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Ricorso presentato il 16 giugno 2007 - Collotte / Commissione

(Causa F-58/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Pascal Collotte (Overijse, Belgio) (rappresentante: avv. E. Boigelot)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione adottata di non includere il nome del ricorrente nell'elenco dei promossi per una promozione da A*11 ad A*12 "Esercizio di promozione 2006", e di conseguenza la decisione di non promuovere il predetto, così come pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 55-2006 del 17 novembre 2006;

condannare la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno morale e materiale e pregiudizio alla carriera del ricorrente, di un importo di EUR 25 000, salvo aumento e/o diminuzione in corso di causa;

condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, ex agente temporaneo nominato funzionario di grado A*11 a partire dal 16 aprile 2004 a seguito del superamento di un concorso interno, è stato considerato non promuovibile a titolo dell'esercizio di promozione 2006, dal momento che non aveva dimostrato la sua capacità di lavorare in una terza lingua, ai sensi dell'art. 45, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") e che non poteva beneficiare della deroga prevista per i funzionari che abbiano acquisito due anni di anzianità nel grado alla data del 1° aprile 2006.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce quattro motivi, il primo dei quali riguarda la violazione dell'art. 45 dello Statuto ed il fatto che l'amministrazione avrebbe commesso manifesti errori di valutazione. In particolare il ricorrente fa valere che, a norma delle disposizioni transitorie di cui all'art. 11 dell'allegato XIII dello Statuto, l'art. 45, n. 2, di quest'ultimo non avrebbe dovuto essere applicato all'esercizio di promozione 2006, tanto più per il fatto che le disposizioni di attuazione della norma suddetta sarebbero state perfezionate soltanto nel dicembre 2006. Essendo stato informato soltanto nell'agosto 2006 dell'applicabilità della disposizione di cui trattasi al suo caso, il ricorrente sostiene di non aver avuto accesso alla formazione necessaria per conseguire in tempo utile la capacità di lavorare in una terza lingua.

Il secondo motivo di ricorso riguarda la violazione del dovere di sollecitudine, dei principi di buona amministrazione e di sana gestione, nonché l'esistenza di uno sviamento di potere. Il ricorrente fa valere segnatamente che l'amministrazione non era legittimata ad applicare nei suoi confronti all'ultimo istante l'art. 45, n. 2, dello Statuto.

Il terzo motivo attiene alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e del principio di certezza del diritto. I servizi della Commissione avrebbero fornito al ricorrente assicurazioni precise e concordanti quanto alla non applicabilità al suo caso del nuovo requisito fissato dall'art. 45, n. 2, dello Statuto.

Il quarto motivo riguarda la violazione dei principi di parità di trattamento del personale, di non discriminazione e di proporzionalità. Il ricorrente sarebbe stato sfavorito rispetto ad altri agenti temporanei che, a seguito del superamento di un concorso interno conferente l'idoneità alla titolarizzazione in servizio, erano già stati nominati funzionari alla data del 1° aprile 2004, a differenza del ricorrente.

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