Language of document : ECLI:EU:T:2012:326

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

27 giugno 2012 (*)

«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo my baby — Marchi nazionale ed internazionale denominativi anteriori MYBABY e marchio nazionale figurativo anteriore mybaby — Impedimento relativo alla registrazione — Mancata produzione di prove nella lingua di procedura dell’opposizione — Legittimo affidamento — Regola 19, paragrafo 3, regola 20, paragrafo 1, e regola 98, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95»

Nella causa T‑523/10,

Interkobo sp. z o.o., con sede in Łódź (Polonia), rappresentata da R. Skubisz e K. Ziemski, avocats,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da D. Walicka, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale è:

XXXLutz Marken GmbH, con sede in Wels (Austria), rappresentata da H. Pannen, avocat,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 settembre 2010 (procedimento R 88/2009‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra Interkobo sp. z o.o. e XXXLutz Marken GmbH,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dal sig. O. Czúcz, presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. D. Gratsias (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 novembre 2010,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 marzo 2011,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 marzo 2011,

visto il quesito scritto del Tribunale alla ricorrente e la risposta di quest’ultima a tale quesito depositata presso la cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 2011,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 10 febbraio 2006 l’interveniente, XXXLutz Marken GmbH, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        Tale domanda era redatta in tedesco, mentre come seconda lingua, conformemente al disposto dell’articolo 115, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 119, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009), era indicato l’inglese.

3        Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:

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4        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 12, 20, 24, e 28 di cui all’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

–        classe 12: «Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici»;

–        classe 20: «Mobili, specchi, cornici; prodotti compresi nella classe 20, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche»;

–        classe 24: «Tessuti e prodotti tessili compresi nella classe 24; coperte da tavolo e copritavoli»;

–        classe 28: «Giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport (compresi nella classe 28); decorazioni per alberi di Natale».

5        La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 35/2006, del 28 agosto 2006.

6        Il 28 novembre 2006 la ricorrente, la Interkobo sp. z o.o., ha fatto opposizione, sul fondamento dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 27/2009), alla registrazione del marchio richiesta per i seguenti prodotti «giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport», rientranti nella classe 28.

7        L’opposizione, redatta in tedesco, si fondava sul marchio internazionale denominativo anteriore MYBABY, sul marchio polacco denominativo anteriore MYBABY ed infine sul marchio polacco figurativo anteriore rappresentato in prosieguo:

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8        Tali marchi designavano prodotti rientranti nella classe 28, che corrispondevano alla descrizione seguente: «Giochi, giocattoli e articoli per lo sport».

9        I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli contemplati all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009].

10      Poiché la lingua scelta per l’opposizione corrispondeva alla lingua della domanda di marchio, tale lingua, cioè il tedesco, è divenuta la lingua in cui è svolto il procedimento dinanzi all’UAMI, a norma dell’articolo 115, paragrafo 6, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 119, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009).

11      Il 19 novembre 2008 la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione tenuto conto del rischio di confusione esistente, a suo avviso, tra il marchio richiesto ed il marchio polacco denominativo anteriore.

12      Il 13 gennaio 2009 l’interveniente ha proposto un ricorso presso l’UAMI, ai sensi degli articoli 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti articoli 58‑64 del regolamento n. 207/2009), avverso la decisione della divisione di opposizione.

13      Con decisione dell’8 settembre 2010 adottata nel procedimento R 88/2009‑4 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha accolto il ricorso, annullato la decisione della divisione di opposizione e respinto l’opposizione.

14      Essa ha ritenuto che la ricorrente non avesse provato la portata della protezione del marchio polacco denominativo anteriore e che non avesse provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione degli altri marchi anteriori menzionati al punto 7 supra, cioè il marchio internazionale denominativo ed il marchio polacco figurativo. Dati tali elementi, l’opposizione doveva, a suo avviso, essere respinta, conformemente alla regola 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), come modificato.

 Conclusioni delle parti

15      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI e l’interveniente alle spese sostenute nel corso del procedimento amministrativo condotto dinanzi alla divisione di opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso;

–        condannare l’UAMI e l’interveniente alle spese sostenute nel corso del presente procedimento dinanzi al Tribunale.

16      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

17      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare l’UAMI alle spese.

 In diritto

18      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere due motivi fondati, rispettivamente, sulla violazione della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, letta in combinato disposto con la regola 19, paragrafi 2 e 3, dello stesso regolamento, e sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

 Sul primo motivo, fondato sulla violazione della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, letta in combinato disposto con la regola 19, paragrafi 2 e 3, dello stesso regolamento

 Osservazioni preliminari

19      Nell’ambito del suo primo motivo, la ricorrente invoca al tempo stesso disposizioni del regolamento n. 2868/95 e previsioni delle direttive dell’UAMI. Occorre quindi precisare, in via preliminare, la portata dei testi in parola.

–       Quanto alla prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione di un marchio anteriore o di un diritto anteriore nella fase del procedimento di opposizione

20      Ai sensi della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, che rientra nel titolo II intitolato «Procedura di opposizione e prova dell’uso»:

«Se, entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene respinta in quanto infondata».

21      Ai sensi della regola 19 del medesimo regolamento:

«1. L’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove o argomenti che siano già stati presentati secondo quanto previsto alla regola 15, paragrafo 3, entro un termine fissato dall’Ufficio e che è di almeno 2 mesi a decorrere dalla data in cui la procedura di opposizione si considera iniziata (…).

2. Entro il periodo di cui al paragrafo 1, l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore (…). In particolare, l’opponente deve fornire le seguenti prove:

a)      se l’opposizione si basa su un marchio che non è un marchio comunitario, la prova del suo deposito o registrazione, presentando:

i)      se il marchio non è ancora registrato, una copia del relativo atto certificativo di deposito o un documento equivalente rilasciato dall’amministrazione presso la quale la domanda di marchio è stata depositata; o

ii)      se il marchio è registrato, una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato;

(…).

3. Le informazioni e le prove di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere redatte nella lingua della procedura o essere accompagnate da una traduzione. La traduzione deve essere presentata entro il termine indicato per la presentazione del documento originale.

4. L’Ufficio non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua della procedura entro il termine stabilito dall’Ufficio».

22      Ai sensi della regola 98, paragrafo 1, del suddetto regolamento, che è inserita nel titolo XI intitolato «Disposizioni generali»:

«Quando la traduzione di un documento deve essere prodotta, essa identifica il documento al quale si riferisce e riproduce la struttura ed il contenuto del documento originale. L’Ufficio può esigere che, entro un termine da esso indicato, venga presentato un attestato in cui si certifica che la traduzione corrisponde all’originale (…)».

23      Risulta da tali disposizioni che, quando le informazioni e le prove di cui alla regola 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2868/95 sono presentate in una lingua diversa da quella di procedura, la parte opponente è tenuta a produrre, nella fase del procedimento di opposizione, entro il termine impartito per la produzione delle informazioni e prove in questione, una traduzione delle stesse che deve soddisfare precisi requisiti quanto alla forma ed al contenuto.

