Language of document : ECLI:EU:C:2000:244

SENTENZA DELLA CORTE

16 maggio 2000 (1)

«Art. 34 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 29 CE) - Regolamento (CEE) n. 823/87 - Vini di qualità prodotti in una regione determinata - Denominazioni di origine - Obbligo di imbottigliamento nella regione di produzione - Giustificazione - Conseguenze di una precedente pronuncia pregiudiziale - Art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE)»

Nella causa C-388/95,

Regno del Belgio, rappresentato dal signor J. Devadder, consigliere generale presso il servizio giuridico del Ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e dellaCooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,

ricorrente,

sostenuto da

Regno di Danimarca, rappresentato dal signor P. Biering, capodivisione presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Danimarca, 4, boulevard Royal,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai signori M. Fierstra e J. van den Oosterkamp, consiglieri giuridici aggiunti presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C.M. Spoo,

Repubblica finlandese, rappresentata dal signor H. Rotkirch, ambasciatore, capo del servizio «Affari giuridici» presso il Ministero degli Affari esteri, dalla signora T. Pynnä e dal signor K. Castrén, rispettivamente consigliere giuridico e assistente presso il medesimo ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Finlandia, 2, rue Heinrich Heine,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla signora S. Ridley, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dalla signora E. Sharpston, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

intervenienti,

contro

Regno di Spagna, rappresentato dalla signora R. Silva de Lapuerta, abogado del Estado, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,

convenuto,

sostenuto da

Repubblica italiana, rappresentata dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor I. M. Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

Repubblica portoghese, rappresentata dai signori L. Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale «Comunità europee» del Ministero degli Affari esteri, Â. Cortesão Seiça Neves, giurista presso il medesimo servizio, e L. Bigotte Chorão, consigliere presso il centro di studi giuridici della presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Portogallo, 33, allée Scheffer,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori J. L. Iglesias Buhigues e H. van Lier, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

intervenienti,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, mantenendo in vigore il Real Decreto 157/1988, por el que se establece la normativa a que deben ajustarse las denominaciones de origen y las denominaciones de origen calificadas de vinos y sus respectivos Reglamentos (regio decreto n. 157/88, recante la normativa alla quale devono adeguarsi le denominazioni di origine, le denominazioni di origine qualificata e i loro regolamenti rispettivi, BOE n. 47 del 24 febbraio 1988, pag. 5864), e in particolare il suo art. 19, n. 1, lett. b), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 34 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 29 CE), come interpretato dalla Corte nella sentenza 9 giugno 1992, causa C-47/90, Delhaize et Le Lion (Racc. pag. I-3669), ed in forza dell'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE),

LA CORTE,

composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: A. Saggio


cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 21 ottobre 1998, nella quale il Regno del Belgio è stato rappresentato dal signor J. Devadder, il Regno di Spagna dalla signora R. Silva de Lapuerta, il Regno di Danimarca dal signor J. Molde, capodivisione presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, la Repubblica italiana dal signor I. M. Braguglia, il Regno dei Paesi Bassi dal signor M. Fierstra, la Repubblica portoghese dai signori L. Fernandes e L. Bigotte Chorão, la Repubblica finlandese dalla signora T. Pynnä, il Regno Unito dalla signora E. Sharpston, assistita dal signor P. Goodband, perito, e la Commissione dai signori J. L. Iglesias Buhigues e H. van Lier, assistiti dal signor A. Bertrand, professore all'Università di Bordeaux II,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 marzo 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 dicembre 1995, il Regno del Belgio ha proposto, ai sensi dell'art. 170 del Trattato CE (divenuto art. 227 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, mantenendo in vigore il Real Decreto 157/1988, por el que se establece la normativa a que deben ajustarse las denominaciones de origen y las denominaciones de origen calificadas de vinos y sus respectivos Reglamentos (regio decreto n. 157/88, recante la normativa alle quali devono adeguarsi le denominazioni di origine, le denominazioni di origine qualificata e loro regolamenti rispettivi, BOE n. 47 del 24 febbraio 1988, pag. 5864; in prosieguo: il «decreto n. 157/88»), e in particolare il suo art. 19, n. 1, lett. b), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 34 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 29 CE), come interpretato dalla Corte nella sentenza 9 giugno 1992, causa C-47/90, Delhaize et Le Lion (Racc. pag. I-3669; in prosieguo: la «sentenza Delhaize»), ed in forza dell'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE).

Il contesto giuridico nazionale

2.
    La Ley 25/1970, Estatuto de la Viña, del Vino y los Alcoholes (legge spagnola n. 25/1970, recante lo statuto della vigna, del vino e degli alcolici; in prosieguo: la «legge n. 25/70»), e il decreto n. 157/88 stabiliscono le condizioni alle quali un vino può ricevere una «denominación de origen» (denominazione di origine) o, se sono soddisfatte talune condizioni supplementari, una «denominación de origen calificada» (denominazione di origine qualificata).

