Language of document : ECLI:EU:C:2014:2064

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

10 luglio 2014 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Armonizzazione completa – Esclusione delle libere professioni, dei dentisti e dei chinesiterapisti – Modalità di annuncio di riduzioni di prezzo – Limitazione o divieto di talune forme di attività di vendita ambulante»

Nella causa C‑421/12,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 13 settembre 2012,

Commissione europea, rappresentata da M. van Beek e da M. Owsiany-Hornung, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato da T. Materne e J.‑C. Halleux, in qualità di agenti, assistiti da É. Balate, avocat,

convenuto,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento e sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 novembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che:

–        escludendo dall’ambito di applicazione della legge del 14 luglio 1991, relativa alle pratiche commerciali e all’informazione e alla tutela del consumatore (Moniteur belge del 29 agosto 1991, pag. 18712), come modificata dalla legge del 5 giugno 2007 (Moniteur belge del 21 giugno 2007, pag. 34272; in prosieguo: la «legge del 14 luglio 1991»), che traspone la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22), coloro che esercitano una libera professione, i dentisti e i chinesiterapisti, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3 di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 2, lettere b) e d), della stessa;

–        mantenendo in vigore gli articoli 20, 21 e 29 della legge del 6 aprile 2010 relativa alle pratiche del mercato e alla tutela del consumatore (Moniteur belge del 12 aprile 2010, pag. 20803; in prosieguo: la «legge del 6 aprile 2010»), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4 della direttiva 2005/29,

–        mantenendo in vigore l’articolo 4, paragrafo 3, della legge del 25 giugno 1993 sull’esercizio e sull’organizzazione delle attività ambulanti e fieristiche (Moniteur belge del 30 settembre 1993, pag. 21526), come modificata dalla legge del 4 luglio 2005 (Moniteur belge del 25 agosto 2005, pag. 36965; in prosieguo: la «legge del 25 giugno 1993»), nonché l’articolo 5, paragrafo 1, del regio decreto del 24 settembre 2006 relativo all’esercizio e all’organizzazione delle attività ambulanti (Moniteur belge del 29 settembre 2006, pag. 50488; in prosieguo: il «regio decreto del 24 settembre 2006»), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4 della direttiva 2005/29.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 La direttiva 2005/29

2        I considerando 6, 15 e 17 della direttiva 2005/29 sono così formulati:

«(6)      La presente direttiva ravvicina (...) le legislazioni degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori e, quindi, indirettamente gli interessi economici dei concorrenti legittimi. (...) Essa non riguarda e lascia impregiudicate le legislazioni nazionali sulle pratiche commerciali sleali che ledono unicamente gli interessi economici dei concorrenti o che sono connesse ad un’operazione tra professionisti. Tenuto pienamente conto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri, ove lo desiderino, continueranno a poter disciplinare tali pratiche, conformemente alla normativa comunitaria. (...)

(...)

(15)      Qualora il diritto comunitario stabilisca obblighi di informazione riguardo a comunicazioni commerciali, pubblicità e marketing, tali informazioni sono considerate rilevanti ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri potranno mantenere gli obblighi di informazione o prevedere obblighi aggiuntivi riguardanti il diritto contrattuale e aventi conseguenze sotto il profilo del diritto contrattuale qualora ciò sia consentito dalle clausole minime previste dai vigenti strumenti giuridici comunitari. L’allegato II riporta un elenco non completo di tali obblighi di informazione previsti dall’acquis [comunitario applicabile alle pratiche commerciali lesive degli interessi economici dei consumatori]. Tenuto conto della piena armonizzazione introdotta dalla presente direttiva, solo le informazioni previste dal diritto comunitario sono considerate rilevanti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5 della stessa. Qualora gli Stati membri abbiano introdotto informazioni aggiuntive rispetto a quanto specificato nel diritto comunitario, sulla base delle clausole minime, l’omissione di tali informazioni non costituisce un’omissione ingannevole ai sensi della presente direttiva. Di contro, gli Stati membri, se consentito dalle clausole minime presenti nella legislazione comunitaria, hanno facoltà di mantenere o introdurre disposizioni maggiormente restrittive, conformemente alla normativa comunitaria, per garantire un livello più elevato di tutela dei singoli diritti contrattuali dei consumatori.

(...)

(17)      È auspicabile che le pratiche commerciali che sono in ogni caso sleali siano individuate per garantire una maggiore certezza del diritto. L’allegato I riporta pertanto l’elenco completo di tali pratiche. Si tratta delle uniche pratiche commerciali che si possono considerare sleali senza una valutazione caso per caso in deroga alle disposizioni degli articoli da 5 a 9. L’elenco può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva».

3        Come risulta dal suo articolo 1, la direttiva 2005/29 «intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori».