24      In primo luogo, la regola 19, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 dispone che le informazioni e prove, le quali non sono state presentate nella lingua di procedura, sono «accompagnate» da una traduzione. Quanto alla regola 98, paragrafo 1, del regolamento stesso, essa prevede che la traduzione «identifica» il documento a cui si riferisce e ne riproduce segnatamente la «struttura». Combinate tra loro, tali due regole indicano in particolare che la traduzione di una delle informazioni o prove di cui alla regola 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2868/95 deve essere presentata sotto forma non di semplici annotazioni sul documento originale, bensì di uno o più scritti distinti da quest’ultimo. Nell’ipotesi in cui siffatto requisito formale non venga rispettato, le informazioni e le prove summenzionate, prodotte dall’opponente, non possono essere prese in considerazione nell’ambito del procedimento di opposizione.

25      Il suddetto requisito formale mira, da un lato, a che l’altra parte nel procedimento di opposizione, come pure gli organi dell’UAMI, possano distinguere agevolmente tra il documento originale e la sua traduzione, e, dall’altro, a che quest’ultima presenti un grado sufficiente di chiarezza. Detto in altri termini, l’obiettivo è, in particolare, quello di permettere che il dibattito tra le parti del procedimento di opposizione sia avviato su basi certe, conformemente al principio del contraddittorio e della parità delle armi [v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 13 giugno 2002, Chef Revival USA/UAMI — Massagué Marín (Chef), T‑232/00, Racc. pag. II‑2749, punto 42, e del 30 giugno 2004, GE Betz/UAMI — Atofina Chemicals (BIOMATE), T‑107/02, Racc. pag. II‑1845, punto 72].

26      In secondo luogo, emerge dalla regola 98, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, interpretata alla luce delle considerazioni enunciate al punto precedente, che la traduzione, presentata come testé detto sotto forma di uno scritto distinto, deve riprodurre fedelmente il contenuto del documento originale. In caso di dubbio quanto al suo carattere fedele, gli organi dell’UAMI hanno il diritto di esigere dalla parte interessata la produzione di un attestato di conformità della traduzione al testo originale.

–       Quanto alla prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione di un marchio anteriore o di un diritto anteriore dinanzi alla commissione di ricorso

27      La regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, che è inserita nel titolo X intitolato «Procedura di ricorso», prevede che «[a]lla procedura di ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, le stesse norme relative al procedimento dinanzi all’organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso». Risulta in particolare da tale disposizione che le regole enunciate ai punti precedenti, e specialmente quella menzionata al punto 24 supra, si applicano mutatis mutandis dinanzi alla commissione di ricorso.

–       Per quanto riguarda le direttive dell’UAMI

28      Al fine di indicare la sua prassi «rispetto alla normativa relativa al marchio comunitario», l’UAMI ha adottato direttive destinate sia al suo proprio personale sia agli operatori interessati dalla sua azione, le quali si occupano, in particolare, del procedimento di opposizione.

29      Siffatte direttive costituiscono solo la codificazione di una linea di condotta che l’UAMI stesso si propone di adottare [sentenze del Tribunale del 12 maggio 2009, Jurado Hermanos/UAMI (JURADO), T‑410/07, Racc. pag. II‑1345, punto 20, e del 7 luglio 2010, Valigeria Roncato/UAMI — Roncato (CARLO RONCATO), T‑124/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 27]. Così le loro previsioni non possono, in quanto tali, prevalere sulle disposizioni dei regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95 e neppure modificare l’interpretazione di queste ultime ad opera del giudice dell’Unione europea. Al contrario esso sono idonee ad essere lette conformemente alle disposizioni dei regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95.

30      Precisamente alla luce di tali osservazioni preliminari, conviene esaminare gli argomenti della ricorrente relativi alla prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione, da una parte, dei marchi polacchi anteriori e, dall’altra, del marchio internazionale anteriore, menzionati al punto 7 supra.

 Quanto al marchio polacco denominativo anteriore

31      Risulta dal fascicolo del procedimento dinanzi all’UAMI, comunicato al Tribunale a norma dell’articolo 133, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, che, al fine di provare l’esistenza, la validità e la portata della protezione del marchio polacco denominativo anteriore, la ricorrente ha prodotto due documenti dinanzi agli organi dell’UAMI, uno dei quali era accompagnato da una traduzione in uno scritto distinto.

32      Il primo di essi è presentato dalla ricorrente come la copia di un estratto delle basi di dati dell’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Ufficio polacco dei brevetti). Trattasi di un documento di una sola pagina che comporta, nell’intestazione, l’arme della Repubblica di Polonia e, immediatamente alla sua destra, la menzione «Polish Patent Office» (Ufficio polacco dei brevetti). Sotto l’intestazione, è dato leggere il seguente titolo: «Industrial property information retrieval» (Estratto di informazioni relative alla proprietà industriale), il quale è collocato al di sopra di un prospetto. Tale prospetto fornisce diverse informazioni relative al marchio in questione. Anzitutto, due rubriche intitolate rispettivamente «Kind of right, number and date» (Natura del diritto, numero e data) e «Kind of right and number» (Natura del diritto e numero) sono descritte da cifre. Successivamente, in una rubrica intitolata «Kind of trade mark» (Natura del marchio commerciale), si menziona, in polacco, «slowny» (denominativo), parola tradotta in lingua tedesca, in carattere neretto, col termine «wörtlich». Seguono due rubriche intitolate rispettivamente «Persons» (Persone) e «Publications» (Pubblicazioni). Infine, una rubrica intitolata «Nice classes» (Classificazione di Nizza) è descritta dai seguenti termini polacchi: «(510) gry, zabawki, artykuły sportowe» (giochi, giocattoli, articoli per lo sport), tradotti in lingua tedesca, in carattere neretto, con le parole: «Spielen, Spielzeugen, Sportartikeln».

33      Il secondo documento prodotto dalla ricorrente è la copia di un certificato di registrazione. Questo documento di tre pagine, redatto in lingua polacca, è accompagnato da una traduzione in lingua tedesca. Sulla prima pagina figura, nell’intestazione, l’arme della Repubblica di Polonia sotto la quale si possono leggere le espressioni «Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej» e «Świadectwa ochronne» (certificati di protezione). Nel corpo del documento si certifica che il marchio di cui trattasi, detenuto dalla ricorrente, è protetto dal 15 febbraio 2002. Nella seconda pagina è precisato il tenore letterale del marchio denominativo in questione, cioè «MYBABY». Infine, nella terza pagina, sono fornite diverse informazioni complementari, cioè: la data del deposito (Data zgłoszenia), il numero della domanda (Numer zgłoszenia), la priorità (Pierwszeństwo), la data di pubblicazione della decisione concernente la concessione del diritto di protezione (Data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego), il numero della protezione (numer prawa ochronnego), il riferimento al bollettino ufficiale in cui il marchio è stato pubblicato nonché la ragione sociale della ricorrente. L’ultima riga della terza pagina contiene le parole «28 gry, zabawki, artykuły sportowe» (giochi, giocattoli, articoli per lo sport), precedute da menzioni parzialmente illeggibili. Tutte le menzioni di tale pagina sono state tradotte in lingua tedesca, in un documento distinto, ad eccezione dell’ultima riga.

