Language of document : ECLI:EU:C:2019:981

Cause riunite C609/17 e C610/17

Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry

contro

Hyvinvointialan liitto ry

e

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
contro
Satamaoperaattorit ry

[domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal työtuomioistuin (Tribunale del lavoro, Finlandia)]

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2019

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 153 TFUE – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto a un periodo di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane – Articolo 15 – Disposizioni nazionali e contratti collettivi più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Lavoratori inabili al lavoro, a causa di malattia, durante un periodo di ferie annuali retribuite – Diniego di riportare tali ferie qualora il mancato riporto non determini la riduzione della durata effettiva delle ferie annuali retribuite al di sotto di quattro settimane – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Inapplicabilità in assenza di una situazione di attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali»

1.        Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Normativa nazionale che prevede la concessione di giorni di ferie annuali retribuite eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previsto dalla direttiva 2003/88 – Impossibilità di riportare, a causa di malattia, tali giorni di ferie ulteriori – Ammissibilità

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, artt. 1, §§ 1 e 2, a), 7, § 1, e 15]

(v. punti 33‑36, 39, 40, dispositivo 1)

2.        Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Attuazione del diritto dell’Unione – Normativa nazionale che prevede la concessione di giorni di ferie annuali retribuite eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previsto dalla direttiva 2003/88 e che esclude il riporto, per causa di malattia, di tali giorni di ferie ulteriori – Normativa nazionale che rientra nell’esercizio della competenza conservata dagli Stati membri e che non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva – Insussistenza di un’attuazione del diritto dell’Unione

[Artt. 2, § 2, 4, § 2, b), e 153 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 31, § 2, e 51; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, considerando 2 e artt. 7, § 1, e 15]

(v. punti 42‑55, dispositivo 2)


Sintesi

Uno Stato membro può escludere il riporto, a causa di malattia, dei giorni di ferie annuali retribuite quando questi ultimi eccedono il periodo minimo di quattro settimane previsto dalla direttiva 2003/88

Nella sentenza TSN e AKT (cause riunite C‑609/17 e C‑610/17), pronunciata il 19 novembre 2019, la Grande Sezione della Corte ha dichiarato, da un lato, che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88(1), che sancisce il diritto a un periodo minimo di ferie annuali retribuite di quattro settimane, non osta a normative nazionali e a contratti collettivi che prevedono la concessione di giorni di ferie annuali retribuite eccedenti tali periodo minimo, escludendo nel contempo il riporto, a causa di malattia, di detti giorni di ferie. Dall’altro lato, la Corte ha dichiarato che l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che prevede segnatamente il diritto di ogni lavoratore a ferie annuali retribuite, non è destinato ad applicarsi in presenza di tali normative nazionali e contratti collettivi.

Entrambe le cause pendenti dinanzi al giudice del rinvio riguardano un lavoratore che aveva diritto, ai sensi del contratto collettivo applicabile al suo ambito di attività, a un periodo di ferie annuali retribuite eccedente il periodo minimo di quattro settimane previsto dalla direttiva 2003/88, ossia sette settimane (causa C‑609/17) e cinque settimane (causa C‑610/17). Tali lavoratori, inabili al lavoro, a causa di malattia, durante un periodo di ferie annuali retribuite, hanno chiesto al loro rispettivo datore di lavoro di riportare la parte di ferie annuali di cui non avevano potuto usufruire. Tuttavia, i loro datori di lavoro hanno respinto tali richieste nella misura in cui riguardavano la parte di ferie annuali retribuite eccedente il periodo minimo di quattro settimane previsto dalla direttiva 2003/88.

In primo luogo, per quanto riguarda la direttiva 2003/88, la Corte ha ricordato che essa non osta a diposizioni nazionali che riconoscono un diritto a ferie annuali retribuite di durata superiore alle quattro settimane previste all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva. Tuttavia, in tal caso, i diritti alle ferie annuali retribuite eccedenti tale periodo minimo non sono disciplinati da tale direttiva, bensì dal diritto nazionale, in particolare per quanto riguarda le condizioni di concessione e di estinzione di tali giorni di ferie ulteriori. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che gli Stati membri restano liberi di prevedere o meno il diritto di riportare, in tutto o in parte, tali giorni di ferie ulteriori quando il lavoratore sia stato inabile al lavoro a causa di malattia durante un periodo di ferie annuali retribuite, purché il diritto alle ferie annuali retribuite di cui abbia usufruito effettivamente il lavoratore rimanga sempre almeno pari al periodo minimo di quattro settimane garantito dalla direttiva 2003/88.

In secondo luogo, per quanto riguarda la Carta, il cui ambito di applicazione è definito al suo articolo 51, paragrafo 1, la Corte ha anzitutto dichiarato che, per quanto riguarda l’azione degli Stati membri, le disposizioni della Carta si applicano a questi ultimi esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Orbene, essa ha rilevato che, adottando una normativa o autorizzando la stipulazione di contratti collettivi che prevedono la concessione di giorni di ferie annuali retribuite eccedenti il periodo minimo di quattro settimane garantito dalla direttiva 2003/88, escludendo nel contempo il riporto, per causa di malattia, di tali giorni, uno Stato membro non procede all’attuazione di tale direttiva, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, sicché quest’ultima, in particolare il suo articolo 31, paragrafo 2, non è destinata ad applicarsi.

A tal riguardo, la Corte ha rilevato in particolare che la direttiva 2003/88, che è stata adottata sul fondamento dell’articolo 137, paragrafo 2, CE, divenuto articolo 153, paragrafo 2, TFUE, si limita a fissare prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro. Ai sensi dell’articolo 153, paragrafo 4, TFUE, tali prescrizioni minime non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con i trattati, che prevedano una maggiore protezione. Pertanto, gli Stati membri restano liberi, nell’esercizio della competenza da essi conservata nel settore della politica sociale, di adottare norme siffatte, più rigorose di quelle che sono oggetto dell’intervento del legislatore dell’Unione, purché esse non rimettano in discussione la coerenza di detto intervento.

La Corte ha quindi dichiarato che quando gli Stati membri conferiscono, o consentono alle parti sociali di concedere, diritti a ferie annuali retribuite eccedenti la durata minima di quattro settimane prevista dalla direttiva 2003/88, tali diritti o, ancora, le condizioni di eventuale riporto di questi ultimi in caso di malattia intervenuta durante le ferie rientrano nell’esercizio della competenza conservata dagli Stati membri, senza essere disciplinati da tale direttiva. Orbene, quando le disposizioni del diritto dell’Unione nel settore interessato non disciplinano un aspetto e non impongono agli Stati membri alcun obbligo specifico in relazione a una determinata situazione, la normativa nazionale che uno Stato membro adotta in merito a tale aspetto si colloca al di fuori dell’ambito di applicazione della Carta.


1      Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).