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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 5 febbraio 2016 – GV / SEAE

(Causa F-137/14)1

[Funzione pubblica –Personale del SEAE– Agente contrattuale – Contratto a tempo indeterminato – Articolo 47, lettera c), del RAA – Motivi di licenziamento – Cessazione del rapporto di fiducia – Diritto ad essere sentito – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di buona amministrazione – Danno materiale – Danno morale]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GV (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e M. Silva, agenti)

Oggetto

L’annullamento della decisione del SEAE di risolvere il contratto di lavoro a tempo indeterminato del ricorrente e la domanda di risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti dal ricorrente.

Dispositivo

La decisione del 29 gennaio 2014, con la quale il direttore della direzione «Risorse umane» del Servizio europeo per l’azione esterna, in qualità di Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, ha deciso di risolvere il contratto di lavoro di GV con effetto a decorrere dal 31 agosto 2014 è annullata.

Il Servizio europeo per l’azione esterna è condannato a versare a GV, come risarcimento del danno morale subito da quest’ultimo, l’importo di EUR 5000.

Il ricorso è respinto per il resto.

Il Servizio europeo per l’azione esterna sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da GV.

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1 GU C 34 del 2/2/2015, pag. 54.