34      Risulta dai punti 12 e 15 della decisione impugnata che la commissione di ricorso ha considerato che nessuno dei due documenti prodotti permetteva di provare la portata della protezione del marchio anteriore.

35      Da una parte, «[l]’estratto delle basi di dati con l’indicazione dei prodotti in tedesco “giochi, giocattoli, articoli per lo sport” (…) [non costituirebbe] né un documento del[l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej] che sia comparabile [ad un] certificato di registrazione, né la traduzione tedesca di un documento siffatto. La commissione non [avrebbe infatti] conoscenza di nessun caso in cui estratti, in inglese, delle basi di dati dell’[Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej sarebbero] parzialmente redatti in tedesco. Peraltro, le parole tedesche, se è vero che sono [secondo la commissione di ricorso] comprensibili, non sarebbero per ciò stesso meno prive di errori grammaticali. [Sussisterebbero] quindi dubbi sul punto se si tratti di un documento originale rimesso dal[l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej] o se gli inserimenti in tedesco siano stati effettuati da terzi. La stessa [ricorrente] [avrebbe] semplicemente informato [l’UAMI], nella lettera allegata, del fatto che i prodotti sui quali si fondava l’opposizione, cioè “Spielen, Spielzeugen, Sportartikeln”, derivavano dall’estratto allegato. Secondo la commissione tale concordanza [di] errori di ortografia nell’indicazione dei prodotti [andrebbe] ugualmente nel senso di un inserimento a posteriori delle indicazioni in tedesco nell’estratto delle basi di dati. Gli inserimenti in parola non [potrebbero] considerarsi come la traduzione dell’estratto delle basi di dati [effettuata] conformemente alla regola 19, paragrafo 3, del [regolamento n. 2868/95], (…) [facendo] difetto la necessaria separazione tra il documento originale e la traduzione» (punto 14 della decisione impugnata).

36      D’altra parte, il certificato di registrazione conterrebbe certo «l’elenco dei prodotti e servizi registrati, ma manifestamente quest’ultimo [non sarebbe] stato tradotto nella lingua di procedura». Infatti «[l]a traduzione tedesca (…) allegata non menzion[erebbe] alcun prodotto né servizio. Manc[herebbe] quindi l’indicazione dei prodotti e servizi sui quali si fonda l’opposizione, [quando] tale indicazione [è] necessaria per giustificare «l’opposizione» (punto 13 della decisione impugnata).

37      Col presente ricorso la ricorrente contesta la conclusione alla quale è pervenuta la commissione di ricorso. Essa sostiene che quest’ultima pone in non cale il disposto combinato della regola 20, paragrafo 1, e della regola 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 2868/95.

38      Per valutare la fondatezza di tale motivo, occorre anzitutto richiamare ed interpretare le considerazioni di diritto e di fatto su cui si è basata la commissione di ricorso.

39      Circa il documento descritto al punto 32 supra, presentato dalla ricorrente come una copia di un estratto delle basi di dati dell’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, emerge dalla decisione impugnata, e specialmente dal punto 14 le cui enunciazioni sono riprese al punto 35 supra, che, secondo la commissione di ricorso, tale documento conteneva menzioni in tedesco, mentre non era questa la prassi dell’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. La commissione di ricorso ha precisato che siffatte menzioni erano viziate da «errori grammaticali», dato che i termini tedeschi «Spiele», «Spielzeuge» e «Sportartikel» terminavano a torto con la lettera «n». Dalle constatazioni in parola, essa ha desunto l’alternativa seguente: vuoi le suddette menzioni facevano parte integrante del documento originale, nel qual caso quest’ultimo non poteva ritenersi autentico; vuoi esse costituivano una traduzione inserita a posteriori nel documento originale, nel qual caso la traduzione stessa non corrispondeva ai requisiti posti dalla regola 19, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95. Per tale ragione la commissione di ricorso ha considerato che comunque occorresse non tener conto del documento in questione.

40      Quanto alla copia del certificato di registrazione, descritto al punto 33 supra, risulta dal punto 13 della decisione impugnata, le cui enunciazioni sono riprese al punto 36 supra, che secondo la commissione di ricorso la copia del certificato in questione non dimostrava la portata della protezione del marchio anteriore fatta valere. Infatti la sua traduzione non conteneva, a suo avviso, indicazione alcuna riguardo ai prodotti ed ai servizi designati da tale marchio.

41      In definitiva la commissione di ricorso ha ritenuto che nessuna delle offerte di prova presentatele provasse la portata della protezione del marchio anteriore.

42      Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, quest’ultima conclusione non è inficiata da alcuna violazione della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, letta in combinato disposto con la regola 19, paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento.

43      Da una parte, risulta dal fascicolo dell’UAMI che il documento presentato dalla ricorrente quale estratto delle basi di dati dell’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej e descritto al punto 32 supra contiene solo due menzioni nella lingua di procedura dinanzi all’UAMI, cioè il tedesco. Si tratta, da una parte, del termine «wörtlich» e, dall’altra, delle parole «Spielen, Spielzeugen, Sportartikeln» (sic). Orbene, la ricorrente ammette essa stessa, ai punti 30‑32 del ricorso, che le suddette menzioni sono state «inserite» e fanno non già parte integrante del documento originale, ma ne costituiscono una traduzione. Tuttavia una traduzione del genere non è stata presentata in uno scritto distinto. Essa non soddisfa dunque, in ogni caso, i requisiti di forma richiamati al punto 24 supra. Di conseguenza la commissione di ricorso, trovandosi in stato di competenza vincolata, era tenuta a rifiutare di prendere in considerazione il documento di cui trattasi.

44      D’altra parte, è pacifico che, contrariamente al documento richiamato al punto precedente, la copia del certificato di registrazione descritto al punto 33 supra e redatto in lingua polacca è stata tradotta nella lingua di procedura dinanzi all’UAMI con uno scritto distinto. Risulta tuttavia dal fascicolo del procedimento dinanzi all’UAMI che la traduzione non precisava i prodotti o i servizi designati dal marchio polacco denominativo anteriore. Orbene, risulta dalla regola 19, paragrafo 4, del regolamento n. 2868/95, letta in combinato disposto con la regola 50 del medesimo regolamento, che, quando un documento redatto in una lingua diversa dalla lingua di procedura è prodotto dinanzi all’UAMI, gli elementi di tale documento non tradotti nella lingua di procedura non possono essere presi in considerazione dalla commissione di ricorso [v., in tal senso, sentenze del Tribunale BIOMATE, punto 25 supra, punto 74, e del 6 novembre 2007, SAEME/UAMI — Racke (REVIAN’s), T‑407/05, Racc. pag. II‑4385, punto 40]. Così, tenuto conto della traduzione sottopostale, la commissione di ricorso aveva il diritto di ritenere che la copia del certificato di registrazione summenzionata non dimostrava la portata della protezione del marchio di cui si avvaleva la ricorrente.

