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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 18 gennaio 2022 – Prokurator Generalny

(Causa C-43/22)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Prokurator Generalny

Altre parti nel procedimento: D. J., D[X]. J., Ł. J. i S. J., Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w K.

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, e 5, paragrafi da 1 a 3, del trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 47 e 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali in forza delle quali il ministro della giustizia di uno Stato membro può, sulla base di criteri che non sono stati resi pubblici, da un lato, distaccare un giudice, per un periodo di tempo determinato o indeterminato, presso un organo giurisdizionale civile di grado superiore, competente a pronunciarsi nelle controversie rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, e, dall’altro, revocare tale distacco in qualsiasi momento, con decisione non motivata.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, e 5, paragrafi da 1 a 3, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 47 e 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale nazionale dinanzi al quale è stato proposto un ricorso avverso una decisione di un organo giurisdizionale di cui fa parte il giudice distaccato con le modalità descritte nella prima questione è tenuto ad esaminare d'ufficio se un siffatto organo giurisdizionale sia un organo giurisdizionale indipendente ed imparziale, anche qualora la controversia oggetto dell’esame non rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se gli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, e 5, paragrafi da 1 a 3, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 47 e 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che essi impongono all’organo giurisdizionale di uno Stato membro di annullare una decisione giudiziaria definitiva, mediante il rimedio giuridico della revisione di una decisione definitiva quale il ricorso straordinario, ogniqualvolta venga accertato che all'esame della controversia ha partecipato il suddetto giudice distaccato e che l’organo giurisdizionale di cui esso ha fatto parte non era indipendente ed imparziale, o se le conseguenze di una siffatta violazione rientrino nell'autonomia procedurale di uno Stato membro.

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