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Sentenza del Tribunale 27 giugno 2012 - Interkobo / UAMI - XXXLutz Marken (my baby)

(Causa T-523/10)

["Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo my baby - Marchi nazionale ed internazionale denominativo anteriore MYBABY e marchio nazionale figurativo anteriore mybaby - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di produzione di prove nella lingua di procedura dell'opposizione - Legittimo affidamento - Regola 19, paragrafo 3, regola 20, paragrafo 1, e regola 98, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95"]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Interkobo sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (rappresentanti: R. Skubisz e K. Ziemski, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: XXXLutz Marken GmbH (Wels, Austria) (rappresentante: H. Pannen, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 settembre 2010 (procedimento R 88/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra Interkobo sp. z o.o. e XXXLutz Marken GmbH

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Interkobo sp. z o.o. è condannata alle spese.

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1 - GU C 13 del 15.1.2011.