Language of document : ECLI:EU:T:2011:90

Causa T‑50/09

Ifemy’s Holding GmbH

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Dada & Co. kids — Marchio nazionale denominativo anteriore DADA — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza di uso effettivo del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Termine impartito dall’Ufficio — Perentorietà

(Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola  22, n. 2)

2.      Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Termine impartito dall’Ufficio — Momento in cui la prova è fornita

(Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola  22, n. 2)

3.      Marchio comunitario — Procedimenti dinanzi agli organi dell’Ufficio — Trasmissione delle comunicazioni all’Ufficio — Trasmissione via fax — Comunicazione incompleta o illeggibile

(Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 80, n. 2)

1.      Risulta dalla formulazione stessa della regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che il termine da essa previsto presenta un carattere perentorio, che impedisce all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) di tenere conto di qualsiasi prova presentata tardivamente.

Al pari dei termini per proporre reclami e ricorsi, un siffatto termine è di ordine pubblico e non può essere rimesso alla disponibilità delle parti e del giudice, al quale spetta, anche d’ufficio, verificarne il rispetto. Tale termine risponde al principio di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia.

(v. punti 63-64)

2.      La regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, deve essere interpretata nel senso che la prova è «fornita» non quando essa è inviata all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), ma quando perviene a quest’ultimo.

In primo luogo, infatti, tale interpretazione è confermata, sotto il profilo letterale, dal ricorso, nelle versioni inglese e francese della regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95, ai due verbi «to furnish/apporter» (nella versione italiana: «fornire») e «to provide/fournir» (nella versione italiana: «fornire») la prova all’Ufficio. Entrambi tali verbi veicolano infatti l’idea di uno spostamento o di un trasferimento della prova fino al luogo in cui ha sede l’Ufficio, ponendo così l’accento sul risultato dell’azione piuttosto che sulla sua origine.

In secondo luogo, sebbene né il regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario né il regolamento n. 2868/95 contengano una disposizione equivalente all’art. 43, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, ai sensi del quale, ai fini dei termini processuali, si tiene conto soltanto della data del deposito in cancelleria, tale interpretazione è conforme all’impianto sistematico di tali due regolamenti, nei quali numerose disposizioni particolari prevedono che, con riferimento ai termini processuali, la data da attribuire a un atto sia quella della sua ricezione, e non quella del suo invio. Ciò vale, ad esempio, per la regola 70, n. 2, del regolamento n. 2868/95, ai sensi della quale, in caso di notifica di un atto, ai fini della decorrenza di un termine si considera il «ricevimento» del documento notificato. Lo stesso dicasi per la regola 72 del regolamento n. 2868/95, ai sensi della quale, se il termine scade in un giorno in cui «l’Ufficio non è aperto per la ricezione» dei documenti, il termine è prorogato al primo giorno successivo a quello in cui «l’Ufficio è aperto per ricevere i documenti», e per la regola 80, n. 2, del regolamento n. 2868/95, ai sensi della quale la data di «ricezione» della ritrasmissione o dell’originale di un documento si considera come data di «ricezione» della comunicazione originale, qualora quest’ultima sia risultata incompleta.

In terzo luogo, una soluzione analoga è stata accolta, nella materia del contenzioso della funzione pubblica europea, da una costante giurisprudenza che ha interpretato l’art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee nel senso che il reclamo non è «presentato» quando è inviato all’istituzione, bensì quando esso «perviene» a quest’ultima.

In quarto luogo, una siffatta interpretazione è quella che meglio soddisfa il principio di certezza del diritto. Essa garantisce infatti una chiara individuazione e un rigoroso rispetto dell’inizio della decorrenza e della scadenza del termine di cui alla regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95.

In quinto luogo, tale interpretazione soddisfa altresì la necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, in quanto essa consente un computo dei termini secondo modalità identiche per tutte le parti, a prescindere dal loro domicilio o dalla loro cittadinanza.

(v. punti 65-70)

3.      Scopo della regola 80, n. 2, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, è quello di concedere la possibilità ai mittenti di comunicazioni via telefax all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) di ritrasmettere i loro documenti o di fornire gli originali all’Ufficio dopo la scadenza del termine di opposizione, in presenza di una delle situazioni previste dalla citata regola, affinché essi possano sanare le irregolarità derivanti da dette situazioni.

La citata disposizione si riferisce dunque ai casi in cui un elemento oggettivo relativo a circostanze tecniche particolari o anormali, indipendenti dalla volontà della parte di cui trattasi, impedisca alla stessa di comunicare i documenti via telefax in modo soddisfacente.

Essa non si riferisce invece ai casi in cui l’incompletezza o l’illeggibilità della comunicazione via telefax sia imputabile esclusivamente alla volontà del mittente, il quale scelga deliberatamente di non effettuare una comunicazione completa e leggibile, sebbene sia tecnicamente in grado di farlo.

Pertanto, essa postula un’identità di principio tra i documenti la cui comunicazione via telefax sia stata incompleta o illeggibile e i documenti trasmessi successivamente in originale o via telefax, su invito dell’Ufficio, e vieta dunque qualsiasi correzione, modifica o integrazione di elementi nuovi in tale occasione. Qualsiasi altra interpretazione consentirebbe alle parti in un procedimento dinanzi all’Ufficio di eludere i termini ad esse impartiti, il che, manifestamente, non corrisponde allo scopo perseguito da detta regola.

(v. punti 43-46)