3.
    In forza degli artt. 84 e 85 della legge n. 25/70, il ministro dell'Agricoltura, su domanda dei viticoltori e dei produttori di vini oppure d'ufficio, può istituire una «denominación de origen». In tal caso viene creato un «Consejo Regulador de la denominación de origen» (comitato di tutela della denominazione di origine). Ai sensi degli artt. 87 e seguenti della legge n. 25/70, il «Consejo Regulador», composto in gran parte da rappresentanti del settore vitivinicolo, è competente a stabilire, salva l'approvazione del ministro dell'Agricoltura, le norme sui vini recanti la «denominación de origen» e ha inoltre il compito di orientare, sorvegliare e controllare la produzione, l'elaborazione e la qualità di tali vini, di promuovere il prestigio della denominazione sul mercato nazionale e sui mercati esteri e di perseguire qualunque uso illegittimo di quest'ultima.

4.
    L'art. 86 della legge n. 25/70 autorizza il ministro dell'Agricoltura a concedere, su domanda di un «Consejo Regulador» e se sono soddisfatte talune condizioni, il qualificativo «calificada» a vini che già godono di una «denominación de origen».

5.
    Tali condizioni sono enunciate agli artt. 17-21 del decreto n. 157/88. L'art. 19, n. 1, lett. b), di tale decreto subordina l'attribuzione del qualificativo «calificada», tra l'altro, all'obbligo di imbottigliamento nelle cantine di origine, vale a dire nelle cantine situateall'interno della regione di produzione; tale condizione è stata dichiarata applicabile ai vini destinati all'esportazione solo allo scadere di un periodo di cinque anni a decorrere dalla pubblicazione del decreto n. 157/88, avvenuta il 24 febbraio 1988. L'art. 19, n. 1, lett. c), del decreto dispone inoltre che il «Consejo Regulador» istituisce, nei limiti delle sue competenze, una procedura di controllo del quantitativo e della qualità dei prodotti tutelati, dal momento della produzione sino a quello dell'immissione in commercio.

6.
    In forza degli artt. 84 e seguenti della legge n. 25/70, a taluni vini prodotti nella regione della Rioja è stata attribuita una «denominación de origen». In tale occasione è stato istituito un «Consejo Regulador de la denominación de origen Rioja» (comitato di tutela della denominazione di origine Rioja; in prosieguo: il «comitato di tutela del Rioja»).

7.
    Con decreto del ministro dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione 3 aprile 1991 (BOE n. 85 del 9 aprile 1991, pag. 10675), alla «denominación de origen» Rioja è stato attribuito il qualificativo «calificada».

8.
    Il detto decreto ha inoltre approvato il regolamento relativo a tale denominazione e al comitato di tutela del Rioja (in prosieguo: il «regolamento Rioja»), che è allegato al medesimo.

9.
    L'art. 39 del regolamento Rioja dispone che:

-    il comitato di tutela del Rioja è costituito da 22 rappresentanti del settore vitivinicolo, da un rappresentante di ciascuna delle tre Comunità autonome sul cui territorio si estende la zona di produzione nonché da un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura; tuttavia i quattro rappresentanti delle autorità pubbliche non godono del diritto di voto;

-    il comitato è presieduto da un presidente nominato dal ministro dell'Agricoltura su proposta di una maggioranza qualificata dei suoi membri.

10.
    L'art. 32 del regolamento Rioja recita:

«1.    L'imbottigliamento del vino tutelato dalla ”denominación de origen calificada” Rioja dovrà essere effettuato esclusivamente nelle cantine iscritte autorizzate dal comitato di tutela, non potendo altrimenti il vino essere contrassegnato dalla denominazione.

2.    I vini tutelati dalla ”denominación de origen calificada” Rioja possono circolare ed essere spediti unicamente dalle cantine iscritte, in bottiglie specifiche che non ne compromettano la qualità o il prestigio e che siano state approvate dal comitato di tutela. Le bottiglie devono essere di vetro e di capienze autorizzate dalla Comunità economica europea ad eccezione di quelle da un litro».

11.
    Sulla base del decreto n. 157/88 il comitato di tutela del Rioja ha emanato i provvedimenti volti ad estendere gradualmente al vino destinato all'esportazione l'obbligo di imbottigliamento nella regione di produzione. Tali provvedimenti consistevano nel concedere a ciascuna impresa esportatrice di vino sfuso contingenti annui di esportazione decrescenti fissati per paese di destinazione.

Il contesto giuridico comunitario

12.
    L'articolo 5 del Trattato dispone:

«Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente Trattato».

13.
    In forza dell'art. 34, n. 1, del Trattato, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. L'art. 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE) dispone che l'art. 34 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati, tra l'altro, da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Le disposizioni di diritto comunitario derivato applicabili alla data di proposizione del ricorso

14.
    Il regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84, pag. 59), come modificato da ultimo dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 823/87»), stabilisce un quadro normativo comunitario che disciplina la produzione e il controllo dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (in prosieguo: i «v.q.p.r.d.»). Il quarto 'considerando‘ di tale regolamento sottolinea che esso si inserisce nell'ambito dello sviluppo di una politica di qualità nel settore agricolo e in particolare nel settore vinicolo.

