Language of document : ECLI:EU:T:2008:314

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

8 settembre 2008

Causa T‑222/07 P

Petrus Kerstens

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto di evoluzione della carriera – Termine per la presentazione del reclamo – Tardività – Impugnazione infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 25 aprile 2007, causa F‑59/06, Kerstens/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Petrus Kerstens è condannato alle spese.

Massime

1.      Impugnazione – Oggetto – Conclusioni dirette al rinvio della causa dinanzi ad un’altra sezione del Tribunale della funzione pubblica – Irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 139, n. 1)

2.      Procedura – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 111; decisione del Consiglio 2004/752, art. 3, n. 4)

3.      Procedura – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Audizione dell’avvocato generale

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 111; decisione del Consiglio 2004/752, art. 3, n. 4)

4.      Procedura – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 111; Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

5.      Procedura – Misure di organizzazione del procedimento – Invito a pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso, alla luce dei documenti forniti dalla convenuta nella sua contestazione, rivolta al ricorrente – Rispetto del principio del contraddittorio

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, artt. 44, 46 e 64, n. 3)

1.      Il capo delle conclusioni diretto ad ottenere che il Tribunale di primo grado rinvii la causa dinanzi ad un’altra sezione del Tribunale della funzione pubblica non corrisponde ad alcuna delle categorie di conclusioni tassativamente previste all’art. 139, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e deve, di conseguenza, essere dichiarato irricevibile.

(v. punto 24)

2.      Sino all’entrata in vigore del suo regolamento di procedura, il Tribunale della funzione pubblica, sul fondamento dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, può decidere di statuire sull’irricevibilità manifesta del ricorso senza passare alla fase orale, ove si ritenga sufficientemente edotto dai documenti agli atti, e ciò senza dover obbligatoriamente ottenere, anche dopo aver ammesso un doppio scambio di memorie, il consenso delle parti.

(v. punti 32, 34 e 35)

Riferimento: Corte 29 ottobre 2004, causa C‑360/02 P, Ripa di Meana/Parlamento (Racc. pag. I‑10339, punto 35)

3.      Dato che l’applicazione mutatis mutandis dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado ai procedimenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo implica necessariamente la presa in considerazione dell’organizzazione interna del detto Tribunale, nessun intervento di un avvocato generale e ancor meno di un terzo imparziale e indipendente può essere imposto da tale disposizione nei procedimenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Infatti, né il Trattato CE, né la decisione 2004/752, né lo statuto della Corte prevedono che il Tribunale della funzione pubblica sia assistito da avvocati generali. Inoltre, non è neppure previsto che, in determinate cause, un membro del Tribunale della funzione pubblica possa essere designato dal detto Tribunale al fine di svolgere le funzioni di avvocato generale.

(v. punti 49 e 50)

4.      Anche se la determinazione del momento esatto della venuta a conoscenza dell’atto che arreca pregiudizio può essere oggetto di contestazioni tra le parti e può richiedere una valutazione di vari elementi di prova da parte del giudice comunitario, o addirittura richiedere l’adozione di misure di organizzazione del procedimento, tuttavia, qualora il giudice comunitario abbia determinato con precisione il dies a quo per la presentazione del reclamo, il superamento del termine di tre mesi previsto all’art. 90, n. 2, dello Statuto conduce inevitabilmente all’irricevibilità manifesta del ricorso, che può valutarsi mediante ordinanza motivata come previsto dall’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado. Infatti, il carattere manifesto dell’irricevibilità del ricorso è legato al superamento del termine per la presentazione del reclamo in quanto tale e non alla difficoltà eventuale per determinare il dies a quo o il numero esatto di giorni che hanno ecceduto il detto termine di tre mesi.

(v. punti 48 e 58)

Riferimento: Corte 19 gennaio 2006, causa C‑547/03 P, AIT/Commissione (Racc. pag. I‑845, punto 30)

5.      Spetta, in linea di principio, alle parti fornire gli elementi di prova a sostegno delle loro asserzioni. Questi ultimi debbono tuttavia poter formare oggetto di un contraddittorio. Il fatto che, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale abbia invitato il ricorrente a pronunciarsi per iscritto sulla ricevibilità del ricorso, alla luce degli elementi di prova forniti dalla parte convenuta nella controreplica, testimonia il rispetto del principio del contraddittorio, dato che la qualificazione dell’allegato della controreplica come elemento di prova non implica alcun giudizio sul suo valore probante.

(v. punti 73-75)

Riferimento: Corte 4 ottobre 2007, causa C‑100/07 P, É.R. e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-136*, punto 27)