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Sentenza del Tribunale 13 settembre 2013 – Anbouba/Consiglio

(Causa T-563/11)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Onere della prova – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Procedimento in contumacia – Istanza d’intervento – Non luogo a statuire»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Issam Anbouba (Homs, Siria) (rappresentanti: M.-A. Bastin, J.-M. Salva e J.-N. Louis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente R. Liudvinaviciute-Cordeiro e M.-M. Joséphidès, poi R. Liudvinaviciute-Cordeiro e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione del Consiglio, del 2 settembre 2011, 2011/522/PESC, che modifica la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16) ; della decisione del Consiglio del 23 settembre 2011, 2011/628/PESC, che modifica la decisione 2011/273/PESC (GU L 247, pag. 17); della decisione del Consiglio del 1º dicembre 2011, 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273 (GU L 319, pag. 56) ; del regolamento del Consiglio, del 2 settembre 2011, n. 878, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), e del regolamento (UE) del Consiglio, del 18 gennaio 2012, n. 36, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente figura nell’elenco delle persone a cui si applicano le misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, e, dall’altro, domanda di risarcimento danni per il pregiudizio subito.

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sull’istanza d’intervento della Commissione europea.

Il ricorso è respinto.

Issam Anbouba sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 25 del 28.1.2012