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Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015 – Niki Luftfahrt / Commissione

(Causa T-511/09) 1

(«Aiuti di Stato – Aiuto alla ristrutturazione concesso dall’Austria a favore del gruppo Austrian Airlines – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune purché siano rispettate determinate condizioni – Privatizzazione del gruppo Austrian Airlines – Determinazione del beneficiario dell’aiuto – Orientamenti relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Niki Luftfahrt GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: H. Asenbauer e A. Habeler, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Martenczuk e K. Gross, agenti, assistiti da G. Quardt, avvocato, successivamente B. Martenczuk e R. Sauer, agenti, assistiti da G. Quardt e J. Lipinsky, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e M. Klamert, agenti); Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: inizialmente H.-J. Niemeyer, H. Ehlers e M. Rosenberg, successivamente H.-J. Niemeyer, H. Ehlers, C. Kovács e S. Völcker, avvocati); Austrian Airlines AG (Vienna) (rappresentanti: inizialmente H.-J. Niemeyer, H. Ehlers e M. Rosenberg, successivamente H.-J. Niemeyer, H. Ehlers e C. Kovács, avvocati); e Österreichische Industrieholding AG (Vienna) (rappresentanti: T. Zivny, P. Lewisch e H. Kristoferitsch, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/137/CE della Commissione, del 28 agosto 2009, Aiuto di Stato C 6/09 (ex N 663/08) – Austria Austrian Airlines – Piano di ristrutturazione (GU 2010, L 59, pag. 1), che dichiara compatibile con il mercato comune, purché siano rispettate determinate condizioni, l’aiuto alla ristrutturazione concesso dalla Repubblica d’Austria a favore del gruppo Austrian Airlines nell’ambito del riscatto di quest’ultimo da parte del gruppo Lufthansa.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Niki Luftfahrt GmbH sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, dall’Österreichische Industrieholding AG, dalla Deutsche Lufthansa AG e dall’Austrian Airlines AG.

La Repubblica d’Austria sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 80 del 27.3.2010.