15.
    In forza dell'art. 15 del regolamento n. 823/87, solo i vini disciplinati da tale regolamento o da altri regolamenti specifici o di applicazione e che rispondono alle condizioni fissate dalle normative nazionali possono recare una delle menzioni comunitarie stabilite dal regolamento n. 823/87, come la menzione «v.q.p.r.d.», o una menzione specifica tradizionalmente usata negli Stati membri produttori per designare taluni vini, come, nel caso della Spagna, la menzione «denominación de origen» o quella «denominación de origen calificada».

16.
    L'art. 18, primo comma, del regolamento n. 823/87 dispone:

«Gli Stati membri produttori possono definire, tenuto conto degli usi leali e costanti:

-    (...)

-    oltre alle altre disposizioni previste dal presente regolamento, tutte le caratteristiche e condizioni di produzione, di elaborazione e di circolazione complementari o più rigorose per i v.q.p.r.d. elaborati nel loro territorio».

17.
    Il ventiduesimo 'considerando‘ del regolamento n. 823/87 precisa che quest'ultima disposizione è diretta a conservare il carattere qualitativo particolare dei v.q.p.r.d.

18.
    L'art. 15 bis del regolamento n. 823/87 prevede una procedura di declassamento di un v.q.p.r.d. se il vino ha subito durante l'immagazzinamento o il trasporto un'alterazione che abbia attenuato o modificato le sue caratteristiche o nel caso in cui esso sia stato oggetto di manipolazioni non consentite o non sia legittimamente designato come v.q.p.r.d.

19.
    Il settore vitivinicolo è inoltre disciplinato, in particolare, dai seguenti regolamenti:

-    il regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1989, n. 2048, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 202, pag. 32);

-    il regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1993, n. 2238, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 200, pag. 10), che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) della Commissione 10 aprile 1989, n. 986, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 106, pag. 1);

-    il regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232, pag. 13), come modificato da ultimo dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (in prosieguo: il «regolamento n. 2392/89»);

-    il regolamento (CEE) della Commissione 16 ottobre 1990, n. 3201, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309, pag. 1), come modificato da ultimo dal regolamento (CE) della Commissione 8 novembre 1995, n. 2603 (GU L 267, pag. 16).

La sentenza Delhaize

20.
    Nella sentenza Delhaize la Corte, interpellata dal Tribunal de commerce di Bruxelles in merito alla compatibilità con l'art. 34 del Trattato di una normativa nazionale come quella contenuta nel decreto n. 157/88 e nel regolamento Rioja, adottato in applicazione di tale decreto, ha dichiarato che una normativa nazionale relativa ai vini a denominazione di origine che limiti il quantitativo di vino che può essere esportato sfuso e che autorizzi invece la vendita di vino sfuso all'interno della regione di produzione costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione, vietata dall'art. 34 del Trattato.

21.
    La Corte ha anzitutto rilevato (punti 12-14 della sentenza) che una normativa nazionale che, da una parte, limita il quantitativo di vino che può essere esportato sfuso verso altri Stati membri e che, d'altra parte, non sottopone a nessuna restrizione quantitativa le vendite di vino sfuso tra le imprese situate all'interno della regione di produzione ha l'effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione del vino sfuso e di procurare pertanto un vantaggio particolare alle imprese d'imbottigliamento ubicate nella regione di produzione.

22.
    Quanto all'argomento del governo spagnolo secondo cui il subordinare l'attribuzione di una «denominación de origen calificada» all'obbligo di imbottigliare il vino nella regione di produzione rientrava nell'ambito della tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36 del Trattato, la Corte ha ricordato (punto 16) che, allo stato attuale del diritto comunitario, spetta ad ogni Stato membro definire, nell'ambito delimitato dal regolamento n. 823/87, le condizioni cui è soggetto l'uso del nome di una zona geografica del suo territorio in quanto denominazione di origine atta a designare un vino proveniente da detta zona. Essa ha tuttavia sottolineato che, qualora dette condizioni costituiscano misure di cui all'art. 34 del Trattato, esse sono giustificate da esigenze inerenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale, ai sensi dell'art. 36 del Trattato, solo se sono necessarie per garantire che la denominazione di origine risponda al suo specifico scopo.

23.
    La Corte ha rilevato (punti 17 e 18) che lo scopo specifico della denominazione di origine è quello di garantire che il prodotto cui è attribuita provenga da una zona geografica determinata e possieda talune caratteristiche particolari e che, di conseguenza, un obbligo come quello in parola sarebbe giustificato da esigenze volte a garantire che la denominazione di origine risponda al suo scopo specifico solo qualora l'imbottigliamento nella regione di produzione imprimesse al vino originario di detta regione caratteristiche particolari atte ad individuarlo, ovvero qualora l'imbottigliamento nella regione di produzione fosse indispensabile alla conservazione delle caratteristiche specifiche acquisite dal vino. La Corte ha poi rilevato (punto 19) che non era stato dimostrato che l'imbottigliamento del vino di cui trattavasi nella regione di produzione fosse un'operazione che gli conferiva caratteristiche particolari ovvero un'operazione indispensabile alla conservazione delle caratteristiche specifiche da esso acquisite.

