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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 31 luglio 2023 – S. sp. z o.o. / V. sp. z o.o.

(Causa C-486/23, S.)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: S. sp. z o.o.

Resistente: V. sp. z o.o.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, alla luce dell’interpretazione adottata dalla Corte di giustizia nella sentenza nella causa W.Ż., C-487/19, debba essere interpretato nel senso che la designazione di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema polacca; in prosieguo: la «Corte suprema»), senza il suo consenso, per esercitare, temporaneamente, le funzioni giudicanti presso un’altra sezione della Corte suprema, viola il principio di inamovibilità e di indipendenza dei giudici, analogamente al trasferimento di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario tra due sezioni dello stesso organo giurisdizionale, quando:

-    il giudice viene designato per esercitare le funzioni giudicanti in cause in una materia che non coincide con la competenza per materia della sezione presso la quale il giudice della Corte suprema era stato nominato per esercitare le funzioni giudicanti;

-    al giudice non è garantito alcun rimedio giurisdizionale che soddisfi i requisiti di cui al punto 118 della sentenza W.Ż., C-487/19 esperibile avverso la decisione che dispone tale designazione;

-    il decreto del Pierwszy Prezes SN (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego; primo presidente della Corte suprema; in prosieguo: il «PPSN») che dispone la designazione per esercitare le funzioni giudicanti presso un’altra sezione nonché il decreto del presidente che dirige i lavori dell’ICSN (Izba Cywilna Sądu Najwyższego; Sezione civile della Corte suprema; in prosieguo: l’«IC.SN») di assegnazione delle cause specifiche, sono stati adottati da persone nominate giudice della Corte suprema nelle stesse circostanze di cui alla causa W.Ż., C-487/19 e, alla luce della giurisprudenza finora pronunciata, i procedimenti giudiziari ai quali partecipano siffatte persone sono nulli o violano il diritto delle parti ad un equo processo previsto dall’articolo 6 CEDU;

-    la designazione di un giudice, senza il suo consenso, per un periodo di tempo determinato, per esercitare le funzioni giudicanti presso una sezione della Corte suprema diversa da quella in cui quest’ultimo è in servizio, mantenendo, al contempo, l’obbligo di esercitare le funzioni giudicanti presso la sezione di appartenenza, non ha alcun fondamento nel diritto nazionale;

-    la designazione di un giudice, senza il suo consenso, per un periodo di tempo determinato, per esercitare le funzioni giudicanti presso una sezione della Corte suprema diversa da quella in cui quest’ultimo è in servizio, comporta una violazione dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro 1 (GU 2003, L 299).

Indipendentemente dalla risposta alla prima questione, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE debba essere interpretato nel senso che non costituisce un organo giurisdizionale «costituito per legge» l’organo giurisdizionale composto a seguito all’adozione da parte del PPSN del decreto che dispone la designazione per esercitare le funzioni giudicanti presso un’altra sezione della Corte suprema nonché del decreto del presidente che dirige i lavori dell’IC.SN di assegnazione delle cause specifiche, emessi da persone che sono state nominate alla funzione di giudice presso la Corte suprema nelle stesse circostanze come quelle della causa W.Ż., C-487/19, nella situazione in cui dalla giurisprudenza finora elaborata risulta che i procedimenti giudiziari ai quali partecipano tali persone sono nulli o violano il diritto delle parti ad un equo processo previsto dall’articolo 6 CEDU.

In caso di risposta affermativa alla prima questione o di risposta alla seconda questione nel senso che l’organo giurisdizionale così costituito non è un organo giurisdizionale «costituto per legge», se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché il principio del primato del diritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che i giudici nominati a far parte della composizione di un organo giurisdizionale costituito secondo le modalità descritte nelle questioni n. 1 e n. 2, possono rifiutarsi di svolgere l’attività nella causa loro assegnata, compreso l’esercizio delle funzioni giudicanti, ritenendo essi inesistente il decreto con il quale è stata disposta la loro designazione per esercitare le funzioni giudicanti presso un’altra sezione della Corte suprema nonché il decreto di assegnazione delle cause specifiche, o se invece essi debbano pronunciare una decisione, lasciando alle parti la scelta in ordine ad un eventuale ricorso avverso la suddetta pronuncia per violazione del diritto delle parti di essere giudicate da un organo giurisdizionale che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché all’articolo 47 della Carta.

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1 GU 2003, L 299, pag.9.