45      Discende dai due punti precedenti che la commissione di ricorso era tenuta a constatare che uno dei documenti che le erano stati presentati non poteva essere preso in considerazione e che l’altro non permetteva di valutare la portata della protezione conferita dal marchio anteriore. Data tale situazione, a buon diritto la commissione di ricorso ha considerato che la ricorrente non aveva provato la portata della suddetta protezione.

46      Peraltro una conclusione siffatta non potrebbe essere infirmata da nessuno degli argomenti presentati dalla ricorrente.

47      In primo luogo, la ricorrente fa valere che, in base alla regola 19, paragrafi 2 e 3, lettera a), sub ii), del regolamento n. 2868/95, un estratto delle basi di dati dell’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej può costituire una prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione dei diritti anteriori. Essa aggiunge che la traduzione nella lingua di procedura dell’estratto delle basi di dati dell’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej era completa. Infatti essa considera che non era tenuta a tradurre nella lingua di procedura tutti gli elementi del documento originale e, in particolare, non aveva l’obbligo di tradurre l’intestazione dell’estratto delle basi di dati dell’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej «munito dei codici INID».

48      Tuttavia argomenti del genere procedono da un’errata interpretazione della decisione impugnata.

49      Da un lato, la commissione di ricorso non ha contestato, in nessuna fase del suo ragionamento, il fatto che un estratto delle basi di dati dell’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej era, in quanto tale, idoneo a provare l’esistenza, la validità e la portata della protezione di un marchio polacco.

50      Dall’altro, se, in definitiva, la commissione di ricorso ha deciso di non prendere in considerazione il documento presentato dalla ricorrente come un estratto delle basi di dati dell’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej e descritto al punto 32 supra, ciò non è dovuto, come asserisce la ricorrente, al carattere presuntivamente incompleto della sua traduzione nella lingua di procedura, ma, segnatamente, al motivo che esso non era stato tradotto in uno scritto distinto.

51      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’autenticità dell’estratto delle basi di dati da essa presentato dinanzi alla commissione di ricorso non può essere posta in discussione per il solo motivo che vi sono state apposte informazioni in tedesco. Al contrario, sarebbe possibile tradurre un documento limitandosi ad aggiungervi annotazioni nella lingua di procedura. In ogni caso, secondo la ricorrente, il metodo di traduzione applicato al caso specifico non costituirebbe un «difetto di separazione tra il documento e la traduzione». Da una parte, informazioni in lingua tedesca sarebbero state inserite a margine delle informazioni in lingua originale, e non al posto di queste ultime. Dall’altra, le informazioni in lingua tedesca sarebbero distinte dalle altre grazie ai caratteri tipografici utilizzati. Infine non sarebbe abituale che estratti in inglese delle basi di dati dell’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej siano parzialmente redatti in tedesco. Pertanto la traduzione in tedesco potrebbe essere facilmente separata dal testo del documento originale.

52      Tale argomentazione è priva di qualsiasi portata.

53      Infatti, è certamente vero che la commissione di ricorso ha rilevato che sussisteva un dubbio sul punto se il documento presentato dalla ricorrente, quale estratto delle basi di dati dell’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej e descritto al punto 32 supra, presentasse un carattere autentico. Tuttavia, come già ricordato al punto 39 supra, è giocoforza constatare che essa non ha rifiutato per quest’unico motivo di prendere in considerazione il documento in parola. Essa ha del pari constatato che il suddetto documento non era stato oggetto di una traduzione presentata in uno scritto distinto. Orbene, come risulta dal punto 43 supra, un motivo del genere era sufficiente per giustificare, da solo, la decisione di non tener conto del documento di cui trattasi.

54      In terzo luogo, la ricorrente considera che aveva assolto l’obbligo di dimostrare l’esistenza, la validità e la portata della protezione del marchio anteriore «per il semplice fatto che essa ha fornito nei termini un estratto della base di dati del[l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej] con l’indicazione su tale documento della traduzione in tedesco».

55      Siffatto argomento non è fondato. Risulta infatti da quanto detto al punto 43 supra che, al fine di provare l’esistenza, la validità e la portata della protezione accordata al marchio polacco denominativo anteriore, non era sufficiente produrre il documento descritto al punto 32 supra nel termine contemplato alla regola 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95.

56      In quarto luogo, la ricorrente sostiene che le disposizioni del regolamento n. 2868/95 non potrebbero interpretarsi nel senso che le condizioni relative all’esistenza, alla validità ed alla portata della protezione dei diritti anteriori devono essere dimostrate attraverso la produzione di un solo documento. Essa indica che, per di più, la commissione di ricorso avrebbe dovuto «prendere in considerazione nel loro insieme» le informazioni contenute nei due documenti da essa forniti, cioè l’estratto delle basi di dati dell’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, da un lato, e la copia del certificato di registrazione, dall’altro. Infatti questi ultimi sarebbero complementari. La copia del certificato di registrazione dimostrerebbe l’esistenza e la validità del marchio, mentre la portata della protezione sarebbe provata dall’estratto delle basi di dati dell’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

57      Un’argomentazione siffatta discende da un’errata interpretazione della decisione impugnata. Da tale decisione risulta infatti che la commissione di ricorso non ha mai sostenuto che l’esistenza, la validità e la portata della protezione di un diritto anteriore dovessero essere «dimostrate attraverso la produzione di un solo documento». Come si è detto ai punti 39 e 40 supra, essa si è limitata a constatare, da una parte, che il primo dei due documenti forniti dalla ricorrente non poteva essere preso in considerazione e, dall’altra, che la traduzione dell’altro documento non conteneva alcuna informazione circa la portata del marchio anteriore fatta valere dalla ricorrente, talché informazioni del genere dovevano ritenersi assenti. Orbene, così agendo, essa non ha commesso alcuna violazione della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, letta in combinato disposto con la regola 19, paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento, come si è indicato ai punti 42 e 45 supra.

 Quanto al marchio polacco figurativo anteriore

58      Risulta dal fascicolo del procedimento dinanzi all’UAMI che, al fine di provare l’esistenza, la validità e la portata della protezione dei diritti relativi alla domanda di registrazione del marchio polacco figurativo anteriore, la ricorrente ha prodotto un solo documento dinanzi agli organi dell’UAMI. Si tratta di un documento presentato come la copia di un estratto delle basi di dati dell’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Tale documento di una sola pagina comporta, nell’intestazione, l’arme della Repubblica di Polonia e, immediatamente alla sua destra, la menzione «Polish Patent Office» (Ufficio polacco dei brevetti). Sotto l’intestazione, è dato leggere il seguente titolo: «Industrial property information retrieval» (Estratto di informazioni relative alla proprietà industriale), il quale è collocato al di sopra di un prospetto. Tale prospetto contiene varie informazioni relative al marchio in questione. Anzitutto, due rubriche intitolate rispettivamente «Kind of right, number and date» (Natura del diritto, numero e data) e «Kind of right and number» (Natura del diritto e numero) sono descritte da cifre. Successivamente, in una rubrica intitolata «Kind of trade mark» (Natura del marchio commerciale), si menziona, in polacco, «slowno-graficzny» (figurativo), parola tradotta in lingua tedesca, in carattere neretto, col termine «wörtlich-grafisch». Seguono tre rubriche intitolate rispettivamente «Persons» (Persone), «Classifications» (Classificazioni) e «Publications» (Pubblicazioni). Infine, una rubrica intitolata «Nice classes» (Classificazione di Nizza) è descritta dai seguenti termini polacchi: «(510) gry, zabawki, artykuły sportowe» (giochi, giocattoli, articoli per lo sport), tradotti in lingua tedesca, in carattere neretto, con le parole: «Spielen, Spielzeugen, Sportartikeln».