24.
    Quanto all'argomento del governo spagnolo secondo cui era necessario procedere all'imbottigliamento del vino nella regione di produzione in quanto i poteri di controlloattribuiti al comitato di tutela del Rioja erano limitati alla detta regione, la Corte lo ha disatteso per il motivo che il regolamento n. 986/89 aveva istituito un sistema di controllo volto alla tutela dell'autenticità del vino nel corso del trasporto (punto 21).

25.
    La Corte ha poi rilevato (punti 22 e 23) che l'argomento del governo spagnolo secondo cui la normativa in parola rientrava nell'ambito di una politica volta a promuovere la qualità del vino non poteva essere accolto come giustificazione, giacché non era stato provato che l'ubicazione delle attività d'imbottigliamento fosse di per sé atta ad incidere sulla qualità del vino.

26.
    Infine, essa ha statuito (punti 25 e 26) che, sebbene l'art. 18 del regolamento n. 823/87 consenta agli Stati membri produttori, tenendo conto degli usi leali e costanti, di definire condizioni di circolazione complementari o più rigorose di quelle imposte dal regolamento n. 823/87, tale articolo non può essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri a imporre condizioni contrastanti con le norme del Trattato relative alla circolazione delle merci.

La presente controversia

27.
    Nel 1994 il governo belga ha richiamato l'attenzione della Commissione sul fatto che la normativa spagnola oggetto della sentenza Delhaize era ancora in vigore malgrado l'interpretazione dell'art. 34 del Trattato data dalla Corte in tale sentenza, e le ha chiesto di attivarsi. Il 14 novembre 1994 il membro competente della Commissione ha risposto che quest'ultima giudicava «inopportuno insistere nei procedimenti per infrazione».

28.
    L'8 marzo 1995 il governo belga ha inviato alla Commissione una lettera nella quale esprimeva la sua intenzione di avviare, ai sensi dell'art. 170 del Trattato, un procedimento per inadempimento contro il Regno di Spagna deducendo la violazione dell'art. 34 del Trattato.

29.
    Il 12 aprile 1995 la Commissione ha comunicato tale lettera al Regno di Spagna, il quale ha presentato le sue osservazioni scritte il 5 maggio 1995.

30.
    Il 31 maggio 1995 i due Stati membri hanno presentato in contraddittorio le loro osservazioni orali dinanzi alla Commissione, a norma dell'art. 170 del Trattato. Poiché la Commissione non ha emesso alcun parere motivato, il Regno del Belgio ha proposto il ricorso per inadempimento in oggetto.

31.
    Con ordinanze del presidente della Corte 21 giugno 1996, il Regno di Danimarca, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono stati autorizzati a intervenire a sostegno delle conclusioni del Regno del Belgio, mentre la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e la Commissione sono state autorizzate a intervenire a sostegno delle conclusioni del Regno di Spagna.

Nel merito

32.
    Il governo belga e i governi danese, olandese, finlandese e del Regno Unito, che intervengono a suo sostegno, fanno valere che, non avendo modificato il decreto n. 157/88 per conformarsi alla sentenza Delhaize, il Regno di Spagna ha violato gli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 5 del Trattato.

33.
    Nel controricorso il governo spagnolo sostiene che nella sentenza Delhaize la Corte non si è pronunciata sulla conformità delle disposizioni spagnole al diritto comunitario. Afferma che nel diritto di quasi tutti gli Stati membri produttori di vino esistono disposizioni analoghe a quelle esaminate dalla Corte. A suo parere, la vigente normativa spagnola è conforme all'interpretazione dell'art. 34 del Trattato data dalla Corte nella sentenza Delhaize e rispetta pienamente la normativa comunitaria.

34.
    Di conseguenza, in presenza di un ricorso per inadempimento, occorre esaminare i motivi così dedotti onde verificare se il Regno di Spagna sia effettivamente venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 34 del Trattato.

35.
    Per quanto riguarda quest'ultima disposizione, si deve appurare nell'ordine, sulla base dei motivi e degli argomenti addotti dalle parti, se, nelle circostanze del caso di specie, il subordinare l'uso della denominazione di origine all'obbligo di imbottigliare il vino nella regione di produzione (in prosieguo: la «condizione controversa») costituisca una restrizione alla libera circolazione delle merci e, eventualmente, se essa sia autorizzata dalla normativa comunitaria in materia di v.q.p.r.d. oppure se sia giustificata da uno scopo di interesse generale tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci.

Sull'esistenza di una restrizione alla libera circolazione delle merci

36.
    Il governo belga e i governi intervenuti a suo sostegno fanno valere che la condizione controversa si risolve in una limitazione quantitativa delle esportazioni di vino Rioja sfuso ai sensi dell'art. 34 del Trattato, come la Corte avrebbe già dichiarato nella sentenza Delhaize.

