Language of document : ECLI:EU:T:2013:429





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2013 – Anbouba / Consiglio

(causa T‑563/11)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Onere della prova – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Procedimento in contumacia – Istanza d’intervento – Non luogo a statuire»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punti 26, 27)

2.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità in considerazione dalla situazione in Siria – Decisione di congelamento dei capitali – Regime della prova – Ricorso a presunzioni – Ammissibilità – Presunzione relativa – Violazione dei diritti della difesa – Insussistenza [Art. 6, § 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2011/273/PESC, come modificata dalla decisione 2011/522/PESC, art. 5; regolamento del Consiglio n. 442/2011, come modificato dal regolamento n. 878/2011, art. 14, §§ 2 e 4] (v. punti 35-37, 40-42)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Requisiti [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 1] (v. punti 51, 52)

4.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio all’insieme degli allegati – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 57)

5.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Siria – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata [Art. 6, § 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), e 47; decisione del Consiglio 2011/273/PESC, come modificata dalla decisione 2011/522/PESC, art. 5; regolamento del Consiglio n. 442/2011, come modificato dal regolamento n. 878/2011, art. 14, § 2] (v. punti 64‑66, 68)

6.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Siria – Decisione che si colloca in un contesto noto all’interessato tale da consentirgli di comprendere la portata della misura adottata nei sui riguardi – Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2011/273/PESC, come modificata dalla decisione 2011/522/PESC; regolamento del Consiglio n. 442/2011, come modificato dal regolamento n. 878/2011) (v. punti 74-76)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16); della decisione 2011/628/PESC del Consiglio del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC (GU L 247, pag. 17); della decisione 2011/782/PESC del Consiglio del 1º dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273 (GU L 319, pag. 56); del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), e del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente figura nell’elenco delle persone a cui si applicano le misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e, dall’altro, domanda di risarcimento danni per il pregiudizio subito.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sull’istanza d’intervento della Commissione europea.

2)

Il ricorso è respinto.

3)

Issam Anbouba sopporterà le proprie spese.