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Ricorso presentato il 26 giugno 2007 - Repubblica d'Ungheria / Commissione delle Comunità europee

(Causa T-221/07)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Repubblica d'Ungheria (rappresentante: J. Fazekas, in qualità di agente)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 16 aprile 2007 [C (2007) 1689 def.] relativa al piano nazionale per l'assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra presentato dall'Ungheria ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione, adottata il 16 aprile 2007, relativa al piano nazionale per l'assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra da essa presentato ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE 1. In base alla decisione impugnata, il piano nazionale di assegnazione dell'Ungheria non soddisfa determinate condizioni di cui all'allegato III della direttiva 2003/87/CE.

Nella motivazione del ricorso, la ricorrente sostiene che la direttiva 2003/87/CE, e in particolare l'art. 9, n. 3, non prevede una competenza della Commissione a determinare la quantità totale di quote attribuibili da parte degli Stati membri prescindendo completamente dai piani nazionali predisposti e presentati dagli Stati membri in base agli artt. 9, n. 1, e 11, n. 2, di tale direttiva e dalla quantità totale di quote attribuibili come determinata dagli Stati membri nei suddetti piani.

In caso contrario, vale a dire se il Tribunale di primo grado dovesse considerare che la direttiva 2003/87/CE attribuisce alla Commissione tale competenza, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione al momento di verificare la quantità totale di quote attribuibili, prevista nel piano nazionale di assegnazione. A giudizio del governo ungherese la Commissione, al momento della valutazione, da un lato, non ha tenuto conto di dati e calcoli esistenti nel piano di assegnazione, in violazione del principio di proporzionalità, e, dall'altro, ha applicato in modo evidente dati errati e calcoli inadeguati che hanno necessariamente portato a ritenere errata la quantità totale.

Essa sostiene inoltre che, nell'ambito delle procedure, la convenuta ha violato il principio di leale collaborazione, in quanto, da una parte, ha definito il metodo di calcolo e i dati utilizzati per stabilire la quantità totale di quote attribuibili senza strette consultazioni con gli Stati membri - tra i quali rientra l'Ungheria - e, dall'altra, non ha preso in considerazione le informazioni supplementari fornite dalla ricorrente, che nell'ambito delle procedure la stessa Commissione aveva richiesto.

La ricorrente afferma infine che quest'ultima non ha adempiuto all'obbligo di motivazione, poiché, in primo luogo, avrebbe omesso di addurre ragioni a sostegno del perché non abbia tenuto conto del piano di assegnazione presentato dall'Ungheria, relativamente ai dati e calcoli in esso contenuti, in secondo luogo, non avrebbe fornito alcuna giustificazione in merito alla congruenza dei dati e calcoli da essa applicati e, in terzo luogo, non avrebbe assolutamente motivato perché non abbia preso in considerazione le informazioni supplementari fornite dalla Repubblica d'Ungheria richieste dalla Commissione stessa nell'ambito delle procedure.

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1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)