37.
    Il governo spagnolo, sostenuto dai governi italiano e portoghese, afferma che la normativa spagnola in oggetto non limita affatto la quantità di vino prodotto nella regione della Rioja che può essere esportato sfuso. Essa avrebbe l'unico scopo e l'unico effetto di vietare qualsiasi uso indebito e incontrollato della «denominación de origen calificada» Rioja. Il governo spagnolo sottolinea che la vendita di vino sfuso all'interno della regione non è, in generale, consentita in quanto qualsiasi spedizione di vino all'interno della regione deve essere previamente autorizzata dal comitato di tutela del Rioja ed essere destinata esclusivamente alle imprese di imbottigliamento autorizzate dal detto comitato di tutela. Infatti, nella regione esisterebbero imprese che non sono autorizzate e che hanno scelto di dedicarsi alla commercializzazione di vini ivi prodotti, ma non tutelati dalla «denominación de origen calificada». Pertanto, nel caso di specie, la normativa spagnola non rientrerebbe nell'ipotesi trattata dalla Cortenella sentenza Delhaize. Tale ipotesi sarebbe stata costituita da una normativa nazionale applicabile a vini a denominazione di origine che limita il quantitativo di vino che può essere esportato sfuso e che autorizza invece la vendita di vino sfuso all'interno della regione di produzione.

38.
    Va ricordato che la condizione controversa comporta che il vino prodotto nella regione e rispondente alle altre condizioni cui è subordinato l'uso della «denominación de origen calificada» Rioja non può più essere imbottigliato al di fuori della regione, pena la perdita di tale denominazione.

39.
    E' vero che, in una certa misura, il trasporto alla rinfusa del vino che può fregiarsi della detta denominazione è limitato anche all'interno stesso della regione di produzione e che questo può essere un elemento da prendere in considerazione nell'ambito dell'esame della giustificazione della condizione controversa. Tuttavia, tale circostanza non può essere invocata per negare gli effetti restrittivi della detta condizione.

40.
    Infatti, la condizione controversa comporta in ogni caso che un vino trasportato sfuso all'interno della regione conserva il diritto alla «denominación de origen calificada» se viene imbottigliato in cantine autorizzate.

41.
    Trattasi dunque di una misura nazionale che ha l'effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione per quanto riguarda il vino cui può essere attribuita la «denominación de origen calificada» e di determinare così una differenza di trattamento tra il commercio interno di uno Stato membro e il suo commercio di esportazione, ai sensi dell'art. 34 del Trattato.

42.
    Pertanto, la normativa spagnola in oggetto costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'esportazione ai sensi dell'art. 34 del Trattato.

Sulla portata dell'art. 18 del regolamento n. 823/87

43.
    Il governo spagnolo, sostenuto dai governi italiano e portoghese, ricorda che la normativa comunitaria in materia di v.q.p.r.d. non ha carattere esaustivo e consente agli Stati membri di emanare norme nazionali più rigorose. A tal riguardo cita l'art. 18 del regolamento n. 823/87, il quale autorizza gli Stati membri produttori a definire condizioni di produzione e di circolazione complementari o più rigorose all'interno del loro territorio. L'uso, in tale disposizione, del termine «circolazione» sarebbe particolarmente significativo in quanto la condizione controversa farebbe innegabilmente parte delle disposizioni relative alla circolazione dei v.q.p.r.d.

44.
    Il governo belga sottolinea che nella sentenza Delhaize la Corte ha già disatteso l'argomento fondato sull'art. 18 del regolamento n. 823/87. Sostiene peraltro che la condizione controversa è in contrasto con gli usi leali e tradizionali in materia di imbottigliamento negli Stati membri importatori di vino.

45.
    Occorre ricordare che nella sentenza Delhaize la Corte ha affermato (punto 26) che l'art. 18 del regolamento n. 823/87 non può essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri a imporre condizioni contrastanti con le norme del Trattato relative alla circolazione delle merci. Pertanto, tale disposizione non può di per sé legittimare la condizione controversa.

46.
    Per contro, e contrariamente a quanto sostenuto dal governo belga, di per sé la detta disposizione non vieta un obbligo di imbottigliamento nella regione di produzione solo perché autorizza prescrizioni nazionali complementari «tenuto conto degli usi leali e costanti». Infatti, la locuzione «tenuto conto di» non ha il senso, più restrittivo, di un'espressione che enunci una condizione positiva, come «purché esista», o negativa, come «senza pregiudicare». In una situazione come quella del caso di specie, che alla data dell'adozione del decreto n. 157/88 era caratterizzata dalla coesistenza, non contestata dalle parti, dell'uso di imbottigliare nella regione di produzione e dell'uso di esportare di vino sfuso, la formulazione dell'art. 18 del regolamento n. 823/87 implica semplicemente una presa in considerazione dei detti usi. Quest'ultima può dar luogo ad una ponderazione degli interessi in questione, in esito alla quale può esser data preferenza, in considerazione di determinati obiettivi, ad un uso piuttosto che all'altro.

