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Ricorso proposto il 30 gennaio 2009 - Evropaïki Dynamiki / Commissione

(Causa T-49/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e P. Katsimani, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione di respingere l'offerta della ricorrente, presentata in risposta al bando di gara d'appalto REGIO-A4-2008-01 per "Manutenzione e sviluppo dei sistemi d'informazione della Direzione generale per la Politica regionale" 1, comunicata alla ricorrente con lettera datata 21 novembre 2008, nonché tutte le decisioni successive e correlate, compresa quella di attribuire il contratto all'appaltatore aggiudicatario;

condannare la Commissione al pagamento dei danni patiti dalla ricorrente in conseguenza della procedura d'appalto in questione, per un importo di EUR 4 520 845,05;

condannare la Commissione al pagamento delle spese legali e degli oneri sostenuti in relazione alla presente controversia, anche qualora il ricorso dovesse essere respinto.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa la ricorrente domanda l'annullamento della decisione con cui la convenuta ha respinto l'offerta presentata dalla prima in risposta ad un bando di gara d'appalto pubblica REGIO-A4-2008-01 per "Manutenzione e sviluppo dei sistemi d'informazione della Direzione generale per la Politica regionale" ed ha attribuito il contratto all'appaltatore aggiudicatario. La ricorrente inoltre chiede il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della procedura d'appalto.

La ricorrente fonda le proprie domande su quattro motivi.

Con il primo, afferma che la Commissione avrebbe violato il principio di parità di trattamento, introducendo a posteriori criteri sconosciuti agli offerenti e utilizzando una formula di valutazione discriminatoria.

Con il secondo, la ricorrente deduce che il comitato di valutazione non avrebbe fornito una motivazione sufficiente della propria decisione.

Con il terzo, la ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe osservato i requisiti procedurali essenziali, istituendo un comitato di valutazione complementare.

Con il quarto, la ricorrente asserisce che la convenuta avrebbe basato la propria valutazione dell'offerta della ricorrente su considerazioni e presupposti infondati, in tal modo commettendo gravi ed evidenti errori di giudizio ed abusando del proprio potere.

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1 - GU 2008/S 117-155067.