Language of document : ECLI:EU:T:2022:301

Causa T577/20

Ryanair DAC

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) dell’11 maggio 2022

«Aiuti di Stato – Mercato tedesco del trasporto aereo – Prestito concesso dalla Germania alla Condor Flugdienst – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Difficoltà intrinseche e che non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo – Difficoltà troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso – Rischio di interruzione di un importante servizio»

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricorso volto alla salvaguardia dei diritti procedurali degli interessati – Ricevibilità

[Artt. 108, § 2, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h), 4, § 3, e 6, § 1]

(v. punti 13-20)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio – Serie difficoltà – Nozione – Natura obiettiva – Onere della prova – Circostanze che attestano l’esistenza di tali difficoltà – Obbligo per la Commissione di ricercare, di propria iniziativa e in mancanza di qualsiasi indizio in tal senso, informazioni potenzialmente rilevanti non portate a sua conoscenza – Insussistenza

(Art. 108, § 2 e 3, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 4, § 3 e 4)

(v. punti 25-28)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti per il salvataggio di un’impresa in difficoltà – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà – Criteri – Impresa in difficoltà – Impresa in difficoltà facente parte di un gruppo – Impresa esclusa dal beneficio degli aiuti ai sensi degli orientamenti – Eccezione – Presupposti – Difficoltà intrinseche all’impresa e non risultanti da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo – Difficoltà troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso

[Art. 107, § 3, c), TFUE; comunicazione della Commissione 2014/C 249/01, punto 22]

(v. punti 39-65)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti per il salvataggio di un’impresa in difficoltà – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà – Criteri – Perseguimento di un obiettivo di interesse comune – Misura volta a prevenire problemi di ordine sociale o a risolvere fallimenti del mercato – Rischio di interruzione di un servizio importante e difficile da riprodurre in caso di dissesto del beneficiario degli aiuti

[Art. 107, § 3, c), TFUE; comunicazione della Commissione 2014/C 249/01, punti 43 e 44]

(v. punti 68-88)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di una misura nazionale – Obbligo di motivazione – Portata

[Artt. 107, § 3, c), e 296 TFUE]

(v. punti 100-109)

Sintesi

Il Tribunale dell’Unione europea conferma la compatibilità dell’aiuto tedesco per il salvataggio della Condor con il diritto dell’Unione

Il fatto che le difficoltà finanziarie della Condor derivassero dalla messa in liquidazione del gruppo Thomas Cook non ostava allapprovazione di tale aiuto da parte della Commissione

Il 25 settembre 2019, la compagnia aerea Condor Flugdienst GmbH (in prosieguo: la «Condor»), che fornisce servizi di trasporto aereo principalmente a operatori turistici a partire da vari aeroporti tedeschi, ha chiesto l’avvio di una procedura di insolvenza a causa della messa in liquidazione della Thomas Cook Group plc (in prosieguo: il «gruppo Thomas Cook»), che la detiene al 100%.

Lo stesso giorno, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto per il salvataggio in favore della Condor, limitata ad una durata di sei mesi. L’aiuto notificato mirava a mantenere un trasporto aereo ordinato e a limitare le conseguenze negative per la Condor, i suoi passeggeri e il suo personale, causate dalla liquidazione della sua società madre, consentendole di proseguire le sue attività finché non avesse raggiunto un accordo con i creditori e ne fosse effettuata, se del caso, la cessione.

Senza avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione, con decisione del 14 ottobre 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata») (1), ha qualificato la misura notificata come aiuto di Stato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2).

Il ricorso di annullamento avverso tale decisione, proposto dalla compagnia aerea Ryanair DAC (in prosieguo: la «ricorrente»), è respinto dalla Decima Sezione ampliata del Tribunale. In tale occasione il giudice fornisce, in particolare, precisazioni sull’esame della compatibilità di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione con il mercato interno alla luce della regola, prevista dagli orientamenti, secondo la quale un’impresa facente parte di un gruppo può beneficiare di simili aiuti solo a condizione che le sue difficoltà siano intrinseche e non risultino da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo, e che tali difficoltà siano troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

Giudizio del Tribunale

Il Tribunale respinge, in primo luogo, i motivi di annullamento vertenti sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto decidendo di non avviare il procedimento di indagine formale nonostante i dubbi che avrebbe dovuto nutrire in occasione dell’esame preliminare della compatibilità dell’aiuto notificato con il mercato interno.

Al riguardo, la ricorrente faceva valere, più in particolare, che la constatazione della compatibilità dell’aiuto notificato con il mercato interno era contraria ai punti 22, 44, lettera b), e 74 degli orientamenti, il che sarebbe indicativo di dubbi che avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avviare il procedimento di indagine formale.

Pur confermando che la Commissione ha l’obbligo di avviare il procedimento d’indagine formale in presenza di dubbi in ordine alla compatibilità di un aiuto notificato con il mercato interno, il Tribunale respinge, anzitutto, la censura vertente sulla violazione da parte della Commissione del punto 22 degli orientamenti.

Ai sensi di tale punto 22, «[un’]impresa facente parte di un gruppo più grande, (…) non può, in linea di principio, beneficiare di aiuti ai sensi [degli] orientamenti, salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso».