59      La commissione di ricorso ha considerato che tale documento non era sufficiente a provare l’esistenza, la validità e la portata della protezione del marchio anteriore. Infatti, a suo avviso, ciò «che è stato presentato (…) [riguardo al marchio polacco denominativo anteriore] si applic[herebbe] per analogia all’estratto delle basi di dati in parola. Non si tratt[erebbe] né di un documento originale, né della traduzione di un documento siffatto (…)» (punto 17 della decisione impugnata).

60      Quanto alla ricorrente, essa asserisce che tale conclusione non è fondata. Essa sottolinea infatti di aver presentato nel termine impartito dall’UAMI un estratto in inglese della base di dati dell’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej accompagnato da una traduzione in tedesco integrata nel documento stesso e rinvia, peraltro, alle sue osservazioni a proposito del marchio polacco denominativo anteriore.

61      Tuttavia asserzioni siffatte non possono essere accolte.

62      Emerge infatti dal fascicolo del procedimento dinanzi all’UAMI che il documento, presentato dalla ricorrente come un estratto delle basi di dati dell’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej e descritto al punto 58 supra, contiene solo due menzioni nella lingua di procedura dinanzi all’UAMI. Si tratta, da una parte, del termine «wörtlich-grafisch» e, dall’altra, delle parole «Spielen, Spielzeugen, Sportartikeln». Orbene, risulta, implicitamente ma necessariamente, dal punto 38 del ricorso, letto in combinato disposto con i punti 30‑32 di quest’ultimo, che la ricorrente ha ammesso che le menzioni in parola erano state inserite nel documento e non costituivano quindi una traduzione. Tuttavia una traduzione siffatta non è stata presentata in uno scritto distinto. Essa non soddisfa dunque, in ogni caso, i requisiti di forma ricordati al punto 24 supra. Di conseguenza la commissione di ricorso, trovandosi in stato di competenza vincolata, era tenuta a rifiutare di prendere in considerazione il documento di cui trattasi. Pertanto essa poteva solo inferirne che non erano provate l’esistenza, la validità e la portata della protezione dei diritti connessi alla domanda di registrazione del marchio polacco figurativo.

63      In proposito occorre sottolineare che una conclusione siffatta non può essere infirmata da nessuno degli argomenti presentati dalla ricorrente riguardo al marchio polacco denominativo anteriore (v. punti 47‑55 supra).

 Circa il marchio internazionale anteriore

64      Risulta dal fascicolo del procedimento dinanzi all’UAMI che, al fine di provare l’esistenza, la validità e la portata della protezione del marchio internazionale anteriore, la ricorrente ha fornito un solo documento dinanzi agli organi dell’UAMI. Si tratta di un documento descritto dalla ricorrente come la copia di un estratto delle basi di dati dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Quest’ultimo si presenta come un elenco di indicazioni a stampa, apposte su un foglio sprovvisto di intestazione. Vi si può leggere, segnatamente, dopo il numero 541, la menzione «Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters» (Riproduzione del marchio in cui lo stesso è rappresentato in caratteri standard) e, dopo il numero 511, le seguenti indicazioni: «28 Games and playthings, sporting articles. Jeux et jouets, articles de sport. Spielen und Spielzeugen, Sportartikeln» (giochi, giocattoli, articoli per lo sport).

65      La commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 19 della decisione impugnata, che tale documento non potesse essere considerato come emanante dall’OMPI. Infatti il suddetto documento avrebbe contenuto annotazioni in tedesco, il che non sarebbe conforme alla prassi dell’OMPI.

66      Inoltre la commissione di ricorso ha indicato, al punto 20 della suddetta decisione, che «l’inserimento delle parole tedesche non soddisfa[ceva] l’esigenza di traduzione, perché fa[ceva] difetto la necessaria separazione tra il documento originale e la traduzione».

67      Dati tali elementi, essa ha concluso che il documento sottopostole non poteva essere preso in considerazione dal momento che non costituiva una prova ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 2868/95 e non rispettava le esigenze poste in materia di traduzione dalla regola 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

68      Occorre approvare siffatta conclusione della commissione di ricorso.

69      Emerge infatti dal fascicolo del procedimento dinanzi all’UAMI che il documento descritto al punto 64 supra, presentato dalla ricorrente come la copia di un estratto delle basi di dati dell’OMPI, contiene solo una menzione nella lingua di procedura dinanzi all’UAMI. Si tratta delle parole «Spielen und Spielzeugen, Sportartikeln». Orbene, risulta dai punti 42‑44 del ricorso che la ricorrente ammette che il suddetto documento è stato «completato» da «informazioni in tedesco», che costituiscono una «traduzione». Tuttavia una traduzione del genere non è stata presentata in uno scritto distinto. Essa non corrisponde quindi, in ogni caso, ai requisiti di forma ricordati al punto 24 supra.

70      Ne consegue che la commissione di ricorso, trovandosi in stato di competenza vincolata, era tenuta a rifiutare di prendere in considerazione il documento di cui trattasi. In tale contesto essa poteva quindi inferirne solo che non erano provate l’esistenza, la validità e la portata della protezione del marchio internazionale anteriore.

71      Si deve sottolineare che una conclusione siffatta non è rimessa in questione da alcuno dei quattro argomenti avanzati dalla ricorrente.

72      Con un primo argomento, la ricorrente indica che ha fornito, nel termine impartito dall’UAMI, un estratto della base di dati ufficiale dell’OMPI, e più specificamente della base di dati denominata «Madrid express database», accompagnato da una traduzione in lingua tedesca integrata nel documento stesso. Quest’ultimo avrebbe dovuto a suo avviso, data la sua forma, essere individuato come proveniente dall’OMPI. Gli estratti della base di dati Madrid express database sarebbero in effetti redatti secondo un unico schema, noto alla commissione di ricorso, che sarebbe rispettato dall’estratto di basi di dati fornito.

73      Con un secondo argomento, la ricorrente sostiene che non era possibile contestare l’autenticità del documento da essa prodotto soltanto per il motivo che vi erano state apposte informazioni in tedesco. A suo avviso risulta dalla regola 19, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 che è possibile tradurre un documento limitandosi ad inserirci delle annotazioni.

74      Con un terzo argomento, la ricorrente sostiene che il regolamento n. 2868/95 non definisce la forma che deve rivestire tale estratto. Non si può dunque, secondo essa, esigere una forma particolare.

