Language of document : ECLI:EU:T:2010:267

Causa T‑53/08

Repubblica italiana

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato — Indennizzo per un esproprio a fini di pubblica utilità — Proroga di una tariffa agevolata per la fornitura di elettricità — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune — Nozione di agevolazione — Principio del contraddittorio»

Massime della sentenza

1.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Indennizzo concesso a compensazione dell’esproprio di beni — Esclusione

(Art. 87, n. 1, CE)

2.      Diritto dell’Unione — Principi — Diritti della difesa — Applicazione ai procedimenti amministrativi avviati dalla Commissione — Esame dei progetti di aiuti — Portata

(Art. 88, n. 2, CE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale — Oggetto e portata del procedimento

(Art. 88, n. 2, CE)

1.      Costituiscono agevolazioni ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE interventi che, sotto varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, con ciò, si possono paragonare ad una sovvenzione, quali, in particolare, la fornitura di beni o servizi a condizioni di favore. Per contro, i risarcimenti danni che le autorità nazionali potrebbero essere eventualmente condannate a versare a privati in risarcimento di un danno da esse provocato loro, rivestono una natura giuridica fondamentalmente diversa e non costituiscono pertanto aiuti ai sensi degli artt. 87 CE e 88 CE.

Per contro, deve essere qualificata come aiuto di Stato una misura costituita dalla proroga di un provvedimento che concede ad un’impresa una tariffa agevolata per la fornitura di elettricità, e ciò a titolo di indennizzo a fronte di un esproprio nell’ambito della nazionalizzazione del settore dell’elettricità, qualora la tariffa agevolata sia stata concessa a titolo di indennizzo per un periodo ben determinato, senza possibilità di proroga. Inoltre, una misura che è solo una delle condizioni tariffarie di favore la cui proroga ha lo scopo di «consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva delle imprese interessate» non può essere considerata la proroga legale dell’indennizzo di cui l’impresa ha goduto in seguito alla nazionalizzazione.

(v. punti 49, 52, 55, 63, 65, 75, 77)

2.      In materia di controllo degli aiuti di Stato, il principio del rispetto dei diritti della difesa esige che lo Stato membro in causa sia posto in grado di far conoscere proficuamente il suo punto di vista sulle osservazioni presentate da terzi interessati, in conformità all’art. 88, n. 2, CE, e sulle quali la Commissione intenda fondare la propria decisione e, nel caso in cui lo Stato membro non sia stato posto in condizioni di commentare tali osservazioni, la Commissione non può tenerne conto nella sua decisione contro tale Stato. Ciononostante, perché una siffatta violazione dei diritti della difesa comporti un annullamento, occorre che, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento potesse condurre ad un risultato differente.

(v. punto 115)

3.      Il procedimento di indagine formale persegue l’obiettivo di consentire agli interessati di esporre le proprie ragioni e alla Commissione di essere completamente informata sul complesso dei dati della questione prima di adottare la propria decisione. Il procedimento di indagine formale non può avere una portata diversa da quella ora descritta, e segnatamente, non quella di decidere irrevocabilmente, ancor prima dell’adozione della decisione definitiva, su determinati elementi del caso. Peraltro, non risulta da alcuna disposizione relativa agli aiuti di Stato né dalla giurisprudenza che la Commissione sia obbligata a sentire il beneficiario di risorse statali in merito alla valutazione in diritto che essa fa della misura controversa o che sia tenuta ad informare lo Stato membro interessato – e, a fortiori, il beneficiario dell’aiuto – della propria posizione prima di adottare la propria decisione, una volta che gli interessati e lo Stato membro sono stati posti in grado di presentare le loro osservazioni.

(v. punti 122‑123)