4        A norma dell’articolo 2, lettera b), di tale direttiva, si intende per «professionista» «qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista». L’articolo 2, lettera d) definisce, dal canto suo, le «pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori» come «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori».

5        L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», dispone quanto segue:

«1.      La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.

2.      La presente direttiva non pregiudica l’applicazione del diritto contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità o efficacia di un contratto.

(...)

5.      Per un periodo di sei anni a decorrere dal 12 giugno 2007 gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni nazionali più dettagliate o vincolanti di quelle previste dalla presente direttiva nel settore da essa armonizzato, in attuazione di direttive contenenti clausole minime di armonizzazione. Tali misure devono essere essenziali al fine di assicurare un’adeguata protezione dei consumatori da pratiche commerciali sleali e devono essere proporzionate al raggiungimento di tale obiettivo. La revisione di cui all’articolo 18 può, se ritenuto opportuno, comprendere una proposta intesa a prorogare questa deroga per un ulteriore periodo limitato.

6.      Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indugio le disposizioni nazionali applicate sulla base del paragrafo 5.

(...)».

6        Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2005/29:

«Gli Stati membri non limitano la libertà di prestazione dei servizi né la libera circolazione delle merci per ragioni afferenti al settore armonizzato dalla presente direttiva».

7        L’articolo 5 della medesima direttiva, intitolato «Divieto delle pratiche commerciali sleali», stabilisce quanto segue:

«1.      Le pratiche commerciali sleali sono vietate.

2.      Una pratica commerciale è sleale se:

a)      è contraria alle norme di diligenza professionale,

e

b)      falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

(...)

4.      In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:

a)      ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7,

o

b)      aggressive di cui agli articoli 8 e 9.

5.      L’allegato I riporta l’elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si applica in tutti gli Stati membri (...)».

 La direttiva 85/577/CEE

8        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31), tale direttiva si applica ai contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni o servizi e un consumatore vuoi durante un’escursione organizzata dal commerciante al di fuori dei propri locali commerciali, vuoi durante una visita del commerciante in particolare al domicilio del consumatore, qualora la visita non abbia luogo su espressa richiesta del consumatore.

9        Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, nell’ambito dei contratti che rientrano nel suo campo di applicazione, il consumatore ha il diritto di rescindere il proprio impegno indirizzando una comunicazione entro un termine di almeno sette giorni dal momento in cui il professionista lo ha informato del suo diritto di rescindere il contratto.

10      In applicazione dell’articolo 8 di detta direttiva, essa «non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni ancora più favorevoli in materia di tutela dei consumatori nel settore da essa disciplinato».

 La direttiva 98/6/CE

11      Come risulta dall’articolo 1 della 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80, pag. 27), quest’ultima ha lo scopo di prevedere l’indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti offerti dai commercianti ai consumatori al fine di migliorare l’informazione dei consumatori e di agevolare il raffronto dei prezzi.

12      Conformemente all’articolo 10 di tale direttiva, essa «non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano disposizioni più favorevoli in materia di informazione dei consumatori e confronto dei prezzi, fatti salvi gli obblighi imposti loro dal trattato».

 La direttiva 2011/83/UE

13      Ai sensi del considerando 9 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304, pag. 64), tale direttiva stabilisce in particolare norme sulle informazioni da fornire per i contratti a distanza, per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e per i contratti diversi dalle due tipologie appena menzionate e disciplina altresì il diritto di recesso per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

14      In forza dell’articolo 28 di detta direttiva, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 13 dicembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva e applicano tali misure a decorrere dal 13 giugno 2014.

15      L’articolo 31 della medesima direttiva abroga la direttiva 85/577 a decorrere dal 13 giugno 2014.

 Il diritto belga

16      Ai sensi delle modifiche introdotte dalla legge del 5 giugno 2007, la legge del 14 luglio 1991 ha trasposto nell’ordinamento interno la direttiva 2005/29. Tale legge è stata abrogata a decorrere dal 12 maggio 2010 dalla legge del 6 aprile 2010.

17      Le due normative successive escludono dal loro ambito di applicazione coloro che esercitano una libera professione, i dentisti e i chinesiterapisti. Gli articoli 2, punti 1° e 2°, e 3, paragrafo 2, della legge del 6 aprile 2010 erano così formulati:

«Articolo 2. Ai fini dell’applicazione della presente legge si intende per:

1°      impresa: qualsiasi persona fisica o giuridica che persegue stabilmente uno scopo economico, incluse le sue associazioni;

2°      colui che esercita una libera professione: qualsiasi impresa che non sia un commerciante ai sensi dell’articolo 1 del Codice di Commercio e sia assoggettata ad un organo di disciplina istituito da una legge;

(...)

Articolo 3. (...)

§ 2.      La presente legge non si applica a coloro che esercitano una libera professione, come i dentisti e i chinesiterapisti».