Sulla giustificazione della condizione controversa

47.
    Tanto i governi spagnolo, italiano e portoghese quanto la Commissione ritengono che l'imbottigliamento faccia parte integrante del procedimento di produzione del vino. Esso costituirebbe una fase dell'elaborazione del prodotto, sicché solo il vino imbottigliato in una determinata regione potrebbe effettivamente essere considerato originario di tale regione.

48.
    Ne discenderebbe che un vino imbottigliato al di fuori della regione della Rioja che recasse la «denominación de origen calificada» Rioja violerebbe il diritto esclusivo di usare tale denominazione, il quale spetta alla collettività dei produttori della regione il cui vino soddisfi le condizioni per fruire della denominazione, compresa quella dell'imbottigliamento nella regione. Pertanto, gli effetti restrittivi della condizione controversa sarebbero giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale di cui all'art. 36 del Trattato. Infatti, la condizione sarebbe necessaria per garantire che la «denominación de origen calificada» risponda al suo specifico scopo, che è in particolare quello di garantire l'origine del prodotto.

49.
    Ai fini della soluzione della presente controversia occorre non tanto stabilire se si debba considerare come una fase del procedimento d'elaborazione di un vino che può fruire di una «denominación de origen calificada» il suo imbottigliamento nella regione di produzione, quanto piuttosto valutare i motivi per cui, secondo il governo spagnolo, tale operazione dev'essere effettuata nella regione di produzione. Infatti, la condizione controversa può essere considerata conforme al Trattato malgrado i suoi effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci solo ove detti motivi siano di per sé idonei a giustificarla.

50.
    Per quanto riguarda tali motivi, il governo spagnolo sottolinea la specificità del prodotto e la necessità di tutelare la fama connessa alla «denominación de origen calificada» Rioja preservando, mediante la condizione controversa, le caratteristiche particolari, la qualità e la garanzia di origine del vino Rioja. La condizione controversa sarebbe pertanto giustificata dall'esigenza di tutelare la proprietà industriale e commerciale di cui all'art. 36 del Trattato.

51.
    E' vero che, come ricordato dal governo belga e dai governi intervenuti a suo sostegno, nella sentenza Delhaize la Corte ha dichiarato che non era dimostrato che l'imbottigliamento nella regione di produzione fosse un'operazione indispensabile per la conservazione delle caratteristiche specifiche del vino (punto 19) o per la garanzia dell'origine del prodotto (punto 21) né che l'ubicazione delle attività d'imbottigliamento fosse di per sé atta ad incidere sulla qualità del vino (punto 23).

52.
    Nel presente procedimento, tuttavia, tanto i governi spagnolo, italiano e portoghese quanto la Commissione hanno presentato elementi nuovi destinati a dimostrare che i motivi su cui è basata la condizione controversa sono idonei a giustificarla. Si deve procedere ad un esame della causa alla luce di tali elementi.

53.
    La normativa comunitaria manifesta una tendenza generale alla valorizzazione della qualità dei prodotti nell'ambito della politica agricola comune, al fine di promuoverne la reputazione grazie, in particolare, all'uso di denominazioni di origine oggetto di una tutela particolare. Come è stato ricordato ai punti 14 e 17 della presente sentenza, tale tendenza generale si è concretata nel settore dei vini di qualità. Essa si è manifestata anche riguardo ad altri prodotti agricoli, per i quali il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1). A tal riguardo, l'ottavo 'considerando‘ di detto regolamento precisa che quest'ultimo si applica nel rispetto della legislazione vigente relativa ai vini e alle bevande spiritose «la quale mira a stabilire un grado di protezione più elevato».

54.
    Le denominazioni di origine rientrano nel campo dei diritti di proprietà industriale e commerciale. La normativa pertinente tutela i beneficiari contro l'uso illegittimo delle dette denominazioni da parte di terzi che intendano profittare della reputazione da esse acquisita. Tali denominazioni sono dirette a garantire che il prodotto cui sono attribuite provenga da una zona geografica determinata e possieda talune caratteristiche particolari (sentenza Delhaize, punto 17).

55.
    Esse possono godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori che soddisfano le condizioni per usarle un mezzo essenziale per costituirsi una clientela (v., nello stesso senso, a proposito delle indicazioni di provenienza, sentenza 10 novembre 1992, causa C-3/91, Exportur, Racc. pag. I-5529, punto 28).

56.
    La reputazione delle denominazioni di origine dipende dall'immagine di cui queste godono presso i consumatori. A sua volta tale immagine dipende, essenzialmente, dallecaratteristiche particolari e, in generale, dalla qualità del prodotto. E' quest'ultima, in definitiva, che costituisce il fondamento della reputazione del prodotto.

57.
    Occorre osservare che un vino di qualità è un prodotto caratterizzato da una notevole specificità, il che, nel caso del vino Rioja, non è comunque contestato. Le sue qualità e caratteristiche particolari, che risultano dalla combinazione di fattori naturali e umani, sono commesse alla zona geografica d'origine e, per essere conservate, richiedono vigilanza e sforzi.