75      Tuttavia i tre argomenti in parola sono privi di qualsiasi portata.

76      È certamente vero, infatti, che, secondo la commissione di ricorso, il documento descritto al punto 64 supra non presentava carattere autentico. Tuttavia, come si è ricordato al punto 66 supra, è giocoforza constatare che essa non ha rifiutato per quest’unico motivo di tener conto del documento in questione. Essa ha del pari constatato che il suddetto documento non era stato oggetto di una traduzione presentata in uno scritto distinto. Orbene, come risulta dal punto 70 supra, un motivo siffatto, la cui fondatezza non può essere contestata da alcuno dei summenzionati argomenti, era sufficiente per giustificare la decisione di non prendere in considerazione il documento di cui trattasi.

77      Con un quarto argomento, la ricorrente fa valere che, in base alle direttive dell’UAMI (pag. 32 della parte C.1 della direttiva, secondo la versione inglese), un estratto della base in questione può costituire una prova dell’esistenza della validità e della portata della protezione di diritti anteriori.

78      Tuttavia è necessario constatare che un argomento siffatto procede da un’errata interpretazione della decisione impugnata.

79      Infatti la commissione di ricorso non ha contestato, in alcuna fase del suo ragionamento, il fatto che un estratto autentico delle basi di dati dell’OMPI era idoneo, in quanto tale, a provare l’esistenza, la validità e la portata della protezione di un marchio internazionale.

80      Ne consegue che il primo motivo deve essere disatteso.

81      Tale conclusione non può peraltro essere infirmata facendo valere, a sostegno del motivo in parola, direttive dell’UAMI le quali sono destinate ad essere lette conformemente alle disposizioni dei regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95, come già ricordato al punto 29 supra.

 Sul secondo motivo, fondato sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

82      La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio di tutela del legittimo affidamento. Infatti, a suo avviso, essa avrebbe potuto legittimamente presumere, sino all’adozione della decisione di cui trattasi, date le indicazioni enunciate dall’UAMI, segnatamente nelle sue direttive, che i documenti da essa prodotti dinanzi all’UAMI fossero sufficienti per dimostrare l’esistenza, la validità e la portata della protezione dei suoi marchi anteriori.

83      Preliminarmente all’esame dei quattro argomenti presentati a sostegno di tale motivo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulta che l’amministrazione comunitaria, avendogli fornito assicurazioni precise, ha suscitato in lui aspettative fondate (sentenze della Corte del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione, C‑182/03 e C‑217/03, Racc. pag. I‑5479, punto 147, e del 25 ottobre 2007, Komninou e a./Commissione, C‑167/06 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 63; v. sentenza BIOMATE, punto 25 supra, punto 80, e la giurisprudenza citata). Occorre precisare al riguardo, da una parte, che può parlarsi di assicurazioni siffatte quando vengano fornite informazioni precise, incondizionate e concordanti, quale che sia la forma in cui queste vengono comunicate (sentenze della Corte Komninou e a./Commissione, cit. supra, punto 63, e del 16 dicembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commissione, C‑537/08 P, Racc. pag. I‑12917, punto 63) e, dall’altra, che le promesse che non tengano conto delle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione non possono creare aspettative fondate [v., in tal senso, sentenza della Corte del 6 febbraio 1986, Vlachou/Corte dei conti, 162/84, Racc. pag. 481, punto 6; sentenze del Tribunale 5 novembre 2002, Ronsse/Commissione, T‑205/01, Racc. pagg. I‑A‑211 e II‑1065, punto 54; del 16 marzo 2005, Ricci/Commissione, T‑329/03, Racc. pagg. I‑A‑69 e II‑315, punto 79, e del 9 luglio 2008, Reber/UAMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Racc. pag. II‑1927, punto 64].

 Quanto al primo argomento

84      Con un primo argomento, la ricorrente fa valere che, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 2868/95, le offerte di prova da essa prodotte dinanzi all’UAMI dovevano essere tutte prese in considerazione.

85      In primo luogo, il suddetto regolamento permetterebbe, in particolare, di provare la registrazione o il rinnovo dei marchi anteriori grazie ad estratti di basi di dati dell’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej o dell’OMPI. In secondo luogo, nell’ambito di un procedimento di opposizione, l’opponente potrebbe «produrre documenti addizionali concernenti l’esistenza, la validità e la portata [della protezione] dei diritti anteriori a sostegno della sua opposizione (a condizione di rispettare il termine fissato)». In terzo luogo, la traduzione nella lingua di procedura dei documenti prodotti dinanzi agli organi dell’UAMI non dovrebbe rivestire una forma strettamente definita. In quarto luogo, nell’ambito di un procedimento di opposizione, l’opponente potrebbe produrre «traduzioni complementari concernenti il medesimo diritto anteriore (a condizione di rispettare il termine fissato)». In quinto luogo, non sarebbe necessario «chiarire nella lingua di procedura tutti gli elementi dei documenti concernenti i marchi anteriori».

86      Occorre tuttavia respingere tale argomento, il quale è privo di pertinenza ai fini di dimostrare che la decisione impugnata violerebbe il principio di tutela del legittimo affidamento e costituisce, in sostanza, solo una riformulazione del primo motivo del ricorso.

87      Emerge infatti dai punti 45, 62 e 70 supra che, a norma delle disposizioni del regolamento n. 2868/95, la commissione di ricorso era tenuta a constatare che tre dei documenti che le erano stati presentati non potevano essere presi in considerazione e che un quarto documento non permetteva di valutare la portata della protezione conferita da uno dei marchi di cui si avvaleva la ricorrente.

 Circa il secondo argomento

88      Nell’ambito del secondo argomento, la ricorrente fa riferimento, attraverso connessioni ipertesto, a due documenti distinti. Il primo corrisponde alle direttive dell’UAMI nella loro «versione finale» in lingua inglese datata «novembre 2007». Il secondo documento considerato dalla ricorrente è la versione consolidata, in lingua inglese, delle direttive dell’UAMI, denominata «Manual of Trade Mark Practice». Tale documento comprende non soltanto il testo delle direttive dell’UAMI corrispondenti alla «versione finale» del «novembre 2007», ma anche gli ulteriori emendamenti delle direttive stesse.

89      La ricorrente asserisce che l’UAMI, se avesse seguito le sue proprie direttive, avrebbe dovuto prendere in considerazione le offerte di prova da essa prodotte nella fase del procedimento di opposizione.

90      In primo luogo, tali direttive indicherebbero, a suo avviso, che estratti di banche di dati ufficiali di un «ufficio nazionale» possono servire come prova dei diritti anteriori invocati a sostegno di un’opposizione (pagg. 32 e 35 della parte C.1 delle direttive; pagg. 37 e 38 del «Manual of Trade Mark Practice» menzionato al punto 88 supra).

91      In secondo luogo, esse autorizzerebbero qualsiasi parte di un procedimento dinanzi all’UAMI a produrre «altri documenti relativi ai diritti anteriori, integranti i documenti già prodotti» (pag. 38 del «Manual of Trade Mark Practice» menzionato al punto 88 supra). Detto in altri termini, le condizioni relative all’esistenza, la validità ed alla portata della protezione dei diritti anteriori non dovrebbero necessariamente essere dimostrare attraverso la produzione di uno solo documento.