18      Con le sentenze n. 55/2011 del 6 aprile 2011 (Moniteur belge dell’8 giugno 2011, pag. 33389) e n. 192/2011 del 15 dicembre 2011 (Moniteur belge del 7 marzo 2012, pag. 14196), la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali gli articoli 2, punti 1° e 2°, e 3, paragrafo 2, della legge del 6 aprile 2010, in quanto tali disposizioni escludevano coloro che esercitano una libera professione, i dentisti e i chinesiterapisti dall’ambito di applicazione di tale legge.

19      L’articolo 4 della legge del 2 agosto 2002, relativa alla pubblicità ingannevole e alla pubblicità comparativa, alle clausole abusive e ai contratti a distanza per quanto riguarda le libere professioni, (Moniteur belge del 20 novembre 2002, pag. 51704; in prosieguo: la «legge del 2 agosto 2002») contiene una definizione di pubblicità ingannevole e la vieta nell’ambito delle libere professioni.

20      Gli articoli 43, paragrafo 2, e 51, paragrafo 3, della legge del 14 luglio 1991 disponevano, in sostanza, che i commercianti non potevano annunciare una riduzione di prezzo, in particolare nell’ambito dei saldi, se la riduzione del prezzo del prodotto offerto in vendita non era reale rispetto al prezzo abitualmente praticato nel mese immediatamente precedente alla data in cui era applicabile la riduzione.

21      In forza degli articoli 20, 21 e 29 della legge del 6 aprile 2010, i prodotti possono essere considerati scontati soltanto se il prezzo richiesto era inferiore al prezzo di riferimento, che è il prezzo più basso fra quelli che l’impresa ha praticato per tale bene nel corso del mese in parola, in tale punto vendita o con tale tecnica di vendita.

22      L’articolo 4 della legge del 25 giugno 1993 stabilisce che possono essere organizzate vendite ambulanti al domicilio del consumatore purché tali vendite riguardino prodotti o servizi il cui valore complessivo sia inferiore ai 250 euro per consumatore. Peraltro, l’articolo 5 del regio decreto del 24 settembre 2006, adottato in esecuzione della legge del 25 giugno 1993, prevede che taluni prodotti, quali i medicinali, gli apparecchi medici e ortopedici, le lenti correttive e relative montature, i metalli preziosi, le pietre preziose, le perle naturali o coltivate, nonché le armi e le munizioni, non possono essere oggetto di vendita ambulante.

 Il procedimento precontenzioso

23      Il 2 febbraio 2009, la Commissione ha inviato al Regno del Belgio una lettera di diffida relativa a undici censure concernenti vari inadempienti della direttiva 2005/29. Con lettere del 3 e del 24 giugno 2009, tale Stato membro ha comunicato l’introduzione di talune modifiche legislative volte a risolvere le questioni sollevate dalla Commissione. È in tale contesto che, il 12 maggio 2010, è entrata in vigore la legge del 6 aprile 2010.

24      Dopo aver esaminato tale legge, la Commissione ha constatato che essa non rimediva a quattro censure esposte nella lettera di diffida. Pertanto, il 15 marzo 2011, essa ha trasmesso al Regno del Belgio un parere motivato ad esse relativo. Tale Stato membro ha risposto a tale parere l’11 maggio 2011.

25      Non ritenendosi soddisfatta della risposta fornita dal Regno del Belgio riguardo a tre delle cesure esposte nel parere motivato, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

 Sul ricorso

 Sulla prima censura

26      Con tale censura la Commissione sostiene che, escludendo i liberi professionisti, i dentisti e i chinesiterapisti dall’ambito di applicazione della legge del 6 aprile 2010, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, letto in combinato disposto con l’articolo 2, lettere b) e d), della stessa.

 Sulla ricevibilità della prima censura

–       Argomenti delle parti

27      Il Regno del Belgio rileva che, nell’ambito di tale censura, la Commissione non ha tenuto conto dell’esistenza della legge del 2 agosto 2002. Tale normativa, tuttora vigente, definirebbe in cosa consiste una pubblicità ingannevole posta in essere da una persona che esercita una libera professione e prevederebbe altresì misure specifiche di controllo giurisdizionale. Orbene, la Commissione non avrebbe specificato, nel suo ricorso, né quali disposizioni sulla tutela dei consumatori previste dalla direttiva 2005/29 non siano state recepite nell’ordinamento belga, né sotto quale profilo la legge del 2 agosto 2002 costituisca un inadempimento di tale direttiva.

28      Il Regno del Belgio sostiene altresì che la Commissione non nega che l’articolo 4 della legge del 2 agosto 2002 vieti la pubblicità ingannevole ai liberi professionisti e trasponga, in tal modo, l’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29. Tale disposizione di diritto nazionale garantirebbe, pertanto, per lo meno una parziale trasposizione delle disposizioni di detta direttiva. Poiché tale istituzione non avrebbe tenuto conto dell’esistenza della legge del 2 agosto 2002 nella formulazione del suo ricorso, la prima censura sarebbe irricevibile.

