Language of document : ECLI:EU:F:2015:64

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(Terza Sezione)

22 giugno 2015

Causa F‑139/14

Annetje Elisabeth van Oudenaarden

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Congedo ordinario – Riporto limitato a dodici giorni – Compensazione – Prospetto di pensione – Mancata contestazione nei termini – Mancanza di fatti nuovi e sostanziali – Articolo 81 del regolamento di procedura – Ricorso manifestamente irricevibile»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui la sig.ra van Oudenaarden chiede l’annullamento della decisione con cui il Parlamento europeo ha respinto le sue domande di riporto di oltre 12 giorni di congedo ordinario non goduti a titolo dell’anno 2012, e di versamento della compensazione finanziaria corrispondente.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. La sig.ra van Oudenaarden e il Parlamento europeo sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Termini – Norma di ordine pubblico – Decadenza – Nuova decorrenza – Presupposto – Fatto nuovo e sostanziale – Nozione – Sentenza in seguito a riesame pronunciata nell’ambito di un procedimento non riguardante direttamente il ricorrente – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Ricorsi dei funzionari – Domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto – Nozione – Domanda rivolta a una persona diversa dall’autorità che ha il potere di nomina – Esclusione

(Statuto dei funzionari, art. 90, § 1)

3.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Prospetto di pensione – Inclusione comunemente ammessa ai fini dell’esercizio dei diritti di ricorso – Presupposto – Deduzione della mancanza di chiarezza del prospetto da parte di un funzionario di comprovata esperienza – Rigetto

(Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 1)

4.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Decisione che non è stata oggetto di una comunicazione scritta – Irrilevanza

(Statuto dei funzionari, artt. 25, 90, § 2, e 91, § 1)

5.      Ricorsi dei funzionari – Termini – Dies a quo – Notifica – Difetto o insufficienza di motivazione di una decisione debitamente notificata – Irrilevanza – Eccezione – Decisione riguardante un elemento essenziale del rapporto di lavoro

(Statuto dei funzionari, artt. 25, 26, 90 e 91)

1.      I termini di reclamo e di ricorso, che sono di ordine pubblico e non sono a disposizione né delle parti né del giudice, sono volti a salvaguardare, in seno alle istituzioni dell’Unione, la certezza del diritto indispensabile al loro buon funzionamento, evitando la messa in discussione indefinita degli atti dell’Unione produttivi di effetti giuridici, nonché ad evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. L’esistenza di fatti nuovi e sostanziali, tuttavia, può giustificare la presentazione di una domanda diretta al riesame di una precedente decisione divenuta definitiva.

Non può essere considerato un fatto nuovo e sostanziale che consente un nuovo esame della situazione dell’interessato, oltre i termini statutari per presentare un reclamo contro una decisione dell’amministrazione, una sentenza in seguito a riesame allorché l’interessato non era né parte del procedimento né direttamente interessato dalla decisione dell’amministrazione oggetto del contenzioso. Infatti, una sentenza pronunciata nell’ambito del contenzioso di annullamento esplica i propri effetti giuridici, oltre che sulle parti, soltanto sulle persone direttamente interessate dall’atto annullato stesso, poiché una siffatta sentenza è atta a costituire un fatto nuovo soltanto nei confronti di tali persone.

(v. punti 24, 25 e 41‑43)

Riferimento:

Corte: sentenza dell’8 marzo 1988, Brown/Corte di giustizia, 125/87, EU:C:1988:136, punto 13

Tribunale di primo grado: sentenze del 7 febbraio 2001, Inpesca/Commissione, T‑186/98, EU:T:2001:42, punto 47; del 5 marzo 2008, Combescot/Commissione, T‑414/06 P, EU:T:2008:58, punto 43, e la giurisprudenza citata, e ordinanza del 24 marzo 1998, Meyer e a./Corte di giustizia, T‑181/97, EU:T:1998:64, punto 36

Tribunale della funzione pubblica: ordinanze del 12 settembre 2011, Cervelli/Commissione, F‑98/10, EU:F:2011:131, punti 19 e 23; del 22 novembre 2012, Barthel e a./Corte dei giustizia, F‑84/11, EU:F:2012:160, punto 25, e del 20 marzo 2014, Michel/Commissione, F‑44/13, EU:F:2014:40, punto 46, e la giurisprudenza citata

2.      Non configura una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, una lettera inviata da un funzionario al suo capo unità, poiché quest’ultimo è privo della qualità di autorità che ha il potere di nomina. Di conseguenza, la mancata risposta alla suddetta lettera entro un termine di quattro mesi non può essere equiparata a una decisione implicita di rigetto della domanda che fa decorrere i termini di reclamo statutari.

