Sentenza del Tribunale del 11 gennaio 2013 - Kokomarina / UAMI - Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG)
(Causa T-568/11)
["Marchio comunitario - Procedimento d'opposizione - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio figurativo interdit de me gronder IDMG - Marchio Benelux denominativo anteriore DMG - Impedimento relativo alla registrazione - Rischi di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Contestazione dell'uso effettivo del marchio anteriore addotta per la prima volta dinanzi al Tribunale"]
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Kokomarina (Concarneau, Francia) (rappresentante: avv. C. Charrière-Bournazel)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Euro Shoe Group (Beringen, Belgio) (rappresentante: I. Vernimme, avocat)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 21 luglio 2011 (procedimento R 1814/2010-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Euro Shoe Unie e la Kokomarina
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Kokomarina è condannata alle spese.
____________1 - GU C 13 del 14.1.2012.