29      Nella replica la Commissione afferma che, anche se la legge del 2 agosto 2002 stabilisce il divieto, per i liberi professionisti, di ricorrere alla pubblicità ingannevole, tale legge, invocata per la prima volta dal Regno del Belgio nella memoria difensiva, non ha, in realtà, l’obiettivo di trasporre nell’ordinamento interno la direttiva 2005/29, bensì, essenzialmente, la direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17).

–       Giudizio della Corte

30      In forza dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell’articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura di quest’ultima, la Commissione è tenuta ad indicare, in ogni ricorso depositato ai sensi dell’articolo 258 TFUE, le esatte censure sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi nonché, quanto meno sommariamente, gli elementi di diritto e di fatto sui quali tali censure si fondano. Ne consegue che il ricorso della Commissione deve contenere un’esposizione coerente e dettagliata delle ragioni che l’hanno indotta al convincimento che lo Stato membro interessato è venuto meno ad uno degli obblighi impostigli dai Trattati (v., in particolare, sentenza Commissione/Belgio, C‑150/11, EU:C:2012:539, punti 26 e 27 e giurisprudenza citata).

31      Nella presente fattispecie, il ricorso proposto dalla Commissione, ai sensi del quale essa contesta, in sostanza, al Regno del Belgio di aver escluso, in violazione degli articoli 3, paragrafo 1, e 2, lettere b) e d), della direttiva 2005/29, i liberi professionisti, i dentisti e i chinesiterapisti dal campo di applicazione della normativa nazionale che traspone tale direttiva, vale a dire la legge del 6 aprile 2010, contiene un’esposizione chiara di tale censura e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa è fondata.

32      È pacifico, certamente, che, in tale atto procedurale, la Commissione non abbia cercato di dimostrare sotto quale profilo la legge del 2 agosto 2002, vigente al momento dell’adozione della direttiva 2005/29, che vieta la pubblicità ingannevole ai liberi professionisti, non fosse conforme alle disposizioni di tale direttiva.

33      Va ricordato, tuttavia, che nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, spetta altresì allo Stato membro interessato, in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, agevolarla nello svolgimento del suo compito, che consiste, in particolare, secondo l’articolo 17, paragrafo 1, TUE, nel vigilare sull’applicazione delle norme del Trattato FUE nonché delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza dello stesso (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia, C‑456/03, EU:C:2005:388, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

34      Un’applicazione del principio di leale cooperazione è quella prevista dall’articolo 19 della direttiva 2005/29 che, come altre direttive, impone agli Stati membri un obbligo d’informazione chiara a precisa. Come la Corte ha già statuito, in mancanza di tale informazione, la Commissione non è in grado di stabilire se lo Stato membro abbia effettivamente e completamente attuato la direttiva. L’inadempimento di tale obbligo da parte di uno Stato membro, sia che esso non abbia per nulla fornito informazioni o le abbia date in modo non abbastanza chiaro e preciso, può giustificare di per sé l’avvio di un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TUE per far dichiarare l’inadempimento stesso (sentenza Commissione/Italia, EU:C:2005:388, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

35      Orbene, nel presente caso, non è contestato che il Regno del Belgio invochi per la prima volta nella sua memoria difensiva dinanzi alla Corte l’argomento secondo il quale la legge del 2 agosto 2002 costituisce una trasposizione della direttiva 2005/29. Nella sua risposta al parere motivato, tale Stato membro si è, infatti, limitato, come unica difesa, a riferirsi alla sentenza n. 55/2011 della Corte Costituzionale pronunciata il 6 aprile 2011, che ha dichiarato incostituzionale l’esclusione dei liberi professionisti dalla legge del 6 aprile 2010. Detto Stato membro ha inoltre indicato che una modifica legislativa sarebbe avvenuta «nelle prossime settimane» al fine di conformarsi al diritto dell’Unione.

36      In tali circostanze, il Regno del Belgio non può contestare alla Commissione di essersi limitata, nel suo ricorso, a esporre gli aspetti in cui la legge del 6 aprile 2011 non costituisca una corretta trasposizione della direttiva 2005/29, senza provare a spiegare in che modo la legge del 2 agosto 2002 non avesse alcuna rilevanza in proposito. Infatti, la mancanza di precisione del ricorso deriva dal comportamento stesso delle autorità di tale Stato membro durante il procedimento precontenzioso.

37      Da quanto precede deriva che la prima censura della Commissione a sostegno del proprio ricorso deve essere dichiarata ricevibile.

