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Ricorso proposto il 10 aprile 2024 – Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-250/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.L. Buendía Sierra e P. Messina, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo introdotto una riforma che consenta di garantire l’autonomia di gestione dell’ADIF [Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (gestore dell’infrastruttura ferroviaria)], ADIF-Alta Velocidad e Renfe nei confronti dello Stato, né istituito un sistema di imposizione dei canoni operativo conforme alle norme e ai principi della direttiva 2012/34 1 né, infine, trasposto nella convenzione conclusa con l’ADIF-Alta Velocidad la necessaria modifica, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 3, lettera b), 29, paragrafo 1, 30 paragrafi 1 e 3, 31, paragrafi 2, 3, 7 e 8, 33, in combinato disposto con gli allegati I e II, e 36 di detta direttiva.

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Regno di Spagna era tenuto a trasporre e ad applicare la direttiva 2012/34 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico entro il 16 giugno 2015.

La Commissione ritiene tuttavia che tale trasposizione non sia stata effettuata correttamente per quanto riguarda i seguenti aspetti:

1. Si osserva una violazione degli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva in quanto la normativa nazionale non garantisce

(i) l’autonomia di gestione del gestore dell’infrastruttura (ADIF e ADIF-Alta Velocidad) nei confronti dello Stato, e

(ii) la libera fissazione dei prezzi dei servizi ferroviari, che devono essere determinati dall’operatore ferroviario (vale a dire, Renfe) conformemente a principi esclusivamente commerciali.

Infatti, dato che le decisioni sono adottate da organi di amministrazione composti in maggioranza da soggetti che occupano cariche o sono impiegati presso i ministeri dello Stato, si può ritenere che lo Stato eserciti un’influenza determinante sulle stesse, in violazione delle disposizioni della direttiva.

2. Non è stato neanche istituito un sistema di imposizione dei canoni applicabile e operativo che consenta di rispettare effettivamente i principi e le norme di cui agli articoli 4, paragrafo 2, 29, paragrafo 1, 31, paragrafi 2, 3, 7 e 8, 33, in combinato disposto con gli allegati I e II, e 36.

Sebbene la Spagna abbia adottato atti legislativi volti a riformare il sistema di imposizione dei canoni, i medesimi sospendono l’applicazione del nuovo regime fino a quando l’ADIF non adotti una decisione ai fini della sua attuazione. Orbene, l’ADIF non ha elaborato il nuovo sistema né ha fornito un calendario per farlo e la norma non fissa un termine da osservare al riguardo. Non è stato dunque rispettato il mandato della direttiva in tal senso.

3. Mentre i paragrafi 1 e 3 dell’articolo 30 della direttiva 2012/34 impongono la riduzione dei costi di fornitura dell’infrastruttura «e», cumulativamente, del livello dei canoni di accesso, la normativa spagnola ha inizialmente trasposto ciò in senso alternativo, includendo la congiunzione «o» e alterando il significato dei paragrafi 1 e 3 dell’articolo 30 della direttiva 2012/34.

Sebbene la Spagna abbia finito per modificare tale disposizione, essa non l’ha ancora trasposta nella convenzione conclusa con l’ADIF-Alta Velocidad che disciplina, nello specifico, gli apporti economici e le esigenze di finanziamento di detta entità. Pertanto, le disposizioni menzionate non sono state effettivamente attuate.

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1 Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (GU 2012, L 343, pag. 32).