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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’11 marzo 2013 – Marcuccio / Commissione

(Causa F-17/12)1

«Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura – Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso – Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta – Tardività del ricorso – Irricevibilità manifesta»

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)

Oggetto della causa

Domanda diretta ad ottenere la condanna della Commissione al versamento di un importo a titolo di risarcimento del danno asseritamente subìto dal ricorrente in conseguenza della durata eccessiva della procedura di riconoscimento della gravità della malattia di cui egli soffriva.

Dispositivo dell’ordinanza

Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile.

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 138 del 12.5.2012, pag. 33.