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Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 - Fels-Werke e a. / Commissione

(Causa T-28/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Fels-Werke GmbH (Goslar, Germania), Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (Aquisgrana, Germania) e Spenner Zement GmbH & Co. KG (Erwitte, Germania) (Rappresentanti: avv.ti H. Posser e S. Altenschmidt)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullamento dell'art. 1, n. 2, della decisione della Commissione 29 novembre 2006 (numero del documento non pubblicato) sul piano nazionale per l'assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra, comunicato dalla Germania ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE, nella parte in cui tale articolo dichiara incompatibili con la direttiva 2003/87/CE le garanzie sull'assegnazione del primo periodo di scambio descritte nel capitolo 6.2 del piano nazionale di assegnazione della Germania nelle rubriche "impianti nuovi aggiuntivi ai sensi dell'art. 11 dello ZuG 2007" e "assegnazioni ai sensi dell'art. 8 dello ZuG 2007";

annullamento dell'art. 2, n. 2 di questa decisione, in quanto esso impartisce alla Repubblica federale di Germania prescrizioni in merito all'utilizzo delle garanzie sull'assegnazione del primo periodo di scambio descritte nel capitolo 6.2 del piano nazionale di assegnazione della Germania nelle rubriche "impianti nuovi aggiuntivi ai sensi dell'art. 11 dello ZuG 2007" e "assegnazioni ai sensi dell'art. 8 dello ZuG 2007", e in tal sede prescrive inoltre la validità degli stessi fattori di adempimento vigenti per altri analoghi impianti già esistenti;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 29 novembre 2006 sul piano nazionale per l'assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra, che la Germania ha comunicato ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE. In tale decisione, la Commissione contesta taluni aspetti del piano nazionale di assegnazione della Germania per incompatibilità con l'allegato III della direttiva 2003/87/CE 1.

Le ricorrenti, che gestiscono impianti oggetto dell'obbligo di scambio delle quote di emissione, affermano che la decisione impugnata le riguarda direttamente ed individualmente.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti fanno valere quattro motivi:

In primo luogo, che la convenuta, il 29 novembre 2006 non era più legittimata a respingere il piano nazionale tedesco di assegnazione, dato che il termine perentorio fissato a tal fine dall'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE, era scaduto.

Le ricorrenti lamentano inoltre, sotto il profilo sostanziale, un'applicazione scorretta dell'art. 9, n. 3, in combinato disposto con i criteri fissati dall'allegato III della direttiva 2003/87/CE. A loro avviso, le garanzie sull'assegnazione per gli impianti recenti contestate dalla Commissione non costituiscono aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Di conseguenza, non si sarebbe verificato alcun trattamento preferenziale degli impianti in questione.

Inoltre, la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata e violerebbe pertanto l'art. 253 CE.

La decisione impugnata sarebbe infine in contrasto con il principio comunitario della tutela del legittimo affidamento.

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1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).