58.
    La normativa sulla «denominación de origen calificada» Rioja è diretta a garantire la conservazione di tali qualità e caratteristiche. Assicurando agli operatori del settore vitivinicolo della regione della Rioja, a richiesta dei quali è stata assegnata la denominazione di origine, il controllo anche dell'imbottigliamento, essa ha lo scopo di salvaguardare meglio la qualità del prodotto e, di conseguenza, la reputazione della denominazione, di cui i detti operatori assumono ormai, pienamente e collettivamente, la responsabilità.

59.
    Pertanto, la condizione controversa, malgrado i suoi effetti restrittivi sugli scambi, deve essere considerata conforme al diritto comunitario se è dimostrato che costituisce un mezzo necessario e proporzionato idoneo a preservare la notevole reputazione di cui gode incontestabilmente la «denominación de origen calificada» Rioja.

60.
    Al riguardo, il governo spagnolo, sostenuto dai governi italiano e portoghese e dalla Commissione, fa valere che senza la condizione controversa la reputazione della «denominación de origen calificada» Rioja potrebbe effettivamente essere compromessa. Infatti, il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della regione di produzione metterebbero in pericolo la qualità del vino. La condizione controversa contribuirebbe in modo decisivo alla salvaguardia delle caratteristiche particolari e della qualità del prodotto in quanto si risolverebbe nell'affidare l'applicazione e il controllo del rispetto di tutte le regole riguardanti il trasporto e l'imbottigliamento ai produttori e al comitato di tutela del Rioja, vale a dire a coloro che posseggono le cognizioni e il know-how necessari e che hanno un interesse fondamentale al mantenimento della reputazione acquisita.

61.
    Nella presente causa è pacifico che l'imbottigliamento del vino costituisce un'operazione importante la quale, se non viene effettuata nel rispetto di condizioni rigorose, può nuocere gravemente alla qualità del prodotto. Infatti, l'operazione dell'imbottigliare non si riduce al mero riempimento di recipienti vuoti, ma comporta di norma, prima del travaso, una serie di complessi interventi enologici (filtraggio, chiarificazione, trattamento a freddo, ecc.) che, se non sono eseguiti in conformità delle regole dell'arte, possono compromettere la qualità e modificare le caratteristiche del vino.

62.
    E' altrettanto pacifico che il trasporto alla rinfusa del vino, se non viene effettuato in condizioni ottimali, può nuocere gravemente alla qualità di quest'ultimo. Infatti, se le condizioni di trasporto non sono perfette, il vino sarà esposto ad un fenomeno diossidoriduzione che sarà tanto più sensibile quanto maggiore è la distanza percorsa e che potrà nuocere alla qualità del prodotto. Esso sarà inoltre soggetto al rischio di sbalzi di temperatura.

63.
    Il governo belga e i governi intervenuti a suo favore affermano che tali rischi esistono sia che il vino venga trasportato e imbottigliato nella regione di produzione sia che venga trasportato e imbottigliato al di fuori di questa. A loro avviso, il trasporto alla rinfusa del vino e il suo imbottigliamento al di fuori della regione possono essere realizzati in condizioni che consentono di salvaguardarne la qualità e la reputazione. In ogni caso, la vigente normativa comunitaria conterrebbe norme sufficienti in materia di controllo della qualità e dell'autenticità dei vini, in particolare di quelli cui è attribuita una «denominación de origen calificada».

64.
    Sulla base degli elementi presentati alla Corte nella presente causa si deve riconoscere che, in condizioni ottimali, le caratteristiche e la qualità del prodotto possono essere effettivamente conservate quando il vino sia stato trasportato sfuso e sia stato imbottigliato al di fuori della regione di produzione.

65.
    Tuttavia, le dette condizioni ottimali saranno più sicuramente soddisfatte se le operazioni di imbottigliamento vengono effettuate da imprese stabilite nella regione dei beneficiari della denominazione e operanti sotto il diretto controllo di questi, giacché tali imprese dispongono di un'esperienza specifica e, soprattutto, di una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del vino in questione, delle quali occorre evitare lo snaturamento o la scomparsa al momento della messa in bottiglia.

66.
    Quanto al trasporto alla rinfusa del vino, se è vero che un fenomeno di ossidoriduzione può prodursi anche in occasione di un trasporto alla rinfusa all'interno della regione di produzione benché la distanza percorsa sia di regola più breve, occorre rilevare che, in tale ipotesi, il ripristino delle caratteristiche iniziali del prodotto sarà affidato a imprese che offrono a tale scopo tutte le garanzie in termini di know-how e, anche qui, di conoscenza ottimale del vino.

67.
    Inoltre, come sottolinea lo stesso avvocato generale nei paragrafi 28-31 delle sue conclusioni, i controlli effettuati al di fuori della regione di produzione in conformità della normativa comunitaria garantiscono la qualità e l'autenticità del vino meno dei controlli effettuati nella regione nel rispetto della procedura di controllo di cui al punto 5 della presente sentenza.

68.
    A tal riguardo, occorre osservare che nell'ambito del regolamento n. 2048/89 i controlli della qualità e dell'autenticità del vino non sono obbligatoriamente sistematici in tutti gli Stati membri. Infatti, l'art. 3, n. 2, di tale regolamento dispone che i controlli «sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio».