(v. punto 27)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza del 30 settembre 2014, Ojamaa/Parlamento, F‑37/14, EU:F:2014:230, punto 21

3.      Un prospetto di pensione, per sua natura e scopo, non ha le caratteristiche di un atto lesivo, poiché esso si limita a tradurre in termini pecuniari la portata di decisioni giuridiche precedenti, relative alla situazione del funzionario. Quindi, se è vero che i prospetti di pensione sono comunemente considerati atti lesivi quando da essi risulti che i diritti pecuniari di un funzionario sono stati lesi, in realtà il vero atto lesivo è la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina di ridurre o di sopprimere un pagamento di cui il funzionario beneficiava sino ad allora e che era indicato sulle sue buste paga.

Nondimeno il prospetto di pensione conserva pienamente la sua importanza per la determinazione dei diritti procedurali del funzionario, quali previsti dallo Statuto. In particolare, la trasmissione al funzionario del suo prospetto di pensione assolve una duplice funzione, una funzione di informazione per quanto riguarda la decisione adottata da tale autorità e una funzione relativa ai termini, di modo che, a condizione che dal prospetto di pensione risultino chiaramente l’esistenza e la portata della decisione adottata dalla predetta autorità, la sua comunicazione fa decorrere il termine di contestazione.

A tal riguardo, si suppone che ogni funzionario normalmente diligente conosca lo Statuto e, più precisamente, le norme che disciplinano il suo stipendio. Inoltre, la diligenza normale che ci si può attendere da un funzionario si valuta con riferimento alla sua formazione, al suo grado e alla sua esperienza professionale. Pertanto, un funzionario di grado AST 8 con una lunga esperienza professionale in seno ad un’istituzione, anche se non è portato ad applicare le norme statutarie nell’ambito delle sue funzioni, non può validamente invocare la mancata chiarezza del suo prospetto di pensione dal quale risulti una decisione di diniego del riporto di giorni di congedo ordinario, a causa della mancata indicazione del numero esatto di giorni di congedo, del periodo interessato e delle modalità di calcolo dell’importo versato, poiché egli avrebbe potuto rendersi conto, sin dalla ricezione del suddetto prospetto, che tutti i suoi giorni di congedo ordinario non erano stati riportati. Ad ogni modo, quale funzionario diligente, egli avrebbe potuto perlomeno informarsi presso la sua amministrazione se l’importo versato a titolo di compensazione tenesse effettivamente conto del riporto richiesto.

(v. punti 29, 30, 32, 33 e 36)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza del 27 ottobre 1994, Benzler/Commissione, T‑536/93, EU:T:1994:264, punto 15

Tribunale della funzione pubblica: sentenze del 28 giugno 2006, Grünheid/Commissione, F‑101/05, EU:F:2006:58, punto 42; del 23 aprile 2008, Pickering/Commissione, F‑103/05, EU:F:2008:45, punto 72, e ordinanza del 20 marzo 2014, Michel/Commissione, EU:F:2014:40, punti 53 e 58, e la giurisprudenza citata

4.      Sebbene lo Statuto imponga l’immediata comunicazione per iscritto, al funzionario interessato, di qualsiasi decisione individuale, resta nondimeno il fatto che la comunicazione è un atto posteriore alla decisione, che preesiste a quest’ultimo. La comunicazione di una decisione non è dunque determinante per stabilire il carattere di atto lesivo di tale decisione.

(v. punto 37)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: ordinanza del 13 settembre 2013, Conticchio/Commissione, T‑358/12 P, EU:T:2013:525, punto 22

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza del 22 aprile 2015, ED/ENISA, F‑105/14, EU:F:2015:33, punto 42

5.      Il difetto di motivazione di una decisione, poiché l’amministrazione può porvi rimedio fino al momento della sua decisione sul reclamo, non incide sul computo del termine per presentare reclamo contro tale decisione, per quanto non motivata, qualora sia stata debitamente notificata o portata utilmente a conoscenza dell’interessato in altro modo. Ciò non vale tuttavia per quanto riguarda le decisioni riguardanti un elemento essenziale del rapporto di lavoro di un funzionario, quale la busta paga, la cui ricezione non ha come conseguenza di autorizzare un’istituzione a non conformarsi, ai sensi degli articoli 25 e 26 dello Statuto, al suo obbligo di notificare al suddetto funzionario una decisione che stabilisce le condizioni essenziali della sua assunzione.

Tuttavia, una decisione di carattere pecuniario, quale un prospetto di pensione da cui risulta una decisione di rigetto della domanda di un ex funzionario di riportare giorni di congedo ordinario, non può essere equiparata a una decisione riguardante un elemento essenziale del rapporto di lavoro del funzionario, tale da giustificare l’inosservanza dei termini di reclamo e di ricorso, i quali sono di ordine pubblico.

(v. punti 37 e 38)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: ordinanza Conticchio/Commissione, EU:T:2013:525, punto 22

Tribunale della funzione pubblica: sentenza del 28 giugno 2006, Grünheid/Commissione, EU:F:2006:58, punto 50, e ordinanza ED/ENISA, EU:F:2015:33, punto 42