Ricorso proposto il 22 febbraio 2017 – Devin /EUIPO - Haskovo (DEVIN)
(Causa T-122/17)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Devin AD (Devin, Bulgaria) (rappresentante: B. Van Asbroeck, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Camera di commercio e dell’industria di Haskovo (Haskovo, Bulgaria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «DEVIN» – Marchio dell’Unione europea n. 9 408 865
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2016 nel procedimento R 579/2016-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata;
annullare la decisione del 29 gennaio 2016 adottata dalla divisione di annullamento nel procedimento 9 559;
respingere in tutto o almeno in parte la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla ricorrente contro il marchio dell’Unione europea denominativo «DEVIN» n. 9 408 865 per tutti i prodotti designati nella classe 32;
condannare l’EUIPO alle proprie spese e a quelle della ricorrente.
Motivi invocati
Violazione del combinato disposto dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
laddove la commissione di ricorso non abbia violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.
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