92      In terzo luogo, esse non imporrebbero di tradurre nella lingua di procedura dell’opposizione «tutti gli elementi dei documenti che costituiscono la prova dei diritti anteriori (dei marchi anteriori)». In particolare, esse non esigerebbero di presentare una traduzione o un’«illustrazione» dei «codici INID» e dei «codici nazionali» (pag. 34 della parte C.1 delle direttive; pag. 41 del «Manual of Trade Mark Practice» menzionato al punto 88 supra).

93      In quarto luogo, esse indicherebbero che non è affatto obbligatorio fornire una versione nella lingua di procedura «dei dati riferentisi ai diritti anteriori in un documento autonomo (cioè un documento separato dallo stesso documento tradotto)» (pag. 37 della parte C.1 delle direttive; pag. 44 del «Manual of Trade Mark Practice» menzionato al punto 88 supra).

94      Tuttavia tale argomentazione è destinata ad essere respinta.

95      È certamente vero che le direttive dell’UAMI, sebbene non possano, in quanto tali, prevalere sulle disposizioni dei regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95 (v. punto 29 supra), possono essere utilmente invocate dinanzi al giudice dell’Unione a sostegno di un motivo fondato sulla violazione di un principio generale del diritto quale il principio di tutela del legittimo affidamento, a condizione che, in particolare, esse forniscano informazioni precise, incondizionate e concordanti ad un amministrato e che tengano conto delle disposizioni dei regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95.

96      Nondimeno la «versione finale» delle direttive dell’UAMI di cui al punto 88 supra risulta dalla decisione EX‑07‑6 del presidente dell’UAMI del 29 novembre 2007, che adotta le direttive relative ai procedimenti dinanzi all’UAMI, la quale è stata pubblicata nella «gazzetta ufficiale ondine dicembre 2007» dell’UAMI. Orbene, da una parte, risulta dal fascicolo del procedimento dinanzi all’UAMI, e specialmente da una lettera della ricorrente datata 20 luglio 2007, che i documenti, grazie ai quali la ricorrente intendeva provare l’esistenza, la validità e la portata della protezione conferita ai suoi diritti anteriori sono stati prodotti dinanzi alla divisione di opposizione dell’UAMI prima del 29 novembre 2007. D’altra parte, la ricorrente non prova la circostanza che, anteriormente al 29 novembre 2007, le previsioni della «versione finale» delle direttive dell’UAMI cui si riferisce sarebbero state applicabili. In tale situazione le previsioni in parola non possono considerarsi tali da aver fatto sorgere in capo ad essa qualsivoglia aspettativa circa l’ammissibilità dei documenti summenzionati.

97      Si deve comunque sottolineare, in primo luogo, che l’argomentazione della ricorrente procede in parte da un’errata interpretazione della decisione impugnata. Infatti, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente (v. punto 90 supra), la commissione di ricorso non ha mai fatto valere che estratti di basi di dati emananti da un’autorità nazionale non potessero essere presentati a sostegno di un’opposizione. Parimenti, contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente (v. punto 91 supra), la commissione di ricorso non ha indicato in alcuna fase del suo ragionamento che la prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione di un diritto o di un marchio dovesse essere fornita attraverso la produzione di un unico documento.

98      In secondo luogo, risulta dalla pag. 31 della versione inglese e dalla parte C.1 delle direttive dell’UAMI, come invocate dalla ricorrente, che il punto C.II di tale parte, intitolato «Prova dell’esistenza e della validità dei diritti anteriori», prevede quanto segue:

«Le prove [dell’esistenza, della validità e della portata della protezione dei diritti anteriori invocati dall’opponente] devono essere prodotte nella lingua di procedura o accompagnate da una traduzione».

99      Dalle pagg. 36 e 37 della versione inglese della parte C.1 delle direttive dell’UAMI, quali invocate dalla ricorrente, risulta che il punto C.II.2 della stessa parte, intitolato «Traduzioni della prova delle registrazioni di marchio», prevede che:

«(…) [L]e prove presentate dall’opponente (…) nonché qualsiasi altro documento o certificato prodotto (…) devono essere redatte nella lingua di procedura, o accompagnate da una traduzione (…).

La regola 98, paragrafo 1, dispone che la traduzione riproduca la struttura e il contenuto del documento originale. In linea di principio l’insieme del documento deve essere tradotto, in buon ordine.

In particolare, una traduzione limitata alle parti giudicate “essenziali” dall’opponente o alle parti che “si ritiene il richiedente non debba comprendere” non è accettata (…).

La traduzione deve essere effettuata in [maniera] autonoma e non deve essere un assemblaggio di estratti di altri documenti (…).

Nondimeno l’U[AMI] tollera l’assenza di traduzione delle rubriche delle informazioni del certificato [quali “data di deposito”, “rivendicazione di colore(i)”] purché siano individuate grazie a codici standard nazionali o INID.

L’opponente non è tenuto a fornire una traduzione nella lingua di procedura dell’illustrazione dell’INID o dei codici nazionali.

Le indicazioni amministrative non pertinenti o gli elementi irrilevanti per il caso non devono essere tradotti (…).

L’U[AMI] accetta semplici traduzioni redatte da chiunque. (…) L’U[AMI] accetta anche annotazioni manoscritte sulle copie dei certificati originali che indichino il senso dei diversi elementi nella lingua di procedura, purché beninteso tali iscrizioni siano complete e leggibili (…)».

100    Facendo valere, come già ricordato al punto 92 supra, che le direttive dell’UAMI non imporrebbero di tradurre nella lingua di procedura dell’opposizione «tutti gli elementi dei documenti costituenti la prova dei diritti anteriori (dei marchi anteriori)», la ricorrente ha letto in maniera erronea le previsioni richiamate ai punti precedenti. Infatti queste ultime impongono, in linea di principio, all’opponente di tradurre l’integralità delle offerte di prova presentate in una lingua diversa dalla lingua di procedura, prevedendo deroghe ad un obbligo siffatto solo per quanto concerne le «indicazioni amministrative non pertinenti», gli «elementi irrilevanti per il caso» e «l’illustrazione dell’INID o dei codici nazionali». Occorre peraltro rilevare che l’argomento desunto dalla circostanza che le suddette direttive non esigono di presentare una traduzione o un’«illustrazione» dei «codici INID» e dei «codici nazionali» è priva di qualsiasi portata nell’ambito della presente controversia, dato che un’esigenza siffatta non è stata formulata dalla commissione di ricorso.

101    In terzo luogo, come si è ricordato al punto 99 supra, il punto C.II.2 della parte C.1 delle direttive dell’UAMI, nella versione invocata dalla ricorrente, prevede, in fine, che l’UAMI «accetta semplici traduzioni redatte da chiunque» ed «anche annotazioni manoscritte sulle copie dei certificati originali che indichino il senso dei diversi elementi nella lingua di procedura, purché beninteso tali iscrizioni siano complete e leggibili».