69.
    Quanto al regolamento n. 2238/93, esso, come rileva la Commissione, istituisce un controllo essenzialmente documentario delle quantità trasportate e, pertanto, nongarantisce né l'origine o lo stato originario del vino trasportato alla rinfusa né la preservazione della sua qualità durante il trasporto.

70.
    Per quanto riguarda il regolamento n. 2392/89, il suo art. 42 prevede che l'organismo competente di uno Stato membro possa invitare l'organismo competente di un altro Stato membro a esigere dall'imbottigliatore la prova dell'esattezza delle menzioni utilizzate per la designazione o la presentazione del prodotto concernenti la natura, l'identità, la qualità, la composizione, l'origine o la provenienza dello stesso. Tuttavia, tale meccanismo, che si inserisce nell'ambito di una collaborazione diretta, non riveste un carattere sistematico in quanto, in ipotesi, presuppone la domanda dell'organismo competente interessato.

71.
    Al contrario, la normativa spagnola di cui trattasi prescrive che i vini che possono recare una «denominación de origen calificada» siano sottoposti, partita per partita, ad esami organolettici e analitici (art. 20, n. 4, del decreto n. 157/88 e, per il vino Rioja, art. 15 del regolamento Rioja).

72.
    Inoltre, secondo il regolamento Rioja:

-    ogni spedizione alla rinfusa di vino Rioja all'interno della regione deve essere previamente autorizzata dal comitato di tutela del Rioja (art. 31);

-    l'imbottigliamento può essere effettuato solo da imprese d'imbottigliamento autorizzate dal comitato di tutela del Rioja (art. 32);

-    gli impianti di tali imprese devono essere nettamente separati da quelli in cui sono prodotti e immagazzinati vini che non danno diritto all'uso della «denominación de origen calificada» (art. 24).

73.
    Risulta pertanto che, per i vini Rioja trasportati e imbottigliati nella regione di produzione, i controlli sono approfonditi e sistematici, che la responsabilità di tali controlli spetta alla collettività degli stessi produttori, i quali hanno un interesse fondamentale alla conservazione della reputazione acquisita, e che solo le partite sottoposte ai detti controlli possono recare la «denominación de origen calificada».

74.
    Da tali constatazioni si desume che il rischio per la qualità del prodotto infine offerto al consumo è maggiore quando il vino è stato trasportato e imbottigliato al di fuori della regione di produzione che non nel caso in cui esso sia stato trasportato e imbottigliato all'interno della detta regione.

75.
    Pertanto, occorre riconoscere che la condizione controversa, la quale è diretta a preservare la notevole reputazione del vino Rioja potenziando il controllo delle sue caratteristiche particolari e della sua qualità, è giustificata come misura di tutela della «denominación de origen calificada» di cui gode la collettività dei produttori interessati e che per essi riveste un'importanza decisiva.

76.
    Si deve infine riconoscere che la misura è necessaria per raggiungere l'obiettivo perseguito, nel senso che non esistono misure alternative meno restrittive idonee a conseguirlo.

77.
    A tal riguardo, la «denominación de origen calificada» non sarebbe tutelata in modo analogo se si facesse obbligo agli operatori stabiliti al di fuori della regione di produzione di informare i consumatori, mediante un'adeguata etichettatura, del fatto che l'imbottigliamento è avvenuto al di fuori di tale regione. Infatti, la degradazione della qualità di un vino imbottigliato al di fuori della regione di produzione, dovuta al realizzarsi dei rischi connessi al trasporto alla rinfusa e/o alla conseguente operazione di imbottigliamento, potrebbe nuocere alla reputazione di tutti i vini smerciati con la «denominación de origen calificada» Rioja, compresi quelli imbottigliati nella regione di produzione sotto il controllo della collettività beneficiaria della denominazione. Più in generale, la semplice coesistenza di due procedimenti d'imbottigliamento diversi, all'interno o all'esterno della regione di produzione, con o senza il controllo sistematico da parte di tale collettività, potrebbe ridurre la fiducia di cui la denominazione gode presso i consumatori convinti che tutte le fasi della produzione di un v.q.p.r.d. rinomato debbano essere effettuate sotto il controllo e la responsabilità della collettività interessata.

78.
    Pertanto, occorre concludere che la condizione controversa non contrasta con l'art. 34 del Trattato. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto.

Sulle spese

79.
    A norma dell'art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, la Corte può decidere per motivi eccezionali che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Tale disposizione va applicata nella presente causa.

80.
    Le parti intervenute sopporteranno le proprie spese ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    Il Regno del Belgio e il Regno di Spagna sopporteranno le proprie spese.

3)    Il Regno di Danimarca, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno Unito di GranBretagna e Irlanda del Nord e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.

Rodríguez Iglesias
Moitinho de Almeida
Edward

Sevón

Schintgen
Gulmann

Puissochet

Hirsch
Jann

Ragnemalm

Wathelet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 maggio 2000.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias


1: Lingua processuale: lo spagnolo.