Language of document : ECLI:EU:T:2018:755

Causa T‑454/17

“Pro NGO!” (Non-Governmental-Organisations/Nicht-Regierungs-Organisationen) e.V.

contro

Commissione europea

«Appalti pubblici – Gara d’appalto – Indagine di un revisore privato – Indagine dell’OLAF – Constatazione d’irregolarità – Decisione della Commissione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa nei confronti della ricorrente – Esclusione dalle procedure di appalto e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione per un periodo di sei mesi – Inserimento nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione – Motivo nuovo – Diritti della difesa»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 novembre 2018

1.      Procedimento giurisdizionale – Prova – Prova documentale – Dichiarazione sull’onore – Valore probatorio – Valutazione da parte del giudice dell’Unione – Criteri

2.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1)

3.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica – Irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1)

4.      Bilancio dell’Unione europea – Regolamento finanziario – Sanzioni amministrative che possono essere irrogate dalla Commissione – Esclusione di un operatore da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico – Irrogazione di una sanzione finanziaria – Sindacato giurisdizionale – Obbligo per il giudice dell’Unione di esaminare d’ufficio la legittimità della misura – Insussistenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, come modificato dal regolamento 2015/1929, art. 108, § 11)

1.      Anche se una dichiarazione sull’onore può essere considerata di valore probatorio, ai fini della valutazione di quest’ultima occorre verificare la verosimiglianza e la veridicità dell’informazione in essa contenuta, tenendo conto, in particolare, dell’origine del documento, delle circostanze in cui è stato elaborato, del suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, tale documento appaia ragionevole e affidabile.

(v. punto 39)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 56)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 70, 85‑87)

4.      Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 11, del regolamento n. 966/2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, come modificato dal regolamento 2015/1929, il giudice dell’Unione ha una competenza giurisdizionale anche di merito per rivedere una decisione con la quale l’amministrazione aggiudicatrice esclude l’operatore economico e/o irroga nei suoi confronti una sanzione pecuniaria, anche riducendo o aumentando la durata dell’esclusione e/o annullando, riducendo o aumentando la sanzione pecuniaria irrogata.

Tuttavia, l’esercizio della competenza estesa al merito non equivale a un controllo d’ufficio e il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione è di tipo contraddittorio. Ad eccezione dei motivi di ordine pubblico, che devono essere sollevati d’ufficio dal giudice, come il difetto di motivazione della decisione impugnata, spetta al ricorrente sollevare motivi contro tale decisione e addurre elementi probatori per corroborare tali motivi. La mancanza di controllo d’ufficio di tutta la decisione impugnata non viola il principio della tutela giurisdizionale effettiva. Non è indispensabile al rispetto di tale principio che il giudice dell’Unione, che è senza dubbio tenuto a rispondere ai motivi sollevati e ad esercitare un controllo tanto in diritto quanto in fatto, sia tenuto a procedere d’ufficio ad una nuova istruzione completa del fascicolo.

(v. punti 82, 83)