102    Come risulta dal punto 93 supra, le previsioni in parola indicherebbero, secondo la ricorrente, che l’UAMI accetta di prendere in considerazione traduzioni che non si presentano sotto forma di un documento «autonomo», cioè distinto dal documento originale. Così, rifiutando di prendere in considerazione tre dei documenti da essa forniti nella fase del procedimento di opposizione in quanto non accompagnati da una traduzione presentata in uno scritto distinto dall’originale, la commissione di ricorso avrebbe posto in non cale direttive dell’UAMI e conseguentemente, il principio di tutela del legittimo affidamento.

103    È giocoforza tuttavia constatare che, pur supponendo che siano state applicabili anteriormente al 29 novembre 2007, data di adozione della decisione del presidente dell’UAMI di cui al punto 96 supra, le previsioni del punto C.II.2 della parte C.1 delle direttive dell’UAMI, citate al punto 101 supra, non possono aver fatto nascere in capo alla ricorrente aspettative fondate ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 83 supra.

104    Infatti, è certamente vero che esse, prese isolatamente, possono prestarsi all’interpretazione fornita dalla ricorrente (v. punto 102 supra). Però esse possono anche essere oggetto di un’altra interpretazione, conforme alla lettera ed agli obiettivi del regolamento n. 2868/95. Secondo tale interpretazione, quando si fornisce un documento originale redatto in una lingua diversa dalla lingua di procedura, l’UAMI ammette che possa essere annotato al fine di facilitare la lettura ed il controllo della sua traduzione, presentata dal canto suo in un documento distinto. Un’interpretazione del genere è peraltro la sola compatibile con le altre indicazioni fornite dalle direttive dell’UAMI. Infatti queste ultime lasciano intendere che la traduzione delle offerte di prova deve essere fatta in uno scritto distinto. Come già ricordato ai punti 98 e 99 supra, ai punti C.II e C.II.2 della parte C.1 delle stesse direttive, è indicato che le informazioni e prove di cui alla regola 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2868/95 devono essere prodotte nella lingua di procedura o «accompagnate» da una traduzione. Inoltre si precisa, al punto C.II.2 il quale riprende peraltro i termini medesimi della regola 98, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, che «la traduzione riproduce la struttura ed il contenuto del documento originale». Si aggiunge infine, nel medesimo punto, che «[l]a traduzione deve essere effettuata in [maniera] autonoma e non deve essere un assemblaggio di altri documenti».

105    Per di più, le indicazioni fornite dal punto C.II.2 della parte C.1 delle direttive dell’UAMI, come interpretate dalla ricorrente, non concordano con le informazioni fornite, nel caso di specie, dall’UAMI alla ricorrente. Risulta infatti dal fascicolo del procedimento dinanzi all’UAMI che, con lettera del 19 marzo 2007, indirizzata alla ricorrente nell’ambito del procedimento di opposizione, l’UAMI ha indicato, senza ambiguità, che qualsiasi traduzione di un documento che non fosse redatto nella lingua di procedura doveva essere presentato «sotto forma di uno scritto separato» e riprodurre la struttura ed il contenuto dell’originale. Orbene, risulta del pari dal fascicolo del procedimento dinanzi all’UAMI che, in una telecopia data 20 luglio 2007, la ricorrente ha menzionato una «domanda» dell’UAMI del 19 marzo 2007. Dato che dal fascicolo del procedimento dinanzi all’UAMI non emerge che un’altra lettera diversa da quella precedentemente menzionata sarebbe stata indirizzata alla ricorrente dall’UAMI il 19 marzo 2007, una menzione siffatta indica che la ricorrente ha effettivamente ricevuto la suddetta lettera. In tale contesto la ricorrente avrebbe dovuto, come operatore economico prudente ed informato, prevedere che si poteva contemplare che la sua interpretazione delle direttive dell’UAMI fosse erronea e che un provvedimento contrario ai suoi interessi sarebbe stato adottato da uno degli organi dell’UAMI.

106    Di conseguenza essa non ha il diritto di sostenere che la commissione di ricorso ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento rifiutando di prendere in considerazione gli estratti di basi di dati da essa prodotti per il motivo che la loro traduzione non era presentata in uno scritto distinto.

 Quanto al terzo argomento

107    Con un terzo argomento, la ricorrente sostiene che essa potesse legittimamente considerare, vista la decisione della divisione di opposizione, che aveva debitamente dimostrato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del marchio polacco denominativo anteriore. Essa fa quindi valere, implicitamente ma necessariamente, che la decisione della divisione di opposizione ha fatto nascere, in capo alla medesima, aspettative fondate ai sensi della giurisprudenza citata al punto 83 supra.

108    Tuttavia un siffatto argomento è destinato al rigetto.

109    Infatti, dall’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 risulta che, in seguito all’esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso stesso e che essa può, in tal modo, «esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata», vale a dire, nella fattispecie, pronunciarsi essa stessa sull’opposizione respingendola o dichiarandola fondata, confermando o annullando con ciò la decisione impugnata. Detto in altri termini, per effetto del ricorso con cui è adita, la commissione di ricorso è chiamata a procedere ad un nuovo esame completo del merito dell’opposizione, tanto in diritto quanto in fatto (sentenza della Corte del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, Racc. pag. I‑2213, punti 56 e 57).

110    Ne consegue che una decisione di una divisione di opposizione, come quella di cui al punto 11 supra, non può essere assimilata ad un comportamento dell’amministrazione dell’Unione idoneo a far nascere aspettative fondate in capo all’opponente.

 Quanto al quarto argomento

111    Con un quarto argomento, la ricorrente sottolinea che la commissione di ricorso non aveva rilevato, anteriormente all’adozione della decisione impugnata, il carattere insufficiente delle offerte di prova presentate dalla ricorrente. Essa sostiene che, in tale contesto, non poteva, in assenza di dubbi circa la regolarità della decisione della divisione di opposizione, aver «contemplato di versare nel dibattimento […] nuovi documenti concernenti i suoi diritti anteriori».

112    Occorre nondimeno respingere tale argomento.

113    Da una parte, per le ragioni indicato al punto 109 supra, la circostanza che la commissione di ricorso non abbia indicato alla ricorrente che si prefiggeva di ritornare su talune delle valutazioni svolte dalla divisione di opposizione non è, di per sé, tale da violare il principio di tutela del legittimo affidamento.

114    D’altra parte, la ricorrente non ha in ogni caso il diritto di sostenere che non avesse alcuna ragione di presentare nuove offerte di prova dinanzi alla commissione di ricorso. Risulta infatti dal fascicolo del procedimento dinanzi all’UAMI che, dinanzi alla commissione di ricorso, l’interveniente ha segnatamente fatto valere che la protezione di ciascuno dei marchi invocati dalla ricorrente non era «sufficientemente provata».

115    Risulta da tutto quanto precede che il secondo motivo deve essere disatteso e che, di conseguenza, il ricorso può solo essere respinto in quanto infondato.

 Sulle spese

116    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell’UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Interkobo sp. z o.o. è condannata alle spese.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 giugno 2012.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.