riguarda la questione delle disposizioni sostanziali applicabili ad una situazione giuridica definitivamente maturata anteriormente alla scadenza del Trattato CECA, la continuità dell’ordinamento giuridico dell’Unione e i dettami dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento impongono l’applicazione delle disposizioni sostanziali adottate in applicazione del Trattato CECA ai fatti rientranti nel loro ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis. A tal riguardo, il principio della legalità dei reati e delle pene non esige, con riferimento a una decisione che infligge un’ammenda per un’infrazione alle regole di concorrenza, che l’atto di cui trattasi costituisca un illecito non solo al momento della sua commissione, ma anche al momento della sua formale sanzione.

(v. punti 140, 141, 143‑145)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 150, 151, 162, 210, 220)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 156‑160, 167)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punti 163‑166, 178, 181, 269)

12.    Per quanto riguarda i procedimenti amministrativi svolti dalla Commissione in materia di diritto della concorrenza, allorché l’istituzione di cui trattasi dispone di un potere discrezionale, è di particolare importanza il rispetto, nei procedimenti amministrativi, delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Il rispetto di tali garanzie è, inoltre, consacrato dal regolamento n. 1/2003. Fra tali garanzie figura, in particolare, l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi pertinenti della fattispecie. Peraltro, le prove devono essere valutate nel loro complesso, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

(v. punti 184‑187)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punti 197, 223, 226)

14.    V. il testo della decisione.

(v. punto 201)

15.    Una violazione dell’articolo 81 CE e, per analogia, dell’articolo 65 CA, può consistere non solo in un’azione isolata, ma egualmente in una serie di atti o in un comportamento continuato. A tal riguardo, comportamenti relativi alla fissazione del prezzo base di un prodotto e dei termini di pagamento appaiono episodi dell’attuazione di un unico e medesimo disegno diretto alla fissazione di un prezzo minimo concordato, allorché ciascuno di tali comportamenti si concretizza in modalità, più o meno simili nel tempo, mediante le quali è fissato il prezzo minimo concordato.

Il fatto che gli stessi comportamenti siano stati adottati in materia di prezzi base, di extra, di termini di pagamento e di controllo o di limitazione della produzione o delle vendite, per lunghi anni, e che esistano inoltre riscontri di riunioni di verifica dei comportamenti concordati, mostra che la situazione sul mercato era continuamente monitorata e che si adottavano nuove iniziative quando le imprese coinvolte lo ritenevano necessario, per cui non si può parlare di durata effimera dei comportamenti di cui trattasi.

(v. punti 211‑213)

16.    I prezzi che compaiono nei listini devono essere stabiliti per ciascuna impresa in maniera indipendente, senza accordo, sia pur tacito, tra le imprese. Ne consegue che, quando nell’ambito di una concertazione regolare, imprese concorrenti pongono in essere un comportamento continuato tendente ad eliminare, sia mediante accordi sia mediante pratiche concordate, l’incertezza relativa, in particolare, ai prezzi degli extra di dimensione che esse applicheranno sul mercato, tale comportamento costituisce un’intesa vietata ai sensi dell’articolo 65 CA.

(v. punti 231‑232)

17.    Allorché la decisione della Commissione che constata un’infrazione alle regole di concorrenza del Trattato CECA e che infligge ammende è stata annullata a causa del fatto che l’articolo 65, paragrafi 4 e 5, CA era scaduto e che la Commissione non poteva quindi più fondare la propria competenza sulle suddette disposizioni, estinte al momento dell’adozione della predetta decisione, l’esecuzione della sentenza che ha dichiarato tale nullità impone alla Commissione di far ripartire il procedimento dal punto preciso in cui l’illegittimità si era verificata, vale a dire dal momento dell’adozione della decisione annullata. Pertanto, la Commissione non è obbligata, in virtù del principio del rispetto dei diritti della difesa, ad indirizzare alla ricorrente una nuova comunicazione degli addebiti.

(v. punti 277, 280)

18.    V. il testo della decisione.

(v. punti 285‑288)

19.    Il massimale del 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente da un’impresa oggetto di un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza, massimale fissato dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 come limite a tale ammenda, mira, in particolare, a proteggere le imprese da ammende di importo eccessivo che potrebbe distruggerle dal punto di vista commerciale. Ne consegue che il massimale si riferisce non al periodo delle infrazioni sanzionate, che può precedere di molti anni la data di imposizione dell’ammenda, bensì ad un periodo più vicino a tale data. Allorché si verifichi che diversi destinatari costituiscono l’impresa nel senso dell’unità economica responsabile dell’infrazione sanzionata, e questo ancora alla data di adozione di tale decisione, il massimale potrà essere calcolato sulla base del fatturato globale di tale impresa, vale a dire di tutte le sue componenti cumulate. Se, invece, tale unità economica è nel frattempo venuta meno, ciascun destinatario della decisione ha diritto all’applicazione individuale del massimale in questione. Ne consegue che, in mancanza di dimostrazione dell’esistenza di un’unità economica tra un’impresa e un gruppo di società oggetto dell’ammenda e allorché tale impresa si trovi, al momento dell’irrogazione dell’ammenda, in liquidazione e non realizzi, quindi, un fatturato, non le può essere inflitta un’ammenda.

A tal riguardo, il mero fatto che alcune persone che partecipano al capitale di un’impresa siano anche rappresentate all’interno del suo consiglio di amministrazione, senza possedervi la maggioranza, non può giustificare che si ritenga che tali membri abbiano continuato a esercitare un’influenza determinate su tale impresa al momento dell’irrogazione dell’ammenda. Del pari, un comunicato stampa che attesta una partnership strategica tra tali membri e un gruppo di società non è sufficiente per dimostrare l’esistenza, al momento dell’adozione della decisione che ha inflitto l’ammenda, di un’influenza determinante di detti membri su tale gruppo. Non può fondare l’esistenza di un’unità economica tra due società neanche la circostanza, considerata isolatamente, che la sede sociale dell’una corrisponde alla sede amministrativa dell’altra.

(v. punti 307, 308, 317, 318, 321, 324)

20.    V. il testo della decisione.

(v. punti 331‑334)