Language of document : ECLI:EU:T:2013:364

Causa T‑3/12

Heinrich Kreyenberg

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario figurativo MEMBER OF €e euro experts – Impedimento assoluto alla registrazione – Emblemi dell’Unione e dei suoi ambiti d’azione – Simbolo dell’euro – Articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 10 luglio 2013

1.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi che devono essere esclusi dalla registrazione in forza della Convenzione di Parigi – Tutela degli emblemi di Stato e di organizzazioni internazionali – Imitazione dal punto di vista araldico – Condizione della tutela degli emblemi di organizzazioni internazionali

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, h)]

2.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi che presentano distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall’articolo 6 ter della convenzione di Parigi – Condizioni della tutela

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, h) e i)]

3.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi che presentano distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall’articolo 6 ter della convenzione di Parigi – Ampiezza della tutela – Simbolo dell’euro

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, h) e i)]

4.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Registrazione contrastante con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 – Marchio figurativo MEMBER OF €e euro experts

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, i)]

1.      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, letto in combinato disposto con l’articolo 6 ter della convenzione di Parigi, cui fa rinvio, tutela due categorie di emblemi.

In primo luogo, tale disposizione vieta la registrazione degli emblemi di Stati, non soltanto come marchi, ma anche come elementi di marchi, sia che tali emblemi siano riprodotti in modo identico, sia che costituiscano semplicemente oggetto di imitazione dal punto di vista araldico. Per stabilire se un marchio includa l’imitazione di un emblema dal punto di vista araldico, va considerata la descrizione araldica di tale emblema. Tuttavia ogni differenza tra tale marchio e l’emblema, individuata da uno specialista dell’arte araldica, non necessariamente sarà percepita dal consumatore medio, il quale, malgrado talune differenze a livello di determinati dettagli araldici, può scorgere nel marchio un’imitazione dell’emblema di cui trattasi.

In secondo luogo, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 207/2009 vieta la registrazione di un marchio che include la riproduzione o l’imitazione dal punto di vista araldico di un emblema di un’organizzazione internazionale intergovernativa, qualora quest’ultimo sia stato comunicato agli Stati parti della convenzione di Parigi con l’intermediazione dell’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. Tale divieto è tuttavia destinato ad applicarsi soltanto nel caso previsto all’articolo 6 ter, paragrafo 1, lettera c), della convenzione di Parigi, cioè qualora, considerato nel suo insieme, il marchio interessato suggerisca, nella mente, del pubblico, un nesso tra, da un lato, il suo titolare o il suo utilizzatore e, dall’altro, l’organizzazione internazionale intergovernativa in parola, oppure inganni il pubblico in merito all’esistenza di siffatto nesso.

(v. punti 28‑31)

2.      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario deve essere interpretato nel senso che vieta la registrazione, come marchi o elementi di marchi, degli emblemi diversi da quelli previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), dello stesso regolamento, sia che tali emblemi siano riprodotti in modo identico sia che costituiscano esclusivamente oggetto di imitazione.

Infatti, in primo luogo, si deve osservare che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 non circoscrive espressamente l’ambito del divieto che esso sancisce ai marchi che riproducono in modo identico un emblema. Il tenore letterale di tale disposizione consente di interpretarla nel senso che essa vieta non soltanto la riproduzione identica, bensì anche l’imitazione di un emblema attraverso un marchio. Qualora siffatta interpretazione non fosse accolta, l’effetto utile dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 sarebbe del resto considerevolmente diminuito: sarebbe sufficiente che un emblema fosse stato leggermente modificato, anche in maniera impercettibile per una persona che non sia specialista dell’arte araldica, perché esso possa essere registrato come marchio o elemento di marchio.

In secondo luogo, occorre sottolineare che il legislatore dell’Unione non ha in alcun modo precisato che soltanto la registrazione di un marchio costituito esclusivamente da un emblema era soggetta ad impedimento in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009. Utilizzando il verbo «comprendere» all’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009, esso ha indicato che, nelle condizioni previste da detta disposizione, l’uso degli emblemi diversi da quelli previsti all’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 207/2009 era vietato, non soltanto come marchi, ma anche come elementi di marchio. Ciò corrisponde del resto all’effetto utile di tale disposizione che è diretta a garantire la tutela più completa agli emblemi cui si riferisce.

