Language of document : ECLI:EU:T:2012:326

Causa T‑523/10

Interkobo sp. z o.o.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo my baby — Marchi nazionale ed internazionale denominativi anteriori MYBABY e marchio nazionale figurativo anteriore mybaby — Impedimento relativo alla registrazione — Mancata produzione di prove nella lingua di procedura dell’opposizione — Legittimo affidamento — Regola 19, paragrafo 3, regola 20, paragrafo 1, e regola 98, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95»

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 giugno 2012 ?II ‑ 0000

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Omessa presentazione, nel termine stabilito, della traduzione del certificato di registrazione del marchio nazionale anteriore — Incidenza sul procedimento dinanzi alla divisione di opposizione

(Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 19, §§ 1‑3, e 98, § 1)

Quando le informazioni e le prove a sostegno dell’opposizione previste dalla regola 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, sono presentate in una lingua diversa da quella di procedura, la parte opponente è tenuta a produrre, nella fase del procedimento di opposizione, entro il termine impartito per la produzione delle informazioni e prove in questione, una traduzione delle stesse che deve soddisfare precisi requisiti quanto alla forma ed al contenuto.

In primo luogo, la regola 19, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 dispone che le informazioni e prove, le quali non sono state presentate nella lingua di procedura, sono accompagnate da una traduzione. Quanto alla regola 98, paragrafo 1, di detto regolamento, essa prevede che la traduzione identifica il documento a cui si riferisce e ne riproduce segnatamente la struttura. Combinate tra loro, tali due regole indicano in particolare che la traduzione di una delle informazioni o prove di cui alla regola 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2868/95 deve essere presentata sotto forma non di semplici annotazioni sul documento originale, bensì di uno o più scritti distinti da quest’ultimo. Nell’ipotesi in cui siffatto requisito formale non venga rispettato, le informazioni e le prove summenzionate, prodotte dall’opponente, non possono essere prese in considerazione nell’ambito del procedimento di opposizione.

Il suddetto requisito formale mira, da un lato, a che l’altra parte nel procedimento di opposizione, come pure gli organi dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), possano distinguere agevolmente tra il documento originale e la sua traduzione, e, dall’altro, a che quest’ultima presenti un grado sufficiente di chiarezza. Detto in altri termini, l’obiettivo è, in particolare, quello di permettere che il dibattito tra le parti del procedimento di opposizione sia avviato su basi certe, conformemente al principio del contraddittorio e della parità delle armi.

In secondo luogo, emerge dalla regola 98, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, interpretata alla luce delle considerazioni enunciate al punto precedente, che la traduzione, presentata sotto forma di uno scritto distinto, deve riprodurre fedelmente il contenuto del documento originale. In caso di dubbio quanto al suo carattere fedele, gli organi dell’Ufficio hanno il diritto di esigere dalla parte interessata la produzione di un attestato di conformità della traduzione al testo originale.

(v. punti 23-26)