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Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2018 – Devin / EUIPO – Haskovo (DEVIN)

(Causa T-122/17)1

[«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio denominativo dell’Unione europea DEVIN – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Denominazione geografica – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Devin AD (Devin, Bulgaria) (rappresentante: Van Asbroeck, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Di Natale e D. Gája, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (Haskovo, Bulgaria) (rappresentante: D. Dimitrova, avvocato)

Oggetto

Ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2016 (procedimento R 579/2016-2), relativa a un procedimento di nullità tra Devin AD e Haskovo Chamber of Commerce and Industry

Dispositivo

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 dicembre 2016 (procedimento R 579/2016–2) è annullata.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Devin AD.

La Haskovo Chamber of Commerce and Industry sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 121 del 18.4.2017.