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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 25 luglio 2023 – «STAR POST» ЕООD / Komisia za regulirane na saobshteniyata

(Causa C-476/23, Star Post)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: «STAR POST» ЕООD

Resistente: Komisia za regulirane na saobshteniyata

Questioni pregiudiziali

Come debbano essere interpretati l’espressione «fornitore di servizi postali interessat[o] da una decisione [dell’]autorità nazionale di regolamentazione» e, in particolare, il termine «interessat[o]» ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Se il termine «interessato» debba essere interpretato nel senso che la decisione dell’autorità di regolamentazione deve essere presa specificamente nei confronti del fornitore di servizi postali. Se una società che agisce come fornitore di servizi postali ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/6/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari sia «interessat[a]» qualora tale società sia in concorrenza con il fornitore del servizio postale universale in procedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici e, nel contestare le decisioni in tali procedimenti, abbia sollevato argomenti relativi al sovvenzionamento incrociato del fornitore del servizio postale universale, i quali sono stati respinti dal giudice sulla base di decisioni dell’autorità nazionale di regolamentazione che riconoscono il valore dei costi netti della fornitura del servizio postale universale da parte del fornitore del servizio postale universale e che stabiliscono che, in una certa misura, tali costi costituiscono un onere finanziario eccessivo derivante dalla fornitura del servizio postale universale.

2)    Se l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostino a una situazione come quella oggetto del procedimento principale, nella quale un fornitore di servizi postali concorrente del fornitore del servizio postale universale non può impugnare dinanzi a un organo indipendente una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione che riconosce il valore dei costi netti della fornitura del servizio postale universale da parte del fornitore del servizio postale universale e che stabilisce che, in una certa misura, tali costi costituiscono un onere finanziario eccessivo derivante dalla fornitura del servizio postale universale.

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1 GU 2008, L 52, pag. 3.