 Nel merito della prima censura

–       Argomenti delle parti

38      Basandosi sulla formulazione degli articoli 2, lettera b), e 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, la quale si riferisce espressamente alle libere professioni, la Commissione sostiene che tale direttiva si applichi alle pratiche commerciali di tutti i professionisti, indipendentemente dal loro status giuridico o dal rispettivo settore di attività. Di conseguenza, l’espressa esclusione delle libere professioni, dei dentisti e dei chinesiterapisti, dall’ambito di applicazione della legge del 6 aprile 2010 violerebbe l’articolo 3 della direttiva 2005/29, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera b), della stessa.

39      Nell’ambito della fase precontenziosa, il Regno del Belgio aveva sostenuto che la Corte costituzionale, nella sua sentenza n. 55/2011 del 6 aprile 2011, aveva precisamente dichiarato contrarie alla Costituzione le disposizioni della legge del 6 aprile 2010, che escludevano tali professioni dal suo ambito di applicazione, e che siffatta dichiarazione d’incostituzionalità aveva aperto la strada per una proposizione di un ricorso di annullamento avverso tale legge entro un termine di sei mesi, il quale avrebbe potuto condurre ad un annullamento retroattivo delle disposizioni contestate della legge suddetta. A tale proposito, la Commissione rileva, in primo luogo, che con tale argomento il Regno del Belgio riconosce la fondatezza dell’inadempimento contestatogli, anche allo scadere del termine concesso nel parere motivato. In secondo luogo, tale istituzione ritiene che l’ipotetico annullamento retroattivo che potrebbe essere eseguito dalla Corte costituzionale non possa correggere l’inadempimento contestato e sarebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte relativa all’esigenza di chiarezza e di certezza del diritto nella trasposizione delle norme del diritto dell’Unione relative alla tutela dei consumatori, poiché una regolarizzazione del genere non è idonea a eliminare la violazione esistente allo scadere del termine fissato nel parere motivato.

40      Nel merito, il Regno del Belgio non contesta la realtà dell’esclusione di talune professioni dall’ambito di applicazione della legge del 6 aprile 2010. Tuttavia, tale Stato membro ricorda che la Corte Costituzionale ha annullato tale esclusione con le sue sentenze n. 55/2011 del 6 aprile 2011 e n. 192/2011 del 15 dicembre 2011. Esso sostiene che la valutazione, da parte della Corte, della trasposizione in parola deve essere effettuata tenendo conto di tali sentenze, in quanto esse hanno avuto l’effetto di rendere inapplicabili, prima dello scadere del termine fissato nel parere motivato, dalle corti e dai tribunali belgi, le disposizioni contestate della legge del 6 aprile 2010, con la conseguenza che l’esclusione da esse prevista era priva di effetto dalla data di pronuncia di tali sentenze.

41      Nella sua memoria difensiva il Regno del Belgio precisa, altresì, che, alla data di deposito della stessa, un ricorso di annullamento era stato proposto dinanzi alla Corte costituzionale, il quale, in caso di esito positivo, avrebbe avuto l’effetto di annullare retroattivamente gli articoli 2, punto 2°, e 3, paragrafo 2, della legge del 6 aprile 2010. In tal caso si dovrebbe pertanto considerare che tali disposizioni di diritto nazionale non abbiano mai fatto parte dell’ordinamento giuridico belga, cosicché l’inadempimento contestato al Regno del Belgio potrebbe non essere mai esistito.

–       Giudizio della Corte

42      Si deve rilevare che, pur riconoscendo la fondatezza della prima censura, il Regno del Belgio sostiene che, in realtà, l’inadempimento contestato dalla Commissione sarebbe stato «sanato» dall’effetto delle sentenze n. 55/2011 del 6 aprile 2011 e n. 192/2011 del 15 dicembre 2011 della Corte costituzionale che hanno dichiarato incostituzionali gli articoli 2, punto 2°, e 3, paragrafo 2, della legge del 6 aprile 2010.

43      Occorre, tuttavia, ricordare che, da costante giurisprudenza della Corte, deriva che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi derivanti dalle norme del diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenze Commissione/Lussemburgo, C‑450/00, EU:C:2001:519, punto 8, e Commissione/Lussemburgo, C‑375/04, EU:C:2005:264, punto 11).

44      Peraltro, l’esistenza di azioni esperibili dinanzi ai giudici nazionali non può impedire l’esercizio del ricorso contemplato dall’articolo 258 TFUE, dato che le due azioni perseguono scopi ed hanno effetti diversi (v. sentenza Commissione/Italia, C‑87/02, EU:C:2004:363, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

45      Da una giurisprudenza costante della Corte deriva altresì che l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v. sentenze Commissione/Spagna, C‑168/03, EU:C:2004:525, punto 24; Commissione/Germania, C‑152/05, EU:C:2008:17, punto 15, e Commissione/Lussemburgo, C‑282/08, EU:C:2009:55, punto 10). I mutamenti successivi non possono essere presi in considerazione dalla Corte (v., in particolare, sentenze Commissione/Irlanda, C‑482/03, EU:C:2004:733, punto 11, e Commissione/Svezia, C‑185/09, EU:C:2010:59, punto 9).