Tuttavia, tale divieto non è incondizionato.

Gli emblemi delle organizzazioni internazionali intergovernative regolarmente comunicati agli Stati parti della convenzione di Parigi sono tutelati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 207/2009, qualora, considerato nel suo insieme, il marchio interessato suggerisca, nella mente del pubblico, un nesso tra, da un lato, il suo titolare o il suo utilizzatore, e, dall’altro, l’organizzazione internazionale intergovernativa in parola. Qualora potesse entrare in gioco la tutela offerta dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 anche quando quest’ultima condizione non fosse soddisfatta, essa sarebbe superiore a quella che il paragrafo 1, lettera h), dello stesso articolo concede agli emblemi delle organizzazioni internazionali intergovernative regolarmente comunicati agli Stati parti della convenzione di Parigi.

Orbene, nulla indica che il legislatore dell’Unione abbia voluto conferire agli emblemi previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 una tutela più vasta che a quelli considerati nell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), dello stesso regolamento, di modo che l’ampiezza della tutela conferita dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 non può essere superiore a quella della tutela fornita dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), dello stesso regolamento.

Pertanto, la tutela concessa agli emblemi considerati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 è destinata ad essere applicata soltanto qualora, considerato nel suo insieme, il marchio che contiene tale emblema sia idoneo ad indurre il pubblico in errore con riferimento al nesso esistente tra, da un lato, il suo titolare o il suo utilizzatore e, dall’altro, l’autorità cui l’emblema in parola rinvia.

(v. punti 34‑40)

3.      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario tutela gli emblemi diversi da quelli previsti all’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), dello stesso regolamento, cioè gli emblemi diversi da quelli degli Stati e da quelli delle organizzazioni internazionali intergovernative, regolarmente comunicati agli Stati parti della convenzione di Parigi, a condizione che tali emblemi presentino un interesse pubblico particolare. Alla luce della formulazione ampia dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009, occorre ritenere che quest’ultimo tuteli non soltanto gli emblemi di organizzazioni internazionali intergovernative che non sono stati comunicati agli Stati parti della convenzione di Parigi, bensì anche gli emblemi che, pur non designando l’insieme delle attività dell’organizzazione internazionale intergovernativa, presentino tuttavia un nesso speciale con una di tali attività. Infatti, la circostanza che un emblema sia collegato ad una delle attività di un’organizzazione internazionale intergovernativa è sufficiente a dimostrare che alla sua tutela si ricollega un interesse pubblico.

Occorre, pertanto, considerare che sono, in particolare, tutelati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009, fatto salvo il rispetto delle altre condizioni stabilite da tale disposizione, non soltanto gli emblemi dell’Unione europea in quanto tale, ma anche gli emblemi che si limitano a fare riferimento ad uno dei settori d’azione di essa.

Peraltro, il paragrafo 2, dell’articolo 7, del regolamento n. 207/2009 prevede che il paragrafo 1 di tale disposizione sia applicabile anche se gli impedimenti alla registrazione esistono soltanto in una parte dell’Unione europea. Si deve pertanto intendere che l’interesse pubblico cui è fatto riferimento all’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), dello stesso regolamento non deve essere necessariamente rilevato nell’intero territorio dell’Unione. È sufficiente che esso sussista in una parte di esso. In tal contesto, occorre considerare che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), di detto regolamento tutela, in particolare, ogni emblema che, senza designare l’Unione nel suo insieme, si ricolleghi ad un’azione condotta da essa, anche qualora tale azione riguardasse soltanto alcuni Stati membri dell’Unione europea.

Al riguardo, l’articolo 3, paragrafo 4, TUE prevede che «[l]’Unione istituisce un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro». Il simbolo dell’euro è dunque, certamente, il simbolo di un’azione condotta dall’Unione europea. Pertanto, la sola circostanza che taluni Stati membri dell’Unione europea non abbiano per moneta l’euro non consente di concludere che detto simbolo, del quale nessun elemento del fascicolo indica che sia stato regolarmente comunicato agli Stati parti della convenzione di Parigi, sia escluso dall’ambito della tutela prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009.

(v. punti 44‑47)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 107‑114)