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SEQ CHAPTER \h \r 1

Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 4 agosto 2009 avverso l'ordinanza del 20 maggio 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-73/08, Marcuccio/Commissione

(Causa T-311/09 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

In ogni caso:

-    Annullare in toto l'ordinanza impugnata.

-    Dichiarare perfettamente ricevibile il ricorso che ha dato origine alla causa de qua.

In via principale:

-    Annullare la decisione della resistente di ripulsa della domanda datata 27 giugno 2007.

-    Annullare la decisione della resistente di rigetto della domanda datata 29 giugno 2007.

-    Annullare la decisione della resistente di diniego della domanda datata 30 giugno 2007.

-    Annullare la decisione della resistente di rifiuto della domanda datata 2 luglio 2007.

-    Annullare, nella misura del necessario, la nota datata 29 aprile 2008, a firma del Sig. Bernhard Jansen

-    Al titolo specificato in epigrafe al ricorso introduttivo, condannare la CE a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 4.747,29, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa, ed in più gli interessi sull'immediatamente summenzionata somma a decorrere dal 7 novembre 2007, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura con la capitalizzazione e con il dies a quo che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà ritenere giusti.

-    Condannare la CE a rifondere al ricorrente tutte le spese diritti ed onorari di procedura finora da lui sopportati in relazione alla causa de qua, nei gradi finora esperiti.

In via subordinata:

-    Rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica perché statuisca nuovamente in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) del 20 maggio 2009, emessa nella causa F-73/08. Questa ordinanza ha respinto come parzialmente irricevibile e come parzialmente infondato un ricorso avente per oggetto l'annullamento della decisione della Convenuta di non dare seguito alle richieste del ricorrente riguardanti il rimborso all'aliquota normale, nonché quello "complementare", vale a dire al 100%, di certe spese mediche.

A sostegno delle proprie pretensioni il ricorrente fa valere la violazione della nozione di motivazione di una decisione comunitaria, della nozione di atto impugnabile, del principio dell'autorità della res iudicata, del principio di separazioni dei poteri, nonché della giurisprudenza relativa agli effetti dell'annullamento, da parte del giudice comunitario, di una decisione emanata da un'istituzione comunitaria.

Il ricorrente fa anche valere la violazione delle nozioni di litispendenza e di decisione confermativa, nonché delle disposizioni inerenti le statuizioni sulle spese di giudizio.

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