46      Inoltre, la Corte ha già statuito che una giurisprudenza nazionale, ammesso che sia consolidata, che interpreti disposizioni di diritto interno in un senso ritenuto conforme ai precetti di una direttiva non può presentare la chiarezza e la precisione richieste per garantire l’esigenza della certezza del diritto, e ciò vale in particolare nel campo della tutela dei consumatori (v. sentenza Commissione/Paesi Bassi, C‑144/99, EU:C:2001:257, punto 21).

47      Ne consegue che le circostanze addotte dal Regno del Belgio sono prive d’incidenza sull’esistenza dell’inadempimento, peraltro non contestato da tale Stato membro.

48      Alla luce di quanto precede, si deve considerare fondata la prima censura addotta dalla Commissione.

 Sulla seconda censura

 Argomenti delle parti

49      La Commissione constata che gli articoli 20, 21 e 29 della legge del 6 aprile 2010 prevedono che qualsiasi annuncio di riduzione di prezzo debba fare riferimento ad un prezzo definito dalla legge, nella fattispecie, il prezzo più basso applicato nel mese precedente all’annuncio in parola. Inoltre, tali disposizioni vieterebbero, da un lato, l’annuncio di riduzioni di prezzo di durata superiore ad un mese e, dall’altro, in linea di principio, che tali annunci siano fatti per un periodo inferiore a un giorno.

50      Orbene, poiché la direttiva 2005/29 ha proceduto ad una piena armonizzazione della normativa sulle pratiche commerciali sleali, l’articolo 4 della stessa osterebbe all’esistenza di disposizioni nazionali più restrittive, come quelle di cui al punto precedente.

51      L’allegato I della direttiva 2005/29 stabilirebbe, infatti, un elenco completo di 31 pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali, tra le quali non rientrano le pratiche di cui alla normativa belga sull’annuncio delle riduzioni di prezzo. Tali pratiche dovrebbero, perciò, essere oggetto di una valutazione caso per caso per determinare se debbano o meno essere considerate sleali. Orbene, la normativa belga avrebbe l’effetto di vietare qualsiasi riduzione di prezzi non conforme alle esigenze dettate da tale legge, anche se tali pratiche, all’esito della valutazione caso per caso, potrebbero non essere considerate ingannevoli o sleali ai sensi di tale direttiva.

52      Il Regno del Belgio sottolinea, da un lato, che la direttiva 2005/29, pur procedendo ad un’armonizzazione completa, non contiene regole armonizzate che consentano di accertare la realtà economica degli annunci di riduzioni di prezzi. D’altro lato, la direttiva 98/6 non sarebbe stata modificata dalla direttiva 2005/29. Orbene, l’articolo 10 della direttiva 98/6 consentirebbe agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di informazione dei consumatori e confronto dei prezzi.

53      Inoltre, la Corte, nella sua sentenza GB-INNO-BM (C‑362/88, EU:C:1990:102) avrebbe stabilito che il diritto all’informazione costituisce un principio e che, in realtà, gli articoli 20, 21 e 29 della legge del 6 aprile 2010 dovrebbero essere esaminati unicamente alla luce dell’articolo 28 TFUE.

 Giudizio della Corte

54      In limine, si deve precisare che, gli articoli 20, 21 e 29 della legge del 6 aprile 2010, riguardano annunci di riduzione di prezzo, che costituiscono pratiche commerciali ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29, e rientrano, quindi, nell’ambito di applicazione di tale direttiva (v., in tal senso, ordinanza INNO, C‑126/11, EU:C:2011:851, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

55      La Corte ha già dichiarato che la direttiva 2005/29 realizza un’armonizzazione completa a livello dell’Unione delle norme relative alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori. Pertanto, come prevede espressamente l’articolo 4 della medesima, gli Stati membri non possono adottare misure più restrittive di quelle definite da detta direttiva, neppure al fine di assicurare un livello superiore di tutela dei consumatori (v. sentenze Plus Warenhandelsgesellschaft, C‑304/08, EU:C:2010:12, punto 41, e Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, C‑540/08, EU:C:2010:660, punto 37).

56      Inoltre, la direttiva 2005/29 prevede, al suo allegato I, un elenco completo di 31 pratiche commerciali che, conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, sono considerate sleali «in ogni caso». Di conseguenza, come precisa espressamente il considerando 17 di detta direttiva, tali pratiche commerciali sono le uniche che possono essere considerate sleali senza essere oggetto di una valutazione caso per caso ai sensi delle disposizioni degli articoli da 5 a 9 della direttiva 2005/29 (v. sentenza Plus Warenhandelsgesellschaft, EU:C:2010:12, punto 45).