Per quanto riguarda la frase «salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo», da un’interpretazione testuale, teleologica e contestuale di detto punto 22 risulta, secondo il Tribunale, che tale frase prevede un’unica condizione che deve essere interpretata nel senso che le difficoltà di un’impresa facente parte di un gruppo devono essere considerate intrinseche se non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo.

Al riguardo, il Tribunale rileva che la finalità del punto 22 degli orientamenti è quella di evitare che un gruppo di imprese scarichi i propri costi, debiti o passività su un’entità del gruppo, rendendola così ammissibile ad un aiuto per il salvataggio quando altrimenti non lo sarebbe. Per contro, l’obiettivo di tale punto non è quello di escludere dall’ambito di applicazione degli aiuti per il salvataggio un’impresa facente parte di un gruppo per il solo fatto che le sue difficoltà traggono origine dalle difficoltà incontrate dal resto del gruppo o da un’altra impresa del gruppo, purché tali difficoltà non siano state artificiosamente create o arbitrariamente ripartite all’interno del suddetto gruppo.

Nel caso di specie, poiché la ricorrente non è riuscita a confutare le conclusioni della Commissione secondo cui le difficoltà della Condor risultavano principalmente dalla messa in liquidazione del gruppo Thomas Cook e non da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo, essa non ha dimostrato la sussistenza di dubbi quanto alla compatibilità della misura di aiuto notificata con la condizione di cui al punto 22 degli orientamenti.

Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla constatazione che le difficoltà della Condor erano, al riguardo, connesse alla cancellazione di crediti di importi considerevoli che quest’ultima vantava nei confronti del gruppo Thomas Cook nell’ambito dell’accentramento dei fondi di questo. Infatti, l’accentramento dei fondi all’interno di un gruppo è una prassi corrente e diffusa all’interno dei gruppi societari, che mira a facilitare il finanziamento del gruppo consentendo alle società di tale gruppo di risparmiare sui costi di finanziamento. Inoltre, nel caso di specie, tale sistema di accentramento dei fondi era stato attuato dal gruppo Thomas Cook da diversi anni e non era all’origine delle difficoltà di quest’ultimo.

In mancanza di qualsiasi indizio concreto che consentisse di stabilire il carattere arbitrario del sistema di accentramento dei fondi del gruppo Thomas Cook, non spettava alla Commissione indagare, di propria iniziativa, sul carattere equo di detto sistema.

Inoltre, la ricorrente non era neppure riuscita a dimostrare la sussistenza di dubbi nell’esame della condizione di cui al punto 22 degli orientamenti, secondo la quale le difficoltà di un’impresa che, come la Condor, fa parte di un gruppo devono essere troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Al riguardo il Tribunale ricorda, da un lato, che lo stesso gruppo Thomas Cook era in liquidazione ed aveva cessato tutte le sue attività. Esso precisa, dall’altro, che la Commissione non era obbligata ad attendere l’esito delle discussioni vertenti su un’eventuale cessione della Condor al fine di risolvere le sue difficoltà finanziarie, tenuto conto dell’urgenza connessa a ogni aiuto per il salvataggio e dell’incertezza inerente a qualsiasi negoziazione commerciale in corso.

Il Tribunale respinge poi la censura vertente sul fatto che la Commissione avrebbe dovuto avere dubbi quanto alla questione se l’aiuto notificato soddisfacesse i requisiti di cui al punto 44, lettera b), degli orientamenti, che precisa le modalità secondo le quali gli Stati membri possono dimostrare che il dissesto in cui si trova il beneficiario rischia di comportare gravi difficoltà di ordine sociale o un grave fallimento del mercato.

Conformemente al punto 44, lettera b), degli orientamenti, gli Stati membri possono fornire tale prova dimostrando che «esiste il rischio di interruzione di un importante servizio difficile da riprodurre e che un eventuale concorrente avrebbe difficoltà a garantire al posto del beneficiario (ad esempio, un fornitore di infrastruttura nazionale)».

Affinché un servizio sia considerato «importante» non è necessario, secondo il Tribunale, che l’impresa che fornisce tale servizio svolga un ruolo sistemico essenziale per l’economia di una regione dello Stato membro interessato, né che essa sia incaricata di un servizio di interesse economico generale o di un servizio avente un’importanza a livello nazionale. Pertanto, tenuto conto del fatto che un rimpatrio immediato riguardante da 200 000 a 300 000 passeggeri della Condor ripartiti tra 50 e 150 destinazioni diverse non avrebbe potuto essere assicurato da altre compagnie aeree concorrenti nel breve termine, giustamente la Commissione aveva concluso nel senso dell’esistenza di un rischio di interruzione di un importante servizio difficile di riprodurre, di modo che l’uscita della Condor dal mercato poteva comportare un grave fallimento di detto mercato.

Infine, il Tribunale respinge del pari in quanto infondata la censura della ricorrente secondo la quale la Commissione avrebbe effettuato un esame incompleto e insufficiente della condizione dell’aiuto per il salvataggio «una tantum» di cui al punto 74 degli orientamenti.

In secondo luogo, il Tribunale respinge il motivo di ricorso vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione incombente sulla Commissione e, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza.


1      Decisione C(2019) 7429 final della Commissione, del 14 ottobre 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.55394 (2019/N) – Germania – Aiuto per il salvataggio della Condor (GU 2020, C 294, pag. 3).


2      Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU 2014, C 249, pag. 1; in prosieguo: gli «orientamenti»).