57      Il Regno del Belgio sostiene, essenzialmente, che misure più restrittive, come quelle previste dagli articoli 20, 21 e 29 della legge del 6 aprile 2010, restano consentite in forza della clausola di armonizzazione minima di cui all’articolo 10 della direttiva 98/6, secondo la quale gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più favorevoli in materia d’informazione e confronto dei prezzi.

58      A tale proposito, è pacifico che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/29, per un periodo di sei anni a decorrere dal 12 giugno 2007 gli Stati membri potevano continuare ad applicare disposizioni nazionali più dettagliate o vincolanti di quelle previste da tale direttiva nel settore da essa armonizzato, in attuazione di direttive contenenti clausole minime di armonizzazione.

59      Tuttavia, va osservato, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 58 e seguenti delle sue conclusioni, che l’oggetto della direttiva 98/6 è la protezione dei consumatori non in materia di indicazione dei prezzi, in generale o relativamente alla realtà economica degli annunci di riduzione di prezzo, bensì in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti con riferimento a diversi tipi di unità di misura.

60      Non può, dunque, essere validamente sostenuto che l’articolo 10 della direttiva 98/6 possa giustificare il mantenimento di disposizioni nazionali più restrittive vertenti sulla realtà economica degli annunci di riduzione di prezzo, quali gli articoli 20, 21 e 29 della legge del 6 aprile 2010, in quanto tali misure non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 98/6.

61      Di conseguenza, una normativa nazionale siffatta, che vieta in linea generale pratiche non presenti nell’allegato I della direttiva 2005/29, senza procedere ad un’analisi individuale del carattere «sleale» delle stesse alla luce dei criteri enunciati agli articoli da 5 a 9 di tale direttiva, si pone in contrasto con il contenuto dell’articolo 4 della stessa e si oppone all’obiettivo di armonizzazione completa perseguito da detta direttiva, anche se tale normativa è diretta a garantire un livello più elevato di tutela dei consumatori (v., in tal senso, sentenza Plus Warenhandelsgesellschaft, EU:C:2010:12, punti 41, 45 e 53).

62      Per quanto riguarda l’argomento legato agli effetti della sentenza GB-INNO-BM (EU:C:1990:102), si deve sottolineare, come ha fatto la Commissione, che le circostanze della causa che hanno dato luogo a detta sentenza differiscono da quelle che hanno giustificato la proposizione del presente ricorso. Intatti, in tale causa, la Commissione aveva constatato che la libera circolazione delle merci osta, in linea di principio, a una legislazione nazionale che nega ai consumatori ogni accesso a talune informazioni, mentre la direttiva 2005/29, come deriva dal suo articolo 1, intende «contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori».

63      Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante della Corte, qualsiasi misura nazionale in un settore che è stato oggetto di un’armonizzazione completa a livello dell’Unione deve essere valutata in rapporto alle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non a quelle del diritto primario (v. sentenza Gysbrechts e Santurel Inter, C‑205/07, EU:C:2008:730, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

64      Avendo la direttiva 2005/29 realizzato un’armonizzazione completa della normativa in materia di pratiche commerciali sleali, come già indicato al punto 55 della presente sentenza, le misure nazionali in parola devono di conseguenza essere valutate unicamente rispetto alle disposizioni di detta direttiva e non alla luce dell’articolo 28 TFUE.

65      La sentenza GB-INNO-BM (EU:C:1990:102), addotta dal Regno del Belgio, è ininfluente a tale proposito poiché riguarda un settore che all’epoca non era stato oggetto di un’armonizzazione del genere.

66      Da quanto precede, risulta che la seconda censura della Commissione è fondata.

 Sula terza censura

 Argomenti delle parti

67      La Commissione osserva, da un lato, che l’articolo 4, paragrafo 3, della legge del 25 giugno 1993 equivale a vietare, in linea di principio, eccezion fatta per taluni prodotti e servizi, qualsiasi vendita ambulante qualora sia effettuata al domicilio del consumatore per prodotti e servizi il cui valore complessivo superi i 250 euro per consumatore. D’altro lato, tale istituzione rileva che l’articolo 5, paragrafo 1, del regio decreto del 24 settembre 2006 vieta la vendita ambulante di un certo numero di prodotti, quali i metalli preziosi, le pietre preziose e le perle naturali.

68      Dopo aver ricordato che la direttiva 2005/29 realizza un’armonizzazione completa e che le pratiche sleali sono elencate in modo esaustivo nell’allegato I di tale direttiva, detta istituzione rileva che i divieti di cui a tali disposizioni nazionali non sono compresi in tale elenco e da questa circostanza trae la conclusione che tali vendite non possono essere vietate in modo assoluto ma devono, al contrario, essere oggetto di una valutazione caso per caso al fine di stabilire se costituiscono o no pratiche abusive che devono essere vietate.

69      Il Regno del Belgio sostiene, in sostanza, che tanto l’articolo 5, paragrafo 1, del regio decreto del 24 settembre 2006, quanto l’articolo 4, paragrafo 3, della legge del 25 giugno 1993 rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 85/577 e costituiscono misure nazionali più severe, autorizzate nel quadro di tale direttiva.
In particolare, tale Stato membro rileva che la direttiva 2005/29 è venuta a sommarsi alle disposizioni dell’Unione già vigenti in materia di tutela dei consumatori, senza modificare o limitare la portata della direttiva 85/577, il cui ambito di applicazione è complementare a quello della direttiva 2005/29.

70      Inoltre, dette misure nazionali farebbero parte delle misure di trasposizione della direttiva 2011/83 che tale Stato membro era tenuto ad adottare entro il 13 dicembre 2013.

 Giudizio della Corte

71      In limine, va precisato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, che è evidente, da un lato, che le misure nazionali in parola recanti divieto di talune vendite ambulanti rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29, in quanto costituiscono pratiche commerciali ai sensi dell’articolo 2, lettera d), di tale direttiva e che, dall’altro lato, esse possono essere conformi alla direttiva 85/577 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, la cui clausola di armonizzazione minima contenuta al suo articolo 8 consente agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore «disposizioni ancora più favorevoli in materia di tutela dei consumatori nel settore da essa disciplinato».

72      L’articolo 4 della direttiva 2005/29 osta al mantenimento in vigore di tali disposizioni nazionali più restrittive, fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 5, di tale direttiva, ai sensi del quale «per un periodo di sei anni a decorrere dal 12 giugno 2007 gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni nazionali più dettagliate o vincolanti di quelle previste da [detta] direttiva nel settore da essa armonizzato, in attuazione di direttive contenenti clausole minime di armonizzazione».

73      Di conseguenza, risulta chiaramente dall’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/29, che gli Stati membri hanno solamente la facoltà di continuare ad applicare disposizioni nazionali più restrittive o più vincolanti già esistenti alla data di entrata in vigore della direttiva 2005/29.

74      Orbene, l’articolo 4, paragrafo 3, della legge del 25 giugno 1993 e l’articolo 5, paragrafo 1, del regio decreto del 24 settembre 2006 sono entrati in vigore rispettivamente il 4 luglio 2005 e il 24 settembre 2006, ossia dopo l’entrata in vigore della direttiva 2005/29. Il Regno del Belgio non ha, pertanto, continuato ad applicare una legislazione esistente alla data di entrata in vigore di tale direttiva.

75      Di conseguenza, deriva dall’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/29, che essa osta alla normativa nazionale in parola.

76      Per quanto riguarda l’argomento del Regno del Belgio ai sensi del quale la normativa nazionale in parola sarebbe fondata sulla direttiva 2011/83, è sufficiente constatare che tale direttiva non era in vigore al momento dello scadere del termine fissato nel parere motivato, vale a dire il 15 maggio 2011, con la conseguenza che tale argomento non può essere accolto tenuto conto dei principi enunciati al punto 45 della presente sentenza.

77      Alla luce di tali considerazioni, la terza censura mossa dalla Commissione deve essere dichiarata fondata.

78      Da tutte le suesposte considerazioni risulta che, escludendo dall’ambito di applicazione della legge del 14 luglio 1991, che traspone in diritto interno la direttiva 2005/29, coloro che esercitano una libera professione, i dentisti e i chinesiterapisti, mantenendo in vigore gli articoli 20, 21 e 29 della legge del 6 aprile 2010 e mantenendo in vigore l’articolo 4, paragrafo 3, della legge del 25 giugno 1993 nonché l’articolo 5, paragrafo 1, del regio decreto del 24 settembre 2006, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 2, lettere b) e d), 3 e 4 della direttiva 2005/29.

 Sulle spese

79      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Il Regno del Belgio

–        escludendo coloro che esercitano una libera professione, i dentisti e i chinesiterapisti dall’ambito di applicazione della legge del 14 luglio 1991, relativa alle pratiche commerciali e all’informazione e alla tutela del consumatore, come modificata dalla legge del 5 giugno 2007, che traspone la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»);

–        mantenendo in vigore gli articoli 20, 21 e 29 della legge del 6 aprile 2010 relativa alle pratiche del mercato e alla tutela del consumatore e

–        mantenendo in vigore l’articolo 4, paragrafo 3, della legge del 25 giugno 1993 sull’esercizio e sull’organizzazione delle attività ambulanti e fieristiche, come modificata dalla legge del 4 luglio 2005, nonché l’articolo 5, paragrafo 1, del regio decreto del 24 settembre 2006 relativo all’esercizio e all’organizzazione delle attività ambulanti,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 2, lettere b) e d), 3 e 4 della direttiva 2005